Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50254 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale del riesame di Salerno letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha confermato quella emessa dal G.i.p. del medesimo tribunale di applicazione della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309 del 90 e 416 cod. pen., rispettivamente contestati ai capi 1) e 2) dell’imputazione provvisoria.
All’indagato si ascrive il ruolo di partecipe, incaricato di organizzare e pianificare l’introduzione nella casa circondariale di Salerno di sostanze stupefacenti di vario tipo e di provvedere alla cessione ai detenuti dei vari piani,
agendo su GLYPH indicazione e con l’autorizzazione degli GLYPH “ebolitani”, capi dell’associazione, che stabilivano i prezzi e ricevevano parte dei profitti delle vendite, nonché di procurare o consentire l’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi di comunicazione ai detenuti e di commettere reati contro la persona nei confronti di detenuti ritenuti confidenti delle forze dell’ordine o infami.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia la mancanza di autonoma valutazione.
Il Tribunale non affronta la questione di nullità sollevata in relazione all’ordinanza genetica, priva di motivazione e di una valutazione critica degli elementi indiziari; analoga lacuna si riscontra in punto di esigenze cautelari, essendosi il GIP limitato a richiamare la gravità delle condotte, senza specificare per ciascun indagato da quali elementi si tragga il pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte.
1.2. Con il secondo e il terzo motivo denuncia l’erronea attribuzione al ricorrente della partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 90 per mancanza di prova del contributo fornito dal ricorrente. Non risulta dimostrato che lo COGNOME fosse creditore del COGNOME, non essendo sufficiente la circostanza che questi chiedesse alla RAGIONE_SOCIALE di pagare i suoi debiti di droga nei confronti del ricorrente; segnala che i due non erano detenuti nella stessa cella né nella stessa sezione; che le dichiarazioni dei detenuti .NOME COGNOME e NOME sono prive di riscontri e di dubbia attendibilità per essere gli stessi animati da risentimento nei confronti di coloro che li avevano allontanati dalla cella; non vi è stato riconoscimento fotografico né perquisizione con esito positivo. Mancano gli elementi costitutivi del reato associativo e la consapevolezza del ricorrente di partecipare ad una struttura organizzata, potendo al più ravvisarsi un concorso nel traffico di stupefacenti.
1.3. Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. per mancanza di gravi indizi, atteso che il rinvenimento di un cellulare nella sua cella e la richiesta alla RAGIONE_SOCIALE di procurargliene uno nuovo non dimostrYa partecipazione associativa.
1.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, che risultano insussistenti alla luce dell’attuale personalità dell’indagato /non valutata dal Tribunale. Risulta non proporzionata la misura applicata, risultando più adeguata ed idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione la misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.
1.1. Il primo motivo è inammissibile perché meramente oppositivo e reiterativo, in quanto non tiene conto della motivazione resa dal Tribunale, che
ha dato atto della valutazione, sebbene sintetica, compiuta dal giudice della cautela per ogni imputazione e della motivazione unitaria resa in punto di esigenze cautelari per posizioni omogenee, ma con riferimento al ruolo svolto da ciascun indagato. E’ consolidato il principio secondo il quale l’autonoma valutazione del giudice é compatibile con la redazione dell’ordinanza con la tecnica c.d. dell'”incorporazione” con condivisione delle considerazioni già espresse da altri, giacché autonoma valutazione non vuol dire valutazione diversa o necessariamente difforme, purché dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339).
, Peraltro, il ricorrente non ha indicato gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’asserita accettazione acritica della prospettazione accusatoria ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. E’, quindi, necessario, pena la genericità della censura, che sia delineata la rilevanza causale dell’omissione valutativa denunciata (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496) e, a fronte di una eccezione generica, come nella specie, il Tribunale del riesame non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).
