Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 301 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 301 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa il 3 giugno 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato all’indagato la misura custodiale in relazione ai reati di cui agli art 74, commi 1,3,4, e 73 d.P.R. 309 di 90, contestati ai capi 1) e 67)/ dell’imputazione provvisoria.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito esposti.
1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo, in particolare, per mancanza degli elementi indicativi della partecipazione del ricorrente all’associazione.
Il Tribunale ha errato nel desumere la stabile partecipazione al sodalizio dall’attività assegnata al ricorrente di confezionare lo stupefacente, trattandosi di attività episodica e di ruolo assegnato anche ad altri; non ha considerato che il ricorrente, a differenza di altri partecipi, non era in possesso di un apparecchio telefonico criptato a riprova del suo ruolo marginale né ha tenuto conto delle lamentele di COGNOME NOME circa la scarsa qualità del confezionamento effettuato dal ricorrente, tanto da minacciare di revocargli l’incarico. Ancora, i Tribunale non ha tenuto conto dell’unico reato-fine ascritto al ricorrente, dell’episodicità della condotta materiale, che solo presuntivamente si reputa risalente e stabile nel tempo in base ad un’unica conversazione; non ha considerato che è insussistente la volontà di far parte del sodalizio, risultando erroneamente interpretati dal NOME gli episodi intimidatori descritti, tant’è che i vertici dell’associazione ne sminuivano le preoccupazioni; si sostiene che più che ricorso ai metodi mafiosi, il ricorrente si limitava a riferire i propri timo familiari.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in punto di esigenze cautelari, in particolare per mancanza di attualità e concretezza, risalendo al 2020 l’unico reato fine contestato ed essendo marginale il ruolo del ricorrente, incensurato, appena maggiorenne all’epoca dei fatti. La motivazione è assertiva, limitata al richiamo alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza riferimento alla distanza temporale dai fatti e alla circostanza che per numerosi altri indagati, cui erano ascritti reati commessi in epoca successiva a quella in cui si collocano le condotte del ricorrente, la richiesta cautelare è stata respinta pe rmancanza di attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Premesso che in materia cautelare il controllo di legittimità è limitato a verificare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11
del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828), esulano dal perimetro valutativo del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Alla luce di tali principi il primo motivo risulta inammissibile.
2.1. Il motivo ripropone censure già disattese dal Tribunale con congrua motivazione, prospettando nuovamente la tesi del coinvolgimento episodico del ricorrente in un unico reato fine, trascurando la ricostruzione dettagliata e completa contenuta nell’ordinanza, che dà conto dell’articolata struttura verticistica dell’associazione, a base familiare, in cui il vincolo familiare rafforza consolida quello associativo, garantendo solidità e stabilità operativa, come puntualmente descritto nell’ordinanza. Se a ciò si aggiunge la matrice mafiosa del nucleo direttivo dell’associazione ed il ricorso al metodo mafioso per imporre il predominio nella gestione del traffico nel quartiere S. Basilio e reprimere con la forza comportamenti irrispettosi o concorrenziali, risultano del tutto infondati rilievi difensivi sul punto.
A differenza della prospettazione riduttiva della difesa, l’ordinanza attribuisce massimo rilievo al ruolo materiale di preparazione e confezionamento delle dosi assegnato al ricorrente e al fratello, essenziale per l’attività di distribuzione vendita, ma, soprattutto, al momento in cui si colloca la condotta ovvero dopo la scarcerazione di COGNOME COGNOME, sottoposto agli arresti domiciliari e determinato a riprendere le fila e la direzione della piazza di spaccio a partire dall’agosto 2020 per riportarla agli antichi splendori, delegando al ricorrente ed al fratello NOME la preparazione delle dosi.
Risultano inequivoche le conversazioni intercettate da cui emergono le direttive impartite dal padre NOME NOME al COGNOME, incaricato di recarsi dal ricorrente (indicato come”quinto” secondo l’ordine di anzianità dei componenti della famiglia) e di fargli preparare con urgenza 2-300 pezzi necessari per rifornire la piazza di spaccio (“vedi che devono fare urgente i pezzi perché sono rimasti senza, tu guardi e lui va a fare 200”); emerge altresì che il ricorrente lavorava in simbiosi con il fratello NOME, detto “quarto”, svolgendo lo stesso ruolo (“dovete finire quel mezzo, l’altro mezzo non lo fate”, mentre al COGNOME era affidato il compito di tagliare la cocaina o di compiere manovre distrattive in caso di intervento delle forze dell’ordine, tenendo sempre informato NOME dello stato dei lavori e della percentuale di sostanza da taglio utilizzata (pag. 3234).
2.2. Inammissibile è anche la censura relativa alla interpretazione della conversazione del 20 settembre 2020 operata dal Tribunale, che logicamente ne ha desunto la stabilità del ruolo assegnato al ricorrente dal chiaro riferimento del fratello NOME al periodo precedente agli arresti, risalenti a gennaio 2020,
epoca in cui già era stato redarguito, insieme al fratello NOME, per lo svolgimento non preciso del lavoro e per la lentezza nella preparazione delle dosi. La rilevanza del riferimento temporale è irragionevolmente sminuita dalla difesa, che propone una lettura riduttiva della conversazione, concentrata sul presente, trascurando la significatività dell’avvertimento del fratello NOME (“i pezzi o li fate bene o no li fate più, ve lo sto dicendo… è da prima che ci carcerano che vi diciamo che i pezzi sono chiusi lenti… ormai avete rotto le scatole”), che, diversamente da quanto propone la difesa, non si traduce affatto nella revoca dell’incarico, ma solo nell’esortazione a fare meglio ed a lavorare più velocemente per confezionare un maggior numero di pezzi, tanto da affermare che “più lavoriamo e più soldi guadagniamo tutti” (pag. 34 ordinanza), in tal modo rimarcando il vantaggio comune che avrebbero tratto dalla maggiore efficienza del servizio.
Tali elementi depongono per il ruolo stabile ed essenziale svolto dal ricorrente, rilevante per il numero di dosi da preparare per lo smercio, funzionale all’operatività dell’associazione, e affatto episodico, come ritenuto dai giudici d merito.
2.3. Analogamente inammissibile è la lettura alternativa proposta dei colloqui relativi ad episodi di intimidazione subiti dal ricorrente a fronte della pia e lineare spiegazione offerta dall’ordinanza.
Anche in questo caso la difesa minimizza i fatti, svilendo la posizione e la percezione del ricorrente, mentre, invece, i familiari non banalizzano le minacce, tanto da far veicolare minacce di morte agli autori (pag. 35), sicché non è affatto illogica la valutazione del Tribunale circa la consapevolezza del ricorrente della capacità e della forza di reazione dei familiari e della volontà di avvalersene per tutelarsi e tutelare l’onore e la posizione egemone dei Morando.
Sulla scorta di tali elementi e del coinvolgimento nella detenzione, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, di 500 grammi di cocaina, da cui si ricavavano mille pezzi, preparati dal ricorrente e destinati all piazza di spaccio che il fratello intendeva riattivare e gestire alla grande risult coerentemente ritenuta la partecipazione associativa del ricorrente, fondata sul consapevole e volontario contributo offerto alla realizzazione del programma associativo, assicurando alla famiglia dei COGNOME il mantenimento del controllo e della gestione del traffico di stupefacenti nella piazza di spaccio e nel quartiere di San Basilio.
Anche sul piano delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura l’ordinanza si sottrae a censure, avendo fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di misure cautelari relative al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi d pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei
reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sempre che risulti la rescissione del vincolo.
Se è, quindi, necessaria la valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto -, il dato temporale non può considerarsi, da solo, dirimente e di per sé idoneo a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/Amato, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435).
L’ordinanza, non trinceratasi dietro la doppia presunzione relativa posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., offre una motivazione completa, che ha tenuto conto e attribuito rilievo alla protrazione dell’attività associativa sino maggio 2021; al radicamento territoriale ed alla pericolosità dell’associazione; alla capacità della stessa di proseguire l’attività di spaccio e mantenere saldo il predominio anche nei momenti di fibrillazione e dopo l’arresto dei vertici, che anche dagli arresti domiciliari erano stati in grado di organizzare e dirigere l’attività dei sodali; all’assenza di elementi idonei a provare la rescissione de vincolo associativo o il mutamento di stile di vita del ricorrente, che ha dedotto, ma non provato di svolgere regolare e lecita attività di lavoro; ha giustificato anche la scelta della misura per inidoneità della misura degli arresti domiciliari ad arginare il pericolo di recidiva, trattandosi del luogo in cui l’associazione h operato e dominato per anni.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 4 dicembre 2025