Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 645 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 645 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GREGORIO D’IPPONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIOIOSA JONICA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GAVORRANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATAN- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio di nuovo giudizio nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
sentiti i difensori:
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, per COGNOME NOME e COGNOME NOME, hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento;
lAVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
NOME
l’AVV_NOTAIO COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 12/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 48572 del 13/11/2019- ha parzialmente riformato la sentenza in data 17/01/2017 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro- escludendo l’aggravante di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di NOME NOME e COGNOME NOME, riconoscendo COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli anche del fatto contestato al capo 10) riqualificato in tentativo di acquisto di droga con esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e rideterminando la pena per tutti.
Deducono:
COGNOME NOME.
2.1. “Violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in relazione agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché, agli artt. 192, 533, 546 e 627 c.p.p. , e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma I, lett. b) ed e) c.p.p.”.
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello non si è attenuta ai dettami della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, reiterando postulati meramente assertivi che, in quanto tali, sono inidonei a dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per configurare l’associazione prevista dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Dopo avere riassunto il contenuto della sentenza di annullamento, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha lasciato insoddisfatti tutti i compit assegnati dalla Corte di cassazione, che aveva rilevato la mancanza della specifica indicazione di elementi comprovanti l’esistenza di una predisposizione di mezzi funzionale alla realizzazione del programma criminoso; l’omessa indicazione delle circostanze comprovanti la consapevolezza dei singoli imputati di avere fatto parte di una consorteria; la mancata considerazione di quanto dichiarato da COGNOME circa l’esistenza di altre consorterie -diverse da quelle dell’odierna contestazione e non scrutinate agli effetti delle tenuta logica della motivazione- che avrebbero agito in coordinamento con il collaboratore di giustizia e/o con i COGNOME; la mancata considerazione della estemporaneità delle intese connesse alle singole operazioni di acquisto di sostanza stupefacente; la mancata considerazione della presenza sporadica di alcuni soggetti, non collegati tra di loro; l’esistenza di fornitori og
volta diversi, di cui non era stata chiarita l’eventuale o meno coordinazione operativa.
A sostegno dell’assunto viene richiamata la motivazione della sentenza impugnata e si rimarca come essa abbia ricavato la sussistenza dell’associazione per delinquere solo dalla commissione di fatti puniti ai sensi dell’art. 73 d.P.R, n. 309 del 1990 che, però, non sono da soli idonei ai fini della configurazione di una consorteria importatrice droga dall’estero e, dunque, che si assume impegnata in un’attività delinquenziale che richiede un’organizzazione “logistica” che impone la predisposizione di mezzi finanziari e strumentali di certa rilevanza.
Aggiunge che la partecipazione di COGNOME all’associazione è stata tratta soltanto dalla sua condanna per i fatti contestati ai capi 5), 6), 7) e 8) relativi al reato di all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 che, però, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la sua partecipazione a un’associazione per delinquere dedita agli stupefacenti, tanto più a fronte di una mancanza di rapporti con gli investigatori che avevano operato sotto copertura, della sua mancata menzione da parte di COGNOME e della mancata indicazione di uno specifico ruolo associativo a suo carico, anche nella sentenza pronunciata a carico di COGNOME dal Tribunale di Vibo Valentia.
Sostiene, infine, che la Corte di appello ha travisato il risultato probatorio, perché il contatto con i fornitori poteva essere valorizzato al fine di ritenere l partecipazione all’associazione soltanto risolvendo la lacuna motivazionale rilevata dalla sentenza di annullamento, consistente nella necessità di spiegare se ci fosse o meno un coordinamento tra la pluralità di fornitori.
2. COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. “Art. 606 comma 1 lett. B) ed E) c.p.p.. Violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all’art. 627 c.p.p.; violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 74 d.P.R. 309/1990; violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all’art. 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.
Anche COGNOME NOME e COGNOME NOME denunciano la violazione dell’art. 627 cod.proc.pen., precisando che quando la Corte di cassazione annulla per vizi della motivazione il giudice del rinvio può riesaminare totalmente il materiale probatorio, ma non deve ripetere i medesimi errori che hanno portato all’annullamento.
Il motivo pone sostanzialmente le medesime questioni già illustrate con riguardo al ricorso di COGNOME, con l’unica differenza che nei confronti di COGNOME NOME il tema viene esteso anche all’aggravante dell’avere rivestito il ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio.
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Il motivo è analogo a quello già illustrato anche in relazione alla possibilità di ritenere configurata l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.2. “Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato contraddittorietà e mancanza della motivazione”.
Il secondo motivo si rivolge al trattamento sanzionatorio, al cui riguardo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione, sostenendo che la Corte di appello si è limitata a un ricalcolo della pena priva, senza giustificare lo scostamento dal minimo edittale.
NOME NOME.
3.1. “Violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per non aver la Corte di appello giustificato il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento».
3.2. “Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per aver la Corte di appello, quale giudice di rinvio, confermato l’affermazione di responsabilità omettendo sostanzialmente di dare seguito alle censure mosse dalla Suprema Corte”.
Anche COGNOME, con i primi due motivi, denuncia la violazione dell’art. 627 cod.proc.pen.
A tale riguardo assume che nella motivazione della sentenza impugnata non si rintracciano le ragioni per cui la Corte di appello ha ritenuto che NOME fosse consapevole del fatto che il container di legna da lui acquistato celasse l’ingente quantitativo di cocaina (una tonnellata) quivi rinvenuto, così lasciando insoluto il tema rimessole dalla Corte di cassazione.
3.3. “Omessa motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancanza di dolo e per travisamento della prova”.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene l’insussistenza di elementi idonei a far ritenere la partecipazione di NOME all’operazione di importazione di cocaina, visto che il coimputato COGNOME aveva invitato COGNOME a trasmettere la documentazione necessaria per lo sdoganamento alla Getrin di La Spezia, che non è risultata delegata dalla RAGIONE_SOCIALE al ritiro del container contenente il legname in cui era occultata la droga; che il collaboratore di giustizia non ha mai dichiarato di conoscere la ditta di COGNOME NOME, né che quest’ultimo fosse a conoscenza del fatto che nelle travi di legno per tetti vi fosse nascosta la droga; che COGNOME, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva dