Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sui risorsi di
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA ad Aversa,
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Maddaloni,
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Caserta,
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Capua,
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli,
NOME, nato il DATA_NASCITA a Caserta,
IT FITN7TOgr
NOME, nato il DATA_NASCITA a Mugnano di Napoli,
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Maddaloni,
NOME, nato il DATA_NASCITA a Caserta,
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Caserta,
NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli,
avverso la sentenza in data 27/03/2023 della Corte di appello di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME; l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME per COGNOME, classe DATA_NASCITA; l’AVV_NOTAIO per COGNOME;
l’AVV_NOTAIO COGNOME per NOME, COGNOME e COGNOME, e per delega dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME per COGNOME; l’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO per NOME, per delega dell’AVV_NOTAIO per COGNOME e COGNOME classe 1986, per delega dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME, che hanno tutti concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 15 aprile 2021 del GUP del Tribunale di Napoli, ha ridotto le pene nei confronti dei ricorrenti per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 74 e vari episodi di cui all’art. 73, in alcuni casi riqualificati ai del quarto comma)
COGNOME NOME articola cinque motivi di ricorso per cassazione.
Lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego del comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), in ordine alla qualifica di capo e promotore (secondo motivo), al riconoscimento dell’associazione in luogo del concorso (terzo motivo), all’applicazione dell’aggravante dell’uso RAGIONE_SOCIALE armi (quarto motivo), al diniego RAGIONE_SOCIALE generiche prevalenti (quinto motivo).
2.1. COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, detto COGNOME, presenta quattro doglianze per violazione di legge e vizio di motivazione: con la prima contesta l’associazione, con la seconda l’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi, con la terza e la quarta il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche.
2.2. COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, detto COGNOME, eccepisce il vizio di motivazione in merito al ruolo di promotore e alle caratteristiche dell’associazione (primo motivo), alla responsabilità per i reati fine (secondo, terzo e quarto motivo), al trattamento sanzionatorio (quinto motivo).
2.3. COGNOME NOME formula tre censure, la prima per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego del comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; la seconda per violazione di norme processuali (così in rubrica)e travisamento della prova in ordine all’omessa derubricazione del suo ruolo da organizzatore a mero partecipe; la terza per violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in misura prevalente nonché in ordine all’entità della pena.
2.4. NOME COGNOME presenta cinque motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo lamenta il diniego del comma 6 dell’art. 74; con il secondo contesta l’attribuzione del ruolo di capo e promotore; con il terzo deduce la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art.
110 cod. pen.; con il quarto contesta l’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi; con il quinto il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche in misura prevalente.
2.5. NOME COGNOME articola quattro motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione: con il primo contesta la partecipazione all’associazione, con il secondo il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche in misura prevalente, con il terzo l’applicazione della recidiva, con il quarto l’applicazione del comma 4 dell’art. 74 e il diniego del comma 6.
2.6. COGNOME ricorre per cassazione sulla base di sette motivi per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione: con il primo contesta la partecipazione al reato associativo, con il secondo il diniego del comma 6 dell’art. 74, con il terzo l’applicazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi, con il quarto l’omessa qualificazione dei fatti dei capi 13), 14) e 15) ai sensi del quinto comma dell’art. 73, con il quinto la mancata applicazione della continuazione con i fatti accertati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 aprile 2017 irrevocabile il 6 maggio 2017, con il sesto il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche, con il settimo l’entità della pena.
2.7. COGNOME NOME articola tre motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali e vizio di motivazione: con il primo deduce l’assenza dell’elemento psicologico del reato associativo, con il secondo l’applicazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi, con il terzo l’entità dell’aumento per la continuazione.
2.8. COGNOME NOME presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché le generiche non erano state riconosciute in misura prevalente; con il secondo il vizio di motivazione per genericità della motivazione dell’intera sentenza.
2.9. COGNOME NOME ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al reato associativo, il secondo per violazione di legge in ordine al diniego del comma 6 dell’art. 74, il terzo per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito all’art. 73, il quarto per violazione di legge, violazione di norm processuali e vizio di motivazione in merito al diniego del comma 5 dell’art. 73, il quinto per violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche in misura prevalente.
2.10 COGNOME NOME deduce con il primo motivo di ricorso per cassazione il diniego del comma 7 dell’art. 73, con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego RAGIONE_SOCIALE generiche in misura prevalente, con il terzo il diniego della continuazione con i fatti accertati dalla sentenza dell Corte di appello di Napoli del 27 settembre 2019, irrevocabile il 23 luglio 2020.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Napoli è pervenuto alla condanna dei ricorrenti sulla base RAGIONE_SOCIALE informative di reato della polizia giudiziaria, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni res dai collaboratori di giustizia, RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche e ambiental dell’attività di perquisizione e sequestro. Dal cospicuo compendio probatorio è emersa un’intensa attività delittuosa di acquisto e di successiva rivendita al dettaglio di elevati quantitativi di stupefacente, soprattutto marijuana e hashish, ma anche cocaina, da parte di un’organizzazione criminale, a base piramidale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti in provincia di Caserta e di Napoli, nonché in altre parti della Regione Campania. Il GUP ha evidenziato come elementi decisivi per l’associazione a delinquere: la reiterazione di condotte analoghe a opera dei medesimi soggetti, coordinate quasi sempre dai medesimi concorrenti (capi, organizzatori e promotori), la ripetitività del gergo utilizzato, il “mo operandi” palesemente noto a tutti i soggetti, l’utilizzo di specifici strumenti per realizzazione dei fini illeciti. La Corte territoriale ha confermato tali conclusioni nel rispondere agli specifici motivi di appello, ha reso ulteriori decisi considerazioni.
Dal complesso dei ricorsi è possibile enucleare dei temi comuni a tutti o alla maggior parte dei ricorrenti: la possibilità di qualificare il reato del capo come associazione ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anziché come concorso di persone nel reato; il ruolo svolto da ciascun imputato nell’associazione; l’applicabilità del comma 6 e del comma 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; l’accertamento dei reati fine; l’applicazione RAGIONE_SOCIALE generiche e della loro estensione.
Alcuni dei ricorrenti hanno svolto ulteriori considerazioni in merito al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla recidiva e agli aumenti per la continuazione.
NOME ha sollevato il problema della valutazione della sua collaborazione ai fini del trattamento sanzionatorio.
Il tema dell’esistenza dell’associazione è affrontato da COGNOME con il terzo motivo; da COGNOME, detto COGNOME, con il primo motivo; da COGNOME con il terzo motivo; da COGNOME con il primo motivo; da COGNOME con il primo motivo.
COGNOME e COGNOME hanno criticato la sentenza perché la Corte territoriale ha desunto l’esistenza dell’associazione dai reati fine, e più precisamente, dal flusso dei contatti tra i soggetti che cedevano lo stupefacente, senza motivare sulla struttura organizzativa, sulla disponibilità economica dell’associazione, sull’arco temporale di riferimento, sugli elementi strutturali del reato. Analoghe
considerazioni ha svolto COGNOME, detto COGNOME, che ha evidenziato il difetto di prova dei contatti quotidiani con COGNOME e COGNOME perché c’erano state solo sette conversazioni tra il dicembre 2015 e l’ottobre 2016; ha ricordato che dalle dichiarazioni dell’acquirente, tale NOME COGNOME, era emerso il concorso e non l’associazione; ha precisato che l’indicazione della sigla TARGA_VEICOLO” negli appunti sequestrati a NOME era elemento neutro. COGNOME ha contestato in radice la possibilità di configurare un’associazione a partire da soli due reati fine. COGNOME ha affermato di commerciare in proprio e non per conto dell’associazione.
Le censure propongono un’interpretazione dei fatti alternativa a quella accertata e comunque disancorata dai consolidati principi della giurisprudenza.
In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati di “spaccio” ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non può da sola costituire prova dell’integrazione del reato associativo, rappresentando al più un indice sintomatico dell’esistenza dell’associazione, che però va accertata con riferimento all’accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed alraffectio societatis” (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278 – 01). E, del pari, l’assenza di una cosiddetta «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell’associazione, essendo sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra ques sussista un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677 – 01). Nel caso in esame, però, i Giudici non hanno valorizzato solo i reati fine, ma i continui e frequenti contatti, osservati per alcuni mesi, tra i sodali, con spiccato affiatamento e modus procedendi condiviso, le perquisizioni, i sequestri, le convergenti dichiarazioni dei collaboratori. Sul punto, con sentenza Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138-01, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la prova dello svolgimento di un’attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune RAGIONE_SOCIALE cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica. Nel caso in esame, sebbene vi sia stato il sequestro solo di un chilo di hashish, il cospicuo compendio probatorio ha consentito di ricostruire l’esistenza di una solida associazione che gestiva varie piazze di spaccio, sia pure al di fuori del contesto della criminalità organizzata di tipo camorristico, in grado di movimentare cospicui quantitativi di droga leggera e di droga pesante Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
