Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11717 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 40118/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 04/06/1979 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/04/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha così provveduto:
ha escluso in toto la sussistenza dell’associazione ex art. 416bis cod. pen., contestata sub 1) della provvisoria rubrica a carico di NOME COGNOME ed altri indagati;
ha ritenuto insussistente, quindi, l’ipotesi di concorso esterno contestata sub 2);
ha escluso la partecipazione alla fattispecie delittuosa ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 31), in relazione agli indagati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Potenza ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero, riconoscendo la sussistenza della fattispecie associativa ex art. 74 T.U. stup., cointestata al capo 31) della provvisoria rubrica, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con atto a firma degli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo un motivo unico, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 13, 25 e 111 Cost., nonchØ in ragione della natura manifestamente illogica e apparente della motivazione,
lamentandosi, infine, una fallace interpretazione dell’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La doglianza difensiva Ł generica e si limita ad una mera critica del provvedimento impugnato, che risulta, però, priva di specifici e concreti elementi, idonei a configurare vizi tutelabili in sede di legittimità. Al contrario, il provvedimento impugnato offre adeguata e logica motivazione, quanto alla condotta di partecipazione ascrivibile al ricorrente, partendo dal numero significativo dei reati fine contestati, ma anche da una pluralità di ulteriori elementi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Integrando brevemente quanto espresso in parte narrativa, può dirsi che – riformando la decisione del Giudice delle indagini preliminari – il Tribunale del riesame ha ritenuto NOME gravemente indiziato anche del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (per maggior precisione, l’originario provvedimento restrittivo della libertà personale era stato adottato in relazione a undici reati fine; il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza genetica, limitatamente al capo n. 74 della provvisoria incolpazione ed ha riqualificato, ai sensi dell’art. 73 comma 5 T.U. stup., nove di tali episodi). L’ordinanza impugnata ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria, necessaria in vista dell’adozione di misura cautelare, saldando tra loro diversi elementi emergenti dall’incarto processuale; trattasi di elementi di eterogenea natura, ma che sono stati ritenuti tutti ritenuti tra loro perfettamente concordanti, oltre che di univoca significazione.
Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:
in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nØ sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, Ł possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628, secondo cui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito››.
Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: ‹‹In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo del tribunale di esaminare compiutamente
ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che Ł da ritenersi affetta da vizio di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa›› (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01).
Può dunque passarsi all’analisi specifica dell’impugnazione.
4. L’impugnata ordinanza – in ipotesi difensiva – sarebbe priva di un maggior grado di persuasività e credibilità razionale, rispetto a quella riformata, risolvendosi essa in una mera riproduzione dei dati investigativi emersi a carico del ricorrente, posti a fondamento della ritenuta partecipazione del soggetto al sodalizio ex art. 74 T.U. stup. Si tratterebbe, peraltro, di elementi già analiticamente vagliati – nel succitato provvedimento reiettivo – dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso potersi attribuire al COGNOME il ruolo di partecipe dell’ipotizzata associazione, finalizzata al traffico degli stupefacenti.
L’intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso, allora, risulterebbe desunta semplicemente dal numero dei reati fine contestati, oltre che dei contatti intercorsi, tra il ricorrente e alcuni esponenti del presunto gruppo; e ciò, ad onta del fatto che i reati fine siano contestati o al solo Lauria, ovvero allo stesso in concorso con soggetti non ritenuti organici al sodalizio. Rappresenta la difesa, infine, come la semplice reiterazione delle condotte di spaccio non sia sufficiente a far scattare il vincolo associativo, laddove manchino elementi in grado di far ritenere esistente sussistente l’ affectio societatis .
4.1. Non vi Ł chi non rilevi come si sia in presenza di censure che si sviluppano interamente sul piano del fatto, essendo esse tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
4.2. D’altronde, nessun vizio logico o argomentativo Ł ravvisabile nella motivazione sviluppata, la quale ha ben chiarito come la sussistenza dell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti sia già stata riconosciuta, nella sua oggettività – sebbene sia stata poi ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 74 comma 6 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 – nel provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal Giudice per le indagini preliminari e confermato dal Tribunale del riesame. Con riferimento, invece, al tema della partecipazione associativa ascrivibile al Lauria, l’avversata ordinanza ha evidenziato i seguenti elementi, che ha ritenuto di univoca valenza evocativa, militanti a carico dell’indagato:
condotta concorsuale, nella partecipazione di numerosi reati fine, in relazione ai quali Ł già stata applicata la misura cautelare carceraria;
sicura conoscenza dei coindagati (fatto ammesso dallo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia), con i quali egli stesso ha riferito di aver spacciato sostanza stupefacente nel 2008 (fatti in relazione ai quali ha già riportato condanna);
plurimi contatti dell’indagato con i soggetti posti in posizione apicale, all’interno
dell’organizzazione, dai quali era considerato un ‘uomo di fiducia’;
plurimi controlli di polizia, che hanno riscontrato l’assidua frequentazione del Lauria con diversi esponenti del sodalizio (il Tribunale del riesame ha sottolineato come l’assiduità di tali contatti rappresenti un dato oggettivo di forte significazione, che, andandosi a saldare con la commissione di numerosi reati fine, contribuisce a comporre un quadro di indubitabile gravità indiziaria, circa l’organicità dell’indagato all’associazione in argomento);
partecipazione del COGNOME ad attività volta al recupero di crediti, vantati dai COGNOME verso terzi, in relazione al traffico di sostanze stupefacenti (si pongono a fondamento di tale elemento diverse conversazioni telefoniche oggetto di captazione, riportate per sunto nel provvedimento impugnato);
funzione di paciere, espletata al fine di dirimere i contrasti insorti con gli COGNOME, in ordine all’assuntore NOME COGNOME (trattasi di una tipologia di condotta che Ł stata inserita fra gli elementi a carico, evidentemente per esser stata valutata quale attività idonea ad assicurare la stabilità e la tenuta del sodalizio e, consequenzialmente, la prosecuzione della vita attiva del medesimo).
Come sopra chiarito, nessuna delle (rivalutative e fattuali) deduzioni difensive, sussunte nell’unico motivo di impugnazione, presenta la specifica attitudine a disarticolare la saldezza logica e ricostruttiva della impugnata ordinanza; questa merita, pertanto, di rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti da compiere, ai sensi degli artt. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen.
ex
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME