Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania in data DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 10/04/2024 del Tribunale di Catania
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hann concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Catania- a seguito di appello de Pubblico ministero- riformava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di que Tribunale e applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in
carcere in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. per sub capo 1) della con provvisoria.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso lo COGNOME, con atto sottoscritto da difensori, deducendo:
violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla preliminare eccezio inammissibilità dell’atto di appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal ministero per genericità dei motivi;
violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussiste un’associazione di stampo mafioso, operante sul territorio senza soluzione di continui il preesistente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facente capo a NOME COGNOME, pad ricorrente.
Con memoria del 07.06.2024, i difensori hanno presentato motivi aggiunti, in p reiterativi delle doglianze già formulate con l’originario atto di impugnazione e in pa deducendo altresì violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 273 , comma 1 bis, 292, comma 2, lett. c) e c) bis , cod. proc. pen, e in relazione all’art. 416 bis cod. pe motivazione, per avere i giudici di appello ritenuto l’operatività di un sodalizio mafioso in continuità con il precedente sodalizio facente capo alla RAGIONE_SOCIALE e i intraneo del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.1. Il ricorrente- con il primo motivo di ricorso- ha dedotto la nu provvedimento impugnato per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appe del pubblico ministero presentato in ordine al reato sub capo 1) e ha, in ogni caso, r detta eccezione per avere l’organo di accusa operato con l’atto di gravame un mero ric alla richiesta di applicazione della misura cautelare.
La dedotta quaestio iuris -nella sua duplice articolazione- non è meritevole d accoglimento.
1.2. In relazione al primo punto, si osserva come sia principio di diritto con quello secondo cui la mancanza di motivazione espressa in relazione a una specifica dedu prospettata con il gravame non si traduca ex se ed eo ipso in una causa di nullità della sentenza impugnata, se il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentati sentenza ( così ex multis , Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. Sez. 4, n 5395 dell5/11/2022 – Lakrafy- Ry284096-01). Ora, nella fattispecie in es
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Tribunale di Catania- pur senza esplicitamente rispondere al motivo di appello relat eccepita inammissibilità- ha richiamato il tenore complessivo dell’atto di appello, e punti critici del devolutum, esaminato il compendio investigativo ed enunciato tutti gl elementi di disvalore complessivo del fatto, idonei a sostenere la prowisoria contestazi Al cospetto di tale giudizio, eventuali considerazioni difensive, a prescindere d fondatezza o meno, non potevano comunque trovare accoglimento.
1.3. In ordine alla seconda questione, è opportuno, seppure con la dovuta s richiamare l’apparato giustificativo, posto a base dell’atto di gravame.
Il Pubblico Ministero ha rilevato come le motivazioni del rigetto siano state fon una lettura parcellizzata e frazionata delle numerose risultanze investigative, disposizione del Giudice e su una motivazione lacunosa e generica. Nello specifico, ha il come le conversazioni telefoniche, oggetto di monitoraggio- intercorse tra i figli di NOME COGNOME, storico capo della RAGIONE_SOCIALE mafiosa RAGIONE_SOCIALE, e/o tra i predetti estranee alla cerchia familiare- riscontrassero il dato – già emerso anche da un Indagine- del protrarsi dell’operatività del RAGIONE_SOCIALE, anche dopo l’arresto del capo. dell’atto di appello sono state richiamate e trasfuse alcune delle conversazioni maggiormente significative dell’attuale presenza sul territorio del sodalizio mafioso e di intraneo del ricorrente, e sono stati segnalati episodi specifici dalla riunione storici componenti del RAGIONE_SOCIALE svoltasi presso l’abitazione del ricorrente per discutere d alleanze con i “COGNOME RAGIONE_SOCIALE“(pagg. 5 , 6 e 7) alla vicenda “Trigila”, evocativa de omertà e della forza di intimidazione che il gruppo esercitava sulla collettività .
Il contenuto dell’atto di appello segnala, dunque, la esistenza e la opera territorio del RAGIONE_SOCIALE anche negli anni relativi al periodo in contestaz soluzione di continuità, il compimento di attività criminali secondo il collaudato modus agendi del sodalizio nel settore delle estorsioni e della usura ai danni degli imprenditori progetto di ampliamento portato avanti dai figli del capo.
In una tale prospettiva, l’appellante ha richiamato «le risultanze riportate nell di misura in relazione al reato associativo».
1.4. In un tale quadro, l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per non è sostenibile per due ordini di motivi.
L’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen., avendo la fisionomia st strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, soggiace al relativo statuto norm comprese le disposizioni previste agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.(ex mult n. 9432 de/ 12/01/2017 Cc-Rv. 269098 – 01). Pertanto, anche i motivi di appello contr le ordinanze in materia di misure cautelari devono soddisfare, a pena di inammissibi requisito della specificità, da intendere come precisa indicazione dei punti censurati e del questioni di diritto e di fatto da sottoporre al giudice del gravame. Il semplice richi “per relationem” degli argomenti, addotti a fondamento della originaria richiesta di applica rende l’appello inammissibile per genericità dei motivi.
