Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Genk il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 dicembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza impugnata in riferimento al reato di cui al capo C6) e ha confermato l’applicazione nei confronti di NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R
309/90 (capo C), disposta con provvedimento emesso il 13 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città.
Avverso l’anzidetta ordinanza del Tribunale il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla qualifica di partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo C). Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel valorizzare la telefonata del 13 ottobre 2020, in cui NOME COGNOME si lamentava con l’odierno ricorrente dell’avvenuto sequestro della sostanza e aveva affermato che “se era tutto a posto, prendevi 50.000 euro”, aveva errato, perché aveva ritenuto che la frase fosse riferita al ricavato che il ricorrente avrebbe potuto ottenere, mentre essa poteva significare che soltanto NOME COGNOME e i suoi sodali avrebbero preso tale compenso, atteso che il ricorrente era stato un semplice ascoltatore e non aveva risposto in alcun modo. Il ricorrente, inoltre, non avrebbe partecipato al reato fine di cui al capo C6) e avrebbe soltanto offerto ospitalità al cugino che non aveva disponibilità economica per trovare autonomo alloggio, a causa del lungo periodo detentivo, al quale era stato in precedenza sottoposto. Inoltre, non avrebbe pregio l’affermazione contenuta nell’ordinanza, secondo cui le indagini avrebbero svelato che l’odierno ricorrente aveva svolto l’importante funzione di assicurare ai sodali una base logistica in Belgio, perché gli stessi potessero curare in modo immediato e diretto le importazioni di cocaina, che veniva spedita in navi che attraccavano nei porti del citato Paese europeo. L’affermazione sarebbe infondata poiché l’importanza dei traffici rilevati disvelerebbe che l’appoggio, fornito dal ricorrente, sarebbe stato totalmente neutro rispetto ai fini conseguiti. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’ordinanza impugnata, quanto al reato associativo, sono illustrati, innanzitutto, gli elementi emersi dall’attività investigativa, atti a dimostrar l’esistenza di un’associazione, quali: la condivisione degli investimenti finanziari e di risorse materiali, specificamente finalizzate alla conduzione di affari nell’ambito del traffico di stupefacenti; il procacciamento comune di clienti, a cui rivendere la sostanza stupefacente; la condivisione dei proventi della vendita; la predisposizione di appositi servizi di staffetta per il trasporto della cocaina da un luogo all’altro; la ricerca di nuovi e ulteriori contatti con i quali espandere
business anche in importazioni che sarebbero dovute avvenire in Paesi extraeuropei. Significativi sono stati ritenuti anche l’elevato numero di reati fine oggetto del presente procedimento, e il lungo arco temporale nel quale gli stessi erano stati commessi, essendo l’associazione stata contestata come esistente dal gennaio 2020 al gennaio 2022, segnale inequivocabile della sussistenza non di uno sporadico e occasionale accordo per delinquere quanto di un vero e proprio patto associativo, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, non prefissati ex ante né nel numero né nella durata.
Con riguardo specifico alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale ha valorizzato la telefonata del 13 ottobre 2020, in cui NOME COGNOME si era lamentato con l’odierno ricorrente dell’avvenuto sequestro della sostanza stupefacente e aveva affermato che “se era tutto a posto, prendevi 50.000 euro”. Da tale intercettazione si evinceva il coinvolgimento del ricorrente che avrebbe avuto diritto a percepire quella data somma menzionata dai conversanti in stretta correlazione all’avvenuto sequestro e, quindi, riferibile al carico d cocaina sequestrato.
Il ricorrente, inoltre, aveva svolto anche l’importante funzione di assicurare ai sodali una base logistica in Belgio, perché gli stessi potessero curare in modo immediato e diretto le importazioni di cocaina, che veniva spedita in navi che attraccavano nei porti del Paese. In particolare, la pizzeria “RAGIONE_SOCIALE“, di titolarità del ricorrente e di suo fratello, era luogo di incontri tra gli associa fine di programmare le attività di importazione dello stupefacente. Il ricorrente, inoltre, il 10 ottobre 2020 aveva ospitato presso la propria abitazione, sita in Genk, il sodale NOME COGNOME proprio nei giorni in cui si registravano i fatti di maggiore rilevanza in ordine all’importazione di 930 chilogrammi di cocaina, oggetto del reato di cui al capo C22) della provvisoria imputazione. Egli aveva anche fornito a suo cugino NOME COGNOME, soggetto indiziato non solo di far parte dell’associazione ma anche di esserne promotore, dirigente e finanziatore, la disponibilità della propria autovettura con targa belga, al fine di facilitare spostamenti di quest’ultimo, chiaramente anche ciò nell’ottica di agevolare l’esecuzione di traffici illeciti, che i menzionati soggetti conducevano.
Il Tribunale ha rimarcato, quindi, che gli elementi investigativi non lasciavano dubbi nel ricostruire la figura di NOME COGNOME quale partecipe dell’associazione, sussistendo congiuntamente: 1) l’affectio societatis dell’aver preso parte all’associazione, intrattenendo rapporti con i soggetti apicali della stessa in modo non sporadico e occasionale ma reiterato e continuo, nella piena consapevolezza della caratura criminale dagli stessi rivestita, essendo, peraltro, a questi legato anche da rapporti di stretta parentela; 2) il contributo causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento della consorteria,
consistito nell’aver partecipato al finanziamento dell’ingente importazione di cocaina, sussunta al capo C22) (930 chilogrammi di cocaina provenienti dalla Colombia e giunta in un porto del Belgio), e nell’avere posto a disposizione dei sodali basi logistiche e strumenti utili alla cura degli affari di narcotraffi condotto dai sodali in Belgio, particolarmente nei momenti in cui vi era la necessità di concretizzare importazioni di elevatissime quantità di cocaina (il riferimento, in particolare, è all’ottobre 2020, allorquando sarebbe dovuto arrivare il carico di 930 chilogrammi, proveniente dal porto di Santa Marta in Colombia e diretto, appunto, in Belgio).
2.1. Con tale apparato giustificativo, con cui il Tribunale ha correttamente e logicamente affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, il ricorrente non si adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale e a svilire la portata degli elementi valorizzati, proponendo una diversa valutazione degli stessi, non consentita in questa sede.
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 -01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/7/2024