Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigetta l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n aver partecipato all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefac cui al capo 1) segnatamente attiva nel settore della marijuana e dell’hashis sedi e basi logistiche per il deposito, la custodia, la manipolaz l’occultamento in Catanzaro.
Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell’ordinanza geneti ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato fo sulle captazioni telefoniche ed ambientali, sulle dichiarazioni dei collaborat giustizia, sulle attività di perquisizione e sequestro e sui servizi di o hanno consentito di individuare un’associazione criminosa finalizzata al traffi sostanze stupefacenti con centro nevralgico-operativo in Catanzaro e rappo stabili di approvvigionamento con diversi fornitori anche al di fuori del terr calabrese facente capo a COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
La ricorrente in particolare, coniuge di COGNOME NOME, unitamente allo st aveva il compito di detenere sostanza stupefacente per l’associazione e ven incaricata sia di contattare gli acquirenti che di individuare altri spacci affiliare all’associazione.
Quanto alle esigenze cautelari, Il Tribunale ha ribadito il giudizio progn circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza.
Avverso detta ordinanza l’indagata, a mezzo del difensore di fiducia, proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con c deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi in relazione al d.p.r. n. 309 del 1990 e la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc. mancanza della motivazione in ordine alle censure difensive attinenti alla car di gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 1990.
Si assume che l’ordinanza impugnata, nonostante le precise argomentazion difensive sviluppate nella memoria depositata in sede di di riesame, ta ordine al concreto apporto fornito dalla COGNOME all’associazione. In altri t premesso che il compendio probatorio é costituito solo da due telefonate,
emerge alcun elemento investigativo che permetta di ritenere che alla “messa disposizione” della stessa sia seguita una condotta di concreto ausi contributo alla associazione.
Ed inoltre la conversazione in cui la stessa é conversante non d necessariamente essere interpretata come espressione dell’esistenza di sodalizio del quale farebbe parte la COGNOME bensì del solo fine di tr spacciatori per una determinata quantità di “idroponica” con speranza guadagno per sé ed il COGNOMECOGNOME
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnat conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogi della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione d fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circos esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2 Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il control legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vi indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rien nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, in circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussist lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’ valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garan provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzam del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la co dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel ca esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo l motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circo esaminate dal giudice di merito.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vi motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine al consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimi relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso inerisco sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addott giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gov l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle cen che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nel prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ).
2. Ebbene, nella specie, l’ordinanza impugnata, dopo aver delineato la strutt del sodalizio criminoso di cui al capo 1) della contestazione, ha desunt condotta partecipativa della COGNOME dalla circostanza che la stessa e compagna del COGNOME e dal tenore di due conversazioni telefoniche. In quella 22.10.2022 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, captata dopo il sequestro del RG. avvenuto il 13 settembre 2022, i due discutevano del recupero del sostanza stupefacente e della necessità di trovare altri spacciatori rifere riguardo a “due amici di NOME“.
Nella conversazione avvenuta poco dopo tra COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME stessa ve incaricata di trovare clienti nella propria sfera di amicizie per l’idr sostanza che sarebbe stata a breve nella disponibilità dell’associazion reclutare altresì spacciatori per il sodalizio.
Dal tenore di queste conversazioni, il Tribunale adito come già il Gip in se applicazione della misura, con motivazione logica oltre che in linea con i pri elaborati da questa Corte, hanno ritenuto che la COGNOME fosse totalmente ins e quindi ben a conoscenza delle dinamiche dell’associazione, interessandosi dello stupefacente da commerciare che della ricerca di clienti e di nuovi ad allo spaccio assumendo quindi la stessa un ruolo attivo nell’organizzazione.
A riguardo giova, invero, ribadire che la qualifica di partecipe ad un’associ dedita al traffico di stupefacenti deve essere vagliata tenendo conto del fat con riferimento all’attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefa non è necessaria per la configurabilità dell’associazione una struttura artic complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo suffic una struttura anche esile alla quale i compartecipi possano fare reciproco,
tacito, affidamento (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, COGNOME, Rv. 209646 – 01). In un simile contesto, il ruolo del partecipe può desumersi dalle più diverse forme di collaborazione alle attività del sodalizio, talvolta configurandosi come condotta agevolatrice di reati-scopo, talaltra anche come condotta più in generale indicativa di una stabile disponibilità a compiere quanto si renda necessario per la realizzazione delle attività del sodalizio (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258645).
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 2.7.2024