Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO del foro di ROMA che ha insistito per l’accoglimento del ricorso a sua firma;
AVV_NOTAIO, del foro di NAPOLI che ha insistito per l’accoglimento del ricorso a sua firma e dei motivi aggiunti;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta contro l’ordinanza dell’8 novembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui all’art. 74, commi 1 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.) . Ha inoltre ritenuto esistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame, i difensori dell’indagato – AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO – hanno proposto due distinti ricorsi.
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO si articola in due motivi.
3.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato associativo, al ruolo di finanziatore o comunque di partecipe ascritto al COGNOME, alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Con riferimento ai gravi indizi del reato associativo il difensore sottolinea che, secondo la prospettazione accusatoria, l’ipotizzata associazione avrebbe operato per appena otto mesi, dal settembre 2021 al maggio 2022, e si duole che l’ordinanza impugnata non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla stabilità del vincolo associativo, alla consapevolezza di ciascun indagato di contribuire all’attività di almeno altre due persone, all’esistenza tra gli ipotetici associati di obiettivi e finalità comuni.
Per quanto riguarda la partecipazione di NOME COGNOME COGNOME‘ipotízzata associazione il difensore rileva: che tale partecipazione è stata apoditticamente desunta dai rapporti intercorsi con NOME COGNOME ed NOME COGNOME COGNOMEin tesi accusatoria promotore del sodalizio criminoso) pur in assenza di contatti tra il ricorrente ed altri soggetti indicati come partecip che a COGNOME è stato attribuito un ruolo di intermediario senza chiarire per quale motivo tale intermediazione sarebbe stata necessaria e per quale ragione debba escludersi che i rapporti intrattenuti dal ricorrente con NOME COGNOME e NOME COGNOME non avessero cause e giustificazioni differenti. Secondo il difensore, inoltre, il Tribunale non avrebbe fornito
motivazione adeguata della ritenuta consapevolezza da parte di NOME COGNOME delle attività illecite svolte da COGNOME e da NOME COGNOME. Con specifico riferimento alle conversazioni intercettate, la difesa deduce travisamento della prova sostenendo che l’ordinanza impugnata ha attribuito ai documentati contatti tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME un significato non giustificato dal contenuto delle conversazioni stesse. Secondo la difesa, dalle intercettazioni non emerge che NOME COGNOME sia stato autorizzato da NOME COGNOME a svolgere attività di spaccio nel territorio della Valle Caudina. A sostegno di tali argomentazioni, l’AVV_NOTAIO osserva che NOME COGNOME non è mai stato direttamente intercettato e gli indizi a suo carico sono costituiti da conversazioni che lo riguardano, ma sono intervenute tra terze persone. Il difensore sostiene che a tali conversazioni avrebbe potuto essere attribuito valore gravemente indiziante solo se il loro contenuto fosse stato inequivoco, il riferimento alla persona del ricorrente fosse stato indubbio, e solo se fosse stato possibile escludere che un interlocutore avesse voluto riferire il falso ad un altro. Tali condizion sarebbero mancanti nel caso di specie e lo sarebbero, in particolare, riguardo alla conversazione intercorsa il 21 marzo 2022 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME cui l’ordinanza impugnata ha attribuito valore decisivo in chiave accusatoria.
Con specifico riferimento al ruolo di finanziatore attribuito a COGNOME, la difesa osserva che l’ordinanza impugnata giunge a tali conclusioni ritenendo che il versamento ad NOME COGNOME della somma di C 10.000 sarebbe stato diretto a finanziare l’attività di spaccio e sostiene che i giudici di meri non avrebbero adeguatamente confutato la tesi difensiva secondo la quale la somma fu versata per l’acquisto di una Audi Q3 ed NOME COGNOME dovette restituirla a rate perché in concreto non consegnò mai quell’auto. Secondo la difesa, la versione difensiva troverebbe conferma: nella conversazione del 10 maggio 2022 nella quale NOME COGNOME disse ad NOME COGNOME di essersi «mangiato i soldi della macchina»; nella documentazione dalla quale risulta che il 9 maggio 2022 NOME COGNOME trasferì alla RAGIONE_SOCIALE una Audi Q3 intestata a sua moglie; dalla documentazione prodotta dalla difesa attestante che NOME COGNOME noleggiò delle auto, ciò che, in tesi difensiva, sarebbe avvenuto a causa della mancata conclusione dell’affare.
3.2. Col secondo motivo, l’AVV_NOTAIO deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta di applicare la custodia in carcere. Osserva che i fatti per cui si procede sarebbero stati commessi fino al mese di maggio 2022 e l’ordinanza impugnata non ha fornito motivazione adeguata in ordine all’attualità delle
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esigenze cautelari. Sottolinea, inoltre, che il Tribunale ha fatto riferimento ai precedenti penali dell’indagato ignorando che tra questi non figurano reati in materia di stupefacenti. Si duole, infine, che non sia stata fornita congrua motivazione quanto all’esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, che è stata sostenuta facendo riferimento a condanne per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. risalenti nel tempo in assenza di elementi idonei a documentare la persistente affiliazione dell’indagato a RAGIONE_SOCIALE camorristici.
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO consta di un unico motivo articolato in due punti. Il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’attribuzione a NOME COGNOME del ruolo di finanziatore dell’associazione e quanto alla ritenuta copertura camorristica che il ricorrente avrebbe fornito per consentire all’associazione promossa da NOME COGNOME di operare nelle piazze di spaccio della Valle Caudina.
4.1. Sotto il primo profilo, l’AVV_NOTAIO osserva che, in ipotesi accusatoria, il 21 marzo 2022 NOME COGNOME avrebbe consegNOME ad NOME COGNOME la somma di C 10.000,00 e, anche a voler ammettere che il quadro indiziario sia significativo in tal senso e la somma non fosse stata versata per l’acquisto di una macchina, tale unico versamento non consentirebbe certo di attribuire al ricorrente il ruolo di finanziatore dell’associazione. Questo ruolo, infatti, presuppone che, mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari, un soggetto tenga in vita e alimenti il traffico di stupefacenti per l cui realizzazione il sodalizio è stato costituito. Sarebbe dunque manifestamente illogico e contraddittorio attribuirlo a chi abbia eseguito un unico finanziamento di importo non elevato come quello descritto nell’ordinanza impugnata.
4.2. Quanto alla «copertura camorristica» che NOME COGNOME avrebbe garantito alla associazione. L’AVV_NOTAIO si duole che l’ordinanza impugnata abbia illogicamente sottovalutato quanto emerso in altri procedimenti penali e documentato dalla difesa.
Sottolinea in tal senso:
che con sentenza del 30 luglio 2013 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha assolto NOME COGNOME dall’accusa di aver partecipato al «RAGIONE_SOCIALE» e ciò dimostra che, dopo essere stato condanNOME per violazione dell’art. 416 bis cod. pen., egli si è allontaNOME da questa associazione di stampo camorristico;
che, il 13 settembre 2023, a seguito di un’attività di indagine protrattasi per cinque anni, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso una ordinanza cautelare per violazione dell’art. 416 bis
cod. pen. nei confronti di componenti del «RAGIONE_SOCIALE» e nell’ambito di questa indagine (fondata, tra l’altro, sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia) NOME COGNOME non è stato attinto da indizi di reità, ciò che fornisce conferma alla tesi difensiva.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO rileva inoltre che, nel presente procedimento, il ruolo apicale attribuito al ricorrente quale referente del «RAGIONE_SOCIALE» è stato desunto da conversazioni che non hanno significato univoco in tal senso. Sottolinea, infine, che – con argomentazione manifestamente illogica l’ordinanza impugnata ha attribuito rilievo alla mancata partecipazione del ricorrente ad una riunione tenutasi il 17 novembre 2021 che avrebbe segNOME l’incipit della penetrazione dell’organizzazione nel territorio della Valle Caudina. Il difensore osserva che, anche a voler dare per provato che, nel commentare la mancata partecipazione a questa riunione di un personaggio di rilievo, i conversanti facessero riferimento a NOME COGNOME, non si comprende come potrebbe desumersi dall’assenza ad una riunione che il ricorrente abbia assicurato «copertura camorristica» ad NOME COGNOME e ai suoi sodali.
Con memoria pervenuta il 12 aprile 2024, l’AVV_NOTAIO ha proposto motivi nuovi ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen. con i quali ha sostenuto l’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al R n. NUMERO_DOCUMENTO/21 (telefoniche sul dispositivo in uso ad NOME COGNOME) e al RIT n. 7205/21 (ambientali, con captatore informatico, sul dispositivo di NOME COGNOME) sottolineando che, proprio queste intercettazioni, hanno consentito di captare le conversazioni richiamate nell’ordinanza impugnata.
5.1. Col primo motivo nuovo, il difensore deduce violazione degli artt. 267, comma 1, e 271 cod. proc. pen. e conseguente vizio di motivazione del decreto col quale sono state autorizzate le intercettazioni con uso di captatore informatico (RIT n.NUMERO_DOCUMENTO/21). Rileva a tal fine che il procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte è stato iscritto in data 31 agosto 2021 nella vigenza dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 7). Il difensore ricorda che, in base a questa norma, «il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» e sostiene che tali ragioni non sono state esplicitate nel decreto autorizzativo che riguarda l’intercettazione RIT n. 7205/21. In questo decreto, infatti, con motivazione apparente, perché
fondata su formule di stile, il Giudice si è limitato a dare atto dell «impossibilità di acquisire in altro modo elementi utili per le indagini».
5.2. Col secondo motivo nuovo, l’AVV_NOTAIO deduce la violazione dell’art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203), degli artt. 267, 271 e 335 cod. proc. pen. e il conseguente vizio di motivazione del decreto col quale sono state autorizzate le intercettazioni sull’utenza in uso ad NOME COGNOME (RIT n. 4732/21). Il difensore riferisce che il procedimento trae origine da una denuncia per tentata estorsione a carico di ignoti e fu iscritto a carico di persone note (prima NOME COGNOME e poi NOME COGNOME), oltre che per tentata estorsione (aggravata dal metodo mafioso), anche per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90,, senza che sussistessero gli estremi per procedere a una tale iscrizione. Osserva il difensore, che lo stesso Pubblico Ministero, nel chiedere l’intercettazione dell’utenza in uso a COGNOME, precisò che tra i fatti di estorsione e l’associazione finalizzata al traffico stupefacenti per la quale erano indagati COGNOME e COGNOME «non vi era alcun collegamento». Sostiene, pertanto, che l’autorizzazione alle intercettazioni poté essere concessa sulla base di «sufficienti indizi» solo perché fu iscritto “ad arte” un fascicolo per violazione dell’art.74 d.P.R. n. 309/90 e, comunque, le intercettazioni furono concesse in assenza di un quadro indiziario sufficiente.
5.3. Col terzo motivo nuovo, l’AVV_NOTAIO sviluppa motivi già proposti e deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla asserita caratura criminale di NOME COGNOME che sarebbe stata ritenuta omettendo di tenere conto della documentazione prodotta in udienza dalla difesa e, in particolare, della già citata sentenza di assoluzione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 30 luglio 2013 e dell’ordinanza emessa il 13 settembre 2023, da G.i.p. del Tribunale di Napoli nei confronti di componenti del «RAGIONE_SOCIALE», procedimento nel quale NOME COGNOME non è stato attinto da indizi di reità.
In data 3 aprile 2024 il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Entrambi i difensori hanno replicato con memorie scritte.
All’odierna discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRMO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
Per ragioni di logica espositiva devono essere subito esaminati i primi due motivi nuovi con i quali si sostiene l’inutilizzabilità di alcune dell intercettazioni grazie alle quali sono state captate conversazioni cui l’ordinanza impugnata fa riferimento per sostenere la gravità del quadro indiziario.
Si tratta di motivi inammissibili perché privi di ogni connessione con i motivi originariamente proposti. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti “de libertate”, e l’unica diversità rispetto all’ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione di tal motivi che, ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., non è di quindici giorni prima dell’udienza, ma è spostato fino all’inizio della discussione (Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266441; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284036). Non è consentito, dunque, nei motivi nuovi dedurre una violazione di legge non dedotta nel ricorso originario e proprio questo è avvenuto nel caso di specie atteso che, nei motivi di ricorso originariamente proposti non era stata sollevata doglianza alcuna riguardo alla motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e alla utilizzabilità delle intercettazioni stesse. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per quanto esposto, i primi due motivi nuovi sono inammissibili. Non lo è invece il terzo che costituisce sviluppo ditemi trattati nei motivi originari e pertanto, sarà esamiNOME unitamente ad essi.
Come noto, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelarí, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione dì specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo í canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l’atto impugNOME al fine di verificare che esso contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME e l’assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare: da un lato, congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato; dall’altro, l valenza sintomatica degli indizi. Quando – come nel caso in esame – la motivazione sia nel complesso adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati de materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso oggetto del presente ricorso, le doglianze espresse con riferimento al quadro indiziario riguardante la sussistenza dell’associazione (primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) non si confrontano con la dettagliata motivazione resa sul punto dal provvedimento impugNOME, ma si risolvono nel rappresentare come errate le valutazioni compiute dal Tribunale. Di converso, le argomentazioni addotte dai giudici del riesame (pag. 8 e ss.) appaiono congrue ed esenti da vizi logici o giuridici.
Nel fare richiamo agli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai sequestri e agli arresti eseguiti, alle attività di osservazione pedinamento e controllo rese possibili dalle intercettazioni, il Tribunale ha ritenut sussistenti gravi indizi dell’esistenza di un’associazione stabilmente operativa dal mese di settembre 2021 al mese di maggio 2022, finalizzata alla detenzione al trasporto e alla commercializzazione di cocaina e hashish.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, lo stupefacente veniva acquistato nel litorale romano, custodito ad Aprilia – dove NOME COGNOME aveva disponibilità di una abitazione – e trasportato in Campania al fine di alimentare le piazze di spaccio ivi esistenti. Nella prospettazione accusatoria, la costituzione dell’associazione fu promossa da NOME COGNOME, supportato nella custodia, nel trasporto degli stupefacenti e nella tenuta della contabilità, dalla compagna, NOME COGNOME, e da NOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME si occupavano dell’approvvigionamento della sostanza che veniva acquistata nel territorio laziale. La commercializzazione in Campania era curata da NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe 1970). L’associazione poteva contare, inoltre, su collaboratori stabili operanti nelle diverse “piazze di spaccio”. In particolare, i giudici del riesame hanno evidenziato, con argomentazioni congrue e non illogiche: l’esistenza di una precisa ripartizione dei compiti tra i partecipi; l’articolata gestione dell piazze di spaccio; il ricorso a linguaggio criptico e convenzionale (significativo di un accordo duraturo); la capacità del gruppo di continuare ad operare non ostante gli arresti e sequestri subiti fin dal mese di marzo del 2022; la tenuta di una dettagliata contabilità documentata da una conversazione intercettata il 14 gennaio 2021 tra NOME COGNOME e NOME e dal contenuto di appunti manoscritti sequestrati nel corso di una perquisizione eseguita durante l’esecuzione della misura cautelare.
4. Con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME e alla sua partecipazione alla associazione così delineata (primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e terzo motivo aggiunto, primo e secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO), la sentenza impugnata riferisce, tra l’altro (pag. 19 e ss.): che nel mese di novembre del 2021, NOME COGNOME, per il tramite di NOME COGNOME (condanNOME in via definitiva quale esponente del «RAGIONE_SOCIALE»), si attivò per contattare NOME COGNOME (appellato col termine di “compare”); che l’identificazione dell’odierno ricorrente nella persona del “compare” è inequivoca alla luce della conversazione del 6 febbraio 2022 ore 15:56 (pag. 19 e 20) nella quale è indicata nell’8 gennaio la data di nascita del “compare” e in sessantuno anni la sua età (NOME COGNOME è NOME DATA_NASCITA); che il 12 novembre 2021 NOME COGNOME e COGNOME si recarono presso l’abitazione di NOME COGNOME sita in San Martino Valle Caudina, INDIRIZZO e il giorno seguente i due commentarono favorevolmente l’incontro; che un nuovo incontro vi fu il 9 dicembre 2021 ed altri ne seguirono; che, in una conversazione intercettata il 12 gennaio 2022, NOME COGNOME spiegò a NOME di aver ottenuto il
consenso del RAGIONE_SOCIALE di riferimento (il «RAGIONE_SOCIALE COGNOME» appunto) per avviare un traffico di droga inserendovi il nipote NOME il quale, dopo la morte violenta del padre (NOME COGNOME), aveva bisogno di lavorare.
L’ordinanza impugnata riferisce poi, dettagliatamente, (pag. 22 e ss.) di una conversazione intercorsa il 21 marzo 2022 tra NOME COGNOME e la compagna, NOME COGNOME, avvenuta proprio sotto l’abitazione di NOME COGNOME e dopo che NOME COGNOME gli aveva fatto visita. Dall’ordinanza risulta che NOME COGNOME riferì alla compagna di aver ricevuto 10.000 euro in contanti e di essersi impegNOME a restituirli in rate da 1.000 euro a settimana. La somma ricevuta (che era sufficiente a far stare NOME COGNOME «in grazia di Dio») doveva essere distribuita a terzi (dunque non si trattava di una somma destinata all’acquisto di una macchina, come sostenuto dalla difesa) e alla restituzione (che doveva avvenire ogni settimana per un importo di 1000 euro) dovevano seguire nuove dazioni di denaro (non si trattava, dunque, di un debito da saldare).
La difesa sostiene che gli incontri tra l’odierno ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME non avevano necessariamente ad oggetto il traffico di stupefacenti avviato da NOME COGNOME, ma non fornisce una spiegazione alternativa di quegli incontri. Sostiene, inoltre, che la tesi difensiva, secondo la quale il versamento della somma di C 10.000 era finalizzato all’acquisto di una macchina non sarebbe stata efficacemente smentita, ma così argomentando non si confronta col contenuto dell’ordinanza impugnata.
La tesi difensiva, infatti, non è stata trascurata, bensì valutata non credibile. Il Tribunale ha sottolineato a tal fine: che NOME COGNOME non aveva ragione di mentire alla COGNOME (coinvolta a pieno titolo nell’attività di spaccio); che il contenuto delle conversazioni relative alla consegna della somma e alla successiva restituzione della stessa è incompatibile con l’acquisto di un bene; che la raccomandazione ricevuta (e riferita alla COGNOME) di mantenere il silenzio non avrebbe avuto ragione d’essere con riferimento all’acquisto di una macchina. L’ordinanza impugnata riferisce inoltre (pag. 19) che il commercio di autovetture era stato concordato tra i componenti del gruppo quale giustificazione di incontri e passaggi di denaro come dimostra una conversazione intercettata il 16 giugno 2022 nella quale – a fronte della preoccupazione manifestata da NOME COGNOME per una perquisizione subita il 15 giugno da corrieri incaricati di trasportare hashish da Pomezia a Tufara Valle – NOME COGNOME disse ad NOME COGNOME che, se si fosse scoperto che era stato intercettato o fotografato mentre incontrava i corrieri poi perquisiti, avrebbe potuto giustificare quell’incontro dicendo: «io vendo le macchine! … questo qua s’è venuto a compare una
macchina e qua stanno le ricevute della macchina che s’è comprato questo qua! …». La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, nel contrastarla, la difesa del ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione del quadro indiziario.
4.1. Il quadro indiziario relativo alla partecipazione del ricorrente alla associazione mantiene carattere di gravità non ostante la obiettiva equivocità dell’indizio rappresentato dalla ipotizzata mancata partecipazione di NOME COGNOME alla riunione tenutasi il 17 novembre 2021 (pag. 20 dell’ordinanza impugnata), con riguardo alla quale l’AVV_NOTAIO ha formulato doglianze che colgono nel segno.
