Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, in parzi accoglimento della richiesta, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da COGNOME NOME ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.l. cod.pen. di cui al capo 1), ed ha confermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le inda preliminari, in data 14/05/2024, con la quale era stata disposta nei confront predetta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla prov incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poi sostituita co degli arresti domiciliari.
A NOME COGNOMECOGNOME come da imputazione cautelare, è contestato il reato d partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di so stupefacenti ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con funz direzione, di gestione, di controllo RAGIONE_SOCIALE attività delittuose della consorteria partecipando a riunioni operative, trasmettendo informazioni sull’andamen dell’attività dei sodali, assicurando suggerimenti e indicazioni utili ai fini ge custodendo le somme di denaro provento dell’attività delittuose al dettaglio, in o al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautel pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fidu dell’indagata e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. p relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la partecipa dell’indagata, moglie del capo COGNOME NOME, al sodalizio criminoso, non contest sussistenza dell’associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 7 in ragione del compito di occultare il denaro contante frutto RAGIONE_SOCIALE vendite ille in parte destinato a finanziare l’acquisto dei carichi di stupefacenti nece alimentare la piazza. Traendo tale dimostrazione da un’intercettazione captat data 3 giugno 2022, da cui il tribunale avrebbe tratto la dimostrazione della qua di custode, circostanza quest’ultima proprio esclusa dal contenuto d conversazione stessa. Sarebbe altresì lacunosa e insufficiente la motivazion ritenere che dette somme di denaro sarebbero servite per il pagamento di u fornitura di stupefacente, da cui anche la carenza di motivazione in punto sussis dell’elemento psicologico dell’effettiva consapevolezza della prevenuta cir destinazione finalistica RAGIONE_SOCIALE somme di denaro fatte recapitare al marito. Le considerazioni varrebbero anche per quanto concerne l’episodio del 6 maggio 2022 nel corso del quale l’indagata, dopo aver constatato l’assenza nella piazza di s di pusher, avvisava tempestivamente il marito affinché intervenisse. Inver l’indagata fosse inserita all’interno della compagine associativa, contestata in addirittura con funzione applicale, si sarebbe attivata direttamente per determ l’operatività della piazza di spaccio, al contrario, invece, le risultanze pr restituiscono un ruolo della predetta di colei che non interviene direttamente, limita ad avvisare il marito dell’assenza dei soggetti che quotidianam spacciavano sulla piazza, da cui la conseguenza dell’insussistenza di elementi dimostrare che la stessa si prodigasse per garantire la vita dell’associazi
risultanze processuali descriverebbero uno ruolo operativo del tutto episo incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminoso.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. p relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 199 309, quanto al ruolo apicale attribuito alla ricorrente. La motivazione dell’ordi impugnata sarebbe carente in relazione all’individuazione di quali elementi di fonderebbero il ruolo delineato dal primo comma dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1 n. 309, non essendo delineati gli elementi che tratteggiano un ruolo apicale in alla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.
A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all’incolpazione provvisoria ch confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità ind omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243 e che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribuna del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla C cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare na giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di mer dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la grav del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai c della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risu probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475). Il controllo di logicità, peraltr rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame de elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate.
Ciò premesso, il ricorso che denuncia la carenza di motivazione in pu partecipazione della COGNOME NOME al sodalizio criminoso, la cui sussistenza n oggetto di contestazione, e in punto qualificazione di un ruolo apicale tra indicati dall’art. 74 cit., e, per altro verso, invoca anche una diversa l compendio probatorio, sul ritenuto ruolo di custode del denaro e, in relaz
all’episodio del 6 maggio 2022, di gestione della piazza di spaccio, non si conf con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l’ordinanza genetica del misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della stessa co motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative connotata da evidente logicità.
Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provata, sep termini di elevata probabilità, la partecipazione della ricorrente all’assoc finalizzata all’attività di illecita commercializzazione al dettaglio di stupefacente tipo cocaina e hashish, a base famigliare, sviluppata all’interno specifica area metropolitana del quartiere urbano di Palermo, denominato Sperone.
L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in linea AVV_NOTAIO gli esiti d investigazioni, ha esposto gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto, a gravemente indiziario, la partecipazione della ricorrente, moglie del capo COGNOME, che aveva il compito di custodire il denaro provento dell’attività di cess stupefacente nella piazza di spaccio, di occultarlo, di recapitarlo al marito die richiesta (cfr. pag. 11), in un contesto nel quale era pienamente consapevole d provenienza dall’attività illecita svolta e ciò in quanto controllava anche la p spaccio, come dimostrato da quanto captato il 6 maggio 2022, in cui la don sollecitava il marito a intervenire per la gestione dell’attività di cessione a (cfr. pag. 12), rimproverando anche il coniuge di non averle dato ascolto s presenza RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, in un contesto nel quale risulta che la donna consapevole della struttura gerarchica dell’associazione stessa laddove, 1’11 l 2022, commenta con il coniuge l’arresto di COGNOME NOME.
La motivazione è congrua, non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae sindacato di legittimità.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di interesse.
La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo interpretativo costant affermato che in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l’interesse dell’ind a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, vol escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traf stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sod integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esc della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna consegue favorevole, in assenza di contestazione con il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE valuta in punto di pericolo di reiterazione e della circostanza che l’ordinanza grava
aveva valorizzato, a fini cautelari, il ruolo direttivo della ricorrente (Sez. 3, n. 31 del 15/03/2019, NOME, Rv. 276237 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275028 – 01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 – 01).
Peraltro, osserva il Collegio che la decisione, inoltre, è in linea con i principi diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia anche in relazione al ruolo attribuito, a livello di gravità indiziaria, di direzione, gestione e contr dell’attività illecita sulla piazza di spaccio come sopra estrinsecatosi in coordinamento con il coniuge che non si limitava alla custodia e all’occultamento del denaro provento dell’attività illecita, ma comprendeva una vera a propria attività di gestione, attraverso il controllo della piazza, che si estrinsecava in direttive e consigli utili consentire l’operatività del sodalizio criminoso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore disp. att.
dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 07/11/2024