Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3675 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 20/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO ha chiest dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Roma, in sostituzione (come da nomina) dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Napoli, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in car applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a COGNOME in relazione ai reati ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416 bis.1., cod. pen. (capo 87), 110 e 81, 416 bis.1. cod. pen. e 2,4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 114) e 81, 337, 341-bis, 582 e 585 cod. pen. cod. pen. (capo 12 come decritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la sussistenza dell’associazione descritta nel capo 87 sulla base della individuazione dei ruoli dei compartecipi e della loro scambiabilità, oltre che della disponibilità di un luogo fisso per la gestione dello spaccio, ma senza dimostrare la esistenza di una affectio societatis fra i soggetti coinvolti e, per quel riguarda la partecipazione del ricorrente, trascurando che non è stata ritenuta provata la sua partecipazione alla commissioni? di reati-fine.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere NOME compartecipe nella detenzione illecita di un’arma (capo 114) per il solo fatto di essere stato visto accompagnare NOME COGNOME che la deteneva.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’escludere la riqualificazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/990 del reato oggetto del capo 87 rilevando un cospicuo traffico di droga, ma trascurando che ogni singolo episodio di spaccio era di lieve entità, così da non escludere che l’accordo criminale riguardasse fatti di lieve entil:à.
2.4. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. nonostante che sia emerso che i gestori delle piazze di spaccio pativano estorsione da parte dei capi della associazione camorristica così da far venire meno il dolo specifico di agevolare l’associazione criminale che deve accompagnare l’aggravante contestata.
2.5. GLYPH Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari pur in assenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte delittuose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta compiutamente con i contenuti dell’ordinanza impugnata, che risulta fondata su pertinenti massime di esperienza e esente da manifeste illogicità.
1.1. GLYPH Il primo motivo di ricorso è generico, mentre l’ordinanza esamina i vari elementi costitutivi della associazione criminale e, per quel che riguarda la partecipazione di COGNOME: le dichiarazioni dei numerosi collaboranti con l’Autorità giudiziaria che lo indicano come il gestore della piazza di spaccio assieme al cognato NOME COGNOME (p. 9-11); il rilievo della continua presenza (desunta
dalle videoriprese) di COGNOME sulla piazza di spaccio anche intento a sorvegliare con un binocolo l’andamento delle situazioni; la sua partecipazione alle azioni armate a difesa della piazza di spaccio.
1.2. GLYPH Circa il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Tribunale ha evidenziato che NOME non fu soltanto sempre presente in tutte le fasi del conflitto a fuoco fra NOME e NOME, ma anche guidò il ciclomotore con a bordo NOME e NOME, quando il secondo estrasse dei bossoli dalla sua pistola (p. 6).
1.3. Circa il terzo motivo di ricorso, deve registrati che l’ordinanza sviluppa argomentazioni, non contestate dal ricorrente, che qua ntificano in almeno 50 al giorno i contatti (ripresi dalle videocamere) fra gli spacciatori e i loro clie ai quali vanno aggiunti quelli stabiliti mediante i telefoni cellulari e si stimano 4000 euro al giorno gli introiti del gruppo per complessivi euro 21000 mensili lordi, così profilandosi una entità degli affari che non irragionevolmente il Tribunale ha valutato incompatibile con la figura delittuosa ex art. 73, comma 5, e quindi ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.
1.4. GLYPH Circa il quarto motivo di ricorso, si osserva che il Tribunale ha efficacemente evidenziato che non emergono minacce o violenze per convincere NOME a versare una somma di denaro al clan RAGIONE_SOCIALE ma, al contrario, emerge una condivisione di intenti fra due gruppi criminali, come rivelato anche dal tentato omicidio di COGNOME e COGNOME a difesa, da parte del clan camorristico, della piazza di spaccio gestita da NOME.
1.5. GLYPH Circa il quinto motivo di ricorso, deve valutarsi che nel caso in esame, vale la doppia presunzione in materia cautelare posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il Tribunale, in aggiunta, ha considerato i molteplici precedenti penali di COGNOME per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rapina, lesione e resistenza a pubblico ufficiale, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la vicinanza a COGNOME, il ruolo svolto nello scontro armato con il duo COGNOME.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/11/2023