Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23395 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21-06-2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 30192 del 21 giugno 2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma del 29 aprile 2021, aveva rideterminato la pena a suo carico in anni 8 anni e 8 mesi di reclusione, con riferimento al reato di cui all’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e a vari episodi del reato satellite previsto dall’art. 73 del medesimo decreto.
Con l’unico motivo di doglianza, la difesa evidenzia che, con il ricorso per cassazione, era stata censurata la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in base al rilievo secondo cui l’aggravante in esame può essere riconosciuta in capo agli affiliati, a condizione che emerga l’effettiva conoscenza, o quantomeno una concreta prevedibilità circa la disponibilità di armi da parte dell’associazione di cui i sodali fanno parte, mentre la Corte territoriale aveva a tal fine valorizzato il contenuto di alcune conversazioni ambientali cui COGNOME era estraneo. Ciò posto, nel giudizio di legittimità, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva chiesto per COGNOME l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell’aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. Tuttavia, la sentenza impugnata, pur dando atto del motivo di ricorso in esame, non lo avrebbe trattato, a differenza di quanto avvenuto nei confronti dei coimputati COGNOME e COGNOME NOME e e COGNOME NOME, avendo anche la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, omesso di spiegare per quale motivo e in che modo la disponibilità delle armi sarebbe stata conosciuta dal ricorrente, in assenza di sequenze dialogiche che coinvolgono COGNOME con riferimento alle armi. Dunque, l’errore di fatto della Corte di cassazione sarebbe consistito nell’omettere di considerare la doglianza difensiva inerente la rappresentazione della conoscenza da parte di COGNOME della qualificazione armata del sodalizio, a ciò aggiungendosi che la posizione di COGNOME era identica a quella di NOME COGNOME, anch’egli partecipe del sodalizio, per il quale correttamente la sentenza impugnata era stata annullata con rinvio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come si rileva dalla lettura unitaria della sentenza n. 30192 del 21 giugno 2023, la Quarta Sezione, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, ha trattato la doglianza difensiva concernente la mancata esclusione dell’aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta al ricorrente COGNOME.
Ed invero, dopo aver esposto a pagina 42 (§ 34.3) la doglianza difensiva concernente l’aggravante dell’associazione armata, oggetto del terzo motivo di ricorso di COGNOME, la sentenza della Quarta Sezione, a pag. 105, nel trattare i motivi del ricorrente (§ 34), ha premesso (§ 34.1) che “con riferimento ai primi tre motivi si richiamano le argomentazioni già svolte nei paragrafi dedicati alle questioni di carattere AVV_NOTAIO, 1.1., 1.9 e 1.4″. Ora, tra le questioni di carattere AVV_NOTAIO vi era appunto quello riguardante la configurabilità dell’aggravante dell’associazione armata ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
La trattazione del tema si rinviene alle pag. 54 e 55 della sentenza oggetto di ricorso (§ 1.4): dopo aver richiamato il principio secondo cui per la sussistenza dell’aggravante in esame non si richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212), la Quarta Sezione ha ricordato che la Corte di appello, nel valorizzare il rinvenimento di due pistole il 25 giugno 2018 nel box dove era contenuto lo stupefacente nella disponibilità di due elementi di spicco dell’associazione, ossia COGNOME e COGNOME, aveva evidenziato che gli esponenti del sodalizio, tra cui NOME COGNOME, promotore e capo del gruppo, avevano evocato in alcune conversazioni intercettate la disponibilità delle armi.
Ciò posto, la Quarta Sezione ha ritenuto non manifestamente illogica la deduzione della Corte territoriale, secondo cui l’aggravante dell’associazione armata doveva essere riconosciuta ai soggetti più strettamente legati a COGNOME da un rapporto fiduciario, valendo l’esistenza di tale legame a fondare la consapevolezza delle modalità operative del sodalizio, volte anche al recupero dei crediti attraverso spedizioni punitive cui partecipavano persone armate.
Viceversa, la sentenza oggetto di ricorso ritiene “ellittico” il ragionamento dei giudici di merito nella misura in cui affermano che della disponibilità delle armi erano a conoscenza alcuni sodali, in assenza di alcuna distinzione tra loro e in mancanza di uno specifico richiamo a “sequenze dialogiche” significative.
A tale premessa si saldano le considerazioni svolte dalla Quarta Sezione a pag. 107 (§ 34.2), laddove, nel soffermarsi sui motivi in punto di responsabilità sollevate nell’interesse di COGNOME, si sottolinea che i giudici di merito “hanno argomentato la partecipazione e la consapevolezza del COGNOME all’associazione criminale in piena coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2006, Rv. 267991 e Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Rv. 284445)”. Tra le argomentazioni recepite dai giudici di merito, vi è in particolare quella secondo cui COGNOME, coinvolto in cinque reati-scopo, godeva della fiducia dei vertici dell’associazione, avendo instaurato un collaudato rapporto debito-credito con NOME COGNOME, ossia con il capo del sodalizio, come desumibile da diversi elementi probatori indicati nella richiamata pagina 107.
Ne consegue che, rispetto alla richiesta finalizzata all ‘ esclusione dell ‘ aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti d COGNOME, non si registra alcuna omessa risposta da parte della Quarta Sezion posto che la conferma della legittimità della valutazione compiuta al riguar dalla Corte di appello si ricava chiaramente dalla correlazione logica tra premessa AVV_NOTAIO (l ‘ aggravante in esame va riconosciuta agli uomini più vicini a NOME COGNOME, promotore dell ‘ associazione) e la successiva considerazione, secondo cui COGNOME è risultato essere un sodale in stretti rapporti con RAGIONE_SOCIALE. Né si ravvisano incoerenze rispetto alle valutazioni operate in or alla posizione del coimputato NOME COGNOME, nei cui confronti vi è stato inve annullamento con rinvio, posto che il passaggio argomentativo sul punto (pag. 68 della sentenza impugnata, § 2), risulta coerente con la premessa valutati indicata nel § 1.4 circa i presupposti del riconoscimento dell ‘ aggravante de qua.
In assenza di alcun errore percettivo da parte della Quarta Sezione, che non ha mancato di dare risposta alla doglianza difensiva, il ricorso straordina proposto nell ‘ interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con onere per i ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/01/2024