Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42299 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/4/2024 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava – con la sola esclusione della contestazione formulata al capo 14) – l’ordinanza con la quale COGNOME era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di plurime cessioni di stupefacenti commesse nell’ambito dell’associazione cui partecipava.
Nell’interesse del ricorrente sono state proposte plurime doglianze nell’ambito di un unitario motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione e violazione di legge.
Deduce il ricorrente la contraddittorietà e manifesta illogicità del motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all’ar D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si assume che, come riconosciuto nell’ordinanza impugnata, il ricorrente si limitava a svolgere condotte di basso profilo, senza godere di fiducia da parte dei vertici del sodalizio e non concorrendo in alcun modo alla realizzazione di un programma comune.
Parimenti errata sarebbe l’esclusione della derubricazione dei reati di detenzione di stupefacente – specie quelli contestati ai capi 72 e 78 – nell’ipotes lieve di cui al comma 5, dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con l’ampia e analitica motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si dà in primo luogo atto che l’indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva gli addebiti, riconoscendo di aver in plurime occasioni trasportato sostanza stupefacente che veniva consegnata al coindagato COGNOME, il quale provvedeva a suddividerla in dosi e gliela riconsegnava per la consegna a chi si sarebbe occupato dello spaccio al dettaglio. L’indagato, inoltre, ammetteva che in alcune occasioni aveva anche provveduto a quest’ultima attività.
Al di là delle dichiarazioni confessorie, il Tribunale ha compiutamente ricostruito il quadro indiziario, sottolineando come l’associazione era strutturata e operante da diversi anni e che, per espressa ammissione di uno dei capi, individuato in COGNOME, COGNOME collaborava con l’associazione da anni; il rapporto tra COGNOME e i vertici dell’associazione era, pertanto, consolidato e risalente nel tempo.
Anche il tipo di attività svolta, in considerazione della natura e delle modalità era tale da inserirsi funzionalmente nell’ambito del contesto associativo, posto che l’indagato realizzava una condotta che si poneva in stretta sinergia tra chi predisponeva le dosi e coloro che provvedevano allo spaccio su strada.
2.1. Per quanto concerne l’ulteriore doglianza relativa all’omessa
derubricazione dei reati di detenzione di stupefacente nell’alveo del quinto comma dell’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, posto che il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine ai plurimi elementi fattuali, oltre il dato quantitativo, che non consentono di ritenere il f di lieve entità.
2.2. In conclusione, l’apparato motivazione risulta immune da censure e, per converso, il ricorso non individua profili di manifesta illogicità o contraddittori ma si limita a reiterare prospettazioni in punto di fatto già esaminate e ritenut inidonee a sovvertire il quadro indiziario.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiara inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
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