2. Parimenti inammissibili per genericità sono i motivi con i quali si contestano i gravi indizi di colpevolezza perché meramente oppositivi ed espressivi di dissenso rispetto alla lineare ricostruzione del solido quadro indiziario descritto nell’ordinanza. I motivi articolati si risolvono in una generica contestazione, in quanto trascurano la convergenza delle dichiarazioni dei detenuti che hanno collaborato e reso specifiche dichiarazioni in merito a fatti ai quali avevano assistito. Con motivazione congrua il Tribunale ha respinto l’eccezione di inattendibilità dei dichiaranti, attribuendo rilievo alla convergenza delle dichiarazioni, che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato plurimi riscontri nelle conversazioni intercettate, nei sequestri e negli accertamenti compiuti sulle carte PostePay con i quali il ricorso omette di confrontarsi.
A differenza di quanto dedotto nel ricorso, dall’ordinanza risulta che i dichiaranti non hanno riferito che il ricorrente era detenuto nella loro cella (anzi, NOME COGNOME ha dichiarato che COGNOME era detenuto nella cella n.17 – non la n. 12 – dello stesso piano e che era stato scarcerato, v. pag. 26 ordinanza impugnata) e concordano sul ruolo affidatogli dall’COGNOME, che lo incaricava di distribuire e cedere ai detenuti lo stupefacente introdotto in carcere tramite i parenti del COGNOME durante i colloqui o tramite lanci nel campo sportiyd.
Ancor più precise risultano le dichiarazioni di NOME anche in ordine al possesso di cellulari, che ha trovato riscontro nel corso della perquisizione della cella del ricorrente.
Le obiezioni difensive sono state respinte dal Tribunale con motivazione adeguata e logica, atteso che le stesse trascurano i riscontri provenienti dai colloqui intercettati, che attestano i debiti maturati dai detenuti nei confronti del ricorrente per forniture di stupefacenti (pag. 26-27 ordinanza); dimostrano che il RAGIONE_SOCIALE tramite la RAGIONE_SOCIALE organizzava la consegna in carcere di sostanza stupefacente destinata al ricorrente (“5 dosi per NOME e 2 per lui, in modo da poterci guadagnare”, pag. 27); provano che / tramite l’utenza del ricorrente, il COGNOME concordava con la compagna l’introduzione dello stupefacente (pag. 27 ordinanza), ma, soprattutto, dimostrano l’importanza di avere la disponibilità di un cellulare per assicurare la prosecuzione dell’attività illecita, di cui era consapevole la RAGIONE_SOCIALE, attivatasi per procurarglielo, rivolgendosi persino al COGNOME e ai vertici del sodalizio (“ho mandato anche l’imbasciata ai ragazzi di Eboli e ora vediamo se…, pag. 27).
Risulta, pertanto, nettamente delineato il ruolo attivo del ricorrente e illustrata la rilevanza del suo contributo, non episodico né estemporaneo, sia nella distribuzione, all’interno del carcere e nell’interesse del gruppo, della sostanza stupefacente tra i detenuti per conseguire illeciti profitti, dimostrati dall’entità dei crediti vantati, sia in relazione al possesso di cellulari indispensabili per i contatti con l’esterno e per il procacciamento dello stupefacente da introdurre in carcere, confermato dal rinvenimento del cellulare del ricorrente a riscontro delle dichiarazioni di NOME COGNOME, trattandosi di elementi coerentemente apprezzati quali contributi essenziali per la realizzazione del programma associativo e per assicurarne vitalità e operatività, nonostante i sequestri e gli interventi degli inquirenti.
Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il motivo sulle esigenze cautelari a fronte della completa motivazione resa nell’ordinanza, che fonda la prognosi di recidiva sulla gravità delle condotte, sulla importanza del ruolo svolto, sui precedenti specifici del ricorrente, indicativi di radicata propensione a delinquere e pericolosità specifica, nonché sui numerosi carichi pendenti per reati contro il patrimonio e per evasione, anche recenti,coerentemente ritenuti ostativi alla attenuazione della misura con il regime fiduciario richiesto.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. h
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 22 novembre 2023
GLYPH
Il consigliere’ estensore
Il Presidente