Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9052 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9052 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 27/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME AMOROSO
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
1.COGNOME NOME, nato a Isola Capo Rizzuto il DATA_NASCITA; 2.COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, cui la medesima P.G. si Ł riportata in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. udito, per NOME COGNOME, l’Avv. NOME COGNOME, il quale si Ł riportato al ricorso,
chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/05/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 27/07/2023, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, d.P.R. 309/1990 (capi 20, 21 e 42 della rubrica), in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, mentre confermava la condanna inflitta in primo grado a COGNOME NOME, che era stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi 1), 30), 32), 35), 37), 38) e 40), alla pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione.
Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono gli imputati.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione, in relazione ai criteri di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) nonchØ in relazione ai criteri di determinazione della pena.
Il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale delle intercettazioni telefoniche, nonostante nei motivi di appello si fossero forniti precisi elementi tali da indurre almeno un dubbio sulla colpevolezza dell’imputato, che la Corte ha invece inferito da elementi che non si rinvengono dagli atti processuali.
Non vi Ł traccia di motivazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi e il medesimo vizio affligge già la sentenza di primo grado.
Non si risponde, soprattutto alla censura difensiva della mancanza di contatti tra il COGNOME e gli altri imputati, tranne quelli – sporadici – con il COGNOME.
3.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che doveva essere riconosciuto in relazione ai capi 20), 21) e 42), a fronte: della cessione di quantitativi imprecisati di hashish ; in presenza di un contesto operativo modesto e non connotato da professionalità; della assenza di precedenti penali.
In presenza di tali indici, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto riconoscere la «lieve entità» del fatto così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli articoli 62bis e 133 cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa si duole dell’assenza totale di motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3.4. con il quarto motivo si lamenta violazione dell’articolo 133 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale della pena.
Sostiene la difesa che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, quanto maggiore Ł il discostamento dal minimo edittale, tanto maggiore deve essere l’onere motivazionale del giudice rispetto.
Nel caso specifico, considerato lo scostamento dal minimo edittale, tale dovere motivazionale non Ł stato assolto dai giudici di secondo grado.
Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 125, 546, cod. proc. pen., 111 Cost..
La Corte distrettuale avrebbe accettato acriticamente le risultanze probatorie espresse dal g.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria, risultando assente qualsiasi motivazione in merito ai motivi di gravame proposti a difesa del ricorrente.
Avrebbe quindi fornito una valutazione frammentaria e congetturale degli elementi di prova, mediante una interpretazione erronea degli elementi indiziari versati in atti.
In realtà, entrambe le sentenze di merito risultano viziate da travisamento della prova, di tale macroscopica evidenza da disarticolare il percorso logico della motivazione, come si era già dedotto con i motivi di appello.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 546, cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/1990, in riferimento alla contestazione associativa di cui al capo 1).
Il COGNOME viene considerato intraneo alla associazione nella sua qualità di uno dei principali fornitori di stupefacente del sodalizio.
La Corte ritiene ciò in ragione della sistematicità e automaticità dei rapporti, della conoscenza dei luoghi, mezzi, soggetti e tecniche di commercializzazione e raffinazione della sostanza, nonchØ della presenza di una sorta di clientela fissa.
In realtà, sotto il profilo temporale, l’apporto del ricorrente Ł molto circoscritto (maggiogiugno 2018) e i rapporti sono intercorsi prevalentemente con il COGNOME (il cui ruolo nel sodalizio Ł stato derubricato a mero compartecipe), mentre, sotto altro profilo, manca la coscienza e volontà di aderire alla associazione, elemento richiesto dalla giurisprudenza.
In aggiunta, si consideri che gli unici contatti intrattenuti dal ricorrente con la realtà associativa sono avvenuti tramite NOME COGNOME, il quale non aveva modo di contattare direttamente il COGNOME di modo che, l’unico modo per venire in contatto con il ricorrente, Ł stato tramite le indicazioni dei passanti.
Sul punto, la sentenza di secondo grado ha completamente omesso di considerare la
circostanza difensiva che rilevava come, successivamente all’arresto del COGNOME (occorso nel settembre 2018), l’odierno ricorrente fosse stato espunto completamente dalle indagini.
In terzo luogo, la difesa rileva come la realtà associativa disponesse di vari canali di approvvigionamento di stupefacente.
Pertanto, Ł evidente come l’apporto del COGNOME alla realtà associativa non fosse nØ esclusivo, nØ continuato e neppure indispensabile al fine di protrarre il pactum sceleris .
La difesa ritiene che il convincimento sul quale si Ł fondata la motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria sia del tutto estranea ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di secondo grado, il coinvolgimento in un numero determinato di reati-fine non Ł di per sØ dimostrativo della partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990, in quanto si richiede che venga data prova della coscienza e della volontà di fare parte dell’organizzazione. Tale prova risulta completamente mancante.
Al contrario, il convincimento dei giudici di secondo grado si fonda su una serie di circostanze che si risolvono in determinazioni presuntive e congetturali che non dimostrano in alcun modo la coscienza da parte del COGNOME dell’esistenza di una realtà associativa e tantomeno che il COGNOME ne fosse intraneo.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 546, cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/1990, in riferimento al capo 30) della rubrica.
Nello specifico, la difesa censura i criteri di valutazione della prova adottati dai giudici di secondo grado rispetto all’effettiva condotta materiale del ricorrente (la consegna di sostanza stupefacente) e alla natura e alla quantità del narcotico.
Al contrario, l’unico elemento che viene valorizzato attiene all’apertura e alla chiusura del cofano al momento dell’incontro tra il COGNOME e il COGNOME, dal quale viene desunta la penale responsabilità dell’imputato.
Tale impianto motivazionale, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di intercettazioni e di conseguente valutazione della prova.
4.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 546, cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/1990, in riferimento ai capi 32) e 37) della rubrica.
La difesa ritiene che per entrambi i capi di imputazione vi sia un’assenza di specifica motivazione da parte dei giudici di appello.
Rispetto al capo 32), l’attribuzione della penale responsabilità al COGNOME viene determinata esclusivamente dalla lettura del prog. 1143 dal quale emerge unicamente una frase di NOME COGNOME che afferma: ‘Otto e mezzo avevamo parlato’.
A tale affermazione, non fa seguito alcuna contestualizzazione specifica da parte della Corte di appello tale da inquadrare l’intercettazione in uno specifico fatto.
In merito al capo 37), invece, la motivazione sottostante l’individuazione della responsabilità del ricorrente, attiene esclusivamente ad una conversazione intercorsa tra il COGNOME e il COGNOME.
Da tale dialogo rimangono del tutto ignote sia la vicenda specifica oggetto della trattativa, sia la quantità e la qualità della sostanza discussa.
4.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in riferimento ai capi 30), 32), 35), 37), 38) e 40) della rubrica.
La difesa ritiene che vi sia un’assenza di autonoma motivazione rispetto alla qualificazione delle condotte del ricorrente come di ‘lieve entità’.
4.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., non essendo esplicitato il motivo del diniego delle circostanze attenuanti generiche nØ il contenimento della pena nel minimo edittale.
La difesa ritiene assente la motivazione della Corte di appello allorchØ non vi Ł stata un’autonoma valutazione circa la sussistenza delle condizioni per riconoscere le attenuanti generiche, soprattutto se si considera che la pena irrogata Ł distante dal minimo edittale.
Tale assenza di motivazione si pone in netto contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali che impongono al giudice un onere motivazionale tanto piø stringente quanto piø la pena irrogata si discosti dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME Ł complessivamente infondato, mentre quello proposto da NOME COGNOME Ł inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio ribadisce il principio secondo cui non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale ( ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, NOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
NØ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità ( ex multis , Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997).
Ciò determina l’inammissibilità delle doglianze di entrambi i ricorrenti, nella parte in cui si censura la violazione di legge in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen..
Tanto premesso, il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile.
A pagina 73, la sentenza gravata evidenzia come il COGNOME rappresentasse per il sodalizio uno dei principali canali di smercio della sostanza stupefacente nella propria zona di competenza, ovvero Crotone, ricevendo dal COGNOME e dal COGNOME le c.d. «pronte» al fine di saggiare la qualità del prodotto in vista del successivo spaccio.
In particolare, in ordine ai capi 20) e 21), la sentenza riferisce come «Ł emerso come il COGNOME, in data 3.5.2018, su disposizione del COGNOME – che in precedenza gli aveva
consegnato tre tavolette di sostanza stupefacente per la successiva distribuzione ai vari acquirenti – si sia recato presso l’abitazione del NOME, sita a Isola Capo Rizzuto alla INDIRIZZO, per consegnare allo stesso una c.d. ‘pronta’, in vista di una successiva fornitura. Veniva, quindi, registrata una conversazione ambientale (vd. p.p. n. 544/18 Procura Palmi RIT 76/18 – linea 1263 – Progr. 465, delle ore 11:00:00 del 03.05.2018, pag. 86 della prima sentenza) a bordo dell’autovettura in uso al COGNOME, nel corso della quale il NOME chiedeva se avesse portato con sØ ‘qualche bicchiere di acqua’; dai vari riferimenti effettuati ed alla luce del prezzo praticato, emergeva la tipologia di stupefacente in oggetto, ovvero l’ hardala , un tipo di hashish di colore marrone scuro, molto morbido e cremoso, ottenuto dalla resina di piante di cannabis del Marocco. Il COGNOME, quindi, proponeva al NOME l’acquisto di 30 (trenta) chili al prezzo di favore di € 1.800,00, a fronte del prezzo di mercato pari ad € 2.500,00 (”allora a chilo a chilo vogliono 2.500 euro’); il COGNOME, a sua volta, chiedeva tempo, riservandosi di decidere allorquando il COGNOME gli avrebbe mostrato ‘una pronta’. A tale richiesta, il COGNOME rispondeva affermativamente, assicurandogli di avere al seguito lo stupefacente e, in effetti, una volta scesi dal veicolo, il COGNOME provvedeva a far scorrere uno dei sedili del veicolo e a spostare degli attrezzi metallici riposti sul pianale, prelevando dall’abitacolo un incarto contenente la c.d. ‘pronta’. Successivamente, veniva registrata un’altra conversazione ambientale di rilievo a bordo della medesima autovettura (vd. P.P. 544/18 (Procura Palmi) – RIT 76/18 – linea 1263 – Progr. 466 delle ore 12:00:00 del 03.05.2018), dalla quale emergeva come il COGNOME avesse bisogno di tempo per poter cedere a terzi parte dello stupefacente che gli era stato consegnato dal COGNOME. Ancora, il COGNOME affermava di dover consegnare altro stupefacente a terzi nella stessa giornata (‘Sono partito senza niente solo con questi tre per farglieli vedere a tutti, già c’Ł un pezzo ciascuno’), precisando come si trattasse di hashish di ottima qualità, la cui importazione in Italia era curata da un soggetto di origine marocchina (costui, come emergerà in seguito, si identifica nel già noto COGNOME NOME) ‘ti sto dicendo il marocchino che lo porta … perchØ questa la deve pesare il marocchino … Olanda, Spagna, Germania, lavora questo!: eh … lo manda … hai capito? …. questo Ł puro come lo fanno!’. Il COGNOME, quindi, nell’apprezzare la scelta del COGNOME di approvvigionarsi di stupefacente di qualità superiore, affermava che, in effetti, se il ‘materiale’ non Ł di buona qualità, la vendita Ł poca perchØ … quel materiale non Ł bello e non si balla … e allora ne vendo poco’, e chiedeva se lo stupefacente trattato dal marocchino non fosse ‘l’ arghali’ , ovvero ‘ hardala ‘ (una varietà di hashish ); in relazione a tale stupefacente, il COGNOME rispondeva di conoscere un soggetto che ne aveva disponibilità a Modena, indicando ulteriormente la città di Milano come piazza dove poter reperire lo stupefacente della stessa tipologia nel caso in cui il COGNOME fosse riuscito ad assicurarsi i clienti (‘se tu ti ingrani con queste cose, te ne vieni una volta con me a Milano’)».
Quanto al capo 21) dell’imputazione, a pag. 76 della sentenza si legge che nel corso della conversazione intercettata e riportata a pag. 89 della sentenza di primo grado, Ł emerso come il COGNOME avesse ceduto ad alcuni soggetti di Mesoraca (CS) un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana ; quest’ultimo, infatti, riferiva al COGNOME della scarsa qualità dello stupefacente, che gli aveva fatto guadagnare ben poco.
