Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 marzo 2023, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Milano, appellata da COGNOME NOME, esclusa la recidiva e ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, ha rideterminato la pena inflitta allo COGNOME, nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui all’art. 74 comma 1, 2, e 4 e art. 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere partecipato all’associazione a delinquere finalizzata all’importazione nel territorio dello Stato dal Marocco di ingenti quantitativi d sostanza stupefacente tipo hashish, trasportate dal gruppo in Italia a bordo di grosse imbarcazioni all’uopo modificate e poi ceduta in Milano e altrove, capeggiata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, dal 2014 al 2018 (capo 1), nonché dei reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2)
e di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5 e 7).
1.1. La corte territoriale ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. in relazione alla partecipazione del ricorrente ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, in particolare finalizzata all’importazione nel territorio dello Stato ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish dal Marocco, pari a circa tre tonnellate all’anno, che venivano trasportati in Italia a mezzo di imbarcazioni di altura di cui il gruppo aveva la disponibilità, associazione caratterizzata da una precisa struttura gerarchica che operava avendo quali vertici COGNOME NOME e COGNOME NOME, che dirigevano l’associazione e provvedevano al reperimento RAGIONE_SOCIALE ingenti risorse finanziarie necessarie all’acquisto dello stupefacente e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni utilizzate per il trasporto, nella quale il ricorrente COGNOME NOME agiva quale partecipe, e segnatamente aveva il compito di portare presso i fornitori dello stupefacente in Marocco e in Belgio il denaro costituente il prezzo RAGIONE_SOCIALE partite di droga acquistate dal COGNOME e COGNOME, seguiva le direttive impartite impartitegli, in particolare dal COGNOME, e si occupava anche del trasporto RAGIONE_SOCIALE partite di hashish che poi venivano commercializzate sul territorio di Milano una volta importate.
1.2. In particolare, il materiale probatorio, tutto utilizzabile in ragione del scelta dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato, era costituito dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del COGNOME, che avevano trovato riscontri esterni, e dalle risultanze dell’ascolto RAGIONE_SOCIALE conversazioni ambientali dello COGNOME, ritenute particolarmente affidabili e veritiere, avuto riguardo al luogo ove erano avvenute nel quale i locutori non usavano un linguaggio criptico non temendo di essere intercettati, il cui chiaro contenuto dimostrava ex sé, in assenza di riscontri non necessari, la partecipazione dello COGNOME al sodalizio, dimostrazione tratta dallo stesso contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni e dal timore manifestato dallo COGNOME di una condanna per il reato associativo in ragione della propalazione eteroaccusatoria del COGNOME che aveva iniziato a collaborare con la giustizia e la cui circostanza era conosciuta dal ricorrente.
Sulla scorta di tali elementi la Corte d’appello ha condiviso il giudizio di primo grado circa l’esistenza di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 74 comma 1, 2, e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 309, (capo 1) – e i reati scopo di cui all’art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 2, 5 e 7) non oggetto di ricorso; associazione capeggiata da COGNOME e COGNOME, e di cui faceva parte, quale partecipe, lo COGNOME definiti “braccio destro” del primo.
Nel delineare gli elementi probatori significativi per ritenere sussistente la partecipazione dello COGNOME al reato associativo, non essendo oggetto di contestazioni i singoli reati scopo, carne sopra evidenziato al par. 1.2, la corte territoriale ha disatteso le censure, che ora sono riproposte senza elementi di novità, rilevando come la chiamata in correità del COGNOME, la cui attendibilità, già ritenuta in altro procedimento penale, non veniva sostanzialmente censurata, era sorretta di riscontri individualizzanti compendiati nelle pagg. da 21 al 48 della sentenza di primo grado. In particolare, evidenzia la corte territoriale, come le dichiarazioni del COGNOME fossero precise e dettagliate sulla collocazione temporale degli episodi riferiti di importazione e sul ruolo in questi dello COGNOME, che erano confermate dal riscontri esterni provenienti dalle conversazioni dello COGNOME registrate in ambientale che, lungi dall’essere, carne sosteneva la difesa, un mero “aiutante” del COGNOME all’oscuro della presenza degli altri partecipi all’associazione, delineavano la figura del ricorrente quale partecipe a pieno titolo nel sodalizio.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità con riguardo alla partecipazione nel reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contraddittorietà della motivazione rispetto alle dichiarazioni eteroccusatorie del COGNOME e ai riscontri patrimoniali, illogicità interna della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso, mancanza di motivazione sulla partecipazione al reato associativo.
Argomenta il ricorrente la contraddittorietà della motivazione, in risposta la primo motivo di ricorso, laddove i giudici territoriali avrebbero escluso che la partecipazione del ricorrente si fosse limitata a tre episodi di importazione come dichiarato dal COGNOME il quale aveva riferito che solo in tre occasioni lo COGNOME aveva partecipato ad importare lo stupefacente in Italia, e così avrebbe travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore di giustizia ritenuto pienamente credibile dai giudici territoriali. Avrebbero poi i giudici territoriali reso motivazione illogica laddove avevano escluso la millanteria nei dialoghi dello COGNOME intercettati in ambientale più in AVV_NOTAIO sulla partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso rispetto alla quale la motivazione sarebbe carente anche sotto il profilo della non riqualificazione quale concorso nei singoli reati fine di violazione dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2.2. Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravanti non nella massima estensione tenuto conto che la corte territoriale ha escluso gli effetti della recidiva.
