Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 601 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 601 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME Salvatore MicheleCOGNOME n. Catania 29/09/1985 avverso l’ordinanza n. 196/24 del Tribunale di Catania del 26/06/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione; sentito per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione nei confronti NOME COGNOME della misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza della partecipazione ad un’associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana, operante in Catania fino al mese di aprile 2022 (capo 1 dell’imputazione provvisoria) e della commissione dei reati indicati al capo 2 in violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato che deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’indagato all’associazione criminale indicata al capo 1.
Con un secondo motivo di doglianza deduce, inoltre, carenza di proporzionalità e adeguatezza della misura disposta in relazione all’epoca di consumazione delle condotte, arrestatesi al mese di aprile 2022 e alla circostanza della mancata commissione di ulteriori condotte illecite in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Diversamente dall’assunto difensivo, l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha disposto l’applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti del ricorrente, non è affetta né da violazione di legge né da alcuno dei vizi della motivazione prospettati nel ricorso.
Il Tribunale ha, infatti, ricostruito l’organigramma del sodalizio, per quanto costituito da una modesta associazione di quartiere facente capo a tale NOME e alla madre NOME, entrambi arrestati in flagranza di reato, ma non alieno da una effettiva ripartizione di compiti tra i compartecipi, tra cui i
servizio di avvistamento contro l’avvio eventuale di operazioni di contrasto al traffico degli stupefacenti nonché l’istituzione e la tenuta di una cassa comune.
Pur potendosi discutere della relativa pericolosità in termini generali del gruppo criminale, atteso che diversi altri suoi membri sono stati arrestati in flagranza di reato, non v’è dubbio che nonostante i colpi subiti, i residui componenti hanno sempre tentato, e con successo, di riavviare in qualche modo i traffici illeciti, a dimostrazione della sostanziale tenuta del tessuto associativo.
In tale contesto, il ricorrente è stato individuato come uno degli addetti alla cessione (pusher) delle sostanze droganti presso uno dei luoghi deputati allo spaccio ai numerosi avventori, organizzato secondo criteri predeterminati al punto da prevedere l’annotazione dell’attività compiuta ad ogni cambio di turno (v. pag. 7 ord. imp. e conversazione intercettata ivi riportata) e sembra essersi dato stabilmente a tale occupazione, trovandosi attualmente detenuto per un reato della stessa specie (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) in regime di espiazione di pena definitiva (v. pag. 2, rigo 5, ordinanza).
Per il resto, il ricorso è declinato essenzialmente in linea di fatto, usando come unico argomento a discarico quello secondo cui, a seguito della chiusura delle indagini svolte nell’ambito del presente procedimento, il ricorrente non ha commesso altri reati, verosimilmente, tuttavia e per quanto anzidetto, perché detenuto per altra causa per fatti preg ressi.
Al rigetto del ricorso seguono, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e gli adempimenti di cui all’art. 28, comma 1, Reg. Esec. cod. proc. pen., attesa la sospensione dell’esecuzione disposta dal Tribunale del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C GLYPH Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, comma 1, Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso, 29 ottobre 2024
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