Si deve rilevare infatti che – come i giudici di merito non hanno mancato di sottolineare – i contatti tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono significativamente coincidenti con l’avvio da parte di NOME COGNOME del traffico di sostanze stupefacenti ampiamente documentato dall’esito delle indagini. A ciò deve aggiungersi che – come risulta dall’ordinanza impugnata – COGNOME non si limitò a fare da intermediario tra NOME COGNOME e l’odierno ricorrente, ma tenne contatti costanti con NOME COGNOME per tutta la durata dell’attività di spaccio oggetto di indagine. NOME COGNOME, peraltro, nel corso del periodo monitorato, si tenne a sua volta in contatto con NOME COGNOME dal quale certamente ricevette una somma di 10.000 euro che doveva consentirgli di «stare in grazia di Dio», doveva essere distribuita a terze persone e avrebbe portato alla restituzione, con cadenza settimanale, di 1.000 euro ogni volta oltre che a nuove dazioni di denaro («ogni settimana mi devi portare 1000 euro, ma non di guadagno eh, quando me li hai dati te li do nuovamente e vedi a chi devi dare i soldi…»). In questa prospettiva, la circostanza che l’ordinanza impugnata faccia riferimento ad un unico finanziamento non assume particolare rilievo, atteso che, secondo la prospettazione accusatoria, il ruolo svolto da NOME COGNOME all’interno della associazione non si esaurì con tale unico finanziamento. Ed invero, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente e in modo stabile e permanente alla realizzazione dell’accordo e, quindi, del programma delittuoso di almeno tre persone. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Quanto al dedotto travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, basta ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se
risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Poiché a NOME COGNOME è stato riconosciuto un ruolo all’interno della associazione non v’è ragione di soffermarsi sulla qualificazione giuridica di tale ruolo ai sensi del primo o secondo comma dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
A questo proposito basta osservare: in primo luogo, che l’art. 303 cod. proc. pen. prevede termini massimi di durata della custodia cautelare più lunghi per i delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e tra questi vi sono i delitti previsti dall’art. 74 d.P.R. n. 309/90 senz distinzione tra l’ipotesi del primo e del secondo comma; in secondo luogo, che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte è prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia con riferimento all’art. 74, comma 1, che con riferimento all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e tale presunzione relativa non si connota in termini diversi in ragione del ruolo svolto da ciascun associato all’interno del sodalizio. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi in tal senso. Si è affermato, infatti, che non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, se il ricorso ha lo scopo di «escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole» (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La difesa contesta che NOME COGNOME abbia potuto assicurare all’organizzazione la copertura del «RAGIONE_SOCIALE» e sottolinea che il ricorrente non è stato neppure indagato in un procedimento per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. recentemente aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel quale sono state applicate misure cautelari a carico di esponenti di questo RAGIONE_SOCIALE. Si tratta però di un diverso procedimento, ancora nella fase delle indagini preliminari, e di una ordinanza cautelare nella quale la posizione di NOME COGNOME non è specificamente trattata. A ciò deve aggiungersi che, secondo il Tribunale distrettuale (pag. 28 della motivazione), quella ordinanza «conferma la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e restituisce una immagine del ricorrente
sovrapponibile a quella emersa nel presente procedimento indicandolo quale «punto di riferimento per le logiche criminali del territorio».
Non ha maggior pregio il riferimento alla sentenza del 30 luglio 2013 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha assolto NOME COGNOME dall’accusa di aver partecipato al «RAGIONE_SOCIALE». Ed invero, tale assoluzione può rilevare solo per escludere la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE nel periodo cui si riferiscono i fatti oggetto di quel procedimento, ma è inidonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario emerso dalle indagini che hanno dato luogo al presente provvedimento cautelare.
6.1. Per quanto riguarda poi l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., valgono, rispetto ad essa le considerazioni svolte al paragrafo precedente: un ricorso volto ad ottenere l’esclusione di una aggravante o una diversa qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la diversa qualificazione giuridica o l’esclusione dell’aggravante incidono sull'”an” o sul “quomodo” della misura cautelare e l’aggravante in parola non è idonea a produrre tali effetti (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 258049; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).
Sono manifestamente infondate le censure relative alla sussistenza e all’entità delle esigenze cautelari.
Come osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato a NOME COGNOME, discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. L’ordinanza impugnata ha dato ragione della sussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità sottolineando: l’importanza del contributo fornito dall’indagato all’associazione per cui si procede; l’entità del traffico di stupefacenti dalla stessa concretamente realizzato; i gravi precedenti (due condanne per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. e condanne per estorsione continuata in concorso); la pregressa sottoposizione dell’indagato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; i numerosi carichi pendenti. Che in tale situazione la doppia presunzione relativa prevista dalla legge non sia stata ritenuta superabile non appare illogico né contraddittorio. Ed invero, «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reatifine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di
inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243).
Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434).
8. Alla luce delle considerazioni svolte, la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 aprile 2024
estensore