Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 05/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del r lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha c l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha annullato la ordina cautelare emessa in data 18 gennaio 2024 nei confronti di NOME COGNOME la quale è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia in car relazione ai reati di cui ai capi provvisori sub A, C, O e Z, confermando in relazione al reato di cui al capo B (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’indagato deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/9 mancanza, illogicità della motivazione nonché travisamento della prova decisiva ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa non va oltre mere affermazioni apodittiche, mancando di attingere l’elemen psicologico della intenzionalità dell’apporto alla organizzazione e ai suoi tini.
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274-275, comma 3, cod proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari., risultando i elementi idonei a superare la presunzione juris tantum di pericolosità sociale e risultando idoneo l’indicato domicilio fuori regione per l’esecuzione degli a domiciliari, non necessitando a riguardo un contratto di locazione ed esse sufficiente quello di comodato a titolo gratuito.
Disposta la trattazione scritta dei procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, co epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è palesemente generico rispetto alle ragioni della rite partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa facente capo a COGNOME NOME, essendo individuato – attraverso le captazioni indicate – il ric presente nella abitazione del predetto esponente apicale in servizio di guardi piazza di spaccio di Frattaminore – facente capo proprio a quella abitazione – gr al sistema di video sorveglianza installato presso l’abitazione e dimostrand ricorrente t2gladdetto alla vendita dello stupefacente, anche dopo l’atti di
perquisizione svolta dalle forze dell’ordine. Concorda con il dato captativo q dichiarativo del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che indica il ric it come affiliato al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nella gestione della piazza di spaccio.
Il secondo motivo è anch’esso palesemente generico non indicando in alcun modo gli elementi che avrebbero giustificato il superamento della vigen presunzione cautelare, anche oltre la quale il Tribunale ha íncensurabilm rigettato le deduzioni difensive considerando il recente dato temporale (gi 2022) in uno al grave contesto delinquenziale e alla pervicacia della condotta
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinar in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di in all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/06/2024.