Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5336  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/6/2023 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che concluso per la reiezione del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame prop da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME alla custodia cautelare in carcere perché ritenuto uno dei cap dell’organizzazione camorristica operante in Napoli, nella zona dei “Quartieri spagnoli”, fr dall’aggregazione di tre gruppi criminali, uno dei quali facenti capo al ricorrente e gli altr NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME.
Secondo l’impostazione recepita nell’ordinanza cautelare e confermata dal riesame, i tre gruppi, pur dotati di una propria autonomia, operavano quali componenti di un’unica associazione, dedita al controllo del territorio e alla commissione di reati, anche in mater traffico di stupefacente, rapportandosi anche all’esterno e nei rapporti con gli altri so camorristici quale soggetto unitario.
In particolare, ad avviso dei giudici della cautela, COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME anche la parallela associazione dedita esclusivamente al traffico stupefacente, operante sul medesimo territorio di riferimento, rendendosi altresì protagonis diretto di numerosi reati sanzionati dalla disciplina sugli stupefacenti ma anche di estors porto e detenzione di armi riferibili al gruppo associativo, oltre che di un tentativo di omi
Avverso tale ordinanza la difesa del ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a ritenuta sussistenza dell’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1), ritenuta il dell’unione di tre autonome associazioni senza aver prima verificato la possibilità di attri una siffatta connotazione al singolo gruppo capeggiato da COGNOME.
In buona sostanza, ad avviso della difesa, l’aggregazione di tre distinte associazioni n potrebbe che mutuare la natura richiesta dall’art. 416-bis cod. pen. dalle singole compagini c la costituiscono, verifica nel caso non effettuata. Al contempo, i giudici della cautela avre anche dovuto accertare l’effettiva sussistenza dell’affectio societatis e la condivisione di un programma comune che vada al di là della mera gestione dell’attività di spaccio, posto che quest’ultimo segmento di condotta è stato autonomamente contestato ritenendo la sussistenza anche dell’associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che, per quanto messo in evidenza dal provvedimento gravato, era evidente la contrapposizione emersa tra COGNOME e COGNOME proprio in relazione alla gestione dell’attività di traffico di stupefacenti.
Del tutto inconferente, poi, sarebbe il richiamo effettuato alla vicenda relativa all’att reso ai danni della RAGIONE_SOCIALE, i cui responsabili venivano indotti costituirsi, senza che il ruolo di COGNOME una sua effettiva capacità intimidat essendosi questi limitato ad offrire un contributo per la celebrazione del funerale di un raga ucciso nel corso di una rapina, decesso a seguito del quale era stato compiuto l’attentato cont i carabinieri.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguard al ruolo ricoperto dal ricorrente all’interno dell’associazione finalizzata al traffico di stu NOME sarebbe stato ritenuto uno dei vertici dell’organizzazione semplicemente mutuando l’analoga qualifica attribuita nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE senza, tuttavia, che fo emersi effettivi indizi idonei a dimostrare il ruolo verticistico ricoperto dal ricorrente.
Si contesta, inoltre, la configurabilità dell’aggravante di cui all’art.416 bis. 1 cod. pen. riferita alla detta imputazione associativa.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazi
relativamente alla gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio commesso ai danni di COGNOME COGNOME (capo 115) ed ai connessi reati in materia di armi.
Sostiene la difesa che la ricostruzione dell’intera vicenda non dimostrerebbe il ruolo mandante di COGNOME, difettando elementi specifici dai quali desumere che questi avrebbe in qualche modo favorito o indotto l’esecuzione dell’agguato.
Dalla ricostruzione del fatto contenuta nell’ordinanza cautelare, infatti, emergerebbe c l’esecutore materiale del reato – NOME – aveva maturato autonomamente il proposito criminoso, senza che questo sia stato in alcun modo rafforzato da COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa contesta la motivazione in ordine alla sussistenza de esigenze cautelari, anche in relazione all’eventuale applicazione di una misura meno afflittiva
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Il primo motivo di impugnazione attiene alla verifica della gravità indiziaria inerente ritenuta esistenza dell’associazione ex art. 416 bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica, frutto di una ritenuta confederazione tra gruppi camorristici autonomi, tutti operanti nella dei “Quartieri spagnoli”.
Il ricorrente fonda il motivo su una sorta di equazione in virtù della quale l’associazio questione potrebbe ritenersi sussistente solo a condizione che i singoli gruppi che assertivament la compongono abbiano anch’essi natura di associazioni di stampo RAGIONE_SOCIALE.
Invero, si tratta di un argomento che non coglie nel segno.
A parte il fatto che, per la descrizione dei fatti compiuta nell’ordinanza impugnata, non ragione per dubitare che le associazioni “minori” avessero analoga natura di quella “maggiore”, operando in un territorio storicamente retto da associazioni camorristiche e con modalità tipic di tali sodalizi criminali, resta da evidenziare che, in astratto, ciò che rileva è piu l’associazione oggetto di contestazione presenti o meno tutti i requisiti richiesti dall’art. cod. pen.
E nel caso di specie il Tribunale ha fornito plurimi ed oggettivi elementi sui quali fonda gravità indiziaria, richiamando in primo luogo le dichiarazioni rese dai collaboratori i quali concordemente riferito della gestione delle attività illecite da parte di un gruppo uni all’interno del quale erano individuabili tre diverse componenti, ciascuna delle quali riferibili a COGNOME, COGNOME e COGNOME.
L’esistenza di gruppi all’interno dell’associazione maggiore, tuttavia, non esclude configurabilità di quest’ultima, nella misura in cui sono stati individuati elementi sintoma una stabilità organizzativa e funzionale riconducibili in modo unitario ad una più ampia unitaria struttura associativa comune.
Di ciò ne è stata data adeguata evidenza facendo leva, in particolare su determinati episodi
tra i quali spicca quello concernente le recriminazioni di COGNOME nei confronti di COGNOME per le modalità di gestione degli interessi dell’associazione nel periodo in cui quest’ultimo s era interessato, stante la detenzione del primo.
Sotto questo versante, il ricorso attinge in termini evidentemente inadeguati la decisio gravata. Sia perché limita il rilievo solo alla detta fibrillazione, trascurando le argomentazioni spese dal Tribunale nel mettere in evidenza i contegni successivi, segno di un evidente superamento delle difficoltà immediatamente successive al venir meno della detenzione del COGNOME (si veda dal quarto capoverso di pagina 15); sia perché, a differenza di quant sostenuto dalla difesa, l’intera vicenda in questione, nei suoi momenti di conflittual successiva riappacificazione, deve ritenersi condivisibilmente sintomatica dell’esistenza di gruppo unitario e stabilmente operante, vieppiù considerando il perimel:ro dell’approfondimento cognitivo correlato all’attuale fase cautelare.
Significativo è anche il fatto che, nei colloqui intercettati e richiamati nell’or impugnata, gli associati si esprimano facendo chiaramente riferimento all’associazione nella sua interezza, dimostrando di aver piena contezza dell’esistenza di un’entità stabile e sovraordina rispetto ai singoli gruppi operanti sul territorio.
Altrettando dicasi per l’accertata esistenza di una cassa comune, con la quale veniva garantito sostegno agli associati, supportando le spese legali da affrontare per gli aff coinvolti in vicende giudiziarie (si veda p.18 ordinanza).
In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale, con motivazione logica ed immune da censure, ha ritenuto l’esistenza di un’unica associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, stabilment operante nella zona dei Quartieri spagnoli ed avente quale finalità la commissione di una seri indeterminata di reati, che spaziavano dalla realizzazione di estorsioni fino al traff stupefacenti, fatti tutti commessi avvalendosi dell’indiscusso controllo del territorio.
Infine, non pare alla Corte suscettibile di rilievi utilmente prospettabili in questa sede, più alla luce della mera cognizione cautelare, il tema della possibile e concomitan configurabilità, nel caso a mano, delle due associazioni, quella di stampo RAGIONE_SOCIALE di cui capo 1) e quella finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2 ( all’interno della quale, l’impostazione seguita dal provvedimento genetico di adozione deria misura, risulterebbe assorbita l’imputazione di cui al capo 2 bis), pure a fronte della individuazione di condotte illecite primariamente riferibili al programma criminale della struttura sanzionata ai sensi dell’ar d.P.R. n. 309 del 1990.
Certa, in tesi, la concomitante configurabilità delle due realtà associative, ciò che assu rilievo è la riscontrata verifica che il RAGIONE_SOCIALE impegnato anche nell’atti narcotraffico, pur quando questa ne sia il principale strumento di profitto, utilizzi il mafioso per esercitare una sfera di predominio in un determinato contesto territoriale in term tali da esondare l’ambito esclusivo e tipico di quel determinato settore illecito, perché dest ad implicare plurimi momenti di operatività, involgenti iniziative di matrice criminale di eterogenea e più articolata, non esclusivamente riconducibili alla commercializzazione illecita
sostanze stupefacenti.
E in questa cornice il provvedimento impugnato non merita censure perché delinea momenti di assoluto controllo del territorio finalizzato ad interrelazioni criminali all’evidenza p rispetto al mero contesto inerente al narcotraffico. In tali termini vanno apprezzati, alla l una valutazione complessiva e non frammentata dei relativi momenti indiziari, i riferimenti propalato del collaborante NOME NOME alla pagina 11, ultimo capoverso; le captazi riportate alle pagine 17 e 18, anche con riguardo all’oggetto dei “summit” occorsi tra i vertic rispettivi gruppi, compreso il ricorrente; gli episodi NOME alla pagina 20, compreso inerente l’attentato alla caserma RAGIONE_SOCIALE e all’importanza del ruolo assunto soprattutto d COGNOME nel convincere gli autori a costituirsi perché la relativa latitanza poteva es deleteria per i comuni affari criminali del RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della maggiore attenzione c le forze dell’ordine avrebbero apprestato in quel determinato contesto temporale e territorial
3.11 secondo motivo di ricorso contesta sia l’attribuzione, al ricorrente, del ruolo di ve all’interno dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacente, che a suo avviso sarebbe mutuato, senza acquisizione di ulteriori elementi, dall’analoga posizione attribuita in all’associazione ex art. 416-bis cod. pen.; sia la tenuta motivazionale della configurab dell’aggravante di cui all’art. 416 bis./ cod. pen. riferita alla associazione di cui al capo 2).
Al di là della evidente aspecificità che colora le doglianze in questione, ne va rileva radice l’inammissibilità per carenza di interesse.
Entrambi i profili in questione non risultano infatti valorizzati nel supportare le concl assunte in relazione alle esigenze da cautelare e alla misura da applicare, sostenute dalla doppi presunzione di legge prevista dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. in ragione dei tit cautelari contestati ai capi 1) e 2); e in questa cornice è facile evidenziare come, second consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni cautelari, non sussist l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesa contrastando la posizione di vertice allo stesso ascritta rispetto a un’associazione di sta mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente ovvero la configurabi determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali aspetti non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della di misura, in quanto già la mera partecipazione al RAGIONE_SOCIALE integra il fatto costitutivo presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica o della aggravante contrastata non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (ex muitis, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.2023,Rv. 284489;Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Rv 276237)
Per quanto concerne, infine, il motivo di ricorso relativo alla gravità indiziaria in o tentato omicidio di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME si rileva che la ricostruzione in fatto contenu nell’ordinanza cautelare all’evidenza non presenta vizi di manifesta illogicità o contradditto
Il Tribunale ha ricostruito le fasi preparatorie immediatamente precedenti il contest attentato omicidiario, dando conto delle ragioni della contrapposizione tra i COGNOME e NOME; della consegna di un’arma con relativo caricatore a NOME; del sopraggiungere di plurimi soggetti armati e dell’incontro tra COGNOME ed COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Il ricorrente incentra il motivo di ricorso sul fatto che, avendo NOME già deciso l’a ritorsiva ai danni di COGNOME e COGNOME, tant’è che si era anche procurato l’arma a tal fine necessa difetterebbe la prova di una condotta anche soltanto rafforzativa dell’intento delittuoso.
Si tratta di una prospettazione alternativa che, tuttavia, non può aver ingresso nel giudi di legittimità, posto che la tesi difensiva non introduce un elemento idoneo a far rit manifestamente illogica l’articolata motivazione recepita dal Tribunale del riesame.
L’ordinanza impugnata, del resto, dà ampiamente atto di una consecuzione temporale tra la fase preparatoria e quella esecutiva del tentato omicidio che vede la diretta partecipazione COGNOME, COGNOME agli altri due capi dell’associazione; circostanza, questa, che non p ritenersi neutra rispetto alla perpetrazione del reato.
 L’ultimo motivo di ricorso, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’esclusi idoneità della custodia in carcere, è inammissibile per la genericità che ne connota il portat quanto non si confronta con la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati, omettendo di specificare le ragioni in forza delle qu presunzioni, nel caso, dovrebbero ritenersi superate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente