Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47379 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa 1’8.05.2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata
nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 22 aprile 2023, confermando l’ordinanza impugnata.
Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il COGNOME gravemente indiziato della partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contesta al capo a) dell’imputazione cautelare e di due condotte di trasporto di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente, realizzate tra la Calabria e Villabate (PA) nei giorni del 23 e 24 dicembre 2020 (capo f) e del 10 e 11 febbraio 2021 (capo g).
In particolare, secondo l’ordinanza cautelare, il COGNOME sarebbe stato organico a tale associazione e, operando quale corriere della sostanza stupefacente e del danaro per conto del sodalizio, si sarebbe avvalso di autoarticolati per il trasporto e l’occultamento della cocaina da destinare agli acquirenti palermitani.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore del COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
Premette il difensore che la richiesta di riesame della misura coercitiva ha avuto ad oggetto esclusivamente il delitto di partecipazione all’associazione a delinquere e non già i delitti scopo, non contestati dal ricorrente.
2.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo a) dell’imputazione cautelare.
Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe operato una valutazione solo parziale degli elementi indiziari, obliterando le specifiche censure proposte dalla difesa in tale procedimento e, comunque, avrebbe motivato in modo manifestamente illogico il proprio apprezzamento.
Deduce il difensore che, pur avendo il COGNOME svolto il ruolo di corriere, mancherebbe la prova della sua consapevolezza dell’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico; come rilevato nella memoria depositata nel procedimento di riesame, il ricorrente, infatti, avrebbe intrattenuto rapporti solo con i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e non sarebbe emerso alcun incontro o comunicazione con altri partecipi dell’associazione.
Il ricorrente, inoltre, sarebbe stato remunerato “a cottimo” in relazione ai trasporti di sostanza stupefacente effettuati; la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe, dunque, manifestamente illogica, in quanto mancherebbe la prova che il COGNOME abbia aderito ad un indeterminato programma criminoso.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente interpretato l’art. 74, secondo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento di attività di corriere per conto del sodalizio non
costituisce di per sé prova dell’affiliazione allo stesso (Cass., Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016).
Si sarebbe, dunque, in presenza di due episodi di concorso di persone nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero quelli contestati ai capi f) e g), ma non della partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo a).
2.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della mol:ivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza e alla proporzionalità della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, pretermesso le allegazioni difensive in ordine all’attuale insussistenza di esigenze cautelari e alla valenza da attribuire ai precedenti penali del COGNOME.
Il radicato inserimento del COGNOME in un ampio contesto criminale sarebbe, infatti, insussistente, in quanto il ricorrente ha riportato un unico precedente per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, risalente al 2015, e non risulta aver avuto contatti con ambienti criminali.
Il ricorrente, peraltro, sarebbe inserito in un regolare contesto sociale e da diversi anni svolgerebbe attività lavorativa lecita presso un’impresa di trasporti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo a) dell’imputazione cautelare.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest’ultimo l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36161 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 260292 – 01; conf. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01).
La differenza tra il reato di associazione per delinquere e il semplice concorso di più persone nel reato sta, dunque, nel fatto che nella partecipazione criminosa l’accordo si esaurisce nella consumazione dei reati da realizzare, mentre nell’associazione per delinquere esso permane per l’ulteriore attuazione del
programma criminoso (Sez. 6, n. 7440 del 11/03/1992, COGNOME, Rv. 190880 – 01).
La condotta di partecipazione non è, peraltro, integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione cautelare ritenendo insufficiente a configurare la partecipazione all’associazione il solo fatto che l’indagato avesse intrattenuto generici rapporti con soggetti apicali, collaborando occasionalmente al compimento di reati fine ritenuti non espressivi di un contributo associativo).
3.2. Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell’attività di “corriere” per conto de sodalizio non costituisce, in sé e automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016 (dep. 2017), Boccuni, Rv. 269881 – 01; Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570 – 01).
3.3. Il Tribunale del riesame di Palermo non ha fatto buon governo di tali consolidati principi e ha motivato il proprio apprezzamento in modo manifestamente illogico.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato che il COGNOME, che svolge l’attività autotrasportatore, ha effettuato due trasporti di cocaina dalla Calabria a Palermo, contestati ai capi f) e g) dell’imputazione cautelare, ed è stato tratto in arresto in data 5 marzo 2021 nella flagranza di un ulteriore trasporto di 10 kg. di cocaina (delitto contestato al capo h), per il quale si è proceduto separatamente).
Il Tribunale di Palermo ha, dunque, ritenuto comprovata, nei limiti delibatori propri della cognizione cautelare, la partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere contestata al capo a) sulla base delle tre consegne di sostanza stupefacente effettuate e dell’arco di tempo (tre mesi sino all’arresto) nel quale queste condotte si sono articolate; queste consegne, infatti, dimostrerebbero la continuità e la permanenza del rapporto associativo, interrottosi soltanto per effetto dell’arresto in flagranza di reato del ricorrente.
Nella valutazione del Tribunale del riesame, inoltre, il notevole quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato in data 5 marzo 2021 (quasi 10 kg. di cocaina), verosimilmente analogo a quello trasportato nelle precedenti occasioni,
consentirebbe di inferire che il COGNOME fosse consapevole dell’esistenza di una struttura scriminale organizzata e di esservi partecipe.
3.4. Il Tribunale del riesame di Palermo, con tale ultimo rilievo, ha, tuttavia, violato il divieto della c.d. praesumptio de praesumpto e, dunque, di una catena di presunzioni da un medesimo indizio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può muovere da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell’indizio (ex plurimis: Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 – 01; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015 (dep. 2016), COGNOME, Rv. 266882 – 01; Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 259138 – 01).
Il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., impone, infatti, che ciascun indizio debba corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321).
3.5. Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha correttamente interpretato il disposto dell’art. 74, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ha affermato la partecipazione del NOME all’associazione a delinquere in assenza della dimostrazione dell’affectio societatis ed esclusivamente sulla base del rilievo oggettivo della valenza agevolatrice della sua condotta per il sodalizio criminoso.
Il numero dei trasporti di sostanza stupefacente eseguiti e l’entità dei carichi non dimostrano, infatti, di per sé l’esistenza di un sodalizio criminoso, né tanto meno la volontà del ricorrente di aderirvi.
Questi elementi probatori sono, infatti, logicamente compatibili sia con l’ipotesi esplicativa della partecipazione del COGNOME ad un’associazione a delinquere destinata al narcotraffico, che cori il mero concorso del ricorrente nella realizzazione di plurimi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Le intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata, del resto, evidenziano come il COGNOME abbia intrattenuto contatti esclusivamente con i propri mandanti, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, senza riferirsi ad altri partecipi o a un più ampio contesto associativo.
Il Tribunale del riesame di Palermo dovrà, dunque, nuovamente motivare sulla consapevolezza da parte del ricorrente dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti e sulla volontà di aderire volontariamente a tale programma, assicurando la sua stabile disponibilità ad attuarlo.
3.6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esonera dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.