Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 agosto 2023, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo 1’11 luglio 2023, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato: per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con il ru di fornitore abituale di cocaina e hashish del sodalizio promosso e diretto da altri
(capo 1); per quelli di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 25, 26, 27 e 29).
Avverso l’ordinanza l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza del delitto d cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). Mancherebbe, infatti, la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, in considerazione del ristretto arco temporale di un mese, durante il quale i rapporti di compravendita sarebbero stati intrattenuti, posto che ciascuno dei pretesi compartecipi avrebbe agito per conto proprio, non essendo a tal fine sufficienti la mera disponibilità nei confronti del singolo associato o l’esistenza di rapporti di collaborazione, e risultando assente, sul piano soggettivo, la prova della sussistenza di un vincolo associativo. Mancherebbero, in particolare, i requisiti della stabilità, durevolezza ed esclusività del preteso rapporto di fornitura di stupefacente.
2.2. Si censurano, poi, il vizio di motivazione e la violazione di legge, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di :colpevolezza in ordine alla circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, per il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 27). Si richiama l produzione della sentenza della Corte d’appello di Palermo del :30 novembre 2022, nei confronti di COGNOME e COGNOME, arrestati in flagranza per la stessa condotta, in relazione ai quali la contestata aggravante è stata esclusa. Si contesta la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui quella sentenza non aveva accertato il superamento del valore soglia, per la particolare procedura di campionamento adottata in quel procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente evidenziarsi come le censure del ricorrente, seppure formalmente riferite anche a violazione di legge, non rechino alcuna argomentazione circa effettivi vizi nell’interpretazione delle disposizioni richiamate, risolvendosi in rilievi fattuali relativi alla sussistenza di gravi indizi reato associativo e della circostanza aggravante dell’ingente quantità quanto ad uno dei reati-scopo. Si tratta, in altri termini, di doglian2:e sostanzialmente riconducibili ai soli vizi motivazionali, corredate da formule di stile quanto a pretesi non identificati, vizi di violazione di legge. In ogni caso, la difesa non fornisc neanche in via di mera prospettazione, elementi tali da scardinare la tenuta logica
del provvedimento impugnato, perché richiede sostanzialmente una rivalutazione del quadro indiziario, preclusa in sede di legittimità, perché non riconducibile allo schema delle doglianze deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
1.1. Le considerazioni che precedono si attagliano al primo motivo di impugnazione – con cui si lamenta il vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 1990 come indicato nel capo 1 – che deve, perciò, essere ritenuto inammissibile.
Il ricorrente muove contestazioni generiche e non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione dell’ordinanza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese in sede di riesame. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove riconosce la sussistenza di un’associazione a delinquere ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, caratterizzata da uno stabile e indeterminato disegno criminoso, ove l’indagato ha assunto il ruolo di affidabile fornitore di stupefacente nel periodo di riferimento. I particolare, il ricorrente risulta essere il fornitore palermitano di plurime partite stupefacenti del sodalizio capeggiato dai RAGIONE_SOCIALE operante a Trapani; mentre la sua consapevolezza emerge dai contatti intrattenuti anche con diversi altri soggetti, oltre che dalla costanza e dalla consistenza delle forniture, confermate dalle modalità di pagamento (pagg. 11-17, quanto al reato associativo; 27-30 quanto allo specifico ruolo svolto dall’indagato nell’ambito dell’associazione).
1.2. La seconda censura – riferita alla circostanza aggravante dell’ingente quantità quanto al capo 27 dell’imputazione provvisoria – è inammissibile. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 1. e 1.1. da intendersi come richiamate. A fronte della doglianza contenuta nel ricorso per cassazione – meramente reiterativa di analogo motivo di riesame – si rileva che il Tribunale, nell’impugnato provvedimento, ha correttamente precisato che l’esclusione dell’aggravante nella sentenza di condanna dei correi separatamente giudicati non rappresenta prova positiva del mancato raggiungimento del valore soglia per l’integrazione dell’aggravante nel presente procedimento. Infatti, le analisi tossicologiche effettuate sullo stupefacente hanno evidenziato nella fase di indagine la presenza di un quantitativo di principio attivo superiore a tale valore soglia, dovendo essere rimesso al giudizio di merito l’ulteriore accertamento tecnico sul punto.
Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/01/2024