Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 631 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte di Appello di Roma;
PARTI CIVILI: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso, trattato con contradditt orale;
udita la relazione svolta dal relatore AVV_NOTAIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria notificata e chiedendo la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Bari, il quale si associa alla richiesta di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del rico con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese processuali, come da nota specifica che deposita;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Roma che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/01/2021 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa in data 03/12/2018 con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME con rito abbreviato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt 416 cod. pen. (capo 1), 640, comma primo cod. pen. (capo 2), 56 – 640, comma primo cod. pen. (capo 3), 305, comma 2 d.lgs. 209/2005 (capo 4).
2. Secondo i giudici di merito, l’imputato era da ritenersi partecipe di un’associazione per delinquere che simulava l’esistenza di broker inglesi e di loro portavoce e che riusciva a realizzare, promuovere e commercializzare polizze assicurative apparentemente emesse da società britanniche realmente esistenti ma riconducibili a società “clone” a tal fine create; di tale organizzazione erano certamente membri oltre al COGNOME, preposto alla produzione ed alla spedizione RAGIONE_SOCIALE polizze, anche NOME COGNOME, dedito alla commercializzazione RAGIONE_SOCIALE stesse presso la rete di clienti della RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, con mansioni operative in territorio inglese.
Tale complessa organizzazione aveva determiNOME, mediante la commissione dei reati fine, ingenti danni alle imprese truffate (solo in relazione al capo 3 la condot si era arrestata alla soglia del tentativo).
I riscontri probatori sono stati indicati negli esiti della perquisizione effet presso l’abitazione e gli uffici del COGNOME, nelle conversazioni intercettate fr quest’ultimo e il COGNOMECOGNOME nell’interrogatorio del COGNOMECOGNOME COGNOME documentazione acquisita agli atti in ragione del rito.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, sulla base di tre motivi.
3.1 Con il primo motivo, di natura processuale, ha eccepito la violazione di legge (artt. 185, 438 comma 6 bis e 453, comma 1 bis e comma 2 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto successiva a decreto immediato affetto da nullità assoluta, in violazione dell’art. 453, comma 1 bis e comma 2 cod. proc. pen. non operando la preclusione di cui all’art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen.
Per il capo 1) il pubblico ministero si era avvalso della modalità cd. custodiale (comma 1 bis dell’art. 453 cod. proc. pen.), scindendo il giudizio per l’accertamento del reato ex art. 416 cod. pen. sì che non solo le indagini risultavano gravemente pregiudicate attesa l’unitarietà della ipotesi delittuosa ma si rischiava di avere pronunce contrastanti, con condanna solo del COGNOME e
del COGNOME, nonostante la fattispecie associativa prevedesse la condotta di almeno tre persone.
La corte territoriale non aveva considerato l’assoluzione in primo grado dei coimputati da parte del Gup del Tribunale di Brescia al quale gli atti erano stat trasmessi per competenza, il mancato giudizio di responsabilità nei confronti degli altri due componenti dell’associazione (il COGNOME aveva patteggiato la pena, il COGNOME COGNOME in attesa di giudizio), le carenze investigative evidenziate dallo stes Gip del tribunale di Roma.
Evidenziate le menomazioni al diritto di difesa determinate dalla assenza di una udienza preliminare, il ricorrente ha eccepito altresì l’illegittimità costituzio dell’art. 453, comma 1 bis cod. proc. pen. COGNOME parte in cui consente l’instaurazione del giudizio immediato in assenza del vaglio giurisdizionale in contraddittorio, su richiesta del pubblico ministero.
In particolare, ha ritenuto ingiustificato il vincolo imposto al AVV_NOTAIO dall’art. comma 1 bis cod. proc. pen. rispetto al giudicato cautelare, con conseguente violazione dei principi del giusto processo per l’interferenza del procedimento incidentale de libertate su quello principale; la carenza dei presupposti della idoneità probatoria e della completezza RAGIONE_SOCIALE indagini quale indice del contrasto dell’immediato cautelare rispetto alla obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), la durata irragionevole RAGIONE_SOCIALE indagini e l’ingiustificata contrazione dei tem di rinvio a giudizio (art. 111, comma 2 Cost.).
