Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44606 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44606 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI NORD in difesa di NOME che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli con la impugnata sentenza, decidendo a seguito di rinvi disposto dalla 3 sezione di questa Corte con sentenza dell’8 febbraio 2022, in riform della sentenza emessa dal gup di Napoli in data 11.11.2019, ferma restando la qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato, ha rideterminato la pena i COGNOME NOME, previa concessione delle attenuanti generiche in anni 11 mesi 4 e giorni 20 di reclusione. Il COGNOME era sato ritenuto colpevole in primo grado del reato di cui al 74 dpr 309 del 1990 quale organizzatore di una associazione finalizzata alla illec commercializzazione di sostanza stupefacente nonché di quindici reati fine.
La sentenza della terza sezione di questa Corte aveva annullato la prima decisione della corte territoriale di Napoli limitatamente alle censure relative alla riqualificazi reati contestati ai sensi degli artt. 74 comma 6 e 73 comma 5
Con la gravata sentenza la Corte territoriale ha ritenuto infondate entrambe le richie di riqualificazione dei reati.
Avverso tale decisione ricorre il COGNOME lamentando con un primo motivo la mancata o imputazione sulla scorta del quale era
comunque incompleta allegazione del capo di stato pronunciato il giudizio rescissorio. Con un secondo motivo lamenta erronea applic:azione della legge penale quanto all’art.
74 commi 1 e 6 DPR n. 309/1990
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui GLYPH (cfr. ex plurimis, Sez.3,, 28675 del 24/09/2020), secondo cui la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell’epigrafe TARGA_VEICOLO della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l’enunciazione dei fatti e delle circostanze formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la s mancanza o incompletezza del dispositivo. Nella specie peraltro l’imputato non ha neanche indicato il concreto pregiudizio subito a causa di tale mancanza.
Parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza. La Corte territorial sul punto, quanto alla esclusione della fattispecie meno grave di cui all’art. 74, com 6, DPR 39/1990, ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalit strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in con l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella pre dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha conferma
la condanna per l’associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizion controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve ent adde rispetto a quanto indicato nella sentenza impugnata, Sez. 6 n. 1642 del 09/10/2019. Ha poi sottolineato che i reati fine non posson comunque ritenersi di lieve entità avendo ad ocigetto in moli casi l’acquisto di droga del tipo cocaina, eroina, crack, relative a quantità certamente non modeste di stupefacente in relazione dell’elevato numero di “affari” cui il gruppo era dedito. Tratt motivazione in linea con il dictum della sentenza rescindente, logica e coerente con l risultanze processuali con cui peraltro il ricorrente non si confronta adeguatamente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C £000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende