Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Catania il 21/01/1981
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 26/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che si è riportata al ricorso, chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, adito in sede appello cautelare dal Pubblico Ministero della stessa città avverso l’ordina
reiettiva della misura pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Cat il 7 febbraio 2024, ha applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carc per avere promosso, organizzato e diretto un’associazione dedita al narcotraff di cocaina e marijuana (capo 1) e per aver commesso plurimi reati fine ai se dell’art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).
Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore di fiducia, in cui de tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motiva conformemente a quanto previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione dell’art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di carenza, manifesta illogicità e contradditt della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.
Il provvedimento impugnato, nella descrizione degli elementi costitutivi del organizzazione dedita al narcotraffico, è in tutto sovrapponibile a quello adot nei confronti dei coindagati e in esso è stata omessa ogni valutazione d deduzioni difensive.
Stante il breve periodo di ritenuta operatività del gruppo – ago 2021/aprile 2022 – non è individuabile, nella fattispecie al vaglio, una associaz criminosa, connotata da stabilità e comunanza di scopo degli aderent riconducibile al paradigma dell’art. 74 d.P.R. cit.
L’appartenenza dei sodali al medesimo nucleo familiare imponeva al Tribunale un più pregnante onere argomentativo, dovendosi distinguere la collaborazione prestata dai singoli in virtù dei legami di sangue, valutabile connivenza non punibile o, al più, in termini di contributo concorsuale alle sin cessioni, da una effettiva condivisione di scopi criminosi. Proprio in ragione vincoli familiari, di nessuna rilevanza, ai fini della prova della affectio societatis, sono i rapporti di frequentazione ed i colloqui in cui i coindagati commentavano arresti.
Non è dato affermare che i coindagati percepissero uno stipendio e, in ogn caso, alcuna conversazione attesta che NOME e NOME, rispettivamente moglie e madre del ricorrente, venissero retribuite per l’opera prestata.
Quanto al ruolo del detto, apoditticamente si è desunto che egli stabiliss prezzo di vendita dello stupefacente, in ragione della sola richiesta, a lui rivo praticare uno sconto ad un acquirente.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione i ordine all’attribuzione al ricorrente della aggravante relativa al ruolo di promo organizzatore e direttore dell’associazione dedita al narcotraffico.
Il ricorrente era, al più, un soggetto iracondo e prevaricatore nelle rela con i coindagati.
Per converso, non sono stati acquisiti elementi indiziari per affermare c Napoli abbia dato impulso alla costituzione e alla operatività del sodalizio, di ignora il momento genetico, sicché non è dato affermare che egli ne sia stato promotore; e parimenti, i ruoli di organizzatore – implicante la definizione programma delinquenziale e l’impiego delle risorse per il conseguimento del fin perseguito – e di direttore – implicante la gestione, in funzione sovraordinata, struttura associativa – non possono essere attribuiti al ricorrente, in presuppongono requisiti di essenzialità ed infungibilità, laddove identica tri veste è stata contestata al sodale NOME COGNOME
Peraltro, è incompatibile con la pretesa posizione verticistica lo svolgime da parte di Napoli di mansioni gregarie di spaccio e consegna dello stupefacent come emerso dalle intercettazioni
2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge in relazione all’ 275, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto a proporzionalità adeguatezza della misura.
Pur operando, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la doppia presunzio relativa in tema di esigenze cautelari, l’ordinanza avrebbe dovuto motivare ordine alla loro attualità sulla base di elementi specifici, essendo le atti sodalizio cessate nell’aprile 2022.
In ogni caso, nell’adottare la misura di massimo rigore, il Tribunale non indicato le ragioni per cui risulterebbero inidonee misure meno afflittive.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha concluso termini riportati in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è, per diversi profili, aspecifico, in quanto no confronta criticamente con i contenuti del provvedimento censurato.
Alla stregua di un ampio compendio indiziario – costituito dalle risultan dell’attività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla giudiziaria, nonché dai sequestri ed arresti in flagranza – l’ordinanza ha ricos gli elementi identificativi di un gruppo criminale programmaticamente dedito all gestione, in Catania, quartiere di San INDIRIZZO, dell’attività di spac
stupefacenti, attraverso una rete di pusher e vedette; una struttura le cui basi logistiche erano l’abitazione del ricorrente e quella di sua madre NOME COGNOME
Di tale gruppo criminale, costituito per la realizzazione di una s indeterminata di reati, con apporto da parte dei singoli adepti di attività pe e di mezzi economici, alle pagg. 3 e ss. della ordinanza impugnata vengon compiutamente descritti l’organigramma, il contributo operativo dei coindagati, loro rapporti.
In linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli elemen costitutivi del sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. cit. sono stati puntualmente enucleati e sono state evidenziate le ragioni per cui no ravvisabile, nella specie al vaglio, il mero concorso di persone nei reati L’elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. d.P.R. quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. dello stesso d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, consistendo la cond associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un “quid pluris” rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una strut organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programm criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 – 01; Sez. 6, n 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270564 – 01).
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la base .familiar dell’associazione – nella quale operavano, tra gli altri, il ricorrente NOME COGNOME, la madre NOME COGNOME, il fratello NOME COGNOME, la moglie NOME COGNOME con i fratelli e i fratelli COGNOME – non è incompatibile con l’affectio societatis. E’ principio consolidato al riguardo che l’esistenza della consorter criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più i a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti paren coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora pi pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, COGNOME Rv. 268184 – 01, fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevass l’esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuant art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990).
Non illogicamente sono stati considerati significativi di affectio societis i commenti sugli arresti dei componenti della famiglia riportati dalle intercettaz perché, nell’occasione, i colloquianti definivano sempre nuove strategie operati e le contromisure da adottare per nascondere la merce e sottrarsi alla pressi dell’azione investigativa, così da proseguire nell’attuazione del progra criminoso.
Sotto altro profilo, non inficia la gravità indiziaria, la durata del p monitorato dagli inquirenti (novembre 2021/aprile 2022 ). Si tratta di un peri non poco significativo e, in ogni caso, in tema di associazione a delinqu finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione d condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisit possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato” (Sez. 6, 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01).
Declinata in fatto, laddove intesa a sconfessare l’aderenza del ricostruzione proposta alle risultanze investigative e perciò ex se inammissibile, è la contestazione relativa alla mancanza di prova della percezione dello stipen da parte dei sodali. Peraltro, in senso contrario è stata segnalata la conversa n. 412 del 26 ottobre 2021, in cui NOME COGNOME comunicava al ricorrente d aver provveduto per suo conto a retribuire gli associati. E comunque, de osservarsi che si tratta di un indicatore dell’esistenza di una struttura organ non coessenziale alla sua configurabilità – come non lo è l’esistenza di una c comune – tanto più se, come detto, il sodalizio ha base familiare (sicché del irrilevante è il dato che uno stipendio non fosse erogato alla madre e alla mo del ricorrente).
Il Tribunale ha analizzato una serie di colloqui e di messaggi telefoni inviati, a tutte le ore, anche di notte, dimostrativi della posizione di Napoli attribuito, in coerenza con ulteriori risultanze investigative, una posi gerarchicamente sovraordinata).
Emergono i rapporti da questo intrattenuti con i pusher e le vedette, che si alternavano nei turni della piazza di spaccio (10-14 presso le abitazioni d associati: 14 – 4.00, anche in strada), ma anche con la madre e i congiunti con lui cooperavano nell’approvvigionamento, nella custodia e nel riforniment dello stupefacente. Egli impartiva direttive ai sodali, che redarguiva asprame ove non si attenessero ad esse; dai coindagati otteneva puntuale rendicontazio in ordine all’andamento dell’attività, ai clienti serviti e alle riman magazzino.
Emblematiche le conversazioni da cui si evince che egli gestiva la cassa comune e stabiliva i prezzi di vendita (tant’è che a lui si rivolgeva uno spacci per essere autorizzato a praticare uno sconto).
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse.
In tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e att dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione qua l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero u diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull sul “quomodo” della misura. (Sez. 2 n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489 – 01, con riguardo a fattispecie relativa ad associazione per delinqu di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichia dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di rifle presupposti della misura cautelare e sulla sua durata).
Peraltro, occorre considerare che, in tema di reato associativo, da un la riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l’iniziatore dell’associ coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, risp ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali. (Sez. 3, n. 45 del 15/09/2022, COGNOME, Rv. 284199 – 01), dall’altro, che la qualific “organizzatore” spetta a chi coordina l’attività degli associati ed assic funzionalità delle strutture del sodalizio o anche di una sua rilevante articola territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 – 02).
.Alla stregua di tali coordinate interpretative, al ricorrente, coerentem con le descritte risultanze investigative, il Tribunale ha attribuito una pos gerarchicamente sovraordinata; né rileva in senso ostativo lo svolgimen promiscuo di altre mansioni di vendita e consegna, giacché la infungibilità dei ru nell’ambito della gerarchia associativa, non è requisito da intendere in s assoluto, non essendo necessario che i poteri organizzativi e direttivi esercitati in esclusiva da un solo individuo.
4. Anche il terzo motivo è infondato.
Venendo in rilievo un reato per i quali opera la presunzione relativa di all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attuale il periculum libertatis correlato alla possibilità di ricaduta nel delitto.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, del resto, precisato che i requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricad nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valut prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’ accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza
della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambiental che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasi di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
E ‘ il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, n specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prog pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ult reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costitue espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tem trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vin – che qui viene solo enunciata dalla difesa – non è di per sé idonea a far ri superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
Nella specie, non emergono, né sono stati allegati elementi utili superamento della doppia presunzione relativa in tema di esigenze, che sono stat valutate dal Tribunale di significativo spessore anche in ragione del ruolo ascr al ricorrente ed al suo profilo personologico. Napoli è individuato come sogget proclive al delitto, per avere riportato condanna in via definitiva per reati in m di stupefacenti, ma anche per reati di rapina, furto, resistenza, resiste pubblico ufficiale, violazione delle norme in materia di norme di prevenzione elementi che fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi.
L’ordinanza ha dunque congruamente motivato l’infungibilità della custodia intramuraria e la inidoneità degli arresti domiciliari.
Senza illogicità argomentative, anche le modalità esecutive invocate dalla difesa, in particolare l’applicazione del braccialetto elettronico, sono state r inidonee a recidere i legami con gli ambienti criminali, perché il dispositiv controllo remoto preserva dal rischio di fuga, ma non impedisce contatti con ter all’interno del domicilio (che nella specie era anche una base logistica d associazione).
E’ stata da ultimo congruamente valorizzata la perdurante appartenenza di Napoli alla associazione, pur dopo il suo arresto.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . pod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2024