Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46352 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Catania il 30/09/1978
avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
/
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguìto di app proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero avv ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini prelimin dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME ha applicato a quest’ la massima misura custodiale per aver partecipato ad un’associazione dedit traffico di cocaina e marihuana, operante in Catania fino ad aprile 2022 (ca e per diversi reati-fine di cui all’art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 309 (capo 2).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce con unico motivo vizio cumulativ della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reato e al concreto e attuale di reiterazione della condotta criminosa.
Quanto al primo aspetto il Tribunale ha fondato la decisione su fat circostanze alle quali risulta estraneo il ricorrente, valorizzando il solo familiare con i correi, senza esprimere alcuna affectio societatis.
Quanto al secondo aspetto sono considerate condotte risalenti nel tempo (f al 2022) ed è stato utilizzato un parametro di giudizio riguardante la d fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.
In assenza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato t in forma cartolare sulle conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al profilo indiziario è palesemente generico rispetto all’artic motivazione posta a base del pieno coinvolgimento del ricorrente all’interno d associazione criminosa a base familiare, svolgendo i compiti di pusher e vedetta, secondo le direttive da suo fratello NOME, capo della associazione.
Il coinvolgimento del ricorrente è del tutto correttamente desunto d captazioni che designano la collaborazione nella condotta illecita con il fr anche in relazione alla gestione della cassa, la conoscenza dei sodali e dei ri turni di lavoro, la condivisione degli obiettivi criminosi, lo svolgimento a dell’attività di spaccio con il fratello, la partecipazione alla riunione de
seguito all’arresto di sua madre e l’abituale uso del linguaggio criptico comune a associati. Il compendio captativo considerato è poi confortato dalle riprese vid che consentivano di attestare la assidua presenza del ricorrente nel dupli compito di vedetta e pusher.
Quanto al pericolo di recidiva, la ordinanza non solo ha correttamente applicato il regime presuntivo relativo vigente in materia, rispetto a fatti acce fino al 2022, epoca in cui si sono arrestate le indagini, considerando, al fine d perdurante attualità delle esigenze l’elevato grado di coinvolgimento del ricorren nell’attività criminosa, la modalità e gravità dei fatti, la professionalità e ded dimostrate e i precedenti, anche specifici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 28 reg esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
GLYPH
Così deciso il 22/10/2024.