Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51458 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25.11.2022 /la Corte d’appello di Firenze, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 29340 del 16.9.2020 (che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 30 marzo 2016 nei confronti di NOME, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74,, comma 3 , GLYPH n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la partecipazione all’associazione di persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope r, per mancanza di contestazione i con eliminazione della relativa statuizione; con rinvio ad altra ..ezione della Corte d’appello di Firenze quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, per nuovo esame sul punto, nonché sul conseguente e complessivo trattamento sanzionatorio, rigettando nel resto il ricorso), in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Firenze n. 1820/2014, emessa il 30.9.2014, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.p.r. 309 del 1990, seconda parte, ed ha confermato la sentenza per il resto.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione spesa a sostegno della conferma dell’affermazione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.p.r. 309 del 1990 concernente la disponibilità di armi da parte dei partecipanti all’associazione di cui al capo 1).
Si assume il totale difetto di motivazione sul tema devoluto in relazione alla conferma della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.p.r. 309 del 1990 fondato sul travisamento di un fatto processuale pacifico.
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione addotta a sostegno della conferma del giudizio di mera equivalenza nella comparazione tra le ritenute circostanze aggravanti e le già riconosciute attenuanti generiche nonché la violazione dell’art. 603 comma 2 cod.proc.pen.
Si assume che il giudice del rinvio avrebbe disatteso l’obbligo motivazionale sulle ragioni del nuovo giudizio di bilanciamento.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo é infondato.
Va premesso che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416bis, comma 5, cod. pen. con riguardo all’associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono ( Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212).
Ebbene, nella specie la Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.p.r. 309 del 1990, in ossequio alle indicazioni fornite dalla S.C., ha puntualmente precisato che l’odierno imputato, unitamente a NOME e NOME COGNOME si era recato in Svizzera ed aveva portato con sé due pistole semiautomatiche. Altra pistola era stata poi acquistata a Nizza dallo stesso NOME e trovata addosso alla sua ragazza che nel 2009 era stata fermata alla stazione di Parigi mentre erano diretti in Olanda. La Corte di merito ha altresì precisato che detti soggetti sono stati condannati in Francia per aver partecipato alla stessa associazione diretta dall’RAGIONE_SOCIALE sicché non vi é dubbio che le armi fossero a disposizione dello stesso nonché della struttura associativa.
2. Il secondo motivo é del pari infondato.
La Corte territoriale ha motivato adeguatamente circa le ragioni del giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le circostanze attenuanti generiche.
Peraltro le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450).
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 novembre 2023
IL Presidente