Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17650 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 302/2025
NOME COGNOME
CC – 04/03/2025
IRENE SCORDAMAGLIA
R.G.N. 42112/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 10/12/1996
avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 12/02/2025, a firma dell’avv. NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte d’appello di Cagliari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha assolto NOME COGNOME dal reato di concorso in ricettazione (capo A) per non aver commesso il fatto e ha confermato la condanna del medesimo per il reato di associazione a delinquere (capo B), condannandolo alla pena di tre anni di reclusione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando un’unica censura con la quale deduce il vizio di motivazione, atteso che la sentenza impugnata non avrebbe individuato il contributo causale offerto
dal ricorrente all’associazione criminosa. Rileva, altresì, che la Corte avrebbe desunto la partecipazione dell’imputato all’associazione dall’utilizzo di telefoni asseritamente usati nella commissione dei furti, dalla esistenza di una base logistica e dal rinvenimento nella stessa di beni di dubbia provenienza. Si tratterebbe di motivazione illo gica atteso che l’imputato era stato assolto contestualmente dal reato di ricettazione per difetto dell’elemento soggettivo e in quanto la provenienza delittuosa degli altri beni non era stata dimostrata. Inoltre, mancando la prova della commissione di un reato fine, mancherebbe la consapevolezza di aderire ad un sodalizio criminoso.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria in data 12 febbraio 2025, NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che il distinto procedimento a suo carico, concernente il reato di ricettazione di taluni beni, il cui possesso era stato valorizzato dalla sentenza impugnata, si è concluso con l’assoluzione.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.
Ricorre invero la cd. ‘doppia conforme’ quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Rispetto al doppio conforme accertamento, che ha sorretto l’affermazione di responsabilità del ricorrente, le censure proposte investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni della decisione ( ex plurimis Sez. U., n.
47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074). Del resto, il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, operato dalla Corte di cassazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti; neppure deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep, 1994, COGNOME, Rv. 196955).
3. Nel caso in esame la Corte territoriale in modo analitico e logicamente congruo ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la presenza dell’imputato, unitamente ad altri membri della sua famiglia, in un luogo di villeggiatura, ove avevano preso in locazione un appartamento, non poteva ricondursi alla volontà dei medesimi di trascorrere un periodo di vacanza insieme, ma piuttosto costituiva manifestazione dell’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento, della quale egli era partecipe.
La sentenza impugnata si è al riguardo attenuta ai principi espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’esistenza di una consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 268184 -01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426 – 01. Più di recente, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285908 -03 ha affermato il medesimo principio in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso).
Plurimi sono gli elementi da cui i giudici del merito hanno desunto la sussistenza di un sodalizio criminoso: nell’arco dei pochi giorni in cui l’imputato e i suoi familiari si trovavano in Sardegna, due delle donne facenti parte del gruppo erano state fermate per la commissione di un furto in abitazione, essendo state riprese dalle telecamere di sorveglianza e riconosciute da testi oculari; le medesime, insieme un’altra donna, anch’essa parte del gruppo, erano state osservate mentre effettuavano sopralluoghi presso abitazioni; una di costoro (NOME) era stata sorpresa nel tentativo di liberarsi di una catena d’oro che poi era risultata essere stata sottratta dall’abitazione di NOME COGNOME; indosso al coimputato NOME COGNOME (giudicato separatamente) al momento della perquisizione era stato rinvenuto un paio di orecchini riconosciuti come provento di furto ai danni di NOME COGNOME; su una delle due auto a bordo delle quali il gruppo era giunto in Sardegna erano stati rinvenuti occultati strumenti
atti allo scasso e comunemente utilizzati per commettere furti senza lasciare tracce.
Con specifico riguardo alla consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, la Corte territoriale, oltre a correttamente sottolineare che a tal fine non è necessario un apporto personale alla commissione dei reati satellite, ha in evidenziato, non solo il legame familiare tra costui e gli altri membri del gruppo, ma anche la sua fattiva collaborazione nell’organizzazione dello spostamento del gruppo in Sardegna attraverso la locazione dell’appartamento che ha costituito la base logistica per la commissione dei furti poi effettivamente perpetrati da altri membri dell’associazione.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME