Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25003 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Barletta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Barletta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte di Appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e il rigetto del ricorso di COGNOME NOME.
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME NOME, che ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso;
letti i motivi nuovi depositati dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 30 giugno 2021:
-ha concesso a COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche e ridetermiNOME la pena a lui inflitta, in relazione al reato di partecipazione alla associazione di c all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni sei e mesi otl:o di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere per il residuo reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. cit., ritenuto accertato fino al 2013, perché estinto per prescrizione, e lo ha assolto dalla medesima imputazione per non avere commesso il fatto in relazione al periodo successivo; ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata a lui applicata;
-ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. D.P.R. cit., con la qualifica di partecipe, e 7:3, comma 1, ad anni quattordici di reclusione;
-ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, che condannava ad anni venti di reclusione COGNOME NOME NOME il reato di cui all’art. 74 d.P.R. cit., riconosciut il ruolo di capo, e per il reato di cui all’art. 73 comma 4, d.P.R. cit., ha disposto confisca ex art. 240-bis cod. pen. di un appartamento con box auto sito in Barletta, intestato a COGNOME NOMENOME NOME dell’imputato, e di euro 15.600,23 rinvenuti sul conto intestato alla stessa.
Si tratta di due distinte associazioni a delinquere, anche se legate fra loro, che, nella piazza di Barletta, gestivano lo spaccio di cocaina ed eroina – quella alla quale partecipava COGNOME – e di marijuana – quella della quale erano capo COGNOME e partecipe COGNOME.
Il compendio probatorio è costituito fondamentalmente darle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenuti pienamente attendibili dalla Corte d’appello nonché da esiti di attività di videosorveglianza, in altro procedimento, e di intercettazione, che provano i ripetuti contatti tra gli imputati.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all’art. 74. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È erronea la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce all’imputato il ruolo di compartecipe al RAGIONE_SOCIALE criminale sulla mera chiamata in correità dei collaboratori di giustizia e che si limita a considerare come unica prova l’esistenza di reiterati acquisti di droga per quantitativi
imprecisati; ciò in mancanza di indici rivelatori della affectio societatis e in assenza di relativi riscontri oggettivi ed estrinseci.
L’acquisto, sia COGNOME pur consolidato, COGNOME non determina in re ipsa la compartecipazione a un’associazione a delinquere operante nel territorio di spaccio dell’acquirente, ma è necessario il quid pluris caratterizzato dallo spazio di autonomia di chi acquista lo stupefacente in aggiunta a una consolidata condivisione al programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE fornitore.
Anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non è dato evincere quelli che sono gli indici rivelatori della affectio societatis, al di là di una reiterazione negli acquisti da parte di COGNOME. In particolare:
–COGNOME ha precisato che: 1) COGNOME. e COGNOME non avevano un loro gruppo, e che acquistavano soltanto la droga dagli RAGIONE_SOCIALE; 2) COGNOME acquistava stupefacente anche da altri soggetti e spacciava in via autonoma e indipendente.
–COGNOME ha riferito che l’imputato aveva libertà di scelta nell’acquisto di stupefacente, si approvvigionava in diverse occasioni dal gruppo degli RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia escludere altri fornitori, come, ad esempio, gli acquisti di droga presso la RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
–NOME NOME ha affermato che l’imputato era solito spacciare per conto suo e in società con RAGIONE_SOCIALE. La medesima circostanza è confermata anche da COGNOME e COGNOME.
–NOME, affiliatosi successivamente al RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato che nel periodo 2017/2018 l’imputato aveva svolto attività di spaccio per conto del cogNOME NOME.
–COGNOME NOME ha escluso la partecipazione dell’imputato alle riunioni con altri spacciatori, nelle quali venivano impartiti ordini specifici sui termin modalità dello spaccio nella piazza di riferimento.
2.2. Violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. per non avere preso in considerazione elementi di prova contrari. Le dichiarazioni dei collaboratori sopra evidenziate sono state estromesse nell’iter motivazionale.
In sostanza, la Corte motiva, insufficientemente, avendo riguardo unicamente al fatto che l’imputato era uno stabile acquirente; manca la prova della cosciente volontaria adesione al programma associativo e mancano i riscontri oggettivi in ordine alla disponibilità di ingenti quantitativi e di un fl di rilievo nell’ambito delle attività di spaccio.
La difesa allega le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori di giustizia NOME nel corso dell’udienza dibattimentale di primo grado.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
3.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90.
La Corte di appello ha, da un lato, reiterato l’erroneo approccio della sentenza di primo grado, che non aveva rilevato la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sull’esistenza di un gruppo diretto dagli imputat COGNOME COGNOME COGNOME dedito alla cessione di sostanza stupefacente; dall’altro ha, del tutto, omesso di verificare se la supposta esistenza della associazione resista alla circostanza della sopravvenuta assoluzione definitiva di NOME COGNOME rappresentata nel giudizio di appello – al quale la stessa sentenza ascrive un ruolo centrale nelle dinamiche del RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello ha richiamato, infatti, la circostanza che l’associazione è stata riconosciuta dal Giudice dell’udienza preliminare di Bari, che ha giudicato i correi con rito abbreviato, e ha riconosciuto la responsabilità di COGNOME, quale monopolista del traffico della marijuana in Barletta. La motivazione è illogica atteso che, a fronte di un giudicato assolutorio relativo alla posizione di COGNOME, il provvedimento ha ritenuto, comunque, di poter ricostruire il substrato organizzativo e strutturale della contestata associazione alla luce di dichiarazioni relative a circostanze e rapporti intercorsi tra COGNOME e COGNOME. Il vizio argomentativo della sentenza di appello risulta dal passaggio in cui, dopo aver omesso di considerare, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., il valore delle statuizioni assolutorie definit della sentenza della Corte d’appello di Bari nel giudizio abbreviato, ha richiamato la medesima della decisione nella parte non ancora definitiva. Secondo la decisione impugnata, infatti, l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. cit., contestataarcina, la rideterminazione della pena inflitta ad COGNOME NOME e la condanna di COGNOME NOME anche per il reato contestato al capo 3) avrebbero in sostanza confermato l’esistenza della associazione in questione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Erra la Corte nel ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero riscontrate dalle intercettazioni telefoniche nella parte in cui dimostrano l’esistenza dei rapporti tra i presunti associati. Tale passaggio svela la illogicità della motivazione: i contatti con una sola persona (COGNOME, anche a volerli ritenere di contenuto illecito, non possono essere inquadrati nel paradigma associativo, e quelli con COGNOME sono irrilevanti, dal momento che lo stesso è estraneo alla associazione. Non possono assumere valenza probatoria le riprese video attive per un breve periodo (31 luglio 2012 – 14 agosto 2012): COGNOME e COGNOME sono soggetti estranei al RAGIONE_SOCIALE, mentre COGNOME non risulta in alcun modo valutato. Non rappresenta un valido NOMEtore dell’inserimento di COGNOME nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE il fatto c:he questi è stat
ripreso mentre consegna un involucro a un soggetto sconosciuto. Analoghe considerazioni si impongono in relazione alla posizione di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali, accortisi della telecamera, la rimuovono: tale circostanza è irrilevante perché trattasi di soggetti estranei a RAGIONE_SOCIALE. Tutti gl elementi, in fatto, che descrivono singoli episodi di cessione, ai quali partecipano, in concorso, soggetti non appartenenti al medesimo RAGIONE_SOCIALE, rappresentano circostanze contrarie alla ricostruzione accolta dalle sentenze di merito in quanto negano il carattere organizzato dell’attività illecita.
3.2. Vizio di motivazione per avere sussunto la condotta di COGNOME nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. cit., con l’attribuzione del ruolo capo del RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa aveva dedotto dinanzi al Collegio circostanze positive determinanti, tra le quali l’assoluta risalenza nel tempo dei fatti oggetto del processo, l’assenza di un particolare allarme sociale che potesse avere connotato l’agire del ricorrente, l’esclusione delle aggravanti relative al numero di persone e all’utilizzo di armi e, infine, l’oggetto della presunta attivit commerciale commessa dal gruppo, e cioè, esclusivamente cannabis. Doveva considerarsi positivamente anche la parziale rinuncia ai motivi d’appello, avendo la difesa insistito solo sui motivi secondari. La Corte d’appello ha errato nel dare risalto ai due procedimenti in materia di traffico di sostanze stupefacenti: entrambi si sono conclusi mediante una sentenza di patteggiamento. Non da
Dinanzi alla Corte d’appello era stato evidenziato che COGNOME, per svolgere l’attività di spaccio di marijuana, era costretto a corrispondere percentuali periodiche a tale NOME COGNOME che, nell’ambito del medesimo gruppo avrebbe ricoperto una posizione subordinata all’imputato; gli stessi collaboratori di giustizia, hanno riferito che COGNOME avrebbe ricevuto dai fratelli COGNOME precisa NOMEzione sul tipo di sostanza da smerciare (marijuana) dietro versamento di un corrispettivo economico alla fine di ogni mese in favore dei predetti fratelli pari a euro mille per ogni chilogrammo di sostanza venduta; A fatto che COGNOME si occupasse della vendita al dettaglio dello stupefacente ai consumatori stride con l’attribuzione del ruolo di capo. Non è sufficiente sostenere che tutti i collaboratori attribuiscono un ruolo di vertice al ricorrente: era necessario NOMEre le parti delle dichiarazioni testimoniali in questione dalle quali evincere che Ilricorrente concretamente esercitasse il ruolo conferitogli. Né possono assumere valenza probatoria la partecipazione a una riunione (quella del 2011 con i fratelli COGNOME) o la partecipazione a una colluttazione con uno spacciatore componente di altro RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ultimo, si evidenzia che il ricorrente ha partecipato a tutte le udienze in primo e secondo grado.
3.4. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio e, soprattutto, all’aumento in continuazione applicato, pari ad anni due di reclusione. La ripetitività della condotta e gli ingenti quantitativi di sostanz stupefacente non possono ritenersi sufficienti a giustificare un singolo aumento.
3.5. Sono stati depositati dall’AVV_NOTAIO motivi nuovi, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso.
Si evidenzia che la decisione impugnata risulta priva di motivazione nella parte in cui ritiene sufficienti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ch limitano ad attribuire il ruolo di capo all’imputato, in assenza di evidenze in ordine al concreto svolgimento dello specifico ruolo apicale, che si intende attribuire. Le dichiarazioni dei collaboratori riportate in sentenza si limitano ad NOMEre, in maniera generica e con le medesime modalità, sia COGNOME NOME che COGNOME quali capi del RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare la “resistenza”‘ di tale compendio a fronte dell’assoluzione di COGNOME, spiegando (e giustificando) le ragioni sottese alla valutazione frazionata delle chiamate nei confronti di NOME COGNOME.
Quanto alla determinazione della pena, nel calcolo della pena inflitta al COGNOME, la sentenza impugnata ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. citato, sino al 2013; altrettanto doveva essere fatto per COGNOME.
L’illogicità della motivazione risulta, altresì, dal passaggio della decisione di appello in cui, l’aumento di due anni per i delitti di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit.,, sarebbe giustificato dagli «ingenti quantitativi di marijuana movimentati dal RAGIONE_SOCIALE capeggiato dall’appellante», benché già la decisione di prime cure non avesse riconosciuto l’aggravante dell’art. 80 d.P.R. cit., in realtà neppure ipotizzata dal Pubblico ministero.
La decisione di seconde cure avrebbe dovuto, pertanto, ridurre l’aumento di pena (due anni di reclusione) per effetto della continuazione, tenendo conto che le singole condotte di cessione commesse fino al 2013, addebitate in concorso, sia a COGNOME che a COGNOME, devono ritenersi estinte per intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della compagine associativa di cui al capo 3), stante la mancata identificazione di una struttura organizzativa stabile e della affectio societatis.
La Corte di appello ha omesso di valutare l’attendibilità oggettiva e soggettiva dei collaboratori e non si è confrontata con l’assoluzione di COGNOME. La Corte ha, inoltre, privilegiato le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME NOME, mai condanNOME e neppure rinviato a giudizio per il reato associativo e per i reati fine. Tale vulnus riguarda anche il collaboratore COGNOME – che aveva dichiarato di aver acquistato dal gruppo RAGIONE_SOCIALE, dal 2011 al 2013, un chilo di marijuana ogni settimana, con propalazioni, che, però, risultano sguarnite di riscontri, così da non aver generato, a suo carico, neppure un’autonoma contestazione.
La Corte di appello non ha considerato che COGNOME e COGNOME – i quali avevano collocato l’irrevocabilmente assolto COGNOME NOME al vertice della compagine – erano stretti congiunti tra loro ed erano entrambi estranei alla realtà associativa; le loro rispettive dichiarazioni, inoltre, sono intervallate da u considerabile lasso di tempo di oltre due anni oltre che dalla latitanza di COGNOME.
Per quanto concerne le propalazioni del collaboratore COGNOME, emerge dalla sentenza che il predetto aveva dichiarato, in contrasto con ogni evidenza, di avere fatto parte, dal 2012 al 2014, del clan RAGIONE_SOCIALE e che, in quel periodo, COGNOME si era recato a consegnare i soldi. In realtà, COGNOME era stato intraneo al gruppo, al più, fino all’ottobre 2012; tanto è NOMEto nel capo di imputazione sub C) e tanto si desume dalle sommarie informazioni testimoniali della vedova di COGNOME.
Non possono assumere valenza probatoria le riprese video attive per un breve periodo (31 luglio 2012 – 14 agosto 2012).
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di partecipe di COGNOME al supposto RAGIONE_SOCIALE criminoso contestato al capo C), con il ruolo di trasportatore di droga nei confronti dei pusher del gruppo. Anche in questo caso, il primo vulnus della sentenza impugnata è quello di avere proceduto a una sommatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia incentratesi sull’ipotesi accusatoria della partecipazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE, omettendo però di procedere all’imprescindibile operazione propedeutica di vagliare autonomamente e singolarmente la certezza, serietà, consistenza precisione e univocità di ogni singola prepaPazione.
4.3. Violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. cit., nonché difetto e illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del significato complessivo delle conversazioni intercettate nella estate 2012 sul versante della ritenuta condotta partecipativa del prevenuto al RAGIONE_SOCIALE. La motivazione sul punto è carente, concludendo apoditticamente per il coinvolgimento di NOME nel RAGIONE_SOCIALE criminoso, che si assume operativo sino al 2020, solo perché nell’estate 2012
avrebbe avuto contatti frequenti con COGNOME e avrebbe simultaneamente attivato e disattivato con costui schede telefoniche “coperte” intestate a stranieri. D’altronde, la ritenuta stabile, affidabile e tendenzialmente permanente messa a disposizione del COGNOME a favore della compagine associativa sulla base di elementi indiziari offerti dalle intercettazioni della estate 2012, risul probatoriamente contraddetta del fatto, riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che il prevenuto, a partire dal 2013, aveva già abbandoNOME definitivamente e spontaneamente la città di Barletta.
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai servizi di osservazione effettuati dai carabinieri di Barletta nell’estate 2012 nell’ambito di altro procedimento penale. È stato violato l’art. 238-bis cod. proc. pen., poiché il prevenuto, in realtà, non fu mai imputato nell’altro processo, che portò alla condanna di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME per violazione dell’art. 73 d.P.R. cit.
4.5. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato in quello di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.
Non risulta provato il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e, quindi, del programma criminoso, in modo stabile e permanente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono inammissibili, mentre quello di COGNOME è infondato.
Appare opportuno trattare, preliminarmente, alcune questioni di diritto, comuni ai ricorrenti, alle quale poi verrà fatto integrale richiamo.
2.1. In linea AVV_NOTAIO, occorre sin d’ora notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale; dall’altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Per altro verso, sono inammissibili
quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processual ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell’apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito pe verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
2.2. Sempre in via AVV_NOTAIO, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probaitorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzí, Rv. 258438).
2.3. Deve, ancora, ricordarsi che alla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, sicché le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell’ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018′ Tropea, Rv. 272542; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME, Rv. 252713).
Ne consegue, pertanto, che l’omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti non può essere dedotta nei limiti del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.,potendo invece dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito. Esclusa, pertanto, l’automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l’omessa valutazione NOMEre in fase di impugnazione quale argomento decisivo per lai ricostruzione del fatto le memorie
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contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto.
2.4. Appare opportuno evidenziare i principi di diritto che governano la fattispecie di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Deve premettersi che la partecipazione all’associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato si differenziano per il carattere dell’accordo criminoso, il quale, nella seconda fattispecie, è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione, mentre nell’associazione per delinquere è diretto all’attuazione di un AVV_NOTAIO e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo che i reati sono stati commessi, continuando a sussistere per l’ulteriore attuazione del programma stesso.
Ne discende che, affinché si possa affermare la sussistenza dei presupposti dell’appartenenza all’associazione, è necessario provare l’integrazione dell’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. ci rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il quid pluris si individua nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmat assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso dei RAGIONE_SOCIALE (ex plurimis Sez. 4, n, 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257906; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino e altro, Rv. 270396).
Costituisce, inoltre, ius receptum che, per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 – dep. 2010, Galioto, Rv. 246112).
Ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque, necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo inform-ale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il RAGIONE_SOCIALE abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del RAGIONE_SOCIALE, e si metta
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stabilmente a disposizione di quest’ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 -dep. il 17/02/2014, Pompei, Rv. 258796). In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi, va ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo il quale, sia il fornitore che il rivendito abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell’associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
In definitiva, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega il fornitore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l’organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l’acquirente/rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). È stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza dell’associazione in un dato momento storico (così sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257905). Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede, pur sempre, la prova della stabile adesione dell’agente ad un RAGIONE_SOCIALE riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). Infine, viene ritenuta sufficiente l’esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall’interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che í singol partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art.. 74 d.P.R. cit., che le successiv condotte delittuose dei singoli, di cui all’art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del D8/07/2016 -dep. 14/02/2017-, Bandera, Rv. 269150). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. COGNOME Quanto COGNOME alle COGNOME dichiarazioni COGNOME dei COGNOME collaboratori COGNOME di COGNOME giustizia, COGNOME va preliminarmente evidenziato quale sia il perimetro di controllo in ordine alle dedotte critiche: sono, infatti non consentite in questa sede censure che, pur lamentando l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., vengano a fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (tra tante, Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME Angelis, Rv. 266924).
2.5.1. Va, poi, rammentato che in presenza di plurime dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o collegato, sulla base delle quali la sentenza di merito abbia affermato la responsabilità dell’imputato, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano NOMEte (salvo che siano rilevabili ictu ocu/i) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato: la mancanza di una tale NOMEzione rende, quindi, di per sè, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità (Sez. 1, 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848).
2.5.2. Deve essere, infine, confermato che la chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607). Si deve aggiungere poi, con chiarezza, che gli «altri elementi» utili per confermarne l’attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero-accusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell’utilizzo di parametri proporzionati all’entità dei «rischi» connaturati alla situazione (in tal senso, espressamente, S.U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, rv. 255143). Allo stesso modo, non è necessario che l’elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).
Ricorso di NOME.
3.1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto, la responsabilità del ricorrente e le risposte fornite dalla Corte di appello, è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha adeguatamente affrontato le questioni poste dal ricorrente, in relazione al fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustiz non proverebbero in alcun modo l’affectio societatis del ricorrente, non incorrendo in manifesti vizi logici o errori di diritto
La sentenza impugnata ha, con motivazione congrua, ritenuto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, e COGNOME), molti dei qual intranei al RAGIONE_SOCIALE, hanno, in maniera convergente, delineato l’esistenza – fin dal 2009 – di un gruppo, c.d. “dei vaccari”, al vertice del quale vi era NOME COGNOME, il cui nucleo principale, costituito dai fratelli COGNOME, era coeso da legami familiari e all’interno del quale vi erano – a livello sovraordiNOME soggetti che provvedevano a distribuire la droga ai pusher e a riscuotere dagli stessi il denaro ( COGNOME COGNOME e poi, dlopo il loro arresto, COGNOME) e, i sottordine, una fitta rete di acquirenti abituali. Il RAGIONE_SOCIALE ir questione, ded alle estorsioni e allo spaccio di cocaina ed eroina, aveva acquistato una posizione egemone nel territorio di Barletta ed era dotato di una base logistica rappresentata dalla masseria della RAGIONE_SOCIALE.
Venendo, in particolare, alla posizione dell’odierno ricorrente, la Corte d’appello ha rimarcato l’importanza delle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME, riprese, invece, in modo parcellizzato, dalla difesa.
Il primo ha dichiarato di aver spacciato eroina e cocaina insieme a COGNOME, precisando che: 1) mentre si trovava agli arresti domiciliari, COGNOME si riforniva di eroina e cocaina dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, acquistando, ogni volta, un chilo di eroina e dieci/venti pezzi di cocaina; 2) COGNOME gli mandava i soldi in carcere mentre era detenuto; 3) sapeva che COGNOME si era affiliato al clan di RAGIONE_SOCIALE e precisava che erano liberi di acquistare droga anche da altri, ribadendo, tuttavia, che acquistavano abitualmente, soprattutto l’eroina, dagli RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che le dichiarazioni di COGNOME sono riscontrate da quelle di COGNOME, il quale ha dichiarato che? 1) COGNOME si occupava dello spaccio di eroina, che acquistava per ingenti quantitativi, anche mezzo chilo a volta, dagli RAGIONE_SOCIALE, provvedendo poi a spacciarla direttamente; 2) aveva ceduto cocaina (50/70 grammi) a COGNOME, il quale, tuttavia, si
riforniva direttamente da COGNOME o COGNOME per quantitativi maggiori; 3) COGNOME custodiva lo stupefacente in uno stanzino sotto la sua abitazione e una volta, nel 2013/2014, essendo spariti 50 grammi dello stesso, il ricorrente aveva sospettato che lui fosse l’autore della sottrazione.
La Corte di appello ha correttamente ritenuto riscontrate le dichiarazioni di COGNOME anche da quelle del collaboratore COGNOME – il quale ha NOMEto COGNOME come soggetto che spacciava per suo conto e che era in società con COGNOME – e del collaboratore COGNOME, il quale ha riferito di conoscerlo e di sapere che lavorava con COGNOME per vendere eroina e che entrambi si rifornivano soltanto dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
3.2. Rileva, in conclusione, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale, ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia convergenti nel nucleo fondamentale e particolarmente rilevanti laddove provenienti dai correi.
La Corte d’appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz’altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento in ordine al fatto che COGNOME, pur non essendo organicamente inserito nel gruppo degli RAGIONE_SOCIALE, agendo in simbiosi con COGNOME e con COGNOME si sia rifornito ripetutamente e per consistenti quantitativi di eroina e cocaina dal gruppo degli RAGIONE_SOCIALE, tanto da potersi ritenere che il RAGIONE_SOCIALE, costituente canale privilegiato di approvvigionamento di droga per il ricorrente, potesse fare stabile affidamento sulla sua disponibilità all’acquisto. Avendo i collaboratori anche riferito in maniera convergente che l’imputato provvedeva personalmente a spacciare lo stupefacente acquistato dagli RAGIONE_SOCIALE, è stata correttamente ritenuta provata anche la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. cit.
Si è data, in conclusione, corretta applicazione al principio di diritto secondo il quale integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continu approvvigionamento di sostanze di cui il RAGIONE_SOCIALE fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso (ex multis Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021 -dep. 20/01/2022-, Napoli, Rv. 282677 – 01).
Si richiama quanto detto al paragrafo 2.3 del “Considerato in diritto” in relazione alle risposte fornite dalla Corte di appello alle deduzioni del ricorrente, sottolineando che – contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e
confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata.
4. Ricorso COGNOME NOME
4.1. La prima censura del primo motivo di COGNOME, avente ad oggetto la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sull’esistenza di u gruppo diretto dagli imputati COGNOME COGNOME COGNOME dedito alla cessione di sostanza stupefacente è inammissibile, da un lato perché la difesa attacca direttamente le dichiarazioni dei collaboratori, dall’altro perché la Corte di appello ha, comunque, dato atto della puntualità di tali dichiarazioni nel ricostruire la posizione COGNOMECOGNOME quale capo dell’associazione che portava anche il suo nome.
