Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34193 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per i reati-fine in materia di stupefacenti (capi 10 e 35), previa esclusione della gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione all’associazione Cosa RAGIONE_SOCIALE (capo 1), sia all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei reati-fine.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa, di cui non sussistono i presupposti, perché fondata esclusivamente su intercettazioni, ritenute riscontro alle travisate dichiarazioni del collaboratore di giustizi COGNOME, che dimostrano, invece, che COGNOME agisse solo per sé e per COGNOME, di cui era stretto collaboratore, ma non per l’associazione.
Ad ulteriore conferma dell’estraneità dalla compagine descritta al capo 8) risultano plurimi elementi quali: il periodo riportato nell’imputazione e l’aggressione subìta da COGNOME e COGNOME il 15 febbraio 2019; la svendita di un immobile per onorare un debito, la condotta e la data del capo 10, le stesse dichiarazioni di COGNOME in ordine a diversi profili (rapporti con COGNOME, noleggio auto, epoca del legame tra NOME e NOME per alcuni mesi nel 2018, ecc.).
Inoltre, la tesi dell’intraneità associativa è rimasta priva di riscontri, ta non potendosi ritenere il mantenimento in carcere ad opera di COGNOME COGNOME, peraltro, non dimostrato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale, pur avendo escluso la gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione all’associazione rnafiosa (capo 1), sia all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei reati-fine ha confermato la custodia in carcere in assenza di attualità visto che i fatti risalgono al 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali non è consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. :3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Il primo motivo di ricorso, fondato sul ruolo di mero spacciatore di NOME COGNOME, è palesemente generico rispetto alle ragioni della sua ritenuta partecipazione alla struttura, all’organigramma e alle attività dell’associazione dedita al narcotraffico, gestita da NOME COGNOME – appartenente a “RAGIONE_SOCIALE” gelese – per la quale il ricorrente provvedeva al trasporto e 3I rifornimento dello stupefacente.
Il provvedimento impugnato perviene a dette conclusioni sulla base di un imponente materiale investigativo, costituito da intercettazioni ambientali e telefoniche, ulteriormente suffragate e chiarite dalle circostanziate dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (pagine da 13 a 15) che indica NOME COGNOME come affiliato al gruppo facente capo a NOME COGNOME di cui era “strettissimo collaboratore” tanto da essergli affidato, tra gli altri’ il compito portare a COGNOME «il denaro contante a titolo di pagamento del prezzo delle forniture di cocaina» e di custodire lo stupefacente nella sua abitazione, con puntuale descrizione dei periodi e delle alleanze tra famiglie alle quali vendeva la droga e delle aggressioni successive alla sparizione di un chilo di questa, subìta anche da COGNOME, e al versamento di C 20.000 per ripianare la perdita.
Di ogni intercettazione il provvedimento impugnato ha esaminato il contenuto collegandolo con precisione a NOME COGNOME: a pag. 10 è riportato il dialogo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME del 27 luglio 2019 in cui parlano della legame strettissimo di COGNOME con NOME e dell’episodio di cui al capo 10 – in cui il ricorrente NOME COGNOME, dopo avere acquistato un chilo di cocaina da NOME COGNOME, erano stati rapinati ed i catanesi avevano reagito per essere comunque pagati -; alle pag.15-16 è ripercorso il complesso sviluppo delle conversazioni e degli incontri del 4 aprile 2019, a seguito di un accordo tra NOME e NOME
NOME per la consegna della droga, indicata al capo :35), avvenuta materialmente il giorno successivo con NOME COGNOME nella veste di corriere.
A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, anche in rapporto alle convergenti dichiarazioni di COGNOME, collocandole in un quadro di insieme che dà conto sia dei rapporti tra i diversi componenti dell’associazione che tra acquirenti e fornitori, il Tribunale ha ritenuto che COGNOME svolgesse in modo stabile, insieme ad altri, la gestione del narcotraffico trasportando e cedendo importanti quantitativi di droga, per conto del sodalizio, dotato di tutti i connotat richiesti dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (indicati a pag. 12 del provvedimento), curando il rapporto ed il pagamento ai fornitori, tra cui proprio COGNOME.
Il ricorso, si limita ad apodittiche asserzioni, quali l’attribuzione al ricorren del ruolo di spacciatore in proprio di modiche quantità o di collaboratore personale di COGNOME, personalità mafiosa di rilievo del RAGIONE_SOCIALE che mai avrebbe potuto agire in autonomia o con il solo COGNOME, valorizzando elementi inidonei a contrastare il solido quadro indiziario esposto come, ad esempio, i precedenti per piccolo spaccio di COGNOME, l’uso di auto a noleggio, l’assenza di sequestri o fermi.
Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è indeterminato.
Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha congruamente fondato la propria decisione sul rilevante ruolo svolto nell’associazione dedita al narcotraffico dal ricorrente, gravato da precedenti penali anche specifici (di cui 61 reati in materia di stupefacenti commessi nel solo 2015), oltre che da carichi pendenti da cui risulta che durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento ha continuato l’attività illecita.
Il provvedimento ha inoltre correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), tale da rendere il mero decorso del tempo dall’ultimo fatto, peraltro non particolarmente risalente (aprile 2019), di carattere neutro ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
La Consigliera estensora
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Il Pres ente