3.2 Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione ed il travisamento della prova per avere la Corte di appello fornito una ricostruzione fattuale disancorata dalla corretta disamina della documentazione in atti, senza tener conto dei requisiti dell’art. 416 cod. pen. e della pronuncia assolutoria dei corre pervenendo all’affermazione di responsabilità sulla base esclusivamente della propalazione del COGNOME, la cui credibilità era stata messa in dubbio dal giudic bresciano. Inoltre, il Di NOME, nonostante il ruolo attribuitogli, non risult aver partecipato alla divisione dei proventi illeciti in quanto nessun flusso di denar era a lui pervenuto dai conti incriminati; le deduzioni difensive sulle discras cronologiche riscontrabili e la gestione della stamperia erano state altresì pretermesse, con motivazione sul punto illogica e contraddittoria (si era sostenuto per un verso che sarebbe stato il COGNOME ad aver portato da Londra dei contratti autenticati da un notaio londinese e per altro che egli stesso avrebbe preparato i contratti; anche la conversazione tra il COGNOME ed COGNOME, parzialmente riportata, era stata equivocata, con ingiustificata attribuzione al COGNOME RAGIONE_SOCIALE funzioni proprie del broker NOME).
3.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha eccepito l’erronea applicazione deg artt. 110, 416 cod. pen. e 305 d.lgs. 209/2005 nonché degli artt. 192, comma 2 e 530, comma 2 cod. proc. pen. per la mancata riqualificazione in termini concorsuali del reato associativo – per l’insussistenza del requisito minimo RAGIONE_SOCIALE tre persone, della formazione di un vincolo associativo, di una struttura organizzativa e dell’indeterminatezza del programma criminoso – e per la mancata assoluzione con la formula dubitativa.
L’imputato, inoltre, era stato escluso dai processi decisionali della asserit associazione ed aveva percepito proventi inferiori al 3% degli importi incassati dal sodalizio; in definitiva, la condanna si basava su una lettura parziale e frammentaria RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, disallineate rispetto ai canoni del logica e della coerenza argomentativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che, per quanto attiene ai profili processuali, reiterano rilievi già prospettati alla corte territo correttamente definiti in quella sede, e, con riferimento al merito, prospettano censure relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ed alla ricostruzione in fatto dell condotta delittuosa, estranee al giudizio di legittimità.
Il ricorrente, su sua richiesta, è stato giudicato con rito abbreviato co conseguente applicazione dell’art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen. in base al quale la richiesta di giudizio abbreviato determina la saNOMEria RAGIONE_SOCIALE nullità sempre che non siano assolute.
Sostiene a riguardo la difesa che tale preclusione non opererebbe nel caso di specie, ravvisando un’ipotesi di inammissibilità della richiesta di giudizi immediato, presentata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis cod. proc. pen. con decisione adesiva del giudice per le indagini preliminari ex art. 455, comma 1 bis cod. proc. pen.
Il rilievo non tiene conto di quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di quest Corte secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, e art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, a meno che non ricorra una nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ove la richiesta non sia stata preceduta da valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi (Cass. sez. 3, sent n. 1482 del 20/09/2017 – dep. 15/01/2018 – Rv. 271981; Cass. sez. 6, sent. n. 18193 del 21/03/2018 – dep. 24/04/2018 – Rv. 272986, con la precisazione che la decisione di disporre il giudizio immediato non solo non è sindacabile ma non è
neanche revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato).
Come rilevato COGNOME requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non sussiste nel caso di specie alcuno dei suddetti casi di nullità assoluta, ricollegabile alla decisione sul richiesta di giudizio immediato; nullità peraltro neppure dedotta in termini dall difesa che, al contrario, pretende un inammissibile sindacato su tale decisione.
2.1 Ribadisce sul punto il ricorrente che “la richiesta di giudizio immediato (è inammissibile in quanto la riunione sarebbe stata assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti” relativi alla fattispecie associativa ex art. 416 cod. p escludendo che nel caso in oggetto per tale reato sia ipotizzabile una scissione di accertamento giudiziale, specie in relazione al requisito del numero minimo di partecipi.
Anche in questo caso il rilievo non si confronta con l’insegnamento ermeneutico di questa Corte, in base al quale l’indispensabilità della riunione che induce a dare prevalenza al rito ordinario è correlata alla necessità di non pregiudicare indagini che ancora devono essere effettuate mentre l’art. 453, comma 2 cod. proc. pen. non riguarda l’interesse dell’imputato ad un unico giudizio che trova tutela nell’art 18 cod. proc. pen. allorché inibisce la separazione quando “il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”; necessità, in concreto esclusa dai giudici di merito con valutazione in questa sede insindacabile. (si rinvia a tal fine alla puntuale motivazione di cui a Cass. sez. 2, sent. n. 50 del 17/11/2020 – dep. 09/02/2021 – Rv. 280563).
In definitiva, nell’ambito del principio delineato dall’art. 253, comma 2 cod. proc pen. per “indagini in corso” vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinar con stretto riferimento alla fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, situazione estranea al stessa prospettazione difensiva.
2.2 Per quanto attiene, infine, ai dubbi di costituzionalità sollevati dalla difesa è già affermato da questa Corte che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano l’ammissione del giudizio immediato non solo è rispettosa dei principi desumibili dalla costituzione (articoli 3, 24, 97, 101, 110) ma appare coerente con il complessivo assetto del processo penale, che attribuisce rilievo centrale al dibattimento, quali sede fondamentale di verifica giurisdizionale, in cui può esplicarsi con pienezza e nel contraddittorio fra le parti il diritto di di L’eventuale regressione del processo alla fase precedente in accoglimento di eccezioni difensive sarebbe contraria ai principi dell’ordinamento processuale e ad esigenze di razionalità e di celerità. Le considerazioni che precedono valgono a
fortiori nel caso come quello in esame in cui sia stata riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, perché non avrebbe senso porre in dubbio, sulla base di una rivalutazione della prognosi ex ante la tenuta del quadro probatorio che in concreto ha portato ex post alla condanna (in termini in motivazione Cass. n. 1482/2017 cit.).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, eccependosi il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità del COGNOME.
3.1 A fronte del tenore dei rilievi, deve ribadirsi, innanzitutto, che in tema sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma di stabilire se questi ultimi: a) abbiano esamiNOME tutti gli elementi a l disposizione; b) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi; c) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti; d) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Dall’affermazione di questi principi, ormai costanti nel panorama giurisprudenziale, discendono i seguenti corollari:
in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultim Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 11/02/2021 – Rv. 280601);
il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso pe cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme” (situazione processuale riscontrabile COGNOME fattispecie in esame), sia nell’ipotesi in cui il giudice di app per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 – dep. 16/12/2020 – Rv. 280155);
COGNOME
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– rispetto alla frequente eccezione di mancanza e manifesta infondatezza della motivazione ovvero della sua contraddittorietà, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire all diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probato del singolo elemento (in termini, Cass. sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 05/03/2021 – Rv. 280747), in considerazione altresì che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
– in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta altresì l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, in quanto in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esamiNOME le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011-dep. 12/04/2012 – rv. 252615).
3.2 Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae a censure di legittimità, in quanto la motivazione risponde adeguatamente alle censure di merito riproposte in questa sede.
La Corte territoriale, in particolare, si è soffermata sulle criticità prospettate difesa, in relazione alla posizione del COGNOME, esaminando in termini logici e coerenti con le risultanze processuali, acquisite in forma cartolare in ragione del rito:
-l’irrilevanza dell’assoluzione di altri imputati dello stesso reato, risulta dimostrato che almeno tre soggetti presero parte al sodalizio, per il coinvolgimento, oltre al ricorrente, del COGNOME e del COGNOME;
-le finalità del sodalizio (realizzazione di truffe ai danni di società nei confronti venivano emesse false polizze fideiussorie, necessarie per l’aggiudicazione di appalti di opere e servizi pubblici);
il modus operandi dell’associazione (polizze apparentemente rilasciate da società assicuratrici inglesi vendute ad imprese italiane, con versamento dei premi a cd. società clone, aventi denominazione simile a quelle esistenti) ed il ruolo dei partecipi, con particolare riferimento al ricorren il quale COGNOME catena fittizia dell’intermediazione operava con alias;
i riferimenti probatori, costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni rese COGNOME nel corso degli interrogatori – così come sintetizzate alle pagine 9 e seguenti – ritenute attendibili con plausibili argomentazioni, in ragione dei plurimi riscontri COGNOME indicati (intercettazioni telefoniche tra i correi documentazione ed oggetti sequestrati presso una società amministrata dal COGNOME e presso la sua abitazione, esiti della perquisizione sul computer portatile), attestanti che con l’alias di NOME il ricorrente occupava, in particolare, della formazione RAGIONE_SOCIALE false polizze fideiussorie e della loro spedizione;
l’inconsistenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive attinenti al tema della non attendibilità del COGNOME come espressa dal Gup di Brescia, ancorando la valutazione sul punto a dati fattuali ed ai riscontri acquisiti; alle discra tra il ruolo di capo e la bassa percezione di utili, essendo stato ridimensioNOME già in primo grado il ruolo dell’imputato; all’assoluzione di altri compartecipi, irrilevante rispetto all’accertata partecipazione di t componenti, attesa la condanna del COGNOME e il patteggiamento della pena da parte del COGNOME con sentenza che per sua natura contiene l’accertamento e l’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 44190 del 21/06/2018 – dep. 04/10/2018 – Rv. 274078); alla incompatibilità tra il reato di truffa e quello di abusi intermediazione assicurativa, in realtà insussistente essendo emerso dalla ricostruzione fattuale come l’associazione a delinquere mirasse, attraverso l’effettivo inserimento nel mercato RAGIONE_SOCIALE polizze fideiussorie, ad operare al pari di altri operatori, sia pure fornendo servizi falsi.
Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, statuizione che determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Il ricorrente è altresì condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, COGNOME misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
COGNOME
V3,,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessive euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente