Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 25/05/1959
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
udito l’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Palermo ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Palermo in data antecedente al mese di agosto 2021 fino al mese di maggio 2022), previa derubricazione nell’ipotesi di cui alli art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (capo 18), e al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (commesso in Palermo il 24 maggio 2022) ( capo 22).
Il Tribunale ha dato atto che le indagini, attuate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, segvizi di osservazione e pedinamento e sequestri, avevano disvelato l’esistenza di un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti in cui erano coinvolti esponenti della famiglia COGNOME, fra cui il ricorrente, già condannati in via definitiva in procedimenti inerenti gli stupefacenti e radicati nel contesto criminale della borgata palermitana di Santa Maria di Gesù, in quanto imparentati con uno storico esponente della famiglia mafiosa, NOME COGNOME, deceduto nel 2018. Secondo la ricostruzione avallata nell’ordinanza, alcuni esponenti della famiglia COGNOME, fra cui il ricorrente e nipoti NOME, NOME e NOME, avevano sfruttato, con l’ausilio di alcuni collaboratori operanti quali corrieri, fra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, i canali di rifornimento della droga (cocaina, hashish e marijuana) operanti in Emilia Romagna e già utilizzati dai fratelli NOME e NOME COGNOME ivi residenti e raggiunti da un provvedimento custodiale.
NOME COGNOME era risultato, altresì, coinvolto in un reato fine, per avere ceduto a NOME COGNOME, il 24 maggio 2022, 8 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish. In tale occasione COGNOME e il coindagato NOME COGNOME recante con sé un sacchetto, erano stati visti fare ingresso nell’abitazione del ricorrente, ristretto agli arresti donniciliari nell’ambito di a procedimento; COGNOME, una volta uscito da tale abitazione, era stato fermato a bordo della sua auto, ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente su indicata.
Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, COGNOME> ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge, e in specie degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90, e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale aveva individuato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo negli esit di una captazione ambientale del 21 febbraio 2022 tra NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME da cui i giudici avevano fatto derivare il progetto di suddividere i proventi in due parti da destinare, da un lato, a COGNOME e allo zio NOME, ovvero il ricorrente, e dall’altro a se stesso e al figlio NOME. In ta modo, tuttavia, i giudici non avevano considerato la tesi difensiva che fondava la insussistenza dell’associazione, non già sulla spartizione separata dei proventi illeciti del traffico di droga curato dal sodalizio, bensì sul fatto che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano programmato di ottenere da NOME, NOME e NOME i contatti dei fornitori modenesi, al fine di gestire in autonomia le trattative illecite di acquisto della droga. La spartizione dei proventi illeciti traffico di stupefacenti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME – osserva il difensore – si accompagnava necessariamente ad una gestione separata da parte di costoro del traffico, al di fuori del contesto associativo.
I giudici non avevano tenuto conto che il ricorrente non compariva mai fra gli interlocutori delle conversazioni intercettate e che nessuna delle circostanze di fatto valorizzate ai fini della sussistenza del reato associativo era a lu ricollegabile. L’episodio di cui al capo 22 era stato realizzato, secondo la stessa ricostruzione dei giudici della cautela, senza l’ausilio di alcuno dei presunti sodali sicché non avrebbe dovuto essere ‘considerato come reato fine. Anche la mancata contestazione di reati fine era, dunque, indicativa della estraneità di COGNOME all’ associazione. Nell’arco temporale in cui, secondo la contestazione, il sodalizio avrebbe avuto vita (dal luglio 2021 al maggio 2022), COGNOME era apparso nello scenario delle indagini, in quanto citato dai coindagati nel corso delle conversazioni intercettate, solo a partire dal mese di gennaio 2022.
Infine il ricorrente non era stato attinto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna per i reati di traffico di sostanze stupefacenti, commessi in un arco temporale sovrapponibile, nei confronti dei coindagati per il reato associativo.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 22. Il difensore osserva che con l’istanza di riesame il ricorrente aveva
chiesto l’annullamento dell’ordinanza GLYPH per l’assenza dei gravi GLYPH indizi di colpevolezza in ordine anche a tale reato e che il Tribunale del riesame ha omesso qualsivoglia motivazione in proposito.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenut sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore rileva che il riconoscimento in maniera illegittima dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati aveva avuto diretta influenza sulle esigenze cautelari.
Le parti nel corso della discussione orale hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non supera il vaglio di inammissibilità.
2.11 GLYPH primo GLYPH motivo, incentrato sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, è manifestamente infondato.
2.1. Secondo l’insegnamento pacifico in sede di legittimità, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
2.2. Ciò premesso, il GLYPH Tribunale si è primo luogo soffermato sulla configurabilità dell’associazione a delinquere (non contestata in questa sede dal ricorrente) e ha dato atto dell’esistenza di una struttura organizzativa con predisposizione di mezzi e di un programma delittuoso volto alla perpetrazione di rilevanti traffici di sostanza stupefacente di cui aveva fatto parte il ricorrente. gruppo aveva, come detto, utilizzato i canali di approvvigionamento della droga in Emilia Romagna, già avviati da altri componenti della famiglia COGNOME
attraverso trasferte a Modena di NOME COGNOME orchestrate da NOME COGNOME dal carcere, attraverso l’uso di telefoni ivi illegalmente introdotti.
L’associazione disponeva di mezzi, quali i telefonini criptati usati per le comunicazioni interne tra sodali e corrieri, gli automezzi appositamente dotati di vani occulti e sottofondi atti a trasportare la droga, i depositi ove veniva custodita la sostanza stupefacente. Nel corso delle indagini erano stati sequestrati, in data 21 ottobre 2021, all’interno di un appartamento riferibile al coindagato NOME COGNOME kg. 66 di hashish, nonché documentazione varia, tra cui i titoli di viaggio riferibili a NOME e NOME COGNOME.
Quanto al coinvolgimento del ricorrente, il Tribunale ha osservato che:
era in contatto con NOME COGNOME, trovato in possesso del rilevante carico di sostanza stupefacente;
era in relazione diretta e quotidiana con il coindagato NOME COGNOME primo e principale fautore della continuità dei contatti di fornitura di droga e della assistenza solidaristica ai detenuti che avevano, in precedenza, avviato tali contatti;
COGNOME, dopo colloqui telefonici con NOME e NOME COGNOME sui temi di comune interesse (quali l’assistenza ai GLYPH detenuti da assicurare mediante il recupero dei crediti), nel corso dei quali esprimeva il convincimento che di tali temi dovesse essere messo al corrente anche lo “zio NOME, era solito recarsi presso l’abitazione ove NOME COGNOME era ristretto agli arresti domiciliari, per comunicargli le decisioni assunte.
Il Tribunale si è anche soffermato sul richiamo difensivo al diniego opposto da NOME a che venisse informato “lo zio NOME“, osservando che tale diniego doveva essere letto, alla luce della replica di NOME, come frutto di dissidi personali e che al contrario NOME COGNOME aveva nel prosieguo dimostrato di essere a pieno titolo inserito nella struttura organizzativa in esame e di essere stato uno dei promotori della riattivazione dei contatti in Emilia dei sodali arrestati, onde consentire con i proventi dei traffici illeciti di assistere i detenu
Il suggerimento in tal senso- prosegue il Tribunale- era stato raccolto da NOME COGNOME che alla sera aveva riferito alla moglie della sua intenzione di recarsi a Modena proprio per riattivare i contatti in loco e in tal modo procurarsi il denaro da destinare, da un lato, a NOME e allo zio, e dall’altro, a se stesso al figlio NOME.
Alla obiezione difensiva per cui la spartizione dei proventi deponeva nel senso dell’assenza di traffici comuni, il Tribunale ha replicato ricordando come le indagini avessero fatto emergere la comunanza di contatti alla base della
riorganizzazione delle forniture e come le intercettazioni avessero consentito di accertare che NOME si era recato a Modena per proseguire il precedente lavoro, proprio su impulso dello zio: in altri termini, secondo i giudici, esistev una precisa connessione fra il vecchio traffico e quello nuovo, successivo all’arresto dei congiunti e riconducibile alla strategia comune del gruppo.
2.3. Il percorso argomentativo adottato appare esente dalle censure dedotte.
Il ricorrente, in primo luogo, nell’assumere che l’ordinanza sia viziata sotto il profilo della violazione di legge, propone in realtà a questa corte una inammissibile valutazione sulla efficacia dimostrativa del compendio indiziario. Rileva, in maniera apodittica, un vizio della motivazione, in alcuni passaggi argomentativi, quale quello della spartizione dei proventi dei traffici, che invece appaiono non manifestamente illogici. A conferma della coerenza della motivazione dell’ordinanza impugnata anche sotto il profilo della spartizione dei proventi, si deve ribadire che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l’assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscime dell’associazione, essendo sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra quest ussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una sia pur minima organizzazione (ex plurimis Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677 – 01) e che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, è sufficiente l’esistenza tr partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’inter,esse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’attività criminale (ex plurimis, Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME*, Rv. 285646 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente, infine, nel sostenere che la mancata contestazione di delitti scopo varrebbe a contraddire la partecipazione all’associazione, da un lato assume in maniera apodittica che il reato contestato al capo 22 non sarebbe da ricollegare al contesto associativo e, dall’altro, non tiene conto che è configurabile la partecipazione all’associazione anche in assenza di coinvolgimento da parte del singolo, negli eventuali delitti scopo.
Il secondo motivo, con cui lamenta l’assenza di motivazione sulle doglianze relative alla gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 22, manifestamente infondato.
In proposito è sufficiente ricordare che il Tribunale non si è limitato a richiamare la ricostruzione di tale episodio effettuata nell’ordinanza genetica e a rilevare la evidenza delle emergenze istruttorie ivi indicate, ma ha espressamente riepilogato le risultanze del servizio di osservazione, che aveva documentato l’ingresso nell’abitazione di Scarantino di Alongi e Genovese, quest’ultimo con un sacchetto in mano, e il sequestro di tale sacchetto contenente 8 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuto sull’auto di COGNOME, dopo che si era allontanato dall’abitazione di Scarantino.
Non può, dunque, dirsi sussistente il lamentato vizio di motivazione, declinato come assenza totale di risposta alle censure fatte valere in sede di impugnazione, peraltro non specificate nel loro contenuto in sede di ricorso.
Il terzo motivo, incentrato sulle esigenze cautelari, è inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato.
Il Tribunale ha richiamato in proposito la ‘doppia’ presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato associativo e in maniera argomentata ha rilevato che nel caso di specie tale presunzone non era stata vinta da alcuna allegazione di segno contrario, ma semmai era stata rafforzata dal fatto che COGNOME, gravato da plurimi precedenti specifici, aveva commesso i fatti contestati al capo 22 nel momento in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari.
Il ricorrente non si confronta con tali argomenti, ma trae la supposta assenza di esigenze cautelari dalla insussitenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati, gravi indizi che, al contrario, come detto, il Tribunale con un percorso argomentivo coerente con i dati esposti e non illogico, ha ritenuto esistenti.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp att cod. proc. pen.
Deciso il 9 aprile 2025