Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38827 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38827 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta nei confronti di
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Caltanisetta avverso l ‘ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanisetta adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. -in parziale riforma della ordinanza emessa il 9 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale -revocava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME , limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, sub 1) della contestazione provvisoria, disponendone per tale titolo la formale scarcerazione, e confermava le ulteriori statuizioni ( i.e. misura custodiale per episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione).
Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanisetta, ha proposto ricorso, con cui ha dedotto:
-violazione di legge, in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni.
I Giudici della cautela avrebbero ignorato i principi di diritto, secondo cui il fenomeno associativo è configurabile nonostante la ‘diversità degli scopi personali’ di ciascun sodale e/o ‘il contrasto di interessi economici’; avrebbero reso una motivazion e ai limiti dell’apparenza nell’escludere la valenza indiziaria di una serie di colloqui telefonici da cui sarebbero emersi stabili rapporti di affari con i fornitori gelesi, i fratelli COGNOME, e la ‘cellula’ facente capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la motivazione del provvedimento era illogica e contraddittoria, là dove il Tribunale aveva, per un verso, riconosciuto l ‘esistenza e la operatività di un a struttura associativa limitatamente alla cellula RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, l’aveva assertivamente negata con riferimento alla cellula NOME, COGNOME e COGNOME.
Alla odierna udienza -che si è svolta in forma non partecipata -il Pubblico Ministero ha inoltrato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile introducendo argomentazioni che esulano dalle censure ammissibili in sede di legittimità, perché versate in fatto.
2. Secondo la tesi di accusa, avallata dal Giudice per le indagini preliminari, NOME COGNOME avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito al narcotraffico ed operativo nella cittadina nissena, nel periodo antecedente e successivo al mese di maggio 2023. La struttura associativa avrebbe assunto la fisionomia di una sorta di ‘ joint-venture ‘ tra tre cellule: a) quella più numerosa, capeggiata dal ricorrente e di cui avrebbero fatto parte la di lui compagna NOME COGNOME e NOME COGNOME; b) quella diretta da NOME COGNOME; c) quella facente capo NOME COGNOME. Ognuna di tali cellule, pur gestendo in autonomia una propria piazza di spaccio, era ‘connessa’ l’una con l ‘altra sul piano economico, per il comune e collaudato sistema di acquisto dai fratelli gelesi, NOME e NOME COGNOME.
2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha solo in parte validato l’impostazione accusatoria, ritenendo – sulla base degli elementi di conoscenza offerti – la gravità del quadro indiziario nei confronti del NOME, limitatamente ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, non anche in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309. Secondo la valutazione operata dai Giudici del gravame, il dato intercettativo aveva consentito di enucleare una struttura, stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico, solo all’interno della ‘cellula’ facente capo a COGNOME, posto che essa agiva secondo collaudati protocolli operativi, rivolgendosi ad un comune canale di approvvigionamento e presentando una minima suddivisione dei ruoli ; inoltre, i suoi componenti agivano in sinergia, dando prova di affectio societatis e manifestando solidarietà interna, soprattutto nei momenti di fibrillazione.
Stesse dinamiche, invece, non erano rinvenibili in relazione alla ‘cellula’ che -secondo il tema di accusa- sarebbe stata capeggiata dal ricorrente.
Si dà atto nel provvedimento in verifica (pagg. 13 e ss) che, sebbene il NOME fosse un soggetto dedito all’attività di spaccio , gestendo, unitamente alla compagna, un giro di affari assai redditizio per la disponibilità di un canale di approvvigionamento collaudato e di una vasta platea di clienti, lo stesso operasse in piena autonomia. A differenza di quanto si riscontrava nella cellula riferibile al gruppo di RAGIONE_SOCIALE, non aveva instaurato un rapporto fiduciario e di mutuo soccorso con i soggetti, ai quali si rivolgeva solo per gli approvvigionamenti dello stupefacente, che pagava di volta in volta in contanti ; prova di tanto il rifiuto di prestare aiuto ai presunti sodali, COGNOME, per saldare un cospicuo debito per pregresse forniture di droga dai fratelli COGNOME; il rifiuto di accettare la proposta di acquisto proveniente dal gruppo
COGNOME; la conoscenza del canale di rifornimento dei fratelli gelesi , solo nel mese di giugno del 2023 (pagg. 17 e ss).
Il NOME era, dunque, un ‘cane sciolto’, che non aveva mai tenuto comportamenti sintomatici di prosecuzione dell’attività di spaccio in comune con gli altri, ma anzi agito in tutt’altra direzione, manifestando il proprio disinteresse a cooperare con le altre ‘cellule’.
2.2. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente enunciato le ragioni per le quali non era ipotizzabile, seppure nei limiti di una valutazione sommaria tipica del giudizio cautelare, una struttura associativa, per quanto rudimentalmente organizzata, dedita in modo stabile all’attività di spaccio limitatamente al gruppo più ristretto , composto da COGNOME , COGNOME e COGNOME, ritenendo, a tal uopo, che il compendio investigativo propendesse verso la differente ipotesi del concorso di persone. Si dà atto, infatti, nel provvedimento che il ricorrente vendeva in autonomia, coadiuvato dalla compagna convivente, COGNOME, e come lo stesso apporto del presunto sodale NOME COGNOME fosse stato occasionale e nella sostanza compendiatosi nella custodia dello stupefacente per un limitato arco di tempo, essendosi poi il rapporto risolto in via definitiva.
2.3. Il Giudice del gravame è pervenuto a tali conclusioni sulla base di valutazioni fedelmente ancorate al dato intercettativo, di cui ha fornito una lettura e una interpretazione logica e coerente, di guisa che non sono riscontrabili travisamenti della ‘prova'( rectius del compendio investigativo); le valutazioni sono, peraltro, congruenti rispetto alle premesse fattuali e, in buona sostanza, il percorso argomentativo su cui poggia il provvedimento in verifica non presenta falle, non riscontrandosi manifeste illogicità, essendo il percorso argomentativo lineare , chiaro , esaustivo e scevro da contraddizioni.
2.4. Al cospetto di un ordito motivazionale di tal fatta, il Pubblico Ministero ricorrente, invece, contesta sostanzialmente la valutazione di merito compiuta dal Tribunale e propone una rivalutazione del compendio indiziario, già esaminato. Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verifica evidenti lacune argomentative o travisamenti della prova.
Il ricorrente, infatti, tende ad amplificare il significato probatorio di alcuni episodi o a fornire una differente chiave di lettura del modus operandi del ricorrente, ma, in tal modo, sollecita una alternativa interpretazione degli elementi indiziari.
2.5. E’ il caso di rammentare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, purché le ragioni siano spiegate in modo logico e adeguato.
Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta – giudice della motivazione.
I vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità: non sono ammissibili le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).
2.6. Deve, inoltre, ricordarsi che – mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale – non è affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
2.7. Ciò è ancora più vero là dove, come nel caso in esame, con l’impugnazione (cfr pagg.8 e ss del ricorso) è stato posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, ovvero di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, per avere il Giudice della cautela ripercorso le emergenze delle captazioni e per averne fornito una lettura logica e congrua.
Né, peraltro, la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell’interlocuzione captata, piuttosto che un altro, è scrutinabile in questa sede se sorretto -come nella specie -da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito.
Analoghe conclusioni si impongono per tutte le ulteriori censure del ricorrente che sono volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che, non solo, non sono affatto sfuggiti al puntuale scrutinio dei Giudici del riesame, ma che, sulla base di un metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio investigativo, sono stati ritenuti privi di significato dimostrativo, seppur nei limiti della semiplena cognitio tipica della fase cautelare.
Alla luce delle su esposte premesse consegue la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME