Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA A COGNOME NOME nate) a MADDALONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il COGNOMEimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e
COGNOME NOME che chiede l’accoglimento dei ricorsi. E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI NORD difensore
di COGNOME NOME, che riportandosi ai motivi chiede l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME sostituisce oralmente l’avvocato COGNOME del foro di BENEVENTO difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME e riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli parzialmente riformato, in punto di pena, quella emessa, all’esito di giu abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME chiamati tutti a rispondere del reato di all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); COGNOME e anche di reati fine (per COGNOME, quelli di cui ai capi 2 e 3; per COGNOME, que ai capi 4 e 5). Ha confermato l’affermazione di responsabilità di tutti gli impu
1.2. Nel corso del giudizio di appello, tutti gli imputati hanno rinunciato ai assolutori, ad eccezione di quelli relativi all’invocata derubricazione del associativo nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 trattamento sanzionatorio; e, per COGNOME, del motivo con cui chiedeva l’esclus della qualifica di promotore, capo e organizzatore del sodalizio.
Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso cassazione, con doglianze sostanzialmente sovrapponibili.
I ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME illustrati congiuntamente. Condividono una premessa comune, di caratter generale, in cui la difesa (la medesima per i tre imputati) asserisce l’esist vizi di motivazione e la violazione delle regole sulla valutazione delle pro esclude l’esistenza della contestata associazione finalizzata al traf stupefacenti, perché non comprovata da alcun sequestro di sostanza stupefacent e la mancata dimostrazione dell’appartenenza degli imputati NOME stessa. Ciò d i ricorsi di COGNOME e COGNOME lamentano, con il primo motivo, il man riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 30 sostenendo che il fatto, globalmente considerato, non giustifica l’applicazion menzionato art. 74. Tutti e tre i ricorrenti censurano la mancata riqualificazio reato associativo nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 ragione della modestia del quantitativo acquistato e commercializzato (per COGNOME e COGNOME) e detenuto (per COGNOME). Con il COGNOME motivo, i tre ricorren dolgono della mancata massima estensione delle già riconosciute circostanz attenuanti generiche, rispetto NOME quale la Corte territoriale non avrebbe mot L’COGNOME lamenta infine il mancato riconoscimento della continuazione con sentenza n. 2452/2014, emessa dNOME Corte di appello di Napoli, nell’ambito procedimento penale rg. 12054/2013, divenuta esecutiva nel 2015. Il COGNOME lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n
174/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta definitiva 06/07/2020.
4. I ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME illustrati congiuntamente, per la sovrapponibilità delle censure sol (identiche quelle dei ricorsi di COGNOME e COGNOME), ad eccezione di quella al primo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME NOME si deducono violaz di legge e vizio di motivazione, nel senso della carenza della stessa, in or riconoscimento del suo ruolo di capo ed organizzatore all’interno del sodal criminale, emergendo invece dagli atti che la condotta dell’imputato non fo affatto sovraordinata a quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, m del tutto paritetica ed interscambiabile. La circostanza che COGNOME all’approvvigionamento dello stupefacente non lo renderebbe automaticamente sovraordinato ai coimputati, i quali si rifornivano indifferentemente anche da soggetti. La Corte di merito dà atto della precedente condanna del ricorrent qualità di semplice partecipe di una consorteria criminosa, che si pone in conti con la presente vicenda.
Comune è la doglianza (di cui al COGNOME motivo del COGNOME e al primo motiv dei ricorsi COGNOME e COGNOME) COGNOME al mancato riconoscimento de fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa del COGNOME so in particolare, che i parametri individuati dal primo Giudice per riconosce circostanze attenuanti generiche costituiscono i criteri solitamente utilizzati di ricondurre l’ipotesi associativa nell’alveo di cui al comma 6 del citato art. e tre gli imputati evidenziano la limitatezza dei reati fini contestati, inserirebbero in un lasso di tempo più esteso rispetto a quello individuato dNOME di appello. Sottolineano che i soggetti da questa richiamati, estranei NOME v giudiziaria, non erano grossisti ma normali acquirenti; che il sodalizio non era di una cassa comune; che l’assenza di una base fissa, deputata all’attività di s ne evidenzia l’assoluta rudimentalità; che non corrisponderebbe al vero l’ass della sentenza impugnata COGNOME cui i traffici di stupefacenti si sare consumati in un contesto territoriale circoscritto e caratterizzato da una d abitativa particolarmente scarsa, di tal che gli stessi assumerebbero una po decisamente maggiore rispetto NOME loro effettività; che la disponibilità di tipologie di droga non osta NOME configurabilità della fattispecie di cui al c dell’art. 73 d.P.R. 309/90; che, comunque, non può trascurarsi la circostanza p quale entrambi i Giudici di merito, laddove hanno rideterminato la pena COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME di giudizio di prevalenza delle attenuanti gener per COGNOME, a COGNOME di aumento della riduzione della pena base per le concesse circostanze attenuanti generiche – hanno affermato la necessità adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto. Con il terzo motivo per COGNOME
COGNOME per COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME la mancanza assoluta, anche grafic di motivazione sul criterio adoperato dNOME Corte di appello per la riduzione, re pressoché inconsistente, della pena a COGNOME del riconoscimento delle circost attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva per COGNOME COGNOME ed a COGNOME della necessità, avvertita dNOME Corte territoriale, di adeguare all’effettiva gravità del fatto per COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve NOME annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME NOME omessa statuizion ordine NOME continuazione esterna, essendo i loro ricorsi inammissibili nel res sentenza impugnata deve altresì NOME annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME limitatamen NOME statuizione relativa NOME misura della diminuzione di pena per le atte generiche, dovendo i ricorsi dei suddetti imputati NOME dichiarati inammissibil resto.
Il motivo con cui tutti i ricorrenti invocano l’applicazione dell’ar comma 6 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché manifestamente infondato. Al riguardo, entrambe le sentenze di merito (sent. app. pp. 11, 12 e 13; sent. di grado pp.120 e 121) hanno offerto una motivazione congrua e corretta in dirit Dopo aver ricordato che, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa pr dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condiz che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lie entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fa maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifest condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 3 1990 (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Pg c/ Degli Angioli Mich Rv. 278098) e che, per la configurabilità dell’art. 74, comma 6, non è suffic considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma o altresì valutare il momento genetico dell’associazione, nel senso che essa NOME stata costituita al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di entità, nonché le potenzialità dell’organizzazione con riferimento ai quantitat sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (tra le altre, Sez. 6, n. 11 16/02/2022, COGNOME NOME, in mot.; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, COGNOME altri, Rv. 267267), hanno ritenuto, sulla base di specifici elementi richiamat Corte territoriale, che, sin dall’origine, il gruppo di cui si tratta non av limiti NOME propria operatività, «progettando di esercitare un’attività di s
rilevante portata e in sostanziale monopolio, nell’area geografica di riferime area di dimensioni limitate, risultandone così amplificata la potenziale inci dell’associazione nell’incrementare il consumo di stupefacenti nel territo questione. Con tali argomentazioni i ricorrenti non si sono confrontati, riproduc considerazioni (la limitatezza dei reati fine, l’arco temporale di commissione stessi, i rifornimenti effettuati a normali acquirenti, la mancanza di una cassa oltre ad involgere valutazioni in punto di fatto, si appalesano connota genericità. Costituisce invero pacifica acquisizione della giurisprudenza di q Suprema Corte come debba NOME ritenuto inammissibile il ricorso per cassazion fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenu infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza d correlazione tra le ragioni argomentate dNOME decisione impugnata e quelle pos fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificí conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., NOME inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Manifestamente infondato è poi l’assunto della difesa del COGNOME COGNOME COGNOME parametri individuati dal primo Giudice per riconoscere le circostanze attenua generiche costituirebbero i criteri solitamente utilizzati al fine di ricondurre associativa al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. 390/1990: i parametri di valutazione d fattispecie di cui all’invocato comma 6, invero, hanno natura oggettiva (lo s dell’associazione, rappresentato dNOME circostanza di NOME costitui commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73 medesimo decreto), ment parametri da valutare ai fini del riconoscime delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai pro soggettivi del reo.
2.1. Quanto, in particolare, agli imputati COGNOME COGNOME, la doglian questi avanzata nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in ordine al man riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/ inammissibile, trattandosi di motivo che ha costituito oggetto di rinuncia nel giu di appello. É altresì inammissibile il motivo da essi proposto relativo NOME ma riqualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui al comma 6 dell d.P.R. 309/90, atteso che l’anzidetta rinuncia, determinando il passaggi giudicato della sentenza gravata NOME ai capi oggetto di rinuncia Sez. 2 , n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME NOME, Rv. 278006), ha cristallizza la non lieve entità dei reati fine correlati all’associazione.
Inammissibile è il COGNOME motivo dei ricorsi COGNOME e COGNOME con c lamentano la mancanza di motivazione con riguardo NOME invocata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Per COGNOMEit doglianza è manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata ha correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime prevalenza, stante il divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., in consider della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica. La doglianza di sul punto è inammissibile in quanto aspecifica, astratta e priva di rilievi sp non meritevole pertanto di motivazione argomentata. Rientrando invero la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche nell’ambito di un po discrezionale del giudice di merito, questi non è tenuto a fornire una comp motivazione laddove non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione de ragioni volta a sostenerla (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME NOME Domizio, Rv. 283268: “In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancat accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per generi o per manifesta infondatezza”).
É invece fondato il motivo con cui COGNOME e COGNOME si dolgono del mancat riconoscimento della continuazione con altre sentenze. In particolare: COGNOME rispetto NOME sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2452/2014, dive aefinìtiva nel 2015; COGNOME, rispetto NOME sentenza del Tribunale di Santa M Capua Vetere n. 174/2020, divenuta definitiva nel 2020. Sul punto, la senten impugnata fa intendere, per entrambi gli appellanti, che si tratti di un m rinunciato. Pur dando atto della relativa richiesta, afferma che non sono oggetto di rinuncia unicamente il motivo sulla riqualificazione del reato associa nell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. 309/90 e il motivo relati dosimetria della pena. Deve, tuttavia, rilevarsi che la continuazione esterna c citate pronunce afferisce NOME dosimetria della pena, avendo una sicura incide sulla stessa, di tal che la richiesta di cui si tratta si inserisce nell’alveo non rinunciato sulla pena. Occorre, peraltro, precisare che la domanda formula dagli imputati al riguardo non costituisce un motivo, ma una richiesta, rispett quale parlare di rinuncia è comunque improprio.
Il motivo comune agli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOMECOGNOME NOME quantificazione della pena in ragione delle ulteriori riduzioni o in forza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, è fondat accoglimento dei rispettivi motivi sul punto, la Corte di appello, quanto a COGNOME e COGNOME, ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti riducendo la pena base del primo (anni venti) ad anni diciotto (ulteriormente rid per il rito ad anni dodici di reclusione) e la pena base del COGNOME (anni die
anni nove (poi ridotta per il rito ad anni sei di reclusione); per COGNOME, la pena base, pari ad anni dieci di reclusione, è stata ridotta a otto (poi ridotta per il rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione).
Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, questa Corte ha avuto modo di precisare, co principio che il Collegio condivide e fa proprio, che “sebbene il manc riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terz NOMEa giustificarsi in base al rilievo implicito conferito a dati significativi e dal tenore complessivo della motivazione, nondimeno, a fronte di specifica richie dell’imputato, volta all’ottenimento della più ampia riduzione, il giudice del non può esimersi dall’esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragio sostegno del rigetto di detta richiesta, dando così conto del corretto uso del discrezionale affidatogli dNOME legge” (Sez. 3, n. 9408 del 09/02/2021). Applica il principio al caso in esame, il Collegio osserva che l’onere motivazionale è cor all’entità della NOMEibile riduzione, specie quando la riduzione operata sia, avvenuto nel caso di specie, di gran lunga inferiore a quella astrattamente NOMEi A fronte delle limitate riduzioni, sopra richiamate, la Corte di appello era in di un preciso onere motivazionale che non può certamente dirsi adempiuto con i mero riferimento NOME necessità «di adeguare la pena all’effettiva gravità del f
Ne deriva, quindi, che la sentenza impugnata deve NOME annullata con rinvio, rispetto ai predetti imputati, NOME a questo specifico punto.
Il primo motivo di COGNOME, con cui questi lamenta violazione di legge carenza di motivazione in ordine al ritenuto ruolo di capo ed organizzatore all’int del sodalizio criminale, è manifestamente infondato nonché volto ad una “rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che NOMEa integrare vi legittimità la mera prospettazione di una diversa – e, per il ricorrente, più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402, del 30/04/1 Dessimone, Rv. 207944). Nel caso di specie, con motivazione congrua e pertanto immune dalle sollevate censure, i Giudici di merito hanno ritenuto «evidente» (co la sent. di primo grado, p. 96) il ruolo ricoperto dall’imputato, quale organizzatore del sodalizio criminale, evidenziando come. dalle risultanze de intercettazioni, apparisse «certo» che egli intraprendesse le fasi inerenti all’a e NOME successiva vendita della sostanza stupefacente, servendosi del contributo suoi più stretti collaboratori (tra i quali COGNOME, COGNOME e COGNOMECOGNOME; contare su un gruppo storico di spacciatori a lui legati; coordinasse l’attiv gruppo, predisponendo le singole azioni al fine di realizzare lo scopo fi preventivamente determinato; prendesse contatti con diversi fornitori, definendo modalità di confezionamento e suddivisione del carico; gestisse il recupero
crediti dai diversi spacciatori e li reinvestisse nell’acquisto all’ingrosso della stupefacente. La sentenza di primo grado ricorda che, prima di assumere qualsias decisione, soprattutto quando difforme dalle indicazioni che il COGNOME ave impartito, COGNOME e COGNOME ne cercassero l’approvazione; che gli spacciatori carenza di sostanza stupefacente, si rivolgevano al COGNOME COGNOME indicava spacciatore in grado di sopperire NOME “scopertura”; che l’attenzione dell’u rispetto NOME presenza delle Forze dell’ordine era costante, per cui dirig coordinava i movimenti dei singoli sodali al fine di mitigare quanto più NOMEibil rischio che fossero scoperti. Il Tribunale evidenzia come dall’attività captativ anche emerso che la posizione apicale del NOME NOME ulteriore conferma neg episodi in cui lo stesso esprimeva ai sottoposti la volontà di estendere la pr egemonia oltre gli spazi già sottoposti al suo controllo, estendendo la sua re di clienti. La sentenza di appello ricorda, inoltre, che egli non aveva contatti spor con la piccola ma agguerrita pattuglia di spacciatori al minuto, i quali e prevalentemente coordinati da COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, e sottolinea come «tale modalit di gestione del personale indice evidente di organizzazione di tipo verticis in cui il capo, per preservare la propria posizione, assume un ruolo defil limitando al massimo i rapporti con la manovalanza».
3. In conclusione: la sentenza impugnata deve NOME annullata nei confronti d COGNOME NOME e di COGNOME NOME, NOME NOME omessa statuizione in ordin NOME continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezi della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME dev NOME dichiarati inammissibili nel resto. La sentenza impugnata deve esse annullata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME NOME NOME statuizione relativa NOME misura de diminuzione di pena per le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio s punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME devono NOME dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, NOME NOME omessa statuizione in ordine NOME continuazione esterna, c rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napo Dichiara i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME inammissibili nel res Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, NOME NOME statuizione relativa a
misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, con rinvio per nuov giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara i ri di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME inammissibili nel reste
Così deciso il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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