Il procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e articolato motivo risulta, sotto tutte le prospettazioni manifestamente infondato ed anche connotato da aspecificità estrinseca non coniugandosi con le ragioni della decisione.
I plurimi vizi di motivazione denunciati nel primo motivo, e finanche il vizio di travisamento della prova (dichiarazioni rese dal COGNOME) non si confrontano appieno con le argomentazioni svolte dai giudici territoriali che, nel disattendere il motivo di appello sull’affermazione di responsabilità, hanno rilevato che le dichiarazioni rese dal COGNOME, che aveva riferito di tre viaggi all’estero de ricorrente nei quali aveva portato il denaro per l’acquisto del quantitativo di droga e in una occasione aveva trasportato lo stupefacente, hanno trovato riscontro nelle conversazioni in ambientale nell’auto dello COGNOME nelle quali, dialogando con COGNOME NOME e con altri, rievocava gli specifici episodi di importazione dello stupefacente nel territorio dello Stato, alla natura del rapporto che lo legava al COGNOME, e quello dello COGNOME al COGNOME, alle ragioni di interruzione dei rapporti perché temeva di essere coinvolto dalla collaborazione del COGNOME.
Secondo la ricostruzione operata dalle conformi sentenze di merito, e non qui rivisitabile, era accertata l’operatività di un’associazione finalizzata narcotraffico capeggiata da COGNOME e COGNOME, finalizzata alla importazione nello Stato e alla successiva rivendita di sostanze stupefacenti tipo hashish con predisposizione di mezzi e persone, aventi una struttura gerarchica, con ai vertici COGNOME e COGNOME e con partecipi (COGNOME) che, quanto all’attività, rispondevano alla direttive dei capi (COGNOME e COGNOME), attività integrante il paradigma normativo di cui all’art. 74, della cui sussistenza peraltro il ricorrente non muove alcuna censura.
La censura del ricorrente, che lamenta il travisamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del COGNOME, e deduce il vizio di motivazione in punto partecipazione nell’associazione dedita al narcotraffico, non coglie nel segno e risulta anche priva della necessaria critica censoria alla decisione impugnata là dove, a pag. 14, in risposta al motivo di appello, la sentenza impugnata rinvia alla motivazione della sentenza di primo grado nella quale, in particolare, viene delineata la figura dello
COGNOME quale collaboratore di fiducia del COGNOME (come COGNOME lo era del COGNOME), collaborazione che si era concretizzata nei tre episodi raccontati dal COGNOME dai quali i giudici territoriali hanno argomentato il suo coinvolgimento nell’attività illecita a fianco di uno dei capi, il COGNOME appunto, e la sua piena conoscenza dei meccanismi operativi del sodalizio criminoso, peraltro significativamente reso evidente dalla partecipazione ai tre episodi nei quali dapprima aveva trasportato il denaro che finanziava l’acquisto e successivamente agiva anche quale trasportatore dei quantitativi in Italia, da cui la dimostrazione della conoscenza RAGIONE_SOCIALE dinamiche operative del sodalizio come sono delineate a pag. 6 della sentenza impugnata.
La corte territoriale ha, poi, argomentato come le conversazioni registrate in ambientale restituivano una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella sostenuta dal ricorrente, emergendo in maniera chiara come la sua attività fosse stata ben più ampia rispetto ad un ipotetico ruolo di partecipe ai singoli episodi e come fosse caratterizzata dall’affectio sociatatis che risultava proprio dal contenuto RAGIONE_SOCIALE stesse conversazioni là dove paventava che, a seguito della collaborazione intrapresa dal COGNOME, sarebbe stato condannato per la partecipazione al reato associativo.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in misura prevalente allgh aggravante contestata nella massima estensione tenuto conto che era stata esclusa la recidiva.
La corte territoriale ha escluso la recidiva e, per l’effetto, ha ritenuto di operare il bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, in termini di prevalenza sulla circostanza aggravante, specificando di non operare la massima riduzione in quanto soggetto pur sempre pregiudicato.
Il giudizio espresso è coerente con l’insegnamento della Corte di cassazione che esclude il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, «pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359 – 01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265332; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, COGNOME, Rv. 246820). Non è, dunque, ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, tra cui la recidiva, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione
della sussistenza dell’aggravante della recidiva che continua a costituire elemento di qualificazione della personalità del soggetto imputato.
La mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo, anche nel caso di giudizio in termini di prevalenza, espressione di un criterio eminentemente discrezionale nella determinazione della pena, è stata argomentata in modo congruo e non è contraddittoria la motivazione della sentenza che da un lato ha escluso gli effetti della recidiva sul piano dell’aggravamento del trattamento sanzionatorio, e dall’altro ha dato rilievo alla circostanza che l’imputato era comunque soggetto con precedenti penali ai fini della misura della riduzione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 25/01/2024