Ad ogni modo, il pieno coinvolgimento del NOME nelle vicende che ci occupano, nonchØ il suo inserimento nel contesto criminale dedito all’attività di spaccio, sarebbe emerso quando lo stesso conduceva il COGNOME a S. Leonardo di Cutro al fine di proporre a terzi l’acquisto di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente (vd P.P. 544/18 (Procura Palmi) – RIT 76/18 – linea 1263 – Progr. 466 delle ore 12:00:00 del 03.05.2018).
COGNOME, poi, riferiva al compagno di doversi recare a breve sulla jonica per approvvigionarsi di «quella cosa … spaventosa», della quale poi avrebbe ceduto un chilogrammo allo stesso COGNOME («perchŁ devo andare alla jonica che c’Ł quella cosa che ti ho detto che Ł qualcosa di spaventoso … inc. .. ti porto un chilo per provare, per te»); quest’ultimo si raccomandava che fosse tutta «ciuffettini ciuffettini», svelando così il tipo di stupefacente offertogli dal COGNOME, ovvero marijuana .
Si registra, poi, una conversazione (P. P. 544/18 (Procura Palmi) – RIT 76/18 – linea 1263 – Progr. 467 delle ore 13:00:00 del 03.05.2018), dalla quale emerge chiaramente la tipologia di sostanza, ovvero marijuana , atteso l’esplicito riferimento all’odore generato dalla stessa al momento del taglio e percepito dal NOME («che odorata!»), nonchØ dai tipici rumori registrati all’interno dell’abitacolo, dovuti dal prelevamento dello stupefacente dal vano dell’abitacolo e dal ripetuto maneggio dell’incarto dentro il quale era avvolto.
Infine, in ordine al capo 42) dell’imputazione, Ł emerso come il COGNOME abbia restituito al COGNOME ed al COGNOME un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente tipo hashish precedentemente ricevuta dagli stessi, «in quanto non era riuscito a venderla (dall’attività di intercettazione e dai rilievi GPS, Ł emerso come, in data 18.5.2018, COGNOME, COGNOME ed COGNOME si siano recati presso l’abitazione del COGNOME al fine di prelevare la c.d. ‘pronta’ di hashish, che il COGNOME gli aveva lasciato in occasione dell’incontro del 3 maggio (capo 20) dell’imputazione); il COGNOME, infatti, riferiva di non essere riuscito a ‘piazzare’ lo stupefacente, nonostante l’impegno assunto (‘mi ha detto … NOME NOME io ho girato e non sono riuscito a cacciarlo … inc … gli ho detto io … inc … trenta in una maniera e dieci in un’altra’)».
2.1. Tanto evidenziato, il primo motivo di ricorso Ł inammissibile per genericità, omettendo di confrontarsi in ogni sua articolazione, in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, limitandosi al contrario a formulare generiche doglianze, del tutto avulse dal testo della sentenza.
2.2. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità, Ł manifestamente infondato.
2.2.1. Occorre in primo luogo evitare di indulgere nell’errore, sostanziale prima che semantico, di ritenere che il comma 1 dell’articolo 73 sia integrato nelle sole ipotesi in cui il reato sia «grave», per cui incomba sulla parte pubblica dimostrare la gravità del fatto.
Al contrario, il fatto «grave» si realizza in presenza di taluna delle aggravanti disciplinate dall’articolo 80 del Testo Unico Stupefacenti (con conseguente onere, da parte della pubblica accusa, di dimostrarne l’esistenza), mentre il comma 5 dell’articolo 73 disciplina, seppure in modo autonomo (e sempre che non costituisca piø grave reato), l’ipotesi in cui il fatto, in presenza di determinate situazioni, sia di «lieve entità».
Situazioni che si ritraggono alla luce di una serie di «indicatori di lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino « vel ») la qualità e quantità delle sostanze.
Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame Ł configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tale principio Ł stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle
Sezioni semplici (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651-01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259664 – 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La piø recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non Ł di per sØ ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Analogamente, si Ł ritenuto che l’esistenza di una «rudimentale organizzazione» non osta, di per sØ, alla qualificazione del reato in termini di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256609), essendo quest’ultima configurabile nelle ipotesi di cosiddetto «piccolo spaccio», che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchØ di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una limitata provvista per la vendita (che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a decine”).
¨ evidente, dunque, che l’aspetto organizzativo deve necessariamente coniugarsi con gli altri elementi pure valorizzati dai giudici di merito quali: la modalità della condotta e la quantità e la diversa qualità delle sostanze stupefacenti che sono oggetto della condotta (Sez. 3, Ord. n. 23547 del 15/03/2018, Murolo, n.m.).
2.2.2. La sentenza impugnata, a pagina 79, evidenzia come le circostanze emerse nel corso della corposa attività di indagine escludono la possibilità di ricondurre i fatti ascritti al COGNOME nell’ambito della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò in considerazione del fatto che lo stesso fosse perfettamente inserito in un contesto criminale piø ampio, tanto da tenere un rapporto confidenziale con il COGNOME e condurlo a S. Leonardo di Cutro al fine di proporre a terzi l’acquisto di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.
Lo stesso, poi, come si Ł visto al sottoparagrafo 2, era un punto di riferimento del sodalizio, tanto da essere colui che riceveva le c.d. «pronte», ossia gli assaggi in funzione di successive piø corpose forniture.
La doglianza Ł quindi inammissibile in quanto non si confronta in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare doglianze motivatamente disattese dai secondi giudici.
2.3. Il motivo sulle attenuanti generiche Ł inammissibile, in quanto non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate
specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
La sentenza, in proposito (pag. 80), nega le stesse alla luce della gravità delle condotte poste in essere dall’imputato e dell’intensità del dolo che le ha sorrette, per come desumibile dalle loro modalità esecutive, con ciò motivando adeguatamente.
2.4. Il motivo relativo alla dosimetria della pena Ł inammissibile in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, non certo illogicamente, che alla luce delle «notazioni che precedono e avuto riguardo dei criteri di cui all’art. 133 c.p., la Corte ritiene equa e proporzionata ai fatti, nonchØ adeguata alla personalità del reo, la pena finale
di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro2.400,00 di multa, così determinata: pena base per il reato piø grave (capo 20) dell’imputazione) pari ad anni due ed euro 3.200,00, aumentata ex art. 81 c.p. di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 200,00 per ciascuno dei due reati satellite, ridotta per la scelta del rito sino a quella finale sopra già specificata).
Il ricorso di NOME COGNOME Ł complessivamente infondato.
3.1. il primo motivo Ł inammissibile per genericità, potendosi estendere allo stesso le medesime considerazioni relative al primo motivo del ricorso COGNOME ed essendo in ogni caso inammissibile la dedotta violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen..
3.2. Il quinto motivo Ł inammissibile per tardività in quanto la riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non era stata dedotta nel giudizio di secondo grado, come emerge dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
3.3. Il secondo motivo Ł infondato.
3.3.1. All’imputato viene contestata la partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente dal sodalizio.
Sul punto, questa Corte ritiene che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, «la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorchØ non esclusivo, rapporto» (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764 – 01) e che «il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’attività criminale» (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Occorre, tuttavia, che il rapporto tra fornitore e sodalizio abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 – 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, NOME e altri, Rv. 259881 – 01).
In altre parole, «il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi» (Sez. 6, n. 47576 del
03/12/2024, La, Rv. 287375 – 01).
3.3.2. Tanto premesso, a pagina 62, la sentenza impugnata esordisce affermando come il COGNOME «rappresentasse per il sodalizio una delle principali fonti per l’approvvigionamento di sostanza stupefacente nella zona di Caraffa di Bianco … rifornendo il COGNOME e divenendo, così, uno stabile cedente di sostanza all’organizzazione».
Aggiunge che «privo di fondamento quanto dedotto dalla difesa in ordine alla possibilità che il COGNOME intrattenesse rapporti con il solo COGNOME, in quanto, «dalla conversazione di cui al R.I.T. 86/18, progr. 1086/18, l’imputato faceva esplicito riferimento al COGNOME ‘ti dissi, mercoledì, mercoledì, non ci … andiamo da NOME …’; e anche volendo ipotizzare che il COGNOME non avesse una conoscenza diretta del COGNOME, emerge chiaramente come lo stesso fosse consapevole del ruolo ricoperto dallo stesso, ovvero il soggetto a cui l’organizzazione forniva le c.d. ‘pronte’» (ossia delle cessioni di piccoli quantitativi come «assaggio» in vista di piø pregnanti cessioni».