La sentenza impugnata, si è, dapprima, soffermata sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia, e, successivamente ha NOMEto, come riscontro, alle dichiarazioni dei predetti, le conversazioni telefoniche, trascritte in dibattimento dal perito e intercettate nell’estate del 2012, e le video riprese effettuat nell’ambito di altro procedimento, grazie al posizionamento di due videocamere in INDIRIZZO, con registrazioni operate dal 31 luglio 2012 al 14 agosto 2012.
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dalla Corte in ordine alla rilevanza e non genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, quali hanno riferito della esistenza in Barletta di un gruppo capeggiato da COGNOME, che aveva in città il monopolio dello spaccio di marijuana. A riprova di questo, la sentenza impugnata NOME la partecipazione del ricorrente all’incontro tenutosi presso la masseria “dei vaccari” tra gennaio – febbraio 2011, in meritoal quale COGNOME ha riferito di un momento di tensione tra la RAGIONE_SOCIALE dei “vaccari” e quella di COGNOME, che, per rabbia, aveva, in quell’occasione, sfregiato COGNOME resosi responsabile di avere infranto il monopolio dello spaccio della marijuana a Barletta, in capo allo stesso COGNOME.
In siffatto quadro, le deduzioni difensive circa il fatto che COGNOME, come gli altri collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sul ricorrente, non erano affiliati alla organizzazione del COGNOME non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo dell’impugnata sentenza, che ha puntualmente evidenziato che i predetti collaboratori erano affiliati alla organizzazione degli COGNOME, che fornivano la marijuana a COGNOME e che, quindi, erano in molte occasioni testi oculari dei rapporti fra l’imputato e gli COGNOME. Lo stesso dicasi per COGNOME , il quale si è definito “peggio di un fratello” per COGNOME.
La Corte d’appello ha rimarcato l’importanza delle dichiarazioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME e ha approfonditamente analizzato le stesse. In particolare, si è evidenziato che:
–COGNOME, sentito all’udienza del 21 ottobre 2021, ha riferito a dell’esistenza in Barletta del gruppo capeggiato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che aveva il monopolio dello spaccio della marijuana. Quando NOME COGNOME era uscito dal carcere, avendo compreso che i fratelli NOME e NOME prendevano profitti maggiori di quelli che davano a lui e al fratello NOME, aveva affidato COGNOME e COGNOME il settore della marijuana, con la condizione che fosse corrisposto a loro “un punto” (mille euro) per ogni chilo di droga spacciata;
–NOME ha riferito dell’esistenza in Barletta del gruppo RAGIONE_SOCIALE, dedito in via esclusiva allo spaccio di marijuana;
–COGNOME ha dichiarato di aver acquistato marijuana dal gruppo COGNOME, individuando COGNOME NOME e COGNOME NOME quali capi dello stesso e, tra gli altri, NOME COGNOME. COGNOME ha anche riferito che, poiché COGNOME NOME, per un certo periodo, non aveva acquistato marijuana, NOME COGNOME lo aveva chiamato dicendogli che lo voleva “togliere di mezzo”, sicché avevano consegNOME 1 kg. di marijuana a lui e a un certo NOME COGNOME, al quale, proprio COGNOME, avrebbe spaccato una bottiglia in faccia a luglio 2011;
–COGNOME ha riferito che, quando nel 2012, era uscito dal carcere, il gruppo COGNOME si occupava già di marijuana, che smerciava in tutta Italia. Sapeva che del gruppo faceva parte NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, i quali non spacciavano direttamente, ma cedevano l’erba per lo spaccio;
–COGNOME ha evidenziato l’esistenza in Barletta del gruppo COGNOME con a capo COGNOME NOME, dichiarando di avere appreso delle vicende del gruppo, pur non essendo intraneo allo stesso, perché COGNOME era per lui “pecigio di un fratello” mentre NOME COGNOME era “suo cugino”.
COGNOME ha sostenuto che COGNOME comprava la marijuana da gruppo RAGIONE_SOCIALE, almeno fino al 2012. In particolare, talvolta, in sua presenza, la marijuana era consegnata da COGNOME nelle mani di COGNOME per quantitativi pari a 10/15 chilogrammi alla volta e, in talune occasioni, NOME veniva incaricato dagli COGNOME di effettuare gli acquisti.
A riscontro delle circostanze riferite dai collaboratori di giustizia, co motivazione ineccepibile, vi sono le risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle immagini relative alle utenze utilizzate dal RAGIONE_SOCIALE. Si richiama quanto osservato al paragrafo 2.5.2. del “Considerato in Diritto” circa la natura dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, allorchè
individua, come ulteriore elemento di riscontro, la circostanza che COGNOME, COGNOME e COGNOME erano utilizzatori di utenze attivate tutte contemporaneamente presso un dealer di Cerignola il 28 maggio 2012 e intestate a tale NOME, il quale era risultato titolare di ben 14 schede wind e che, a seguito dell’arresto del COGNOME, tutte le utenze intestate a NOME erano state cambiate in blocco, e erano state utilizzate utenze intestate a tale COGNOME NOME.
Le conversazioni intercettate, che spesso preludevano a incontri, più che per il loro contenuto, sono state correttamente ritenute significative perché attestano i contatti continui tra COGNOME e COGNOME e i rapporti esistenti tra COGNOME e COGNOME il quale era, poi, divenuto collaboratore di giustizia. E’ indubbio il valor probatorio attribuito a tali circostanze, riguardando le stesse l’esistenza del legame associativo, nonché la veridicità dell’affermazione di COGNOME in ordine agli stretti rapporti intrattenuti con COGNOMECOGNOME da costui, non a caso, definit “peggio di un fratello”.
La sentenza impugnata, infine, ha esaurientemente argomentato sul valore di riscontro delle riprese delle videocamere installate in relazione ad altro procedimento: le stesse comprovano il presidio della Piazza Castello svolto da COGNOME e COGNOME, nonché l’esistenza nella piazza stessa di una incessante attività di spaccio svolta in maniera organizzata (a mezzo di pusher, talvolta minorenni, che ricevevano la droga da spacciare dai referenti del gruppo, nell’occasione rappresentati da COGNOME, il quale in due occasioni era ripreso mentre cedeva un involucro precedentemente occultato a una terza persona). A riscontro dell’attività di spaccio che in quel luogo si svolgeva, vengono correttamente NOMEti l’arresto di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, nonché la circostanza che il 1 agosto 2012, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME() NOME si accorgevano della presenza delle telecamere, le rimuovevano appropriandosene’ così dimostrando come il controllo del territorio fosse assicurato dal gruppo con particolare cura.
4.2. La seconda censura del primo motivo e il motivo relativa alla intervenuta irrevocabile assoluzione, all’esito del rito abbreviato, nei confronti di COGNOME, non può in alcun modo vincolare il Collegio. Si tratta di una sentenza eccessivamente sintetica ed assertiva, che non valuta anche la posizione del ricorrente e che, alla luce del rito in forma contratta, non ha tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboratori giustizia, escussi nel presente procedimento. Alcuni di essi, si ribadisce, sono stati ritenuti dalla Corte di appello, con motivazione congrua e logica, molto chiari nel delineare il ruolo di capo dell’imputato, che si recava periodicamente ad acquistare 10-15 kg. di marijuana da COGNOME. E, comunque, la dichiarazione di inaffidabilità dei collaboratori di giustizia è stata, con motivazione ineccepibile, ritenuta erronea dalla Corte di appello di Bari, la
quale ha, come si è già detto, sostenuto l’irrilevanza del fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia fosse affiliato alla organizzazione del COGNOME; il dat rilevante è stato, infatti, considerato un altro’ e cioè che essi appartenevano alla organizzazione degli COGNOMECOGNOME che forniva la marijuana a COGNOME, e che, quindi, erano stati, in molte occasioni, testi oculari dei rapporti fra l’imputato e COGNOME.
La sentenza di assoluzione di COGNOME si sofferma anche sul fatto che non erano emerse prove circa il fatto che il predetto assumesse decisioni all’interno del gruppo e svolgesse di fatto un ruolo di comando. Si tratta di una motivazione che non può avere influenza alcuna sulla posizione di COGNOME.
Peraltro, la stessa sentenza della Corte di appello di Bari – che ha assolto COGNOME – ha riconosciuto la sussistenza dell’associazione con a capo COGNOME e ha condanNOME come partecipi COGNOME NOME, COGNOME NOME e, come concorrente esterno, COGNOME, sottolineando che il RAGIONE_SOCIALE in questione aveva acquistato il monopolio dell’attività di spaccio della marijuana in Barletta.
Ritiene il Collegio che, in conclusione, le dichiarazioni dei collaboratori – che si riscontrano in maniera evidente tra loro – siano state correttamente reputate sufficienti a configurare il ruolo di capo dell’imputato.
Da ultimo, non può essere accolta la richiesta difensiva, contenuta nel motivo aggiunto, di dichiarazione di prescrizione dei reati fine, considerato che, per quanto dichiarato dai collaboratori, l’attività di spaccio ad opera di COGNOME era proseguita anche dopo l’allontanamento di COGNOME e COGNOME, risalente a un periodo ricompreso tra il 2013 e il 2015. Ciò, anche in considerazione del fatto che il termine di cui all’art. 157 cod. pen. risulta essere stato sospeso sia in primo che in secondo grado, per un totale di mesi dieci e giorni ventisei.
4.3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, avendo la stessa avuto riguardo all’assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, non potendo valorizzare, a tal fine, la rinuncia ad alcuni motivi d’appello, considerato che la stessa non ha riguardato il nucleo
fondamentale dell’impugnazione proposta. COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMEre, ha riportato numerose condanne per reati in materia stupefacenti oltre che per gravi reati contro il patrimonio e la persona.
