Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35236 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratric generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato, in sede di riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2025 con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la
misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all’art. 74, d.P. 309 del 1990, quale partecipe di un’associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di spacciatore (capo A) e per diversi episodi di detenzione e cessione di cocaina (capo C).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettament necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla gravità indiziaria, dovendosi escludere il ruolo partecipativo del ricorren all’associazione fondato solo su tre episodi delittuosi (del 12 maggio 2022, del 20 maggio 2022 e del 4 giugno 2022), rimasti non riscontrati, e sulle non rilevanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il provvedimento impugnato, inoltre, ha utilizzato intercettazioni intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente e non ha considerato l’assenza di contatti NOME e le utenze in uso a NOME COGNOME e altri sodali oltre che la mancata presenza di COGNOME nel locale indicato come luogo di incontro degli spacciatori.
In sostanza, la condotta partecipativa è stata desunta dai soli reati-fine e assenza di elementi dimostrativi della consapevole adesione di COGNOME alla finalità del gruppo.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione in quanto il pericolo di reiterazione del reato è stato desunto esclusivamente dall mancata dissociazione di COGNOME dal gruppo criminale, con applicazione di un principio relativo al solo art. 416-bis cod. pen., nonostante la risalenza dei fatt primo semestre del 2022 e la mancata distinzione tra le posizioni dei singoli partecipi.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità.
Va premesso che costituisce principio pacifico in tema di misure cautelari personali che non sono consentite censure riguardanti la ricostruzione dei fatti che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attravers l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il c
apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è generico.
Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, ha doverosamente illustrato la complessa attività di indagine che ha condotto all’accertamento dell’esistenza di una strutturata associazione, dedita al traffico cocaina operante nei territori di Afragola, Cardito e Caivano, con a capo NOME COGNOME, fondando la condotta partecipativa di NOME COGNOME, con il ruolo di spacciatore, soprattutto sulle intercettazioni, a loro volta, riscontrate da serviz osservazione, sequestri di droga e arresti, così da rendere accertata la gravit indiziaria.
In ordine alle intercettazioni il Tribunale ha menzionato quelle registrate su due telefoni in uso a NOME COGNOME, uno dedicato alla sola raccolta degli ordinativi – con ricezione di circa 800 chiamate al giorno – e l’altro destinato coordinamento degli “addetti alle vendite”, tra i quali COGNOME, ciascuno dei quali con numeri telefonici dedicati (pag.14). Grazie a questa organizzazione comunicativa si spiega la mancata registrazione di contatti telefonici tra i ricorrente, gli altri compartecipi e gli acquirenti oggetto di censura.
Alle pagg. 10 e seguenti, il Tribunale ha richiamato i servizi di controllo della Polizia durante due attività di spaccio di NOME cui erano seguite le captazioni che avevano confermato la descrizione dei parlanti (COGNOME e i diversi acquirenti) sia del “ragazzo nuovo con la barba” -caratteristica del ricorrente non contestata(pagg. 11 e 12), sia delle condotte di questi.
Le attività investigative avevano trovato ulteriore riscontro il 4 giugno 2022 con l’arresto di COGNOME e il sequestro di due dosi di cocaina e di euro 630 in su possesso, episodio di cui il coordinatore degli spacciatori, COGNOMECOGNOME era stat subito informato («hanno fermato NOMENOME») per sostituirlo nell’immediato («dammi 10 minuti, il tempo che sto andando a prendere il bandito per farlo iniziare a lavorare»).
Si tratta di elementi di fatto da cui è stata tratta la logica conclusione circa continuativa collaborazione di COGNOME innanzitutto con COGNOME, che organizzava per conto dell’associazione gli spacciatori e le vendite, ma anche con i vertici, COGNOME e Balsamo.
I dialoghi dal significato inequivoco, di per sé bastevoli, comprovano l’abitualità e l’entità delle forniture e lo stabile affidamento dell’associazione ricorrente per smistare la droga, anche mettendogli a disposizione sia un’auto per
raggiungere i clienti, sia utenze dedicate, indice dell’esistenza GLYPH e della consapevolezza del sodalizio, di cui i reati-fine sono solo un ulteriore riscontro.
Alla luce di questi univoci elementi, sono inidonei a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato l’asserita imprecisione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su cui peraltro non è fondato il provvedimento, e la mancata presenza di COGNOME nel locale indicato come luogo di incontro degli spacciatori.
4. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e reiterativo in quanto si limita a contestare gli argomenti logicamente affrontati e risolti da provvedimento impugnato che, a pag. 14, ha spiegato nel dettaglio l’attualità del pericolo di recidiva valorizzando non solo il ruolo attivo di NOME COGNOME nell’ambito dello spaccio organizzato di Caivano nel 2022, subito dopo essere uscito dalla detenzione domiciliare, ma anche i suoi precedenti specifici sempre a Caivano, le tre evasioni e da ultimo i controlli in cui era stato fermato più volte c sostanza stupefacente sino al marzo 2025.
Sulla base di tale giudizio il provvedimento ha, inoltre, correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenz cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), in assenza di altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità, a nulla rilevando le singole diverse posizioni di al coindagati.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 settembre 2025
La Consigliera estensora
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