Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1295 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1295 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Taurianova il 22/01/1971
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ch concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato, sede di riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Milano, con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura caute della custodia in carcere per i delitti di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1
organizzatore di un’associazione dedita al narcotraffico (capo 19), e all’ar comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per acquisto, cessione e detenzione, con alt di 2 chili di cocaina (capo 23).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME tramit il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strett necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, quanto alla gravit indiziaria, per il travisamento della conversazione del 25 agosto 2021, t ricorrente ed il cognato, NOME COGNOME che non assume alcuna valenza cifrata per il riferimento ai “gommoni” attesa la riconducibilità all’attività lav di Cutrì riscontrata dai documenti.
Il Tribunale oltre a non rispondere alla lettura alternativa della difesa, n considerato che il giorno della presumibile consegna dello stupefacente non fossero stati contatti tra il ricorrente e i concorrenti nel reato, così lim propria valutazione alla sola telefonata intrattenuta il giorno successivo.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla gravi indiziaria per l’ ipotesi delittuosa di cui al capo 19) in assenza degli e costitutivi della relativa fattispecie di reato, nei termini deline giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46990 del 2021 con rinvio alla sent delle Sezioni Unite n. 369 del 2021), sotto il profilo oggettivo e sogget potendosi al più inquadrare le condotte contestate nell’ambito del concorso persone nel reato alla luce delle dichiarazioni confessorie di parte degli impu l’assenza di condotte concrete perpetrate da COGNOME in prima persona, l’unico r fine e il discrimen con l’associazione dedita al narcotraffico indicato dalle sentenze della Sesta sezione (nn. 25649 del 2024 e 7601 del 2023).
Inoltre, la fattispecie associativa meritava di essere qualificata ai dell’art. 74, comma 6, d. P.R. n. 309 del 1990 alla luce della lieve entità dei fatti di reato, evincibile da diversi elementi di fatto (assenza di programmazi carattere rudimentale e ridotto nel tempo delle condotte, conversazio intercettate).
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla condot partecipativa del ricorrente riconosciuta in base ad un solo reato fine e a presunzioni fondate sui legami familiari inidonei a comprovare soprattut l’elemento soggettivo.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alle esigen cautelari in quanto l’ordinanza impugnata, oltre ad essere carente di quals apporto critico rispetto a quella genetica, ha desunto l’attualità dal titolo rispetto a fatti rimasti indimostrati, senza tenere conto del considerevole la
tempo, dell’interruzione dei rapporti con ambienti criminali per la custodia già patita e della marginalità del ruolo ricoperto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è aspecifico e propone censure di merito sulla consistenza degli indizi posti a base del provvedimento impugnato.
Costituisce principio pacifico in tema di misure cautelari personali che non sono consentite censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
2.2. Il provvedimento impugnato non ha operato alcun travisamento del contenuto della conversazione intercorsa tra il ricorrente ed il cognato, ma ha inquadrato la condotta provvisoriamente contestata in un contesto ben più ampio, di altre precedenti forniture di cocaina dalla Calabria, avvenute tra maggio-giugno e luglio 2021 (capi 21 e 22) tra gli stessi soggetti (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), di cui quella in esame (capo 23) era l’ennesima e coinvolgeva direttamente il ricorrente visto che la consegna era avvenuta nel suo capannone.
L’ordinanza ha descritto il contenuto e lo sviluppo delle conversazioni avvenute il giorno della consegna e quello successivo offrendone una propria ragionevole lettura anche grazie al loro contenuto inequivoco riportato nella nota 14 a pag. 10 del provvedimento. La prima intercettazione attiene al dialogo tra COGNOME e NOME COGNOME quando i due arrivano presso il capannone di NOME COGNOME e lì ricevono 2 chili di cocaina dalla Calabria da tale NOME e NOME COGNOME, capo del gruppo criminale, decide di tenerne un chilo per sé senza autorizzazione («lo voleva il coso pure uno… Ma non so il prezzo… Perché lo volevano pure gli albanesi»; «intanto uno ora me lo prendo… Senza soldi, “NOME risponde 2 sono…” e NOME ribatte “uno me lo prendo io… tanto la deve vendere” NOME afferma altresì “se sappiamo il prezzo… ne diamo un altro all’albanese»).
La riferibilità della consegna della cocaina a NOME COGNOME si evince dalla conversazione del giorno successivo tra questi e NOME COGNOME nella quale
il secondo fa riferimento ai “gommoni” e per ben due volte NOME COGNOME dice di non capire, tanto da imporre all’interlocutore di esplicitare tutto ciò accaduto il giorno precedente e rendere così evidente l’utilizzo di un lingua criptico (nota 16, pagg. 10 e 11).
2.3. Alla luce di detto dialogo, per come logicamente interpretato d provvedimento impugnato in relazione a quello del giorno precedente, diventa priva di rilievo l’assenza di contatti tra il ricorrente e i concorrenti alla presumibile consegna dello stupefacente, soprattutto ove si consideri che NOME COGNOME proprio quel giorno si era presentato al capannone come cognato di NOME soprannome del ricorrente – e NOME COGNOME lo aveva espressamente menzionato all’interlocutore preoccupandosi delle conseguenze della sparizione di una par della droga e della reazione di COGNOME.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminare insieme in qua attengono alla gravità indiziaria, sono inammissibili per manifesta infondatezza
3.1. Il provvedimento fornisce univoci e puntuali elementi circa l’esistenza una compagine associativa nei termini delineati dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del (capo 19).
Grazie ad una capillare attività investigativa durata un anno, sviluppatasi captazioni di conversazioni, anche con l’uso del trojan, corroborate da serviz osservazione e controllo è emersa l’operatività di un’associazione dedit narcotraffico, attiva da giugno 2020 nell’area del comasco, con base operativa logistica nel distributore di carburanti RAGIONE_SOCIALE di Cislago.
Da detto nnonitoraggio era risultata una struttura organizzata, facente cap NOME COGNOME, connotata da stretti legami parentali tra gli associati (pag. 7) a con famiglie di ndrangheta, in cui ciascuno svolgeva uno specifico ruolo nel gestione della continuativa fornitura di droga dalla Calabria per la succes rivendita nella zona anche all’ingrosso a diversi soggetti (COGNOME, NOME COGNOME).
L’ordinanza impugnata, con rinvio al provvedimento genetico, per completezza ha richiamato anche la disponibilità di armi in capo ad un parteci della compagine associativa, NOME COGNOME con capacità di reimpiego capitali illeciti, elemento utile per delineare la potenzialità of dell’associazione in esame.
In ordine al profilo soggettivo, il Tribunale ha richiamato diversi elem significativi emersi dalle intercettazioni quali: il ruolo cruciale del ricorren affari economici dell’associazione visto che faceva “mangiare” tanto il cug quanto il nipote, l’alta considerazione di cui godeva nell’ambiente criminal riferimento in ragione del suo “potere di rimprovero” e dei rapporti di parent
sia con il clan COGNOME che con il clan COGNOME; la vicinanza alle cosche dei mandamenti tirrenici della provincia di Reggio Calabria. Di particolare rilievo è stata ritenuta anche la conversazione del 17 marzo 2021, sui prestiti a tassi usurari concessi dai calabresi ad imprenditori del Nord, il cui il ricorrente aveva spiegato come i ritardi nelle restituzioni sarebbero stati puniti come i sequestri sull’Aspromonte (pag. 12).
3.2. Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente configurata la posizione organizzativa del ricorrente all’interno dell’associazione in forza della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è necessaria la commissione dei reati-fine (Sez. 4, n.11470 del 09/03/2021, Rv. 280703) che nella specie, peraltro, sono stati addebitati al COGNOME (capo 23).
3.3. Con riguardo al reato-fine il Tribunale, con argomenti non illogici e fondati su un ricco supporto investigativo, ha collocato la consegna di 2 kg di cocaina come segmento del continuativo generale sistema di approvvigionamento di stupefacenti da parte dell’associazione, così da escludersi la qualificazione alternativa di un mero concorso di persone nel reato, prospettata dal ricorso, proprio alla luce della linearità delle conversazioni intercettate tali da dimostrare che l’acquisto di partite di droga dalla Calabria non fosse affatto una modalità estemporanea, ma esprimesse la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso, così da rendere il reato-fine un epifenomeno della compagine criminale che non la esaurisce, mantenendosi questa salda anche dopo la sua consumazione (tra le tante, Sez. 2, n. 22906 dell’8/03/2023, Rv. 284724).
3.4. Il provvedimento impugnato ha anche evidenziato i dati oggettivi da cui evincere l’intensità dell’attività criminosa e i quantitativi rilevanti di cocai provenienti dalla Calabria, pari a diversi chili nell’arco di pochi mesi, movimentati dalla strutturata organizzazione capeggiata da NOME, elementi tali da escludere che questa, cui apparteneva organicamente il ricorrente, potesse essere qualificata, ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 per l’accertamento della quale è richiesto che emergano indici concreti – tra i quali una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, una ridotta provvista di stupefacente e, complessivamente, una ridotta offensività della condotta – non sussistenti nella specie.
3.5. Rispetto agli elementi indicati e al significato ad essi attribuito da Tribunale, le censure, tutte riversate in fatto, sono volte a banalizzare e parcellizzare la lettura degli elementi indiziari, per fornirne una lettura alternativ non consentita in questa sede e comunque inidonee ad evidenziare vizi non sussistenti.
I Il quarto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è g nerico e reiterativo in quanto si limita a contestare gli argomenti logicamente affrontati e risolti dal provvedimento impugnato che alle pagg. 19 e 20 spiega nel dettaglio l’attualità del pericolo di recidiva valorizzando le modalità stabili e le pervasive relazioni criminali e familiari anche con la ndrangheta calabrese emerse dal compendio investigativo ed accertate dal Tribunale fino al maggio 2021; il ruolo organizzativo assunto dal ricorrente; la personalità criminale di COGNOME evincibile dai suoi precedenti per reati in materia di stupefacenti e di armi.
Sulla base di tale giudizio il provvedimento ha inoltre correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), tale da rendere il mero decorso del tempo, peraltro non particolarmente risalente, di valenza neutra ove non accompagnato, come nella specie, da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il
La Consigliera estensora
Così deciso il 18 dicembre 2024