(cosiddetta droga parlata). In particolare, tutti gli imputati, in misura maggiore minore, erano coinvolti in conversazioni quotidiane in cui si discorreva, più o meno apertamente, RAGIONE_SOCIALE forniture e RAGIONE_SOCIALE cessioni di stupefacenti, nell’ambito di un sistema ben rodato. A differenza di quanto sostenuto da COGNOME, detto COGNOME, i Giudici di merito hanno accertato che aveva continuato a gestire la piazza di spaccio dalla sua abitazione, dove era ristretto, ma dove riceveva i sodali che gli relazionavano in merito all’attività. In casa, riceveva anche gli acquirenti. All’at della perquisizione del 23 giugno 2017, gli operanti avevano trovato anche tale COGNOMECOGNOME acquirente abituale, che aveva appena acquistato dell’hashish. Anche gli altri acquirenti avevano confermato la circostanza di rifornirsi da COGNOME. Infine, il suo nome compariva nella lista che NOME stava portando a COGNOMECOGNOME detto NOME. COGNOME aveva dato indicazioni ai sodali di non parlare in auto, per cui, significativamente, il periodo più fruttuoso per le intercettazioni era stato propri quello in cui COGNOME aveva minore disponibilità di movimento perché ristretto agli arresti domiciliari. La sentenza della Corte territoriale è molto diffusa, oltre ch sulla posizione di COGNOME, anche sul ruolo di COGNOME, su quello di COGNOME che disponeva della lista degli associati (appellati NOME, cioè fratm, fratelli), su quello di COGNOME, che manifestava una costante disponibilità in favore del gruppo cui forniva i mezzi di locomozione e la propria attività lavorativa. Le azioni non erano precedute da particolari conversazioni o accordi: non vi erano cioè richieste estemporanee o contingenti da parte del gruppo. Gli operanti si erano trovati davanti a un “modus operandi” abituale, stabile, in cui COGNOME metteva a disposizione il suo veicolo e organizzava il trasporto dello stupefacente, intrattenendo rapporti con diversi esponenti del gruppo, anche a livello apicale. La difesa ha evidenziato un ruolo atipico e ha negato la responsabilità perché non c’erano intercettazioni a suo carico. Viceversa, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la Corte territoriale ha affermato che, proprio perché COGNOME era intraneo e sempre a disposizione del sodalizio, non c’era bisogno di conversazioni o soverchie spiegazioni rispetto al collaudato “modus operandi”. Del pari, la Corte territoriale, per COGNOME, non illogicamente ha valorizzato il dato della vicinanza a COGNOME, detto COGNOME, a COGNOME, a COGNOME e a COGNOME. Dalle intercettazioni era emersa in maniera incontestabile l’attività di trasporto sistematico dello stupefacente che prelevava dai fornitori e portava nei luoghi deputati alla custodia della merce, come del resto constatato anche nei reati fine. Inoltre, si interessava RAGIONE_SOCIALE vicende giudiziarie dei sodali. Complessivamente i Giudici di merito hanno considerato che aveva dato un apporto causale, non occasionale o contingente, ma stabile e costante all’associazione, mostrando una disponibilità sistematica verso i sodali che potevano contare e fare affidamento su di lui. La circostanza che fosse assuntore di stupefacenti non era incompatibile con Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
la partecipazione all’associazione. La motivazione è, dunque, da ritenersi esaustiva anche per la posizione di COGNOME.
Alcuni ricorrenti hanno sollevato il problema del loro ruolo all’interno dell’associazione.
COGNOME con il secondo motivo ha eccepito la contraddittorietà della motivazione perché la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che non era stato tra i fondatori dell’associazione, aveva poi affermato che era un organizzatore, sebbene non fossero emersi atti di proselitismo, né avesse individuato il sito della piazza di spaccio, i giorni, gli orari, le sostanze da collocare su í mercato, il prezzo, gli ulteriori dettaglianti.
La deduzione è fattuale e ripetitiva del motivo di appello senza confronto critico con la sentenza impugnata. Già si è detto che la Corte territoriale ha puntualmente ricostruito dalle numerose, quotidiane e frequenti conversazioni con gli altri sodali, relative a “cosi piccoli e grandi”, a “panetti” e a “conteggi”, non all’uso del termine “fratm” utilizzato nei colloqui con NOME, il pieno coinvolgimento del prevenuto nell’associazione. Con riferimento al ruolo, la Corte di appello ha ulteriormente rimarcato che COGNOME collaborava strettamente con COGNOMECOGNOME detto COGNOME, di cui era fiduciario, che incontrava settimanalmente, anche quando era ristretto agli arresti domiciliari. Inoltre, si occupava di organizzare le operazion da seguire, controllava i sodali che facevano uso personale di stupefacente, stabiliva se il sodale poteva prelevare il denaro oppure doveva chiedere l’autorizzazione del superiore.
NOME, detto NOME, con il primo motivo, ha lamentato, da un lato, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE memorie difensive, dall’altro, ha osservato che la sua condanna come apicale dell’associazione era il frutto RAGIONE_SOCIALE suggestioni provenienti dai collaboratori di giustizia rispetto all’originaria impostazione accusatoria che aveva inquadrato i fatti nell’ambito di operatività del RAGIONE_SOCIALE. Ha contestato, in particolare, l’interpretazione degli incontri a casa sua perché i Giudici avevano disatteso l’argomento difensivo secondo cui le visite di COGNOME, COGNOME, e NOME (fratello della sua compagna), presso il domicilio ove era ristretto agli arresti domiciliari, erano dovute a ragioni personali e familiari, e che il manoscritto di NOME aveva a oggetto la contabilità dell’attività di gioco e scommessa e non dell’attività di traffico di stupefacenti. La coeva intercettazione del 23 marzo 2016 aveva fotografato invece l’aiuto economico di NOME alla sorella. D’altra parte, nessuno dei presunti associati aveva commentato il rinvenimento del manoscritto nonostante NOME lo stesse portando proprio a lui. In ogni caso, ha affermato che qualsiasi contributo si sarebbe arrestato al dicembre 2016.
Osserva il Collegio che la censura in merito all’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE memorie difensive era stata ritenuta generica già dalla Corte territoriale in assenza
di una compiuta allegazione. Tale giudizio va confermato perché anche nel ricorso per cassazione non vi è evidenza della rilevanza e della decisività di queste memorie. Nella prospettiva dell’imputato, una volta esclusa la relazione con i COGNOME, la frequentazione della casa di NOME era giustificata solo da ragioni familiari. Si tratta di una lettura alternativa dei fatti non idonea a disarticolar percorso logico e razionale seguito dalla Corte territoriale, che ha invece valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, che aveva riferito di aver rifornito di armi e droga il gruppo di COGNOME, al di fuori d contesto organizzato dei casalesi, ma non aveva avuto contatti diretti con lui bensì con altri soggetti, nonché le intercettazioni, dal linguaggio criptico, che avevano restituito il dato che le trasferte settimanali di COGNOME, COGNOME e COGNOME a casa di COGNOME non erano giustificate da ragioni solidaristiche, bensì dall’esigenza di gestione degli affari collegati al traffico di stupefacenti, attività continuata fin 2017 nonostante alcuni arresti.
Va ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). Tale considerazione risulta valida per tutti gli imputati, essendo stato decisivo in questo processo l’apporto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni.
La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione dei fatti già compiuta dal GUP, all’esito di una rivalutazione critica di tutto il materiale probatorio, pe cui la motivazione resiste alle censure sollevate. In particolare, con riferimento all’ipotesi alternativa del manoscritto di NOME asseritamente contenente i dati dell’attività di gioco o scommessa, è significativo che la Corte territoriale, nell’esaminare analoga doglianza svolta da NOME, abbia sottolineato che non vi era alcun riferimento alle scommesse, ma solo nomi in codice o con iniziali e cifre, mentre nelle conversazioni con il fratello dopo il sequestro aveva palesato un’enorme preoccupazione per le conseguenze, giustificata quindi dalla droga e non dal gioco o scommesse.
COGNOME con il secondo motivo ha lamentato la contraddittorietà della motivazione perché gli era stato attribuito il ruolo di organizzatore nonostante il suo nome non comparisse nella contabilità tra quelli da remunerare e nonostante dall’intercettazione fosse stato chiaro che non aveva autonomia decisionale perché era stato COGNOME a indicargli la strada da percorrere. Non erano stati individuati dei sottoposti e non era stato indagato il dolo.
Il motivo è manifestamente infondato perché ripetitivo del motivo di appello su cui vi è ampia e specifica risposta nella sentenza impugnata. La Corte
territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il suo nome non comparisse nel foglio di NOME, alla luce di tutte le altre prove: il collaboratore di gius COGNOME aveva riferito di aver ceduto droga a COGNOME in plurime occasioni; nelle conversazioni intercettate parlava in condizioni di assoluta parità con COGNOME; è certo che frequentava la casa di COGNOME, detto COGNOME, pianificava l’attività di acquisto all’ingrosso dello stupefacente, s’interfacciava direttamente con i fornitori.
Il ricorrente non ha contestato specificamente le intercettazioni riportate in sentenza né ha indicato intercettazioni in senso contrario.
NOME ha contestato il suo ruolo con un secondo motivo del tutto sovrapponibile a quello di COGNOME. Si tratta di una censura ripetitiva del motivo di appello, senza adeguato confronto critico con la sentenza impugnata secondo cui il sequestro del foglio e le intercettazioni hanno restituito il dato certo del ruolo contabile dell’associazione, di gestore della cassa, di acquirente all’ingrosso dello stupefacente, di direttore della manovalanza. NOME, peraltro, non ha confutato le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME che lo aveva indicato come soggetto che si interfacciava con lui per lo smercio di sostanze stupefacenti.
COGNOME ha sostenuto che le conversazioni avevano contenuto personale; che, pur essendo stato ritenuto il custode della droga, gli operanti non avevano mai riscontrato presso il suo domicilio la presenza della droga cosiddetta parlata; ha contestato alcune conversazioni e la confusione del suo domicilio con quello dell’omonimo NOME COGNOME; ha contestato l’interpretazione di alcuni comportamenti che erano piuttosto qualificabili come di vicinanza a COGNOME, detto NOME, a COGNOME e a COGNOME, giammai trasmodati in partecipazione all’associazione.
Ben vero, la Corte territoriale non ha risposto in merito alle contestazioni relative alle intercettazioni del 5 ottobre, dell’Il ottobre, e ha r un’interpretazione perplessa rispetto a quella del 28 ottobre 2016 giustificando il rinvenimento dello stupefacente a casa di COGNOME, detto COGNOME, a distanza di molti mesi, il 23 giugno 2017. Tuttavia, ha risposto sia in merito all’interpretazione della conversazione del 7 ottobre sia in merito a quella del 19 ottobre, sebbene a NOME non sia stato più ascritto il reato del capo 6). La Corte territoriale ha valorizzato a suo carico le conversazioni del 21 ottobre, del 15 novembre e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME, mai oggetto di contestazione. E’ emerso dal complesso RAGIONE_SOCIALE prove a carico che era custode sia RAGIONE_SOCIALE armi che dello stupefacente. Rispetto a tale motivazione, il ricorso è parziale e non coglie la ratio decidendi. Pertanto, la motivazione resiste alle censure fattuali sollevate.
COGNOME con il primo motivo ha evidenziato le seguenti aporie della sentenza impugnata: era stato ritenuto contemporaneamente gestore della piazza di spaccio di Gricignano d’Aversa per conto di COGNOME, detto NOME, e venditore al dettaglio dello stupefacente acquistato dall’associazione; era comparso solo per pochi mesi nel corso della più lunga attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria, e precisamente un mese e mezzo dopo l’inizio del monitoraggio, il che significava che, pur essendo gestore di una piazza di spaccio, non si era rifornito di stupefacente da rivendere sul mercato; in occasione del primo contatto registrato era stato NOME a indicargli il percorso da seguire per raggiungere uno dei luoghi di appuntamento; non vi era stata fibrillazione dei sodali dopo l’arresto del 22 maggio 2016; il nome NOME sul manoscritto non consentiva una certa identificazione tanto più che il documento era indecifrabile e, d’altra parte, nell’intercettazione successiva al sequestro, NOME aveva parlato di soldi per i giochi. In altri termini, il ricorrente ha insistito sulle seg circostanze: nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazioni non vi erano state notazioni circa l’arresto, non erano stati captati dialoghi di espressione di vicinanza alla famiglia, non aveva ricevuto alcun supporto dall’associazione, NOME ignorava l’indirizzo della sua abitazione, nonostante ivi si smerciasse lo stupefacente, NOME non gli aveva riferito del sequestro del manoscritto, COGNOME aveva implicitamente ammesso di non conoscere né lui né la piazza di spaccio da lui gestita.
Le censure sono fattuali e colgono solo alcuni profili senza confutare tutti gli elementi di prova a carico. La Corte territoriale ha richiamato le numerose intercettazioni, con contatti quotidiani con i sodali nei mesi da febbraio a maggio 2016 (arresto del 22 maggio 2016), i servizi di opc, le dichiarazioni dei suoi clienti che lo avevano univocamente indicato come spacciatore di cocaina, il tenore criptico RAGIONE_SOCIALE conversazioni, indicativo del fatto che i loquenti si capivano al volo, l’uso ripetuto del termine “fratm”, l’indicazione del suo nome nel manoscritto di NOME, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME che lo aveva indicato come uno dei soggetti presenti a casa sua per ritirare la cocaina. La Corte di appello si è fatta carico di rispondere alle critiche, reputando recessive, se non addirittura irrilevanti, le circostanze allegate rispetto a quelle valorizzate ai f della sua condanna. In particolare, i Giudici hanno ritenuto irrilevante il fatto che NOME gli avesse chiesto l’indirizzo della sua abitazione posto che gli incontri si svolgevano altrove. Inoltre, gli aveva parlato dell’incontro con COGNOME, detto NOME, perché era un partecipe e non un apicale.
La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.
COGNOME con il quarto motivo, COGNOME, detto COGNOME, con il secondo, COGNOME con il quarto, COGNOME con il quarto, COGNOME con il terzo e COGNOME con il
secondo hanno censurato la decisione con riferimento all’applicazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi.
La censura di NOME è inammissibile perché formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, mentre le doglianze degli altri sono manifestamente infondate.
In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l’aggravante dell’associazione armata prevista dall’art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi da parte dell’associazione. Tale colpevolezza può desumersi anche dalle intercettazioni (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 – 02). Non è invece richiesto che le armi siano correlate agli scopi dell’associazione, a differenza di quanto previsto nell’associazione dell’art. 416-bis cod. pen., purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (sent. Borracino, cit., Rv. 281212-01).
Nel caso in esame, è certo che COGNOME è stato trovato con numerose armi della seconda guerra mondiale e centinaia di munizioni, armi perfettamente funzionanti e dunque ritenute correttamente dai Giudici armi a disposizione del gruppo e non cimeli. E’ stato accertato che le armi erano custodite alla rinfusa insieme alle munizioni in un borsone; in una conversazione, COGNOME aveva comunicato ad altro soggetto non identificato di aver perso un’arma, ma non “lo scuppettone”, di cui già disponeva, mentre, in un’altra conversazione, alla presenza di vari sodali, tra cui NOME, COGNOME aveva detto a COGNOME di togliere “il ferro” di mezzo.
Il quadro è completato dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME che aveva riferito che l’associazione era armata.
Da questi dati i Giudici di merito hanno tratto il convincimento della fondatezza della contestazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi. Per COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME vi è la prova della piena ed effettiva conoscenza dell’esistenza e disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi. Per COGNOME, detto COGNOME, e per COGNOME vi è la prova della prevedibilità concreta dell’esistenza e disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi da parte del gruppo, considerato il ruolo di gestori RAGIONE_SOCIALE piazze di spaccio.
In particolare, per COGNOME vi è l’ulteriore considerazione che, sebbene sia stato arrestato il 22 maggio 2016 e le armi siano state sequestrate a NOME il 7 dicembre 2016, non per questo può ritenersi sottratto al vincolo associativo e all’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dì legittimità, l’arresto dell’associato, elidendo la possibilità per lo stesso continuare la comune attività criminale, determina l’interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale
dissociazione. (tra le più recenti, Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep. 2024, Mema, Rv. 285904 – 01). Nel caso in esame, risulta che il reato fine del capo 13) riferito alla prima metà del 2016 copre anche un periodo successivo all’arresto. In ogni caso, per l’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi opportunamente è stata segnalata la citata conversazione tra COGNOME e COGNOME, risalente al 3 marzo 2016, quindi antecedente all’arresto.
COGNOME con il primo motivo, COGNOME con il primo, COGNOME con il primo, COGNOME con il quarto, COGNOME con il secondo e COGNOME con il secondo hanno lamentato la mancata applicazione del comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Sennonché, tale particolare fattispecie associativa è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità. Ciò significa che in concreto, l’attività associativa s dev’essere manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le più recenti, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 – 01). Nel caso in esame, invece, i Giudici di merito hanno accertato l’operatività di varie piazze di spaccio, con movimentazione cospicua di droghe di varia tipologia. Sebbene sia stato sequestrato solo hashish, pari a kg 1,249, dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è emerso un fiorente smercio anche di cocaina. In coerenza con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, Corte territoriale ha riconosciuto che l’organizzazione era dotata di elevata capacità economica, era in grado di soddisfare diverse esigenze di mercato, perché era operativa sia nel settore RAGIONE_SOCIALE sostanze leggere che pesanti, i sodali si servivano di strumenti dedicati, utenze e telefoni cellulari. Pertanto, la sentenza resiste alle censure sollevate. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Alcuni ricorrenti hanno sollevato RAGIONE_SOCIALE contestazioni in merito ai reati fine, Si tratta di COGNOME, detto COGNOME, (secondo, terzo e quarto motivo), di COGNOME (quarto motivo), di COGNOME (terzo e quarto motivo).
Le doglianze sono generiche e fattuali.
La Corte territoriale ha concentrato la motivazione su alcuni profili decisivi. Per COGNOME, detto COGNOME, ha valorizzato, per il reato fine del capo 6), i continui contatti con COGNOME e NOME; la circostanza che non colloquiava direttamente con il fornitore, tale COGNOME, perché era in posizione apicale, ma dirigeva le operazioni dei suoi collaboratori occupandosi di tutte le fasi deil’accordo; l’utilizzo di un cellulare dedicato all’affare come comunicatogli da COGNOME; per il reato fine capo 7), il servizio di videosorveglianza relativo all consegna da parte di COGNOME COGNOME denaro a COGNOME, il quale provvedeva successivamente a consegnare lo stupefacente ai sodali del COGNOME; per il reato
fine del capo 18), la discussione accesa con COGNOME a commento del mancato pagamento di un debito da parte di un acquirente, tale COGNOME; l’incontro tra COGNOME e questi era stato controllato a distanza da COGNOME e ripreso dalle telecamere del bar del corso in San NOME.
Del pari ineccepibile è la motivazione in merito ai reati fine di NOME, capi 13), 14) e 15), ove la Corte territoriale ha evidenziato i quantitativi di stupefacente movimentati, la stabilità dei contatti con gli acquirenti che erano suoi client abituali, tant’è che acquistavano anche a credito, e ha efficacemente considerato che, seppure era stato arrestato per un fatto di lieve entità, era conclamato il ruolo di gestore della piazza di spaccio.
Analogamente per COGNOME la motivazione della Corte territoriale sui reati fine dei capi 3), 4), 5) e 16) è particolarmente diffusa e puntuale. COGNOME ha lamentato che non erano stati identificati i suoi presunti acquirenti e i presunti corrieri, che la perquisizione personale aveva avuto esito negativo, che le conversazioni presentavano dei margini di incertezza interpretativa (peraltro solo enunciati ma non dimostrati), che non era stata sequestrata droga né rinvenuto denaro, che le condotte contestate coprivano un arco temporale ristretto da marzo a settembre 2016. Tali rilievi critici sono stati sviscerati dalla Corte territoriale ha valutato il complesso RAGIONE_SOCIALE intercettazioni a suo carico, il cui contenuto peraltro non è stato contestato.
Hanno lamentato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche in misura equivalente COGNOME con il quinto motivo, COGNOME con il terzo, COGNOME con il quinto, COGNOME con il secondo, COGNOME con il primo, COGNOME con il quinto e COGNOME con il secondo.
Si tratta di censure generiche.
E’ pacifico che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logic coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460-01 e Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, deo, 2020, Defilippi, Rv. 279181 – 02, che ha ulteriormente precisato che è sufficiente che il giudice di appello dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto).
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato elementi significativi per ribaltare il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza compiuto dalla Corte territoriale.
COGNOME, detto COGNOME, con il terzo e il quarto motivo, COGNOME, detto COGNOME, con il quinto motivo, COGNOME con il sesto motivo hanno invece lamentato il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche. Si tratta di censure di mero stile.
Anche in questo caso la decisione è immune da censure. La Corte di appello ha valorizzato a carico di COGNOME la gravità RAGIONE_SOCIALE condotte, la pervicacia a delinquere, la prosecuzione dell’attività criminale nonostante la misura cautelare in atto e le precedenti condanne per reati di spaccio; a carico di COGNOME, la gravità RAGIONE_SOCIALE condotte, il precedente per associazione camorristica, sebbene non fosse stata contestata la recidiva specifica, l’assenza di segni di resipiscenza; per COGNOME, la quantità e gravità di reati commessi, che avevano determinato una grave aggressione alla salute pubblica, l’assenza totale di segni di resipiscenza, l’assenza di elementi positivi.
11. COGNOME ha contestato l’applicazione della recidiva. Ha evidenziato infatti di essere stato arrestato in seguito al rinvenimento RAGIONE_SOCIALE armi il 7 dicembre 2016 e di essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile I’ll settembre 2017, in permanenza della contestazione del reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente aveVa devoluto alla Corte di appello tale questione, ma i Giudici hanno sbrigativamente risposto che aveva continuato a partecipare all’associazione, nonostante l’arresto per le armi. Va richiamato sul punto il principio di diritto, già applicato a COGNOME, dove, invece, erano stati individua atti di partecipazione successivi all’arresto, affermato dalla sentenza della Sez. 6, n. 4004 del 2024, Mema, cit. Nel caso dell’associazione per stupefacenti, l’arresto dell’associato determina l’interruzione del vincolo associativo salva prova contraria, a differenza dell’associazione di stampo mafioso, secondo cui il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282661 02). Siccome per COGNOME non sono stati individuati atti di partecipazione successivi all’arresto, la sentenza va annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
12. COGNOME, detto COGNOME, con il quinto motivo, COGNOME con il quinto, COGNOME con il terzo e COGNOME con il terzo hanno sollevato il problema della continuazione.
In particolare, COGNOME ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e ta da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha disposto un aumento di mesi 2 e giorni 15 di reclusione per ciascuno dei reati dei capi 6) e 7), riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nelle date del 18, 19, 26 e 27 ottobre, e un aumento di mesi 4 di reclusione per il reato del capo 18, relativo alla cessione a tale NOME COGNOME di cocaina dal dicembre 2015 al novembre 2016. Si tratta di aumenti molto contenuti e, soprattutto, proporzionati rispetto alla pena base dell’associazione armata, calcolata nel minimo edittale di 24 anni di reclusione. Pertanto, la pena finale di anni 16 e mesi 6 di reclusione, come esitata dopo la riduzione per il rito abbreviato, appare congrua secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. e non necessita di ulteriori motivazioni (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01).
Invece, COGNOME ha lamentato l’entità dell’aumento per la continuazione esterna, articolando una doglianza fondata, perché la Corte territoriale ha applicato un aumento di quattro mesi per ciascun reato satellite, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e un aumento di un anno di reclusione per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza offrire alcuna motivazione al riguardo. Sul punto, quindi, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio per rivalutazione.
E’ del pari fondata la censura di COGNOME in merito agli aumenti per la continuazione per i reati satelliti in misura maggiore rispetto ai sodali senza una giustificazione di tale trattamento differenziato. S’impone quindi anche per lui l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per rivalutazione.
COGNOME ha formulato una doglianza estremamente generica. Innanzi tutto, ha affermato di non aver rinunciato ai motivi sulla continuazione esterna, quando invece la Corte territoriale ha accertato che questa non è stata mai considerata nella proposta di pena al Pubblico ministero nel giudizio di appello. Infatti, a differenza di quanto prospettato dal difensore, la rinuncia a tutti i motiv tranne a quello sulla misura della pena, non significa che sia rimasto in piedi un eventuale motivo sulla continuazione, perché questo non rientra nella pena (Sez.
6, n. 5224 del 02/10/2019 dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-03). Peraltro, la Corte territoriale ha anche evidenziato un’ulteriore ragione per negare la continuazione esterna, siccome la condanna irrevocabile riguardava un reato associativo concluso nel 2013, mentre i fatti del presente processo sono due episodi di spaccio del 2016, per cui manca il medesimo disegno criminoso. Sul punto, il ricorrente ha ricordato che si trattava in entrambi i casi di stupefacente, ma non ha confutato il ragionamento della Corte territoriale che ha considerato irrilevante, ai fini dell valutazione, l’elemento dell’identità dell’oggetto.
13. COGNOME ha svolto una censura sulla pena nel contesto del terzo motivo relativo alle generiche che è del tutto inconsistente. COGNOME Pari, COGNOME ha articolato un settimo motivo estremamente generico sulla pena senza confrontarsi con la sentenza impugnata ove è stato evidenziato che il GUP si era di poco discostato dal minimo edittale per la fattispecie pluriaggravata, restando ben al di sotto della soglia media e individuando una pena certamente congrua rispetto al disvalore del fatto, con aumenti molto contenuti per la continuazione.
NOME ha svolto un secondo motivo molto fumoso sulla motivazione, dopo che aveva rinunciato ai motivi di merito in appello.
COGNOME invece ha lamentato con il primo motivo l’ingiusta esclusione dell’attenuante del comma 7 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale l’ha negata sul presupposto che aveva ammesso gli addebiti e la conoscenza di alcuni coimputati senza fornire ulteriori elementi utili. Tuttavia, emerge dalla lettura della sentenza che in più parti le dichiarazioni di COGNOME sono state ritenute utili a provare o a corroborare la prova della responsabilità di alcuni sodali, per cui il diniego dell’attenuante non appare sorretto da adeguata giustificazione. L’accertamento dell’utilità e della proficuità RAGIONE_SOCIALE dichiarazio collaborative, pur se rese dall’imputato in fase avanzata del procedimento, stante la mancata previsione di preclusioni temporali, può essere compiuta anche nel giudizio di appello (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, COGNOME, Rv. 283823-01). S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente a tale punto.
In definitiva, il giudice del rinvio dovrà riesaminare le posizioni di COGNOMECOGNOME limitatamente alla recidiva, COGNOME, limitatamente all’entità dell’aumento per la continuazione esterna, COGNOME, limitatamente agli aumenti per la continuazione cor i reati fine, COGNOME, limitatamente all’attenuante del comma 7 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I ricorsi sono inammissibili nel resto. Invece, sulla base delie considerazioni che precedono, la Corte ritiene che i ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, classe 1986, COGNOME NOME, classe 1989, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q . M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicabilità della recidiva, nei confronti di COGNOME NOME limitatament all’aumento per la continuazione esterna, nei confronti di COGNOME NOME limitatamente agli aumenti per la continuazione e nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicabilità dell’attenuante ex art. 73 settimo comma d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per’ nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, classe 1986, COGNOME NOME, classe 1989, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente