Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2121 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PETILIA POLICASTRO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia degli imputati COGNOME e COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 24 settembre 2021, aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte, con ruolo apicale, dell’associazi mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, escludendo tuttavia la circostanza aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE armata.
La Prima sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 9148 del ( 0, dicembre 2022, dep. 2023, aveva annullato la richiamata decisione della Corte d’appello di Catanzaro limitatamente alla esclusione della suddetta aggravante.
Con sentenza in data 5 marzo 2024, la Corte d’appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha riconosciuto sussistente tale circostanza ne confronti di entrambi gli imputati, rideterminando la pena agli stessi irrogata.
Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi entrambi gli imputati.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME articola un’unica censura con la quale deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 59, 416-bis, commi 4 e cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
La Corte territoriale, pur dando atto che non era stato dimostrato che la singola articolazione locale dell’RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato era esponent disponesse di armi, tuttavia aveva ritenuto sussistente l’aggravante in ragione de contesto associativo unitario in cui detta articolazione si inseriva, dal moment che l’RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso era dotata di armi.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di dare conto degli elementi che comprovavano l’esistenza dell’aggravante a carico del COGNOME, al quale essa sarebbe stata addebitata a titolo oggettivo, in contrasto con l’art. 59 cod. pen giudici dell’appello avrebbero desunto il carattere armato dell’RAGIONE_SOCIALE dall’esistenza del progetto omicidario organizzato dai COGNOME ai danni di NOME COGNOME, senza tuttavia illustrare le ragioni e gli elementi da cui desumere che i partecipi all’RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto essere consapevoli dell’esistenza delle armi. Il ragionamento motivazionale sarebbe stato ancorato alla categoria del “notorio”, deducendo dalla partecipazione di COGNOME ai riti di ‘RAGIONE_SOCIALE nell’interesse del sodalizio criminale la sua consapevolezza che tale sodalizi possedeva delle armi.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che l’esistenza di una federazione deg organismi di ‘RAGIONE_SOCIALE nella provincia di Crotone non risulterebbe accertata da alcuna pronuncia giurisdizionale. Per tale ragione, poiché a COGNOME era specificamente contestata la partecipazione, come elemento di vertice,
dell’articolazione di `RAGIONE_SOCIALE di Petilia Policastro, l’aggravante sarebbe sta riconoscibile a suo carico solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il possesso armi da parte di detta articolazione, mentre sarebbe pacifico che essa non ne avesse la disponibilità, né che le avesse mai utilizzate. La sentenza impugnata, infine, non avrebbe evidenziato l’esistenza di collegamenti tra la struttura c partecipava RAGIONE_SOCIALE e quella di Isola di Capo Rizzuto, la quale aveva dotazione di armi.
Anche NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt 59 e 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione e svolge considerazioni del tutto analoghe a quelle proposte da COGNOME. Il ricorrente evidenzia che, essendogli contestata non già una generica appartenenza alla ‘RAGIONE_SOCIALE, bensì di essere un elemento di spicco della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della frazione di COGNOME di Crotone è a tale articolazione ch occorrerebbe fare riferimento per valutare la sussistenza dell’aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE armata. Ebbene, risulterebbe pacificamente che la RAGIONE_SOCIALE cdRAGIONE_SOCIALE, nel periodo in questione, non avrebbe mai fatto uso di armi, né ne avesse la disponibilità. Neppure sarebbero stati individuati collegamenti tra l struttura diretta da COGNOME e quella di Isola di Capo Rizzuto, la quale aveva dotazione di armi.
Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi, svolgendo analoghi motivi di censura, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
La Prima sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 9148 del 01/12/2022, dep. 2023, ha annullato in parte qua la decisione con cui la Corte d’appello di Catanzaro, pur ritenendo entrambi i ricorrenti responsabili del reato d cui all’art. 416-bis cod. pen., aveva escluso l’aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE armata
In particolare, la sentenza rescindente aveva censurato il fatto che, benché la Corte distrettuale avesse evidenziato gli aspetti unitari dell’RAGIONE_SOCIALE contesta agli imputati e «la sussistenza di un soggetto collettivo complesso, caratterizzat dalla persistente operatività, nel periodo indicato nel capo di imputazione, de gruppi storici di ‘RAGIONE_SOCIALE, facenti capo alle famiglie COGNOME, COGNOME e
NOME», aveva poi escluso la sussistenza dell’aggravante in parola con riguardo ad entrambi gli imputati. La Corte di cassazione aveva altresì precisato che ciò che rileva ai fini della individuazione del carattere unitario dell’organismo criminos non è la sussistenza o meno di una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’esistenza di una federazione degli organismi territoriali della `ndranghet essendo invece rilevante «il carattere omogeneo e unitario dell’organismo criminoso» oggetto del processo.
3. La decisione impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha dato puntuale attuazione ai principi espressi dalla sentenza rescindente, mettendo in luce l’unitarietà dell’organizzazione ‘RAGIONE_SOCIALE, che pur articolata in distinti loc è caratterizzata da modalità unitarie di gestione dei rituali di affiliazione pe conferimento delle doti di ‘RAGIONE_SOCIALE e dalla programmazione di attività delittuose comuni. In particolare, quanto al COGNOME, la Corte territoriale ha da conto del fatto che egli, pur facendo parte del locale di Petilia Policastro, ave officiato due riti di affiliazione di componenti della RAGIONE_SOCIALE, altrettanto aveva fatto COGNOME, pur appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, che ha coadiuvato NOME COGNOME ad officiare il conferimento della seconda dote di ‘RAGIONE_SOCIALE ad un componente della RAGIONE_SOCIALE. COGNOME, inoltre, aveva gestito insieme a NOME COGNOME, membro della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le attività di estorsione ai danni della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, così dimostrando che le varie articolazioni territoriali dell’RAGIONE_SOCIALE, benché aventi territor egemonia distinti, gestivano in comune le attività illecite.
Sulla base di tali elementi attestanti il carattere unitario del conte associativo, in modo coerente e consequenziale, la sentenza impugnata ha riconosciuto a carico di entrambi i ricorrenti la sussistenza dell’aggravant dell’RAGIONE_SOCIALE armata. Il ruolo di capo e di figura autorevole ricoperto da COGNOME nel locale di Petilia Policastro, nonché la sua vicinanza con il locale isolitano, piena conoscenza della dinamiche interne, attestata dalla disponibilità ad officiare riti di ‘RAGIONE_SOCIALE funzionali alla sua riorganizzazione non illogicamente sono stati ritenuti dai giudici territoriali elementi da cui desumere che egli ben foss consapevole dalla disponibilità di armi da parte della RAGIONE_SOCIALE criminosa, o quantomeno che lo ignorasse per colpa.
Analogamente, gli stretti rapporti esistenti tra NOME e i componenti del locale isolitano dei COGNOME, attestati dalla sua partecipazione a riti di affiliaz nonché a comuni attività estorsive sono stati correttamente valutati come dimostrativi della consapevolezza del medesimo circa la disponibilità di armi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE o comunque della sua ignoranza per colpa.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso nella camera di consiglio dell’il novembre 2024