Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2024 dal Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 2, 4 e 7 I. n. 895/67.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME che con l’atto deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazio in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli ar d.P.R. n. 309/90 nonché 2, 4 e 7 I. n. 895/67.
La ordinanza, avallando pedissequamente il provvedimento genetico, omette qualsiasi autonoma motivazione in ordine alla sussistenza della associazi criminosa, basata sulla sola frequenza dei rapporti finalizzata alla realizzazi alcuni approvvigionamenti di partite di droga, non essendosi considerata differenza tra concorso nel reato e partecipazione associativa, peraltro dove considerare il limitato lasso temporale dei fatti.
Quanto al ricorrente è illogico affermare che egli agisce per un fine perso senza dimostrare un apporto stabile e una consapevolezza di far parte di compagine associativa.
Inoltre, dalle captazioni in cui si fa riferimento al garage affittato dal C si comprende che i soggetti che vanno ad approvvigionarsi di stupefacente i custodito fanno riferimento al luogo della custodia e non alla persona ricorrente, al quale – peraltro – non fanno alcun riferimento i collabora giustizia.
Quanto al reato in materia di armi, nessuna captazione documenta l consapevolezza del ricorrente circa la custodia di armi nel suo garage, per apodittica l’affermazione che egli, avvertito dal figlio, avesse tolto le arm della perquisizione.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione ordine alle esigenze cautelari ritenute attuali nonostante i fatti risa 2020/2021 e l’assenza di recidiva in capo al ricorrente che ha otte l’affidamento ai servizi sociali con esito positivo.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è genericamente proposto per motivi in fatto.
Incensurabile è il giudizio indiziario in ordine alla sussistenza della comp associativa che gestiva le piazze di spaccio secondo una struttura organizza che garantiva, senza soluzione di continuità, la costante fornitura RAGIONE_SOCIALE p provvedendo, in caso di arresto dei pusher, alla loro pronta sostituzione.
Quanto alla partecipazione associativa del ricorrente, essa è del t correttamente desunta dalla messa a disposizione, a favore del sodalizio, garage di INDIRIZZO – pertinenza dell’abitazione di INDIRIZZO quale luogo di occultamento e stoccaggio dello stupefacente e RAGIONE_SOCIALE armi del cl oltre che luogo in cui effettuare consegne agli acquirenti.
Il ricorrente non solo aveva consegnato le chiavi del garage, ma coadiuvav NOME COGNOME anche in attività di confezionamento della droga e di consegna del sostanza stupefacente, prelevata dal garage con il suo ausilio e consegnata a sodali o direttamente agli acquirenti, risultando presente in loco in occasione RAGIONE_SOCIALE preparazioni e RAGIONE_SOCIALE transazioni.
Non illogicamente è, pertanto, ritenuto che il ricorrente – a seguito dell’ dato dal figlio a lui e al COGNOME della presenza RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine – sia a corrispondere alla preoccupazione dei sodali di togliere “tutte cose”, sos stupefacente e armi, facendo sortire l’esito negativo della perquisizione.
Il secondo motivo è generica contestazione in fatto della ineccepibi valutazione a riguardo della sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, fondat mancato superamento della presunzione cautelare in ragione degli indici negati determinati al ruolo associativo spiegato e dalla continuità RAGIONE_SOCIALE condotte il oltre la insensibilità all’emenda, rispetto ai plurimi e specifici precedenti, t correttamente escludere il rilievo del tempo decorso dalla commissione dei fatt
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/09/2024.