Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12245 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che ha concluso insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con riferimento al capo 1).
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23/11/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 13/09/2023 dal Gip del Tribunale di Napoli, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309/90.
In sintesi, sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza cir l’appartenenza del NOME all’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, radicata nella zona nord di Napoli, con il ruolo di incaricato della gestione delle attività di spaccio, nonché all’associazione a delinquere finalizzata
alla commissione dei delitti previsti dall’art. 73, d.p.r. 309/90, con il ruolo mantenere rapporti con fornitori e acquirenti e di concludere per conto del RAGIONE_SOCIALE transazioni relative a consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, sulla base di due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui i provvedimento impugnato omette di considerare – ai fini della partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen.- circostanze obiettive, con travisamento delle risultanze probatorie e omissione delle specifiche deduzioni difensive.
Sostiene a riguardo il ricorrente che la condotta contestata per entrambe le associazioni (quella RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1 e quella ai sensi dell’art. 74 d.p.r 309/90 di cui al capo 2) è la stessa ossia lo svolgimento di attività finalizzate all spaccio di stupefacenti e che i giudici del merito cautelare, pur richiamando correttamente i principi di diritto circa l’ammissibilità in generale del concorso fr le due fattispecie criminose, non avevano nel caso concreto dimostrato la partecipazione al sodalizio mafioso; in particolare, il tribunale del riesame, aveva omesso di valutare che il NOME non compariva tra i percettori delle “mesate” distribuite dal RAGIONE_SOCIALE agli affiliati secondo gli ordini del capo, non partecipava summit, versava egli stesso denaro ai vertici (in tal senso le dichiarazioni del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME). Inoltre, ulteriore vizio motivazionale riguardava la affermata partecipazione al gruppo di fuoco del RAGIONE_SOCIALE sulla base di quanto riferito dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, riscontrato ad avviso del Tribunale dalla conversazione intercettata il giorno 8 maggio 2018 (progr. n.1328) fra il NOME e NOME, dalla quale si evinceva, invece, che il primo, a fronte delle sollecitazioni dell’interlocutore sulla possibilità di esse coinvolto nell’associazione, negava decisamente di aver mai usato armi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e l’assenza di motivazione si riferiscono al ruolo specifico che sarebbe stato svolto dal ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in tal modo disattendendosi il principio ribadito delle Sezioni Unite secondo cui la punibilità dell’agente si basa sulla dimostrazione dell’affectio societatis e del fattivo inserimento nell’organizzazione criminale; l’ordinanza impugnata aveva altresì omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del COGNOME secondo cui il COGNOME non voleva far conoscere il suo giro di affari con la droga per evitare che la quota dovuta al RAGIONE_SOCIALE potesse aumentare – e con quelle di NOME COGNOME – persona ritenuta addentro alle vicende del sodalizio, il quale aveva riferito che “NOME“, soprannome dell’indagato, aveva negato qualsiasi frequentazione delinquenziale.
Con memoria del 23 gennaio 2024 il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica del 12 febbraio 2024 la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni della Procura, puntualizzando i motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
4. Il ricorso è infondato.
Con entrambi i motivi si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al capo 1), deducendosi che il tribunale avrebbe omesso di considerare circostanze obiettive, travisato altre risultanze istruttorie e non dato conto di specifiche deduzioni difensive, con riferimento sia alla partecipazione del ricorrente (primo motivo) sia allo specifico ruolo nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (secondo motivo).
4.1. Non si pongono in dubbio i principi di diritto applicabili alla fattispecie l’orientamento secondo cui è ammissibile il concorso formale tra associazione di stampo mafioso e associazione ex art. 94 d.p.r. 309/90, anche quando la medesima organizzazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi.
Il ricorrente censura, invece, i salti logici nel tessuto motivazionale dell’ordinanza e il travisamento di determinate circostanze di fatto, circoscrivendo la contestazione della gravità del quadro indiziario alla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, con radicamento territoriale in Scampia e Secondigliano, con il ruolo, contestato nel capo di incolpazione, di incaricato della gestione dell’attività di spaccio e dei cd. passaggi di mano per conto del sodalizio.
Rileva la difesa che il NOME non compariva tra i percettori delle “mesate” distribuite dal RAGIONE_SOCIALE ai propri affiliati; che una conversazione intercettata era sta travisata, emergendo chiaramente che costui aveva negato – e non riscontrato la partecipazione al gruppo di fuoco degli RAGIONE_SOCIALE; che il ruolo all’interno dell’associazione non era dimostrato dalla commissione di reati fine o da altre emergenze indiziarie.
In realtà, dal testo dell’ordinanza del tribunale si evince che l partecipazione di NOME COGNOME a contesti camorristici si basa sulle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), i quali lo hanno collocato all’interno del contesto criminale facente capo alla famiglia COGNOME; propalato dal tenore non equivoco, sintetizzate nel paragrafo di cui alle pagine 10 e seguenti.
Al riguardo, deve tenersi conto del consolidato orientamento della Corte secondo il quale, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l’incrocio delle loro dichiarazioni, purché, però, i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, COGNOME, Rv. 210604; Sez. 6, n. 662 del 14/02/1997, Pm in proc. Trimarchi e altri, Rv. 208123; di recente, Sez. 6, n. 24902 del 19/04/2023, COGNOME, n.m.).
A fronte dei gravi indizi di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, alla stregua delle circostanziate informazioni riferite dai collaboratori, il ricorrente, p un verso, non censura la rilevanza in sé di tale supporto indiziario, attraverso la confutazione sul piano motivazionale del riscontro reciproco e della lettura incrociata delle affermazioni accusatorie; per altro, non indica come le lacune lamentate incidano sulla struttura portante della misura cautelare, nel senso della incidenza dell’eventuale eliminazione degli elementi a carico ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto tali elementi diventano irrilevanti ed ininfluent se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
5.1. In tale ottica, se è vero che il tribunale attribuisce alla conversazione fr NOME COGNOME e NOME COGNOME (progr. n. 1328 dell’8 maggio 2018) un significato non corrispondente al tenore della interlocuzione, avendo il ricorrente negato di aver mai sparato (e, quindi, di aver fatto parte del gruppo di fuoco), è tuttavia indubbio che la mancanza di specifico riscontro esterno, rispetto a quanto diversamente dichiarato dai collaboratori a riguardo, è di per sé irrilevante sul piano della gravità indiziaria.
Non senza rilevare che la conversazione assume semmai un carattere neutro rispetto ai fatti da riscontrare, mostrando come l’RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza delle propalazioni dei collaboratori sul conto del NOME e sollecitasse quest’ultimo a fornire risposte, nella consapevolezza che sarebbero state intercettate (“state pieni di microspie”, “tu stai tutto intercettato”).
Per le stesse ragioni, anche le ulteriori circostanze valorizzate dalla difesa (la mancata partecipazione alla distribuzione mensile delle somme ai sodali; il versamento di una quota al RAGIONE_SOCIALE) non sono in sé rilevanti, per l’idoneità indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori, precise e ben definite.
5.2. Infine, il ruolo del ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (second motivo di ricorso) è delineato dai collaboratori COGNOME, COGNOME, NOME, NOME e COGNOME; quest’ultimo, in particolare, ha indicato il NOME “come vero
e proprio broker impegnato in transazioni relative ad ingenti quantitativi di sostanza stupefacente per conto degli RAGIONE_SOCIALE” (pagina 11 dell’ordinanza impugnata).
In definitiva, tutti i collaboratori hanno riconosciuto il COGNOME come persona intranea al RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, con un ruolo significativo nell’attività di spaccio svolta per il sodalizio RAGIONE_SOCIALE; due di essi (NOME COGNOME e NOME COGNOME), con particolare conoscenza delle dinamiche interne del gruppo, soprattutto nel cd. periodo della terza faida, hanno riferito, inoltre, la s partecipazione al gruppo di fuoco: la motivazione si incentra su tale nucleo indiziario e si presenta nei suoi snodi argomentativi immune da censure di legittimità, sul piano della logica e della coerenza giuridica.
Al rigetto del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi ente