Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CAIVANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TUBINGEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per COGNOME NOME, per l’accoglimento della censura in punto di omessa acquisizione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p., atti determinanti al fine d verificare la copertura giurisdizionale dell’attività di intercettazione telefonic telematica e per l’annullamento con rinvio. Rigetto nel resto; per il COGNOME NOME conclude per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello ‘di Napoli del 2 novembre 2022 che, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 20 settembre 2021, per tutti i reati rispettivamente ascritti agli imputati, condannava COGNOME NOME alla pena di anni 11, mesi 1, e giorni 10 di reclusione, COGNOME NOME alla pena di anni 6, mesi 2, e giorni 20 di reclusione, e confermava la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME già emessa dal G.u.p. presso il tribunale di Napoli Nord.
Tutti gli imputati erano chiamati a rispondere del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo nonché di parte di armi da guerra e relative munizioni, di armi clandestine, .nonché della cessione di stupefacenti. Inoltre, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano chiamati a rispondere di altre fattispecie ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. E ancora COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano chiamati a rispondere anche del reato di violenza privata e di danneggiamento.
I ricorsi degli imputati presentano variegate critiche alla motivazione della sentenza impugnata che possono essere riassunti tenendo conto dell’esposizione di motivi in parte sovrapponibili.
Ricorso di NOME.
COGNOME Con un primo motivo di ricorso COGNOME NOME lamenta la nullità dell’ordinanza emessa in data 2/11/22 e, quindi, della sentenza impugnata, in relazione al rigetto della richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni dell’acquisizione delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen.. In ·particolare, si contesta l’ordinanza con cui la corte d’appello ha rigettato la richiesta di acquisire tali iscrizioni ritenendo l’adempimento superfluo ai fini della decisione. Ritiene il ricorrente, invece, che egli sia stato continuativamente sottoposto ad indagine e continuativamente intercettato dalla Procura di Napoli dal febbraio 2019 sino al maggio 2020 con indagini svolte quindi ben al di là del ‘termine di un anno prescritto dall’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, a parere del ricorrente COGNOME, s estenderebbe anche alle intercettazioni captate sul cellulare del coimputato COGNOME NOME. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire le iscrizioni ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen. nei due procedimenti n. 6664 e n. 20178 senza arrestarsi al dato meramente formale della diversità dei reati
iscritti e ritenere di conseguenza l’identità di fatto dei due procedimenti penali, per desumerne in definitiva la tardività delle acquisizioni emerse dalle intercettazioni telefoniche.
· In altri termini, l’apertura di un procedimento diverso ad opera della stessa procura della Repubblica, sullo stesso indagato, sugli stessi fatti e in forza di un’attività investigativa già in essere, a parere della difesa di COGNOME, porterebbe a considerare un procedimento in continuità e quindi a ritenere un diverso calcolo del termine entro cui chiudere le indagini senza una proroga del suddetto termine.
Con il secondo motivo di ricorso COGNOME eccepisce la nullità della sentenza in relazione all’utilizzabilità dell’intercettazione telematica r.i.t. n. 2600/19 acquisita successivamente al 12/11/2019; in particolare, si ritiene che successivamente al · novembre 2019 per assenza di un provvedimento di proroga, le intercettazioni del cellulare di COGNOME venivano autorizzate anche proprio sulla base degli esiti delle intercettazioni del cellulare di COGNOME e le stesse divenivano quindi a loro volta inutilizzabili. A parere della difesa il G.i.p., inoltre, a fronte di due diver richieste autorizzative del pubblico ministero, una per le intercettazioni telefoniche e l’altra per le intercettazioni telematiche, autorizzava solo ed esclusivamente le intercettazioni telefoniche rendendo inutilizzabili quelle telematiche.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta che COGNOME è stato condanNOME quale promotore capo di un’associazione di narcotrafficanti operante dal 19 maggio al 2 giugno 2020, come descritto nel capo A) dell’imputazione ma in contraddizione con quanto emerso circa l’insussistenza del sodalizio criminoso; a riguardo, la difesa rilevava già con i motivi di appello che l’esiguità temporale dell’attività del sodalizio depone contro la fondatezza della contestazione associativa. La motivazione della corte di appello sul punto sarebbe viziata in quanto imperniata sulla considerazione che la contestazione è frutto di una scelta insindacabile del pubblico ministero di operare un parallelo tra il periodo di commissione del reato ed i giorni nei quali si svolgeva l’attività di spaccio, non incidendo la durata sul .fatto storico contestato come emerge proprio dal contenuto delle intercettazioni poste in essere. Sostiene il ricorrente, invece, che la contestazione di un’associazione che avrebbe operato soltanto per alcuni giorni avrebbe dovuto condurre i giudici di appello a considerare altra qualificazione che evidenziasse l’impossibilità dell’esistenza di un’associazione che dovrebbe essere ‘caratterizzata dalla stabilità del vincolo che lega i diversi sodali. Elementi che varrebbero tutt’al più per la concomitanza di una serie di reati di cessione di
stupefacenti nel medesimo contesto temporale e quindi per delineare un’ipotesi concorsuale e non associativa; da ciò si desumerebbe l’illogicità della valutazione operata nella motivazione della sentenza impugnata, dove è stato privilegiato un dato meramente presuntivo, cioè la sussistenza di una operatività pregressa dell’associazione, anziché un dato concreto e oggettivo cioè l’inesistenza di condotte di reato precedenti che sarebbero state eventualmente captate dall’attività di intercettazione portata avanti sul telefono di COGNOME* già dal febbraio 2019. Pertanto, le argomentazioni utilizzate nella motivazione della Corte d’appello per ritenere sussistente l’associazione contestata e per svalutare il minimo dato temporale appaiono illogiche ed aprioristiche.
Con il quarto motivo di ricorso COGNOME NOME aggredisce la sentenza sostenendone la nullità in relazione alla condanna per il reato di cui al capo G). In particolare, ritiene la motivazione affetta dal vizio di illogicità in quant l’imputato non può essere ritenuto sul piano logico il mandante dell’azione di COGNOME atteso che egli intendeva indurre azioni intimidatorie solo qualora si fosse verificata una condizione che all’epoca non sussisteva cioè l’iniziativa di COGNOME NOME volta a chiamare le forze dell’ordine. In modo specifico si critica la motivazione della corte di appello laddove ritiene di fondare la prova dell’attività intimidatoria del COGNOME sulla considerazione che COGNOME NOME non poteva non essere a conoscenza dello spessore criminale di COGNOME. Si tratta, a parere del ricorrente, di una argomentazione viziata sul piano logico che inficerebbe la coerenza logico deduttiva della motivazione della sentenza impugnata.
4.1. Sempre in ordine al capo G) dell’imputazione con motivi aggiunti la difesa di COGNOME NOME eccepisce anche un ulteriore profilo legato alla procedibilità del reato di cui all’art. 610 cod. pen. alla luce della riforma che ha reso procedibile a querela tale reato. Sostiene la difesa che la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen, pur prevista come elemento indicativo della procedibilità di ufficio, non si applicherebbe al caso concreto perché introdotto successivamente alla commissione del reato, sicché essendo non favorevole .all’imputato non potrebbe retroagire al caso concreto.
Con il quinto motivo di ricorso la difesa di COGNOME sostiene la nullità della sentenza in relazione alla mancata riqualificazione del reato descritto nel capo A) dell’imputazione nell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, riqualificare il fatto associativo perché l’attività dell’associazione avrebbe avuto per oggetto commercio di sostanze stupefacenti soltanto per cedere piccole dosi e quindi rientrare nella attività di “lieve entità” prevista dall’art. 73, comma 5,
.d.P.R. n. 309 del 1990. La critica alla sentenza della corte d’appello è rivolta a quanto motivato a pagina 58 laddove i giudici di appello non condividono la richiesta di riqualificazione del fatto associativo ai sensi del citato art. 74, comma 6, per via della professionalità criminosa palesata, della capillare organizzazione e distribuzione dei compiti tra i soggetti dediti allo spaccio di sostanze ‘stupefacenti. Il ricorrente si concentra al riguardo sul rilievo dell’intenzione iniziale della costituita associazione che avrebbe avuto per oggetto la gestione soltanto di singole e piccole dosi di stupefacente con passaggi di mano a livello di minuta compravendita dello stupefacente a fronte dello scambio con qualche banconota.
Con il sesto motivo di impugnazione la difesa di COGNOME sostiene la nullità della sentenza in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo F) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, su cui la Corte di appello non si sarebbe soffermata in modo specifico. Si evidenzia, a parere del ricorrente, una questione logica sulla valutazione eseguita dalla corte di appello circa la cessione di tre dosi di stupefacente.
Con il settimo motivo di ricorso COGNOME ritiene di contestare la sentenza in relazione alla attribuita qualifica di capo-promotore dell’associazione sub capo .A). A parere del ricorrente gli argomenti utilizzati dalla corte di appello, circa la descrizione del ruolo operativo di vertice svolto da COGNOME, sarebbero viziati da un mero apriorismo superato da semplici supposizioni. A parere del ricorrente non appare convincente ritenere che fosse proprio il COGNOME ad occuparsi dell’assistenza legale dei consociati perché si tratterebbe dell’opinione di altri soggetti non ‘compiutamente identificati i quali si riferiscono a un ruolo non solo operativo ma decisionale di vertice da parte di COGNOME. Ruolo apicale che invece sarebbe stato sostanzialmente esercitato dal COGNOME il quale sarebbe stato il soggetto che avrebbe deciso come intervenire ad esempio nei confronti di COGNOME NOME con un’azione diversa e più blanda rispetto a quella proposta da COGNOME.
L’ottavo motivo di ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME tende a dichiarare la nullità della sentenza per la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416.bis.1 cod. pen. con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato l’uso del c.d. metodo RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio dell’attività oggetto dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, all’interno e con modalità camorristiche, al fine di agevolare l’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE* operativa nella zona del Parco Verde di Caivano. Il ricorso critica il passaggio motivazionale che spiega la caratura criminale e il metus esercitato nei confronti delle vittime con una significativa capacità di controllo del territorio. Secondo il ricorrente le
attività materiali, in particolare l’occupazione di appartamenti vuoti quale attività illecita diffusa nella zona di Caivano senza lo sposses5amento di legittimi proprietari, non sarebbero sufficienti a descrivere e attribuire l’esercizio del metodo RAGIONE_SOCIALE nell’attività associativa.
Con un ulteriore nono motivo di ricorso, COGNOME NOME lamenta la nullità della sentenza in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche che avrebbe comportato un’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen. e, quindi, una motivazione incongrua. Gli argomenti della difesa sono incentrati ‘sull’incoerenza intrinseca della motivazione laddove nega la concessione delle attenuanti generiche indicando che dagli atti emergono elementi di segno opposto alla concessione del beneficio. A parere della difesa ciò contrasterebbe con la storia criminale dell’imputato e con l’esclusione in concreto della recidiva nonché con il valore attribuito alla gravità dei fatti proprio per il diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Con il decimo motivo di impugnativa l’imputato lamenta il rigetto della richiesta difensiva di revoca della confisca disposta in primo grado dal G.u.p. poiché la motivazione non ha tenuto conto di quanto dichiarato da NOME COGNOME e NOME COGNOME circa la compravendita di un’auto intestata alla moglie di NOME.
Ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME trova innanzi tutto in comune i motivi nn. 1, 3 e 6 che possono essere esposti per entrambi gli imputati.
Con il primo motivo di ricorso si chiede di estendere anche agli imputati · COGNOME e COGNOME la questione sollevata dalla difesa di COGNOME NOME circa l’utilizzabilità delle risultanze dell’attività di intercettazione effettuata mediant trojans, captatore informatico introdotto nell’apparato cellulare in uso a COGNOME NOME; in secondo luogo si aggredisce il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Napoli laddove ha utilizzato come elemento utile per ritenere la stabilità del sodalizio la considerazione della declinazione al passato dei verbi utilizzati nel corso delle comunicazioni intercettate. A parere della difesa, si tratta di un espediente semantico che non consente di accertare in alcun modo la risalente attività criminale né tantomeno di individuarne il momento genetico. La . sentenza si sarebbe limitata con una tecnica redazionale di RAGIONE_SOCIALE compilativo a riprodurre le risultanze del monitoraggio elettronico delle conversazioni registrate sull’utenza in uso a COGNOME senza confrontarsi con i rilievi difensivi
articolati con i motivi di appello. La mera acritica riproduzione delle conversazioni intercettate a parere della difesa non assolve a un compiuto obbligo ·motivazionale soprattutto in relazione alla richiesta di riqualificare l’addebito definitivamente ascritto al capo A) in quello invece di concorso di persone nei vari reati di cessione di stupefacenti. In particolare, l’affermazione della sussistenza di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti viene criticata laddove utilizza le considerazioni sulla predisposizione di mezzi e ‘sulla prosecuzione dell’attività di spaccio oltre la data del sequestro del 29 maggio 2020. Si tratta di una argomentazione che a parere della difesa stride con altre emergenze probatorie e, in particolare, con il contenuto del dialogo costituito da una lunga conversazione nella quale all’indomani del sequestro citato il COGNOME riferisce ad un potenziale acquirente di non avere più prodotto da vendere nonostante le sue ricerche in tutta Napoli. La mancata considerazione di tale conversazione intercettata inficerebbe a parere della difesa il costrutto logico della motivazione in punto di prova della sussistenza di una organizzazione stabile dedita al commercio di stupefacenti e smentirebbe la predisposizione di .mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti. Piuttosto tale elemento potrebbe deporre semplicemente per la sussistenza di un concorso di persone sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, laddove invece l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, necessiterebbe invece di un accordo criminoso volto ad una serie non preventivamente determinata di delitti, con il carattere della permanenza per un apprezzabile lasso di tempo. Di conseguenza, ne deduce il ricorrente che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto valorizzare tali elementi e concludere per una riqualificazione del fatto sub capo A). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME Con il terzo motivo di impugnativa COGNOME e COGNOME lamentano comunque la violazione dell’obbligo di una motivazione coerente e non contraddittoria nonché la violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell’aggravante dell’uso delle armi. In primo luogo osservano i ricorrenti che l’enunciazione nell’ambito del capo A) dell’imputazione della circostanza aggravante dell’uso delle armi non è espressa in forma chiara e precisa come . invece pretende il principio di esatta contestazione di ogni fatto ivi comprese le circostanze; ed in relazione a tale deficitaria espressione del capo di imputazione il giudice di appello avrebbe superato la questione – pur sollevata nei motivi di appello – in modo insufficiente mancando richiami fattuali chiari e precisi immediatamente percepibili dai destinatari dell’imputazione.
La difesa inoltre eccepisce che anche nella dosimetria della pena non si apprezza il relativo incremento per la circostanza aggravante che pure ha avuto una
incidenza mediata sulla quantificazione del trattamento sanzioNOMErio complessivo.
Con il sesto motivo di ricorso anche gli imputati COGNOME e COGNOME lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante oggettiva dell’uso del cosiddetto metodo RAGIONE_SOCIALE; al riguardo le considerazioni svolte in questo motivo ‘di ricorso sono sovrapponibili a quelle esposte per la medesima contestazione dal ricorrente COGNOME NOME con la precisazione che, secondo i ricorrenti, nel caso concreto l’aggravante del cosiddetto metodo RAGIONE_SOCIALE non può essere ritenuta compatibile con i reati associativi di qualunque natura. In quest’ultima analisi in concreto verrebbe a determinarsi la creazione di una nuova fattispecie delittuosa non prevista dall’ordinamento e cioè a dire dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al riguardo la Corte di appello di Napoli respingendo il relativo motivo di gravame, avrebbe indotto un travisamento del risultanze dell’attività investigativa per aver reso compatibile l’art. 74 d.P.R. n. .309 del 1990 con la circostanza aggravante in commento, compatibilità in effetti – come riconosciuto dalla difesa – ritenuta dalla Suprema Corte con sentenza n. 9956 del 17 giugno 2016 ma non applicabile in concreto alla vicenda che ha riguardato lo sviluppo del metodo intimidatorio ai danni di COGNOME NOME da cui la corte di appello ha dedotto l’utilizzo da parte degli associati di un metodo RAGIONE_SOCIALE.
Ricorso di COGNOME NOME
COGNOME La difesa di COGNOME NOME espone anche altri tre motivi nei nn. 2, 4 e 7. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione della sentenza della Corte d’appello nonché la violazione di legge circa la partecipazione all’associazione di cui al capo A) per l’assenza di un contributo teleologicamente finalizzato al perseguimento dei fini sociali. La difesa, in particolare, lamenta che · la corte di appello avrebbe desunto il ruolo partecipativo della ricorrente nell’attività criminale associativa ascrivibile al di lei marito COGNOME NOME, esclusivamente dalla mera consapevolezza dell’attività illecita del marito ma, invece, avrebbe dovuto ritenere una scolastica ipotesi di connivenza non punibile. A parere della difesa la posizione della COGNOME NOME andava più correttamente · valutata alla stregua del dato cronologico di durata dell’associazione per cercare di comprendere se il ruolo di donna preposta all’alimentazione degli spacciatori fosse effettivamente un elemento da cui ritenere uno stabile inserimento nel circuito criminale. Trattandosi di un elemento indicativo della mera connivenza, laddove la motivazione avrebbe desunto dalla dedizione all’attività del marito la
consapevolezza e la volontà di compartecipare ad un’attività illecita nel mercato degli stupefacenti, presenta un deficit logico che vizia la stessa motivazione.
Con il quarto motivo di ricorso COGNOME NOME lamenta l’assenza assoluta di motivazione in ordine al concorso della stessa nella detenzione delle armi rinvenute il 29 maggio 2020 nonché dello stupefacente rinvenuto il 26 maggio 2020 e il 29 maggio 2020. Al riguardo la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione non rinvenendosi alcun passaggio argomentativo volto a contestare la richiesta difensiva specificamente articolata con l’appello al fine di richiedere l’assoluzione della ricorrente dalle relative contestazioni; da qui il vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello che riguardava una espressa richiesta di assoluzione in relazione ai capi B) C) D) ed E) che vengono ora riprodotti nel motivo n. 4 di ricorso della COGNOME NOME.
.3. Con il settimo motivo di ricorso COGNOME NOME lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine sia alla misura della pena base individuata per il reato associativo sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La critica della ricorrente si incentra soprattutto sull’impossibilità di procedere alla verifica della correttezza della .misura dell’incremento dovuto all’aggravante ritenuta sussistente per la quale appare impossibile la verifica della legalità della pena. Analoga critica viene rivolta alla motivazione circa la possibilità di desumere dal contesto motivazionale le ragioni della mancata massima estensione possibile della diminuente delle attenuanti generiche. Da tale asserito deficit motivazionale la ‘difesa desume un’insufficiente spiegazione incentrata semplicemente sul ruolo marginale ricoperto dalla ricorrente.
Ricorso di COGNOME NOME
COGNOME NOME con il proprio quinto motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine al concorso dello stesso nella detenzione delle armi rinvenute il 29 maggio 2020 avendo la corte di appello solo apparentemente articolato un percorso giustificativo della conferma della pronuncia emessa in primo grado nonostante specifici motivi di impugnazione. La difesa in particolare lamenta che, pur avendo esposto nei motivi di appello le ragioni a sostegno di una diversa veduta, la motivazione della corte di appello ha riassunto in un unico capitolo le valutazioni in ordine a tutti gli addebiti mossi al ricorrente ritenendo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento circa il coinvolgimento nella detenzione delle armi e della sostanza stupefacente da parte di COGNOME NOME con un rinvio alle eloquenti conversazioni intercettate. La difesa ritiene che ciò
costituisca un’affermazione apodittica in quanto il rinvio per relationem alla sentenza di prime cure ovvero ad altre parti della sentenza di secondo grado che · ha passato in rassegna i fatti oggetto di questi specifici addebiti, si risolve complessivamente in una motivazione solo apparente.
Ricorso di COGNOME NOME
.1. COGNOME COGNOME NOME impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli con due diversi motivi di ricorso. Con un primo motivo lamenta l’assoluta mancanza di motivazione in relazione al gravame relativo all’assoluta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione per non avere la corte di appello dichiarato la nullità di tale capo da cui deriva la nullità del provvedimento che disponeva il giudizio. Al riguardo il ricorrente espone che nei motivi di appello aveva già rappresentato l’eccepita indeterminatezza assoluta del capo A) di imputazione per violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. dove il ruolo del ricorrente COGNOME NOME non veniva individuato o comunque specificato in seno ,alla ritenuta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Avendo travolto la nullità sin dal giudizio di primo grado la richiesta di rinvio a giudizio, prima, e il provvedimento che dispone il giudizio, poi, avrebbero la conseguenza di inficiare tutto il procedimento attraverso la nullità indicata dall’art. 179 cod. proc. pen. concernendo l’iniziativa del pubblico ministero · nell’esercizio dell’azione penale. Ciò avrebbe dovuto comportare per il giudice di appello una sentenza con conseguente rinvio degli atti al magistrato procedente al momento della verificazione della nullità stessa. Invece a parere del ricorrente la corte di appello, pur avendo dedicato in motivazione espressamente un paragrafo alle questioni preliminari sollevate dai difensori, ometteva la ‘motivazione su tale questione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente COGNOME lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ritenendo una motivazione meramente apparente o comunque contraddittoria o . manifestamente illogica. In particolare, ritiene il ricorrente che un palese travisamento della prova – costituito dall’identificazione del COGNOME nel soggetto oggetto delle intercettazioni che sono state fondamentali nel costrutto probatorio del processo – abbia comportato un travisamento idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e quindi a rendere illogica la motivazione. Il dubbio sulla · identificazione di COGNOME COGNOME il soggetto intercettato rende insufficiente, lacunosa o comunque contraddittoria la motivazione soprattutto laddove fa riferimento all’individuazione nel COGNOME COGNOME relazione al soggetto a cui si riferiscono gli
interlocutori delle varie conversazioni telefoniche captate. Essendo mancata, ‘secondo il ricorrente, una trattazione articolata e approfondita dei motivi di gravame relativi al percorso logico giuridico seguito per identificare nel COGNOME NOME il soggetto coinvolto nelle intercettazioni vi sarebbe la prova in maniera inequivocabile che quest’ultimo non sarebbe assolutamente COGNOME NOME ma altro NOME NOME il quale viene usato il diminutivo “NOME“. Secondo la difesa del ricorrente ne conseguirebbe la non intellegibilità della motivazione proprio con riferimento alla conversazione che si assume travisata.
Ricorso di COGNOME NOME
COGNOME NOME presenta una prima serie di motivi di ricorso attraverso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO. In particolare, con un primo motivo lamenta una motivazione assente e/o assertiva dei giudici di appello che avrebbe percorso lo stesso iter argomentativo della sentenza di primo grado in relazione all’esatta ‘identificazione dell’imputato COGNOME NOME. Con questo primo motivo si evidenzia che residua il dubbio sull’esatta identificazione del COGNOME NOME individuato quale soggetto chiamato COGNOME in alcune conversazioni ambientali. Evidenzia la difesa che nessun collaboratore di giustizia escusso nella vicenda ha mai fatto riferimento al ricorrente COGNOME; l’identificazione dello stesso nelle due sentenze di primo grado e di appello è pienamente sovrapponibile con un evidente vizio di motivazione, se si considera che il giudice di appello ha semplicemente ripercorso in modo assertivo quanto sostenuto nella prima sentenza. Per il resto non può essere condivisa la considerazione circa .l’assenza di una spiegazione alternativa alla tesi accusatoria che il COGNOME non avrebbe fornito avvalendosi del diritto al silenzio.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la logicità della motivazione che non esporrebbe compiutamente il percorso argomentativo da cui è stata desunta la responsabilità di COGNOME quale partecipe all’associazione descritta ‘nel capo A) dell’imputazione, finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa ritiene COGNOME insufficiente COGNOME per COGNOME dimostrare COGNOME la COGNOME partecipazione COGNOME dell’imputato all’associazione incriminata l’attribuzione allo stesso del compito del trasporto di armi e di stupefacenti che si evincerebbe da tre intercettazioni ambientali. In relazione a tale debole costrutto probatorio la difesa evidenzia che mancherebbe anche la prova convincente dell’elemento soggettivo del reato e cioè della volontà di aderire all’associazione di contribuire all’attività della stessa.
Con un terzo motivo di impugnazione l’AVV_NOTAIO, in relazione alla detenzione di armi come indicate nei capi di imputazione B) e C), lamenta la
violazione della legislazione in materia di armi e la totale assenza di motivazione sul punto. Le intercettazioni, secondo la difesa, non possono ricondurre l’imputato COGNOME ai reati di cui ai capi B) e C) dell’imputazione perché dal tenore dei dialoghi emerge una condotta del tutto estemporanea del ricorrente, .con particolare riferimento alla circostanza che le armi fossero state portate via da tale COGNOME a seguito di un’attività di perquisizione della polizia giudiziaria. Mancherebbe pertanto la prova della responsabilità per i delitti previsti dalla legislazione in materia di armi che non possono essere sovrapponibili a quelli addotti per l’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in particolare mancando la prova di un contributo causale nel concorso di persone in ordine ai reati scopo dell’associazione.
COGNOME Con un quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla contestazione dell’aggravante anche nei confronti di COGNOME del ricorso al c.d. metodo RAGIONE_SOCIALE trattandosi di un’aggravante che – secondo la difesa – assume il carattere soggettivo e non oggettivo e, quindi, non automaticamente estensibile al COGNOME con riferimento all’organizzazione e all’attività del reato associativo finalizzato al traffico d stupefacenti.
.5. Con il quinto e sesto motivo di ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME si rappresenta una lacuna motivazionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa la proporzione della pena inflitta rispetto a quella comminata ai complici. In particolare, si contesta che la motivazione della corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche richiamando la sentenza .di primo grado che è generalizzante perché incentrata semplicemente sulla gravità del fatto desumibile dalla violenza mostrata.
Allo stesso modo la dosimetria della pena secondo il ricorrente sarebbe viziata e impersonale gravando il COGNOME di una sanzione sproporzionata rispetto al ruolo ricoperto nella vicenda per come emergerebbe da sole tre intercettazioni telefoniche.
Nell’interesse di COGNOME NOME ha presentato distinti motivi di ricorso anche l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 606 lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché nella specie le s intercettazioni, a mezzo inoculazione del captatore informatico cosiddetto trojan, appaiono successive al 12 novembre 2019 e pertanto appaiono prive di copertura autorizzativa per “specifiche ragioni” e pertanto sono inutilizzabili.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa prospetta la mancanza di prove dirette circa la responsabilità di COGNOME in ordine al reato associativo di cui al capo A) in quanto COGNOME non intratteneva direttamente colloqui telefonici con nessuno e soltanto in tre colloqui telefonici viene proferito il nome di tale
NOME, elementi che complessivamente lascerebbero dubbi sulla identificazione del ricorrente nel tale NOME. A parere della difesa nemmeno il controllo e la perquisizione dell’appartamento fatta al COGNOME, visto l’esito negativo, potrebbe essere significativa, salvo rivalutare la prova derivante dalla circostanza che il 2 giugno 2020 i carabinieri di Castello di Cisterna durante un controllo rinvenivano il COGNOME stesso all’interno di un appartamento in compagnia di COGNOME NOME e di NOME NOME al terzo piano dell’isolato. In tale circostanza non furono trovati né armi né droga. Invero la difesa insiste nell’estraneità del ricorrente anche tenendo conto che nessuno dei collaboratori di giustizia cita COGNOME NOME.
Con un ulteriore terzo motivo di ricorso si critica la sentenza di appello per non avere scrutiNOME puntualmente le doglianze difensive in sede di ·impugnazione circa la responsabilità di COGNOME in relazione alla detenzione delle armi comuni da sparo ritrovate nel cosiddetto laboratorio. Per l’affermazione di responsabilità di COGNOME in relazione ai capi B) e C), a parere della difesa, desunta in sentenza soltanto dalle tre intercettazioni telefoniche in cui si parla di tale COGNOME, non sarebbe sufficiente estendere gli elementi validi per sostenere ‘la responsabilità dello stesso rispetto al reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; sicché, l’annullamento della sentenza viene chiesto per l’assoluta mancanza di prova della riconducibilità delle armi all’odierno imputato, fatto per il quale l’accusa – secondo la difesa – non è riuscita a provare la condotta di COGNOME.
Ulteriore quarto motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME riguarda la motivazione circa l’applicazione dell’aggravante del cosiddetto “metodo RAGIONE_SOCIALE“; al riguardo la difesa attingendo alla giurisprudenza di legittimità ritiene che siano necessari atti e circostanze riconducibili a concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell’agire di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicate nell’art. 416-bis cod. pen. finalizzate ad agevolare l’attività di associazioni mafiose, elemento che nel caso di specie non ha raggiunto una sufficiente prova dimostrativa. E ciò sarebbe evidenziato, in riferimento alla posizione individuale di COGNOME, dalla considerazione che quando alcuni soggetti hanno vandalizzato l’auto di COGNOME NOME perché ritenuto una spia, il COGNOME non ha partecipato, come si desume dalle intercettazioni.
Con un ultimo motivo di ricorso la posizione di COGNOME porta la difesa a ritenere la nullità della sentenza per la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece avrebbero dovuto essere concesse per , le condizioni di vita personale e familiare del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorso di NOME
.1. COGNOME In ordine al primo motivo esposto dal ricorso di COGNOME, il Collegio ritiene infondate le argomentazioni poste a sostegno della richiesta difensiva di acquisire la cronologia delle iscrizioni ex art. 335 cod. proc. pen. e quindi di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per le seguenti convergenti osservazioni. In primo luogo, si osserva che procedendosi con rito abbreviato la questione di Inutilizzabilità degli atti, accettati dall’imputato al momento della richiesta di tale rito alternativo, è preclusa. In secondo luogo, la disposizione dell’art. 335-quater cod. proc. pen. non era ancora in vigore nella data dell’istanza difensiva e del pronunciamento della corte di appello.
Inoltre, si deve rilevare la condivisione della linearità logico-processuale di quanto esposto sul punto nella motivazione della corte di appello laddove (pag. 17 ss.) spiega che la richiesta della difesa era intempestiva, avente ad oggetto un’attività che poteva essere effettuata direttamente dalla difesa, già nell’udienza di primo grado davanti al G.u.p. per poi impugnarne eventualmente il diniego.
La motivazione della corte di appello – con argomenti condivisibili in questa sede di legittimità – ampiamente spiega che, comunque, manca il presupposto sostanziale in quanto l’eloquente materiale raccolto con le intercettazioni riguarda due distinti e autonomi procedimenti, come già evidenziato dal giudice di primo grado, se solo si consideri che il p.p. n. ·6664/2019 rgnr era iscritto per il reato ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e quello n. 20178/2019 rgnr invece per reati in materia di armi. I due procedimenti erano sostanzialmente e formalmente diversi non solo per numero di iscrizione e non rileva che siano stati aperti dalla stessa procura della Repubblica, sullo stesso indagato, evenienza legata allo sviluppo investigativo e che fisiologicamente può portare all’iscrizione di nuovi procedimenti penali che seguono dei propri itinerari investigativi.
Allo stesso modo si devono considerare infondate le medesime lagnanze relative all’intercettazione telematica sul cellulare di COGNOME, come peraltro analiticamente spiegato nella motivazione di appello (pag. 22 ss.) anche circa la motivazione dei provvedimenti autorizzativi, della loro proroga ed esecuzione.
Di conseguenza, non essendovi la ragione perché la corte di appello acquisisse le date delle diverse iscrizioni dei due procedimenti penali, non vi è alcun vizio dell’ordinanza che ha respinto la richiesta di acquisire le iscrizioni ex
‘art. 335 cod. proc. pen. per dedurne un’ipotetica ultrattività dell’autorizzazione ad intercettare e quindi, in definitiva, dichiarare l’inutilizzabilità delle relat intercettazioni telefoniche che a parere della difesa si sarebbero svolte oltre il termine di conclusione delle indagini preliminari. Il relativo motivo viene rigettato.
Quanto esposto comporta il rigetto anche del secondo motivo di ricorso presentato da COGNOME. La corte di appello respingeva l’eccezione sostenendo che la proroga mancante in realtà è effettivamente presente in quanto nel decreto il G.i.p. autorizza “la prosecuzione delle operazioni di intercettazione sull’utenza di .cui alla richiesta, con le modalità in atti”; quindi veniva autorizzata la proroga di entrambe le intercettazioni se solo si considera che se il G.i.p. (che comunque faceva riferimento senza specificazione alcuna alla prosecuzione dell’operazione di intercettazione) avesse inteso limitare l’efficacia del provvedimento di proroga alle sole intercettazioni telefoniche oppure a quelle telematiche, la proroga ‘avrebbe dovuto espressamente precisarlo formalizzando e motivando un parziale diniego delle richieste del pubblico ministero. Diniego che in effetti non v’è stato. Pertanto, anche sul punto l’eccezione della difesa va respinta.
Sul terzo motivo prospettato dal ricorrente COGNOME NOME, e sostanzialmente imperniato su una incompatibilità cronologica tra la struttura associativa e il breve lasso di tempo contestato in cui si sarebbe realizzata l’operatività dell’associazione stessa, è sufficiente considerare che il vincolo associativo non necessita di un arco temporale minimo proporzioNOME all’entità degli scopi dell’associazione ma è sufficiente una organizzazione stabile che abbia ad oggetto il traffico di stupefacenti la cui attività può anche esaurirsi in un’unica attività di acquisto, detenzione, cessione o altre condotte avente ad oggetto sostanze stupefacenti. Ma nel caso del Parco Verde di Caivano e specificamente del ruolo svolto da COGNOME, COGNOME, COGNOME basti considerare la coerente, convincente, argomentata e congrua esposizione dei motivi che allineano gli ·elementi desunti da eloquenti intercettazioni, sequestri di denaro, stupefacenti, armi, dichiarazioni di collaboratori, con la gestione di un appartamento posto al quinto piano (dedicato a custodia e laboratorio dello stupefacente) e di un altro al terzo piano dello stesso stabile nella disponibilità di COGNOME, dove egli insieme ad altri coimputati veniva rintracciato nel corso della perquisizione del 2/6/2020 . con una somma di oltre 5.700 euro. Tutti elementi che depongono univocamente per la stabile organizzazione di una vera e propria “piazza di spaccio” in una palazzina dell’isolato A3/3 riconducibile a COGNOME, al fidato e stretto collaboratore COGNOME, alla moglie di quest’ultimo COGNOME NOME.
Il vincolo associativo viene incrimiNOME in quanto costituisce una forza super individuale derivante dalla struttura organizzata in modo stabile per
realizzare uno o più obiettivi delittuosi. La stabilità dell’organizzazione, elemento di forza strutturante la capacità organizzativa, non può essere confusa con la lunghezza temporale del vincolo stesso che può essere concluso in astratto · anche per fattori esterni che non riguardano la volontà degli associati, come ad esempio l’arresto dei componenti, il sequestro della sostanza stupefacente, la condotta di taluni soggetti appartenenti all’associazione soprattutto se al vertice della stessa. Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso di COGNOME deve essere respinto.
.9. COGNOME In ordine specificamente alla procedibilità per il capo G), portata all’attenzione del Collegio con i motivi aggiunti di COGNOME, si osserva che l’imputazione ai sensi dell’art. 610 cod. pen. risulta contestata con la circostanza aggravante del c.d. metodo RAGIONE_SOCIALE dell’art. 416-bis.1 cod. pen. laddove di fatto il riferimento all’associazione – costituita da una molteplicità di persone che ha avuto anche la disponibilità di armi e ha espresso una capacità criminale volta al controllo del territorio – rende pacificamente applicabile la procedibilità di ufficio per il combiNOME disposto dell’art. 610 cod. pen. che rinvia all’art. 339 cod. pen. laddove si prevede la minaccia realizzata avvalendosi da più di cinque persone · riunite, mediante l’utilizzo di armi anche solo da parte di una di esse, come appunto deve considerarsi la minaccia attuata nell’alveo del RAGIONE_SOCIALE, in questo caso gestito dagli imputati cui è ascritto il capo
G).
L’osservazione della difesa circa la non retroattività della modifica *introdotta dall’art. 1 della legge n. 60 del 2023 non riguarda pertanto la procedibilità di ufficio per il capo G); non rileva nel caso in giudizio la pur riconosciuta natura di norma processuale del nuovo ultimo comma dell’art. 416bis.1 cod. pen. che quindi si sottrae al meccanismo e al principio di retroattività della legge più favorevole di cui all’art. 2 cod. pen..
Con il quarto motivo di ricorso COGNOME, inoltre, vuole impugnare la sentenza sul piano della logicità della motivazione ritenendo che lo stesso non potesse essere il mandante dell’incontro tra COGNOME e COGNOME NOME atteso che quando parla di quest’ultimo il ricorrente paventa la mera evenienza di un intervento .soltanto limitato all’ipotesi che il COGNOME chiamasse le guardie. Trascura la difesa di COGNOME che lamentando l’apparenza della logica della motivazione, sostanzialmente chiede una rilettura della prova e del significato probatorio di un materiale indiziario invero univoco che è riservato al giudice di merito ed è escluso dallo scrutinio di legittimità.
Invero, il ricorrente non si confronta con un costrutto probatorio bene esposto nella motivazione della corte di appello che valorizza il contenuto delle intercettazioni e il ruolo attivo di mandante svolto da COGNOME ai danni di COGNOME
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NOME. Del resto, l’univocità e la gravità delle dichiarazioni raccolte mediante le intercettazioni (“fagli chiamare le guardie gli mettiamo la benzina sotto la porta”), per come valorizzati nella motivazione, non lasciano dubbi sulle coerenti deduzioni logiche circa il ruolo predominante, decisionale, apicale e perentorio svolto dal ricorrente COGNOME nella vicenda intimidatoria. Così come è lineare e convincente la motivazione laddove spiega la capacità, la personalità e l’attività criminale di COGNOME, Di NOME, COGNOME NOME, di certo notoria, e nota anche alla vittima COGNOME NOME.
Anche per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso di COGNOME NOME, .volto a contestare la mancata riqualificazione del fatto associativo ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio osserva che sostanzialmente il ricorrente chiede una rilettura delle valutazioni di merito che sono state svolte compiutamente dalla corte di appello circa la natura effettiva, capillare, strutturalmente organizzata dell’associazione descritta nel capo A) ‘dell’imputazione. Non pare che la motivazione fornita dal giudice di appello sul punto sia priva di linearità logico deduttiva. In particolare, si deve osservare che appare correttamente motivata la spiegazione dell’esistenza di un’associazione caratterizza da stabilità, professionalità e capillare organizzazione e distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel sodalizio. Di talché, alla luce anche della stabilità dell’attività associativa e del rilevante quantitativo di stupefacente trattato dall’organizzazione, si esclude la possibilità di ricondurre l’attività dell’associazione alla mera e riduttiva distribuzione di piccole dosi di stupefacenti.
La motivazione, al riguardo, spiega congruamente che l’associazione non .è costituita per commettere piccole e limitate cessioni di stupefacenti ma ha fondamento sulla distribuzione capillare al consumo di quantitativi rilevanti di stupefacenti attraverso il controllo del mercato in una determinata piazza di spaccio. Non si può ritenere che la sommatoria di cessioni al consumatore siano indicative soltanto della lieve entità delle singole cessioni quando, invece, sono · anche contestualmente indicative di una capacità organizzativa, strategica, commerciale dell’associazione volta ad una massiccia distribuzione al consumo della sostanza stupefacente in una determinata area di spaccio, ben organizzata e stabilmente strutturata per la molteplice vendita ai consumatori.
Circa il sesto motivo di impugnativa di COGNOME, il Collegio rileva che gli stringati argomenti spesi dal ricorso, sostanzialmente volti a rinviare agli argomenti utilizzati per il quinto motivo di ricorso, si limitano a lamentare la mancata rivalutazione e riqualificazione dei fatti di cui al capo F) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuno specifico elemento che possa incrinare la chiara logica espositiva della motivazione della corte d’appello sviluppata a pag. 59. Sul punto la motivazione espone con coerenza logica e
fattuale il RAGIONE_SOCIALE di attività illecita, seriale, controllata da vedette, organizzata turni e ruoli, con la presenza in luoghi sicuri in cui custodire lo stupefacente destiNOME alla vendita, sulla base di un continuo massiccio approvvigionamento. .A fronte di tale importante struttura associativa, sembra, piuttosto, che si chieda surrettiziamente una rivalutazione dei fatti oggetto del capo F) dell’imputazione che esula dallo scrutinio di legittimità. Si rigetta, pertanto, il sesto motivo.
16. Circa la contestazione attribuita a COGNOME di avere ricoperto la qualifica di capo promotore dell’associazione finalizzata al tràffico di stupefacenti, le osservazioni critiche alla sentenza rivolte dal ricorrente nel settimo motivo di impugnazione non si confrontano con l’univocità del materiale probatorio che indica in modo certo il ruolo fondamentale di artefice dell’associazione con compiti decisionali di vertice svolto dal ricorrente COGNOME NOMENOME Il ricorso trascura che in motivazione è trattato con chiarezza e diffusamente il filo conduttore che lega tutti gli elementi probatori che gravano su COGNOME descrivendone il ruolo: in particolare, si pensi alla gestione della manovalanza, con relative direttive, alla decisione di operare ai danni di COGNOME NOME, alla contribuzione economica per chi si trovava agli arresti, al reperimento del legale .per COGNOME NOME che si trovava agli arresti, a fungere da organo non solo operativo ma decisionale di tutti i passaggi e momenti dell’attività. Tali argomenti, convergenti e numerosi, depongono in modo univoco per la coerenza della motivazione nel ritenere e dedurre che COGNOME NOME ha svolto un ruolo apicale, di promozione, organizzazione, controllo dell’associazione descritta nel ‘capo A) dell’imputazione.
17. Circa l’ottavo motivo di ricorso di COGNOME, il Collegio evidenzia che la motivazione della corte di appello sull’utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALE espone in modo lineare e coerente, senza alcun vizio logico, le ragioni per ritenere che il traffico di stupefacenti, oggetto della stabile organizzazione criminosa descritta nel capo A), si sia avvalso di quelle modalità di approfittamento, omertose, nonché della forza intimidatrice determinata anche da una imperante presenza sul territorio in modo idoneo ad esercitarne il controllo non solo topografico ma di tutti movimenti della zona (si pensi al sistema delle vedette), non trascurando .qualsiasi metodo violento e intimidatorio. Il metodo RAGIONE_SOCIALE infatti si caratterizza non soltanto per esercitare forza e violenza ma anche per avvalersi di quelle condizioni che essendo così radicate per via dell’omertà, del timore, della paura, consentono ad un’associazione o comunque a chi consuma un reato in materia di stupefacenti, come nella fattispecie, anche di natura associativa diversa da ‘quella RAGIONE_SOCIALE-camorristica, di svolgere la propria attività in forza di un permanente controllo del territorio e potendo contare sul silenzio imposto, senza il bisogno di giungere ad esercitare effettivi atti di violenza o di intimidazione. I
metodo RAGIONE_SOCIALE, infatti, si caratterizza non soltanto per il ricorso alla forza ma soprattutto per l’ostentata apparenza della capacità di governare la presenza sul territorio senza necessariamente ricorrere ad alcuna effettiva manifestazione di forza, violenza minaccia o intimidazione di qualsiasi RAGIONE_SOCIALE. Si tratta dell’acquisizione del silenzio, dell’assoggettamento sociale, di una contestualizzazione ambientale che è più forte del timore che deriverebbe .dall’esercizio di atti di violenza.
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Nel caso concreto la motivazione (pag. 59-61) spiega in modo esauriente la forza intimidatrice esercitata con la sola attività illecita e presenza sul territorio, anche con l’occupazione materiale dell’edificio A3/3 eletto a centro logistico e decisionale dell’associazione. Esposizione logica, coerente, ben fondata su elementi valutati conformemente dalle due sentenze di condanna, che non lascia dubbi sulla motivazione soprattutto a fronte delle mere asserzioni difensive. Si rigetta, pertanto, anche l’ottavo motivo di ricorso.
Anche sul nono motivo di ricorso, circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche, il Collegio osserva che la motivazione offerta dalla corte ‘d’appello, confermando il diniego delle attenuanti generiche deciso in primo grado, ha spiegato non soltanto l’assenza di elementi a favore della concessione ma soprattutto la sussistenza di elementi che depongono in senso contrario. Questi sono ricavati non soltanto dalla gravità dei fatti e dalla negativa personalità di COGNOME, come emerge dalla sua storia criminale, ma da una lettura di tutto il contesto motivazionale frutto della saldatura delle due sentenze di condanna di NOME, che delineano in concreto un ruolo e uno spessore criminale di alto livello nonché una capacità a delinquere particolarmente spiccata che si è esplicata sia nell’attività direttiva dell’associazione sia nell’esecuzione dei · reati fine. Di conseguenza la parte della motivazione dedicata al diniego della concessione delle attenuanti generiche risulta convincentemente coerente con tutto il contesto motivazionale che viene dedicato all’imputato COGNOME NOME e in particolare con la considerazione diffusa in tutta la sentenza circa la gravità dei fatti, la struttura criminale dell’imputato, la capacità organizzativa, *decisionale e direttiva dimostrata. Palesemente infondati appaiono pertanto gli argomenti difensivi che vanno rigettati.
Sul decimo motivo di ricorso, infine, circa la mancata revoca del provvedimento di confisca del denaro sequestrato in data 2 giugno 2020, il Collegio non può che osservare la coerenza logico-giuridica della decisione laddove considera immune da vizi di merito e di forma il sequestro e, quindi, la confisca di una somma di denaro fondati sulla legittima considerazione che, per un soggetto privo di una dichiarazione dei redditi, la disponibilità di una somma di denaro è ragionevolmente connessa alla disponibilità degli introiti ricavati da
un contesto criminale associativo al cui governo era preposto l’imputato COGNOME NOME. La considerazione in verità meramente assertiva e speculativa che la somma provenga dalla compravendita di un’auto intestata alla moglie non è sufficiente, nel contesto di una motivazione coerente e convincente, a superare la logica deduzione della disponibilità di denaro proveniente dal traffico illecito di ‘stupefacenti.
Ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME (motivi comuni nn. 1, 3, 6).
COGNOME NOME e COGNOME NOME presentano in comune i motivi nn. 1, 3, 6.
Con il primo motivo di ricorso si chiede di estendere anche agli imputati COGNOME e COGNOME la questione sollevata dalla difesa di COGNOME circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Pertanto, si rinvia al punto 1 dell’esame de ricorso di COGNOME, ritenendo che valga anche per questo primo motivo dei coniugi COGNOME e COGNOME quanto esposto precedentemente per il rigetto.
In ordine al terzo motivo di impugnativa COGNOME e COGNOME il Collegio osserva che l’uso e la disponibilità delle armi è oggetto di contestazione nei capi B) e C), ma effettivamente nel capo A) non c’è una contestazione espressa per l’uso di armi ad eccezione della posizione del COGNOME (circa il trasporto di armi).
Il Collegio evidenzia al riguardo che a pag. 62 la motivazione di appello, richiamando quella di primo grado, ritiene che le aggravanti – neppure calcolate in punto di pena – siano contestate in fatto, spiegando l’interpretazione del capo di imputazione con i riferimenti al sequestro delle armi e ai colloqui intercettati il cui uso e disponibilità è oggetto di contestazione nei capi B) e C), in linea con quanto deciso dalla giurisprudenza che ritiene che “quando si proceda separatamente per il reato di associazione e per i singoli ·reati riconducibili all’associazione commessi con l’uso delle armi, non viola il diritto di difesa assumere quali elementi indiziari della sussistenza dell’aggravante [prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis cod. penj i fatti storici che costituiscono la contestazione dei singoli episodi ed è lecito basare anche su di essi il convincimento del giudice in ordine alla prova sull’aggravante del sodalizio armato. D’altro canto, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo associato è desumibile da deduzioni logiche tratte dagli atti e può derivare dalla considerazione in concreto dell’attività svolta e della posizione di potere assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio tanto da
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poter attribuire a colpa l’eventuale ignoranza da parte del singolo associato della disponibilità di armi da parte dell’organizzazione.” (Sez. 5, n. 10930 del 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206540 – 01). Ne consegue il rigetto del terzo motivo di ricorso sia per la contestazione in fatto anche se espressamente riferita solo al COGNOME (trasporto di armi) sia per il collegamento con i capi B) e C).
COGNOME Riguardo il sesto motivo di ricorso degli imputati COGNOME e COGNOME le considerazioni svolte in questo motivo sono sovrapponibili a quelle esposte per · la medesima contestazione dal ricorrente COGNOME NOME (nell’ottavo motivo di ricorso), cui si deve rinviare, con la precisazione che nel caso concreto l’aggravante del cosiddetto “metodo RAGIONE_SOCIALE” è compatibile con qualsiasi reato, ivi compresi quelli associativi, di qualunque natura. Non v’è alcun limite normativo ad applicare l’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE al reato associativo ex ‘art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; anzi la struttura criminologica di tale reato associativa può ben prestarsi per gli interessi, le dinamiche, le capacità organizzative ad essere compatibile con lo svolgimento di una forza intimidatrice o l’avvalimento di condizioni omertose, come del resto emerge dalle motivazioni di primo e secondo grado che riguardano il c.d. Parco Verde di Caivano.
Ricorso COGNOME NOME (motivi 2,4,7)
In ordine al secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME, si noti che invero . la motivazione (pag. 67-68) spiega analiticamente il contributo causale, concreto, operativo dell’imputata e depone decisamente contro un’asserita ipotesi di connivenza non punibile.
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del · programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, nel verificare gli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato del quale l’agente sia stato consapevole (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, · Sermone, Rv. 282122; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677). In particolare, se la condotta rilevata si esaurisce nella partecipazione a uno solo o a pochi episodi (comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico) la responsabilità per il reato associativo non è esclusa, ma la prova della volontà di partecipare all’associazione deve essere particolarmente rigorosa (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258645; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, COGNOME, Rv. 208306; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, COGNOME,
Circa il quarto motivo di ricorso di COGNOME NOME la difesa non si confronta proprio con la motivazione impugnata che espone con chiarezza la posizione dell’imputata (pag. 42 ss e 68-69) spiegando analiticamente il contributo causale, concreto, operativo nel sodalizio e quindi anche ben .consapevole della detenzione delle armi, che come si desume da tutto il contesto motivazionale non era attività altra rispetto a quella associativa ma era pertinente, funzionale, direttamente nella disponibilità dell’associazione, nei pressi dei luoghi in cui la COGNOME quotidianamente era presente e attiva. Si rigetta pertanto il motivo sul vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione ai ‘motivi di appello che riguardavano una espressa richiesta di assoluzione e che vengono ora riprodotti nel motivo n. 4 di ricorso di COGNOME NOME.
Il settimo motivo di ricorso presentato da COGNOME NOME si deve rigettare per la genericità e assertività dello stesso motivo a fronte della completezza e
coerenza logica della motivazione che sviluppa gli argomenti determinati per spiegare il trattamento sanzioNOMErio tenendo conto dell’incensuratezza, del ruolo attivo svolto come emerge dalle intercettazioni, dalla conoscenza dell’attività illecita esercitata stabilmente nell’appartamento, come risulta dai suoi commenti sui sequestri (pag. 68-69). Non sussiste alcuna lacuna nella logica motivazionale .e quindi si deve rigettare anche questo motivo di ricorso.
Ricorso di COGNOME NOME
1. Il quinto motivo di ricorso COGNOME NOME meritW il rigetto in quanto la ‘motivazione della corte di appello non solo non ha riassunto – come invece sostiene la difesa – in un unico capitolo le valutazioni in ordine a tutti gli addebiti mossi al ricorrente ritenendo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento con un rinvio alle eloquenti conversazioni intercettate ma ha trattato diffusamente il ruolo di COGNOME, circa il coinvolgimento nella detenzione delle armi e della sostanza stupefacente anche con l’ausilio operativo della moglie COGNOME NOME (pag. 26 ss. della motivazione di appello e pag. 12 ss. della motivazione di primo grado).
Non è condivisibile l’asserzione difensiva circa il rinvio per relationem alla sentenza di prime cure ovvero ad altre parti della sentenza di secondo grado, in quanto la saldatura e i richiami agli elementi utilizzati in prime cure producono una motivazione apparente solo quando ingenerano una effettiva lacuna argomentativa, che invero nel caso in giudizio non si registra affatto e comunque è semplicemente asserita dalla difesa. La lettura delle ampie argomentazioni ,deduttive del ruolo di COGNOME, nelle gravi vicende criminose, in particolare della sua stretta collaborazione con COGNOME, come emerge univocamente dalle intercettazioni telefoniche e telematiche, non offre alcuna possibilità di dubitare del suo ruolo pienamente consapevole della vita associativa, ivi compreso la disponibilità delle armi. I generici motivi portati sul punto devono essere rigettati.
Ricorso di COGNOME NOME
Il primo motivo di ricorso presentato da COGNOME deve rigettarsi .perché non si rileva l’eccepita indeterminatezza assoluta per violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. in relazione al capo A) dell’imputazione. Il ruolo del ricorrente COGNOME NOME è compiutamente individuato in seno alla ritenuta associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Di conseguenza non segue alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ‘prima, e del provvedimento che dispone il giudizio, poi, che eventualmente
avrebbero la conseguenza di inficiare tutto il procedimento attraverso la nullità indicata dall’art. 179 cod. proc. pen. concernendo l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale. Ciò, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare per il giudice di appello una sentenza con conseguente rinvio degli atti al magistrato procedente al momento della verificazione della nullità stessa. Invece a parere del ricorrente la Corte di appello pur avendo dedicato in motivazione espressamente un paragrafo alle questioni preliminari sollevate dai difensori ometteva la motivazione su tale questione.
COGNOME A ben vedere, però, il ruolo di COGNOME NOME nel capo a) è identificato genericamente quale “partecipe” dell’associazione (la cui attività invero è ampiamente descritta nello stesso capo A) e in quelle altre azioni criminose altrove descritte) ma soprattutto “con varie funzioni, tutte finalizzate ad agevolare l’attività di spaccio”. Tale ruolo, quindi, descrive compiutamente una serie di mansioni specifiche legate da un unico nesso teleologico a favore del sodalizio criminoso e in concreto dello spaccio di stupefacenti, peraltro ampiamente specificato nei reati fine ascritti. A prescindere dall’attenzione dedicatavi dai giudici di merito, trattasi di una connotazione criminosa, pertanto, tutt’altro che generica e di certo non impeditiva dell’esercizio del diritto di difesa · che porta a rigettare il motivo di ricorso.
COGNOME Circa il secondo motivo di impugnazione del ricorrente COGNOME NOME il Collegio evidenzia che plurimi elementi investigativi sono esposti in motivazione e depongono per l’identificazione nel COGNOME del “NOME” oggetto delle intercettazioni che sono state fondamentali nel costrutto probatorio del processo. Nessun travisamento della prova e nessuna contraddittoria motivazione (vedi l’identificazione del COGNOME a cui si riferiscono gli interlocutori delle varie conversazioni telefoniche captate) ma piuttosto si legge in motivazione la prova logico-deduttiva inequivocabile che quest’ultimo sarebbe il soggetto per il quale .viene usato il diminutivo “NOME“. Ne consegue la linearità logica della motivazione proprio con riferimento all’identificazione e alla conversazione che si assume travisata.
• Ricorso di COGNOME NOME
COGNOME NOME presenta una prima serie di motivi di ricorso attraverso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che il Collegio ritiene di rigettare.
Circa il primo motivo, al netto di valutazioni di merito, che fuoriescono dal perimetro riservato al giudice di legittimità, non residuano dubbi sulla saldatura delle due motivazioni anche riguardo l’esatta identificazione del COGNOME NOME
individuato quale soggetto chiamato “NOME” in alcune conversazioni ambientali (del 29/05/2020 e 2/06/2020 riferite a pag. 111 ss. della sentenza di .primo grado) in relazione ad annotazioni di servizio, intercettazioni, riconoscimenti a seguito della visione del servizio giornalistico “droga da asporto”, corroborati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME, COGNOME. Il riferimento al ricorrente COGNOME nelle due sentenze di primo grado e di appello è pienamente sovrapponibile: gli elementi per individuare tale ‘imputato sono espressi nella sentenza di primo grado e fatti propri in quella di secondo grado. Di talché, i dubbi meramente assertivi della difesa non assurgono alla dignità di elementi logici che possano contrastare le deduzioni motivazionali sul punto, e devono essere respinti.
Sul secondo motivo di ricorso il Collegio evidenzia che per dimostrare la partecipazione dell’imputato all’associazione incriminata e l’attribuzione allo stesso del compito del trasporto di armi e di stupefacenti, la motivazione valorizza tre intercettazioni ambientali, il cui contenuto porta anche alla prova convincente dell’elemento soggettivo del reato e cioè della volontà di aderire . all’associazione di contribuire all’attività della stessa.
Riguardo il terzo motivo di impugnazione dell’AVV_NOTAIO COGNOME in relazione alla detenzione di armi come indicate nei capi di imputazione B) e C) le intercettazioni non possono che ricondurre l’imputato COGNOME ai reati di quei capi B) e C) dell’imputazione perché dal tenore dei dialoghi emerge una condotta .cosciente e inequivoca del ricorrente: in particolare la circostanza che le armi fossero state portate via da tale COGNOME a seguito di un’attività di perquisizione della polizia giudiziaria. V’è pertanto una convincente coerenza probatoria nelle motivazioni circa la responsabilità per i delitti previsti dalla legislazione in materia di armi che non è inficiata dal mero dubbio difensivo, già sciolto nelle due ‘motivazioni. Si rigetta, pertanto, il motivo.
Riguardo il quarto motivo di ricorso circa la motivazione relativa alla contestazione dell’aggravante, anche nei confronti di COGNOME, del c.d. “metodo RAGIONE_SOCIALE“, è da rigettare la prospettazione difensiva che trattasi di un’aggravante che assume il carattere soggettivo (e non oggettivo) e quindi non automaticamente estensibile al COGNOME con riferimento all’organizzazione e all’attività del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La struttu dell’aggravante non attiene al momento psicologico del reato ma alle modalità di realizzazione della condotta, agevolata dalla forza di intimidazione o dall’omertà .che comporta la maggior potenza lesiva del fatto, rendendo la condotta di qualsiasi reato particolarmente forte, efficace, dannosa (Conf. Sez. 2, n. 32564, del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285018-02; Sez. 4, n. 5136, del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282602-02). Pertanto, si deve respingere la prospettazione difensiva.
COGNOME Infine, in ordine al quinto e al sesto motivo di ricorso, il diniego delle circostanze delle attenuanti generiche e la proporzione della pena inflitta rispetto a quella comminata ai complici, si noti che in merito alla dosimetria della pena la motivazione è esauriente in quanto segue un percorso logico ineccepibile sulla valutazione della gravità del fatto, desumibile anche dalla personalità e dalla violenza mostrata come emerge in tutto lo sviluppo della motivazione, non solo sulla parte dedicata ai profili sanzioNOMEri. Sebbene stringata la parte dedicata al trattamento sanzioNOMErio, alla luce dell’ampia descrizione dei fatti e del ruolo di COGNOME, in tutto il contesto criminoso, non emergono vizi della motivazione che giungano a inficiare la parte impugnata con questi motivi di ricorso.
Ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse COGNOME.
Il primo motivo è da rigettare per gli stessi motivi di reiezione del motivo n. 1 di COGNOME, cui si sovrappone interamente e cui si rinvia.
Anche nel secondo motivo di ricorso si tratta sostanzialmente degli stessi motivi 1, 2 e 3 presentati dall’AVV_NOTAIO, sempre nell’interesse di COGNOME, alla cui motivazione di rigetto si rinvia.
Riguardo un ulteriore motivo di ricorso sovrapponibile al terzo motivo .dell’AVV_NOTAIO non si può condividere la critica alla sentenza di appello per non avere scrutiNOME puntualmente le doglianze difensive in sede di impugnazione circa la responsabilità di COGNOME in relazione alla detenzione delle armi comuni da sparo ritrovate nel cosiddetto laboratorio. Si deve rigettare per gli stessi motivi esposti in ordine al terzo motivo dell’AVV_NOTAIO cui si rinvia.
4. COGNOME Per l’ulteriore motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME riguardante la motivazione circa l’applicazione dell’aggravante del cosiddetto metodo RAGIONE_SOCIALE, il rigetto, come per tutti gli imputati che lo hanno eccepito, si fonda sui motivi esposti in ordine alla posizione di COGNOME NOME*.
Un ultimo motivo di ricorso concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece avrebbero dovuto essere concesse per le condizioni di vita personale e familiare del ricorrente COGNOME, si deve respingere per la genericità e la superficialità dell’esposizione del motivo stesso sostanzialmente assertivo, fuori dai parametri del controllo di legittimità, privo . di argomenti volti a insidiare la struttura della motivazione in punto di trattamento sanzioNOMErio.
In definitiva, tutti i motivi sono da rigettare.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023
COGNOME
Il consigliere estensore
Il Presidente