La specificità del motivo deve essere rapportata al contenuto dell’intero gr dovendo da esso trarsi elementi di critica relativamente al capo impugnato, e al g precisione del provvedimento impugnato. A tal riguardo, la Corte di cassazione ha più rilevato che la specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale alla spec provvedimento impugnato: non possono essere mossi rilievi critici in forma puntua esplicita avverso una motivazione carente, lacunosa, apodittica e in cui sia mancata d del Giudice qualsiasi valutazione della richiesta o del compendio probatorio (così ex Sez. 6, n. 277, del 07/11/2013 NOME, Rv. 257772.).
Nel caso in esame, ad avviso della Corte, l’appello del Pubblico ministero- sulla delle osservazioni sub punto 1.3. del considerando in diritto- non può ritenersi limitat richiamo per relationem della richiesta originaria. Ad ogni buon conto, il contenuto provvedimento censurato, laconico e all’evidenza condizionato dalla mancata lettura sin iwiro vviyq, del compendio investigativo, non FtcSiéte un elevato grado di specificità dei motivi.
Con il secondo motivo di ricorso, i difensori hanno dedotto la mancan motivazione con riguardo all’esistenza dell’associazione di stampo mafioso per a Tribunale semplicemente “esaltato la dedizione del ricorrente e di alcuni soggetti a lui vincolo familiare o amicale alla realizzazione di attività estorsive o usura testualmente) e per avere omesso di rilevare l’assenza della forza di intimidazion condizione di assoggettamento e omertà, di affectio sodetatis.
Il motivo è manifestamente infondato, essendosi al cospetto di rilievi che assum valore di affermazioni apodittiche, prive di qualsivoglia riferimento al complessivo ten motivazione, la quale al contrario ha lumeggiato con precisione -al livello dell indiziaria, coincidente con l’elevata probabilità che gli elementi indizianti possano t in prove di colpevolezza- la stabile ed effettiva operatività sul territorio -anche ne cui alla contestazione provvisoria ( dicembre 2020 -maggio 2022) e senza soluzio continuità con il periodo immediatamente precedente – dello storico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sempre capeggiato da NOME COGNOME, padre del ricorrente.
Il Tribunale ha esaustivamente e congruamente illustrato, anche attraverso il p richiamo agli esiti dell’attività intercettiva, come anche nel periodo di detenzione de lui figli, tra cui il ricorrente, e gli uomini più fidati, tra cui COGNOME NOME NOMEdetto u bassottu -, avessero continuato, seguendo le direttive del capo , controllare e gestire tutte le attività illecite da sempre riconducibili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonostante i momenti di fisiologica fibrillazione per l’arresto del capo- avev continuato a controllare il territorio e le attività economiche ivi esistenti, medi estorsioni ai danni degli imprenditori locali; riscossione periodica del pizzo dagli im già vittime di estorsione ; incasso degli interessi di usura sulla base di precede stipulati direttamente da NOME COGNOME; risoluzione di queStioni “privat interventi a favore di “amici” che chiedevano aiuto e protezione , come nel caso di
COGNOME che si rivolgeva al RAGIONE_SOCIALE per chiedere il rilascio di un immobile di proprietà occupato abusivamente da terze persone; periodiche riunioni per pianificare le attività criminali, come ad esempio il summit del 14/12/2021 presso l’abitazione di NOME COGNOME nel corso del quale si era discusso dell’estorsione a carico dell’impresa COGNOME e del caso di NOME COGNOME ( cfr ordinanza dalle pagg. 2 e ss ) ; incontri con esponenti di altri RAGIONE_SOCIALE mafiosi come i COGNOME, gli COGNOME e i COGNOME– RAGIONE_SOCIALE , per mantenere la tradizione di RAGIONE_SOCIALE ; incontri per discutere della possibilità di ingresso di nuovi affiliati , come ad esempio di COGNOME NOME fuoriuscito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( cfr pag. 5).
Il Tribunale si è, dunque, soffermato sui singoli elementi, analizzandoli partitamente ma poi valorizzandone l’idoneità a comporre il disegno complessivo, in senso conforme a quanto rappresentato nella contestazione provvisoria. Non ha affatto utilizzato formulazioni apodittiche e ha dato conto ai fini cautelari della gravità indiziaria, oltretutto contestata dai difensori solo con generiche affermazioni, non calate nella realtà della motivazione del provvedimento impugnato.
3.1 Anche la critica da parte dei difensori in ordine alla omessa individuazione degli elementi strutturali del reato associativo non coglie nel segno.
Notoriamente ciò che connota il sodalizio mafioso è la forza di intimidazione posseduta e la tangibile percezione che di essa ne ha il territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e di omertà. Per potere qualificare un sodalizio come mafioso è, infatti, necessario accertare che esso : a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel “territorio” in cui l’associazione è attiva( così ex multis Sez.6, n 14444 del 21/02/2023, Abubakar Rv.284579), con la sola eccezione rappresentata da nuove strutture territoriali derivate da quella “madre”; in tale evenienza i suddetti elementi ben possono desumersi dal collegamento della neofita associazione con la struttura “madre” (in relazione alla quale tali elementi risultano provati), della quale la prima conserva il modulo organizzativo e i relativi tratti distintivi. In tale questo contesto, «la forza di intimidazione non è “implicita”, ma “intrinseca” nella natura del sodalizio, concretamene esercitata non in forma potenziale o meramente presuntiva, ma nella spendita di una vera e propria fama criminale ereditata dalla “casa-madre”».
Ciò considerato, nel caso di specie, il “thema probandum” non può ovviamente involgere il carattere mafioso dell’associazione ovvero l’avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis cod. pen. perché, come esaustivamente illustrato dal Tribunale, non si è al cospetto di una struttura territoriale, che sia gemmazione o anche mera articolazione territoriale di un sodalizio di stampo mafioso già radicato, ma di un unico sodalizio criminale di stampo mafioso che ha continuato ad operare sul territorio, senza soluzione di
continuità, nonostante l’arresto del capo. Il fatto, dunque, che tutti i membri della RAGIONE_SOCIALE COGNOME e i fedelissimi del boss avessero continuato ad agire sul territorio, secondo il medesimo protocollo operativo e nel medesimo settore di “affari” del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato non consente di avallare la tesi difensiva della operatività utí singuii dei vari soggetti e dall’altro consente di affermare che la natura mafiosa non necessita di alcuna manifestazione o prova concreta, essendo percepita come tale sul territorio.
Né in questa sede può semplicemente riproporsi la linea interpretativa, motivatamente scartata dal Tribunale, senza segnalare eventuali incompletezze e illogicità risultanti dal testo del provvedimento ovvero da atti specificamente indicati, tali da accreditare il travisamento di determinate emergenze probatorie e da disarticolare il ragionamento probatorio proposto.
In relazione ai motivi nuovi , il Tribunale di Catania ha congruamente illustrato non solo l’inserimento ma anche il ruolo verticistico rivestito dal ricorrente &Interno della struttura associativa : NOME COGNOME , figlio del boss, viene descritto come attivo protagonista degli episodi cruciali relativi alla operatività del sodalizio- essendogli stata affidata la organizzazione del gruppo , la gestione delle estorsioni e il “recupero crediti” – e come persona che – nonostante la giovane età – era diventato punto di riferimento per gli altri affiliati, che lo definivano «un uomo maturo e affidabile» da preferire nella conduzione de “affari” al fratello NOME ( cfr pag. 6 del provvedimento impugnato).
NOME NOME COGNOME, dunque, assumeva decisioni di rilievo per la consorteria: si er opposto al progetto di alleanza con i COGNOME ed era a lui a ricevere presso la propria abita tutti gli altri componenti del gruppo, ai quali impartiva direttive e dai quali pretendeva precisa rendicontazione delle attività svolte.
4.1. In un tale contesto, la difesa -nel contestare il ruolo di affiliato del ricorrente -ha, genericamente e senza realmente “dialogare” con i contenuti del provvedimento, contestato l’assenza di affectio societatis nonché la effettività e stabilità del contributo del ricorrente al sodalizio.
Il motivo risulta inammissibile, perché manifestamente generico, in violazione di quanto richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non confrontandosi con la valutazione esposta dal Tribunale, la quale risulta muovere da premesse precise e giungere a conclusioni in linea con i recenti approdi giurisprudenziali in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso che « presuppone lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei c:omuni fini criminos (Sez. U – , n. 36958 del 27/05/2021 , COGNOME, Rv. 281889). Del resto costituisce ius receptum che in assenza di rilievi puntuali, tali da confrontarsi con il testo del provvedimento, il motivo risulta privo della necessaria specificità ( ex multis Sez. Un. n 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv 268823).
4.2. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla nullità del provvedimento impugnato ex art. 292 cod.proc.pen. per omessa indicazione della gravità del quadro indiziario e per omessa compiuta valutazione delle esigenze cautelari. Nel rimandare alle osservazioni già volte quanto al primo rilievo, si osserva quanto al thema della attualità delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura di massimo rigore a preservare le esigenze cautelari come il Tribunale , in modo succinto ma congruo , abbia valorizzato la personalità dell’indagato, la entità dei fatti di particolare allarme sociale, la operatività del sodalizio fino a data recente e in un contesto di criminalità mafiosa fortemente radicata sul territorio, la capacità criminale del gruppo, mai scalfita nonostante gli arresti dei sodali e dello stesso storico capo RAGIONE_SOCIALE ( cfr pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato).
Al cospetto d tale trama motivazionale, le censure proposte nulla di concreto oppongono e in tal senso il motivo risulta inammissibile.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/ 2024.