4.4. Il motivo sulla eccessività della pena è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di c:assazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Si è, infatti, partiti dalla pena base di anni venti di reclusione, aumentat di anni due per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. cit., compiutamente giustificata dalla ripetitività delle condotte.
5. Ricorso di COGNOME NOME
5.1. Quanto al primo motivo di ricorso, si richiamano le osservazioni svolte ai paragrafi 4.1. e 4.2. del “Considerato in Diritto”, a proposito della attendibilit di collaboratori e della sufficienza delle loro dichiarazioni a provare l’affectio societatis, nonché della irrilevanza nell’ambito del presente processo della assoluzione, in altro procedimento, di COGNOME.
Quanto poi alle dedotte discrasie, la risposta del Collegio di appello appare completa e priva di illogicità manifeste. Questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di più fonti dichiarative, non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto; e che comunque, spetta pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti (Sez. 1, n. 2328 del 14/04/1995, Carbonaro, Rv. 201294) e che proprio le eventuali discrasie su alcuni punti possono talora confermarne la reciproca autonomia delle dichiarazioni, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418). Va, infine, rammentato che in presenza di plurime dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o
collegato, sulla base delle quali la sentenza di merito abbia affermato la responsabilità dell’imputato, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano NOMEte (salvo che siano rilevabili ictu ocu/i) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato: la mancanza di una tale NOMEzione rende, quindi, di per sè, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità (Sez. 1, 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848).
Si ribadisce che la stessa sentenza della Corte di appello di Bari – che ha assolto COGNOME – ha riconosciuto la sussistenza dell’associazione con al vertice COGNOME e ha condanNOME, come partecipi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e, come concorrente esterno, COGNOME, evidenziando che la stessa aveva acquistato il monopolio dell’attività di spaccio della marijuana in Barletta.
5.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto la partecipazione di COGNOME all’associazione capeggiata da COGNOME, oltre alle attività di intercettazione e alle video riprese, delle quali si è parlato a proposito dell posizione di COGNOME, sono generici, non confrontandosi con la puntuale motivazione della Corte d’appello, che richiama le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare:
–COGNOME NOME COGNOME come “un fratello” di COGNOME NOME, nel senso che stava sempre con lui ed era come se fosse un capo, anche se “i capi effettivi erano lo COGNOME e COGNOME“; NOME COGNOME come colui che aveva restituito i soldi dopo la rottura del patto con il gruppo RAGIONE_SOCIALE e come partecipe dell’incontro tenutosi alla masseria dei “Vaccari” agli inizi del 2011; descrive COGNOME come soggetto che si occupava, per conto del gruppo, di recuperare le somme, provento della vendita di stupefacente, non riscosse e di avere appreso; ricorda di avere appreso della indole violenta di COGNOME dagli RAGIONE_SOCIALE, nella loro masseria, e dagli spacciatori che ivi si recavano;
–NOME NOME NOME come socio di COGNOME e COGNOME, pur esc:ludendo che fosse un fornitore diretto;
–COGNOME colloca COGNOME come partecipe del gruppo RAGIONE_SOCIALE e lo descrive come un soggetto dall’indole violenta, che era stato allontaNOME negli anni 2014 2015;
–COGNOME NOME COGNOME come “suo cugino” e COGNOME “peggio di un fratello”;
–COGNOME riferisce che COGNOME era un partecipe del gruppo capeggiato da COGNOME e COGNOME e aveva il compito di andare a recuperare i soldi o, meglio, “di andare a dare mazzate” alle persone, di portare la marijuana e di controllare le piazze;
COGNOME riferisce di avere avuto rapporti con il COGNOME nelle occasioni, in cui andava a consegnare i soldi ai fratelli COGNOME, dai quali il gruppo COGNOME acquistava la marijuana.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine al fatto che le conversazioni intercettate fanno emergere i rapporti frequentissimi tra COGNOME e COGNOME, a conferma di quanto riferito da COGNOME circa il fatto che i due fossero come fratelli, possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità.
Si richiama, per ciò che concerne l’utilizzo di utenze intestate a stranieri, e alle riprese effettuate dalle videocamere installate in INDIRIZZO Castello dai carabinieri – le quali hanno più volte ripreso COGNOME in compagnia di COGNOME e COGNOME, quanto osservato, con riguardo alla posizione di COGNOME, al paragrafo 4.1. del “Considerato in Diritto”.
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte circa il fatto che non è rilevante la circostanza che NOME sia allontaNOME dall’associazione nel 2013, posto che l’associazione è contestata a partire dal 2009.
5.3.11 quinto motivo, avente ad oggetto il dolo del reato associativo è, anch’esso, generico, a fronte della motivazione della Corte d’appello la quale, dagli elementi sopra NOMEti, desume la prova della stabile disponibilità di NOME al perseguimento del programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE, nonché della coscienza e volontà dello stesso di partecipare attivamente alla realizzazione del programma medesimo.
6.1 ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono, in conclusione, inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibiRà, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso di COGNOME NOME è infondato e il predetto deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
I
ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 marzo 2024
Il Con
Il Pres’ te