Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49967 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49967 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che si è riportata alle conclusioni ed alla nota spese depositate;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile di associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di truffa in danno di compagnie assicurative, di due delitti ex artt. 110, 11, 61 n.2, 48 e 470 cod. pen. e del delitto di cui agli artt. 81 cov 110, 73 comma 1 e 80 let. a) b) D.P.R. n. 309/90, e COGNOME NOME responsabile di estorsione, e del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7 comma 1 D.P.R. n. 309/90, e i due, in concorso tra loro, di furto aggravato.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, lamentando l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto l’imputato capo e promotore dell’associazione: posto che promotore di un’associazione per delinquere è colui che della stessa si sia fatto iniziatore, tale qualifica non poteva essere ricavata dall’avvenuto impiego di una somma di denaro all’interno della consorteria, né l’attribuzione di siffatto ruolo poteva essere desunta dal richiamo acritico allo svolgimento di attività propedeutiche all’attivazione delle procedure risarcitorie in frode alle compagnie assicurative.
1.2 Relativamente al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, il difensore ribadisce che il fatto poteva essere valutato di minima entità, tenuto conto che il dato ponderale dello stupefacente non era stato accompagnato dalla misurazione del principio attivo presente; né poteva rilevare l’apodittico richiamo al coinvolgimento di un minore perché l’aggravante della cessione a tale soggetto era astrattamente compatibile con il fatto di lieve entità.
1.3 n difensore lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione sul motivo di appello con il quale era stata invocata la continuazione tra i reati di associazione a delinquere e di furto aggravato.
Propone ricorso il difensore di COGNOME.
2.1 n difensore rileva che la sentenza in impugnata meritava censura nella parte in cui non era stata accolta la richiesta di rinnovazione dell’istruttori dibattimentale posto che il confronto tra Comune, persona offesa dell’estorsione, e COGNOME non era stata mai effettuata e che la richiesta di escutere i testi COGNOME e COGNOME era stata rigettata sulla scorta di una serie di errori visto che, contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello, non era tardiva ed era stata motivata.
Il difensore osserva che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto mancante sulla eccepita attendibilità di Comune, indagato nel medesimo procedimento, costituitosi parte civile nel processo e il cui racconto era pieno di numerose incongruenze, illogicità e falsità; erano state inoltre utilizzate come riscontro le dichiarazioni di COGNOME, malgrado la stessa Corte di Appello avesse ritenuto non utilizzabili quelle dichiarazioni nei confronti di COGNOME.
Il difensore lamenta l’illogicità della sentenza anche nella parte in cui ammetteva che la personalità del COGNOME di camorrista strideva con il ruolo di ladro di auto per soli 200 euro; quanto al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, la sentenza era illogica è fondata su evidenti errori sulla prova ed anche errata in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al V° comma; infine, la motivazione della sentenza impugnata era fondata su un travisamento della prova anche in relazione ad mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non avendo i giudici indicato quali sarebbero state le rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Preliminarmente, con riferimento ad entrambi i ricorsi proposti, si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, COGNOME, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, COGNOME, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
Ciò premesso, con riferimento al primo motivo del ricorso COGNOME lo stesso è reiterativo di quello proposto in appello, non confrontandosi quindi con la motivazione della Corte di appello, che non si basa soltanto sull’investimento iniziale di una somma da parte del ricorrente, ma anche sul fatto che egli aveva partecipato ai primi incontri prodromici alla costituzione dell’associazione e che dalle intercettazioni acquisite in atti emergeva il suo ruolo di capo, posto che il suo contributo consisteva nel “sovvenzionare l’associazione, nel predisporre i mezzi, nel reclutare i soggetti destinati ad assumere il ruolo di parte nei falsi sinistri e nel cagionare lesioni per le quali chiedere i risarcimenti” (pag. 17 sentenza impugnata); si deve inoltre osservare che assume il ruolo di promotore anche colui che interviene quando l’associazione già esiste e ne alimenta la capacità criminale, come avvenuto nel caso in esame.
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, lo stesso propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, rispetto alle considerazioni della Corte di appello contenute a pag.18 della sentenza impugnata.
1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso: si deve infatti rilevare che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui “non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso” (Sez.. 6, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01); inoltre, “il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea” (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01)
Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che potesse essere applicato l’istituto della continuazione in quanto il furto dell’autovettura Comune e la cessione di stupefacenti risultavano del tutto scollegati dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni delle assicurazioni.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258758).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatori acquisito (e quindi non necessaria l’assunzione dei testi COGNOME e COGNOME) e sottolineando che Comune era stato già sentito con le garanzie previste dall’art. 210 cod. proc. pen.
2.2 Le rimanenti censure sono tutte relative al merito, e pertanto inammissibili, posto che si cerca di fornire una diversa valutazione agli elementi di prova esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità; in particolare, nel rispondere a tutte le censure riproposte in ricorso, la Corte di appello ha ritenuto Comune attendibile in quanto le sue dichiarazioni erano tutte riscontrate dalle intercettazioni telefoniche richiamate alle pagine 20, 21 e 22 della sentenza, e la motivazione sulla mancata concessione dell’art. 62 n.4 cod. pen. si basa sul carattere non irrisorio della somma versata da Comune per ottenere la restituzione dell’autovettura e sulla pervicacia dimostrata da COGNOME, che ha chiesto ulteriori € 200,00 per la restituzione dell’autoradio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente COGNOME deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché il solo COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14/11/2023