Continua la sentenza affermando «che il COGNOME fosse al corrente del programma criminoso dell’associazione nonchØ dell’ampiezza, anche territoriale, dell’attività illecita svolta dalla stessa, emerge proprio dalla già citata intercettazione, nel corso della quale lo stesso precisava al COGNOME la cifra necessaria (40€) per il traghetto, dimostrando così di essere a conoscenza del fatto che il COGNOME dovesse trasportare lo stupefacente a Messina, rifornendo così, come si vedrà piø approfonditamente nel trattare i reati di cui ai capi 30), 32) e 34), anche soggetti del messinese. Da ultimo, a ulteriore riprova del ruolo fondamentale rivestito dal COGNOME all’interno dell’organizzazione, occorre considerare come lo stesso, unitamente al COGNOME, abbia posto in essere lavori sulla autovettura in uso al COGNOME, realizzando degli appositi vani segreti al fine di trasportare la sostanza stupefacente, dispensando persino consigli circa le modalità di occultamento della stessa; a ciò si aggiunge che, nella conversazione di cui al progr. 1144, il COGNOME manifestava la sua disponibilità ai fini delle future forniture di sostanza stupefacente».
Tale ultima circostanza, unitamente a quella secondo cui lui e il COGNOME avessero di comune accordo utilizzato il COGNOME per la fornitura di campioni di prova in funzione di una futura cospicua vendita, costituisce, a giudizio del Collegio, motivazione sufficiente e non illogica al fine di dimostrare il mutamento del rapporto tra il COGNOME e il COGNOME, da mera fornitura a intraneità all’associazione.
La doglianza Ł pertanto infondata e va rigettata.
3.4. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.
A pagina 67 la sentenza, , quanto al capo 30) dell’imputazione, precisa che era emerso come il COGNOME avesse detenuto presso l’abitazione della madre, sita in INDIRIZZO di INDIRIZZO, e, poi, ceduto a COGNOME NOME e COGNOME NOME, un quantitativo imprecisato di marijuana .
In particolare, in data 29 maggio 2018, il COGNOME ed il COGNOME si recavano presso l’abitazione della madre del COGNOME e, all’arrivo del predetto, il COGNOME scendeva dall’abitacolo, apriva lo sportello del bagagliaio posteriore e lo richiudeva poco dopo.
La prova che il cedente della sostanza fosse il COGNOME sarebbe emersa – oltre che dalle intercettazioni ambientali, dalle quali Ł possibil riconoscere la voce del COGNOME che informava il COGNOME del fatto che servissero 40,00 € per il traghetto (elemento, tra l’altro, compatibile con la destinazione finale dello stupefacente e, quindi, dimostrativo della piena consapevolezza dello stesso del giro di affari dell’associazione criminale) – anche dalle parole dello stesso COGNOME, il quale, nell’indicare al COGNOME il soggetto che stavano aspettando, afferma che egli Ł il «cognato di NOME, mio nipote»; tale affermazione, risulta,
tra l’altro, in linea con le indicazioni che una donna, non meglio identificata, forniva a NOME («oh NOME, vedi che c’Ł uno zio di tuo cognato NOME che vuole a tuo marito qua!» per spiegare chi fosse l’uomo – il COGNOME – che stava cercando suo marito).
Anche in ordine ai capi 32) e 35), la sentenza precisa che «Ł emersa la penale responsabilità dell’odierno appellante, per aver ceduto al COGNOME rispettivamente 8,5 kg. accuratamente occultati nel vano ricavato dallo smontaggio dei pannelli laterali del furgone e 800 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana , così come Ł emersa la condotta contestata al capo 37), relativa al pregresso trasporto di 9,5 kg. di sostanza del tipo marijuana , in occasione del quale, ad ulteriore riprova dell’inserimento del COGNOME nella compagine criminale, alla richiesta del COGNOME di una quantità di stupefacente maggiore rispetto agli 800 gr. già consegnatigli, il COGNOME chiedeva informazioni in merito ad altri soggetti di «Isola», al fine di comprende se gli stessi fossero soliti o meno pagare.
Analogamente, per la sentenza, a pag. 68, «Ł emersa la condotta contestata ai capi 38) e 40) dell’imputazione, per aver ceduto, nel primo caso una quantità imprecisata e, nel secondo, 1.870 kg di sostanza del tipo marijuana , circostanza che trovava precipuo riscontro nel fatto che il COGNOME, nella medesima giornata (9.9.2018), veniva fermato dai Carabinieri ed arrestato proprio lungo il tragitto di ritorno verso Polistena, in quanto trovato in possesso del predetto quantitativo di stupefacente (1,870 kg) ricevuto poco prima dal COGNOME.
La sentenza rinvia poi, per relationem , quanto alla sussistenza dei c.d. «reati fine», alla prima sentenza, sottolineando come la prova sia emersa, inequivocabilmente, dalla lettura dei dialoghi intercettati (diffusamente riportati nella sentenza di primo grado da pag. 112 e ss., alle quali ci si riporta per ragioni di brevità), che per la loro chiarezza non lasciano spazio ad interpretazioni alternative, fornendo, al contrario, elementi da cui desumere, con la dovuta certezza, l’identificazione dei soggetti coinvolti, il tipo, la qualità e la destinazione dello stupefacente.
E invero, che si trattasse di sostanza del tipo marijuana Ł emerso, oltre che dal frequente utilizzo di termini al femminile, anche dai commenti cui si lasciavano andare il COGNOME, per esaltarne la qualità: «questa Ł piø buona», e lo COGNOME, che lo incalzava chiedendo al COGNOME se ne avesse sentito l’odore. A ciò si aggiungono i rilievi GPS, che permettevano di monitorare gli spostamenti degli imputati, nonchØ il contenuto delle intercettazioni ambientali, che consentivano di rilevare il rumore di trascinamento dei sedili e di sistemazione di buste, pacificamente significativo dell’occultamento (così come del prelevamento) di un quantitativo di stupefacente all’interno dei vani segreti presenti sull’autovettura Renault «Kangoo» in uso al COGNOME (capo 38).
Non sussiste alcun dubbio, secondo la sentenza gravata (trattasi di motivazione di fatto non suscettibile di rivalutazione in questa sede), in ordine alla riconducibilità dei predetti «rumori», causati dallo slittamento del sedile e dal maneggio di incarti, all’attività di carico e scarico di sostanza stupefacente, e ciò proprio in considerazione del fatto che l’esistenza di tali nascondigli veniva accertata al momento dell’arresto del COGNOME, in occasione del quale la polizia giudiziaria operante fotografava il vano segreto (v. foto in atti) e riscontrava la cavità ricavata nella lamiera.
3.5. Il sesto motivo Ł manifestamente infondato.
Nel rinviare al par. 2.3 per i profili generali dell’istituto delle circostanze attenuanti generiche, a pagina 68, la sentenza impugnata, con motivazione assolutamente idonea e non illogica, chiarisce che «l’impugnata decisione merita conferma in relazione al profilo in esame e ciò alla luce della gravità delle reiterate condotte poste in essere dall’imputato, per come desumibile dalle loro stesse modalità esecutive e dal contesto criminale in cui le
stesse si ascrivono; per altro verso, gli stessi gravi precedenti dell’imputato, ne denotano una negativa personalità, nØ constano dagli atti elementi positivi in qualche modo sussumibili nella previsione di cui all’art. 62bis c.p.».
Motivazione che, se riferita alla gravità del fatto, deve implicitamente ritenersi riferita anche alla congruità della pena inflitta in primo grado, decisamente contenuta, anche alla luce della contestazione del reato associativo.
Va sul punto confermato l’orientamento di questa Corte che, per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, non solo ammette la c.d. «motivazione implicita» (Sez. 6, n. 36382 del 22/09/2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», v. Sez. 4, n. 9120 del 04/08/1998, Rv. 211583), ma afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 16/06/2004, Rv. 229298), evenienza che, come visto, non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha motivatamente dato atto dell’insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per formulare un giudizio di riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione, valutazione di oggettiva gravità che va riferita anche al trattamento sanzionatorio per giustificare il distacco, peraltro contenuto, dal minimo edittale.
Il ricorso di COGNOME, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello di COGNOME deve essere rigettato.
Entrambi i ricorrenti vanno condannati, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., a sostenere l’onere delle spese del procedimento.
Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso COGNOME consegue, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale (rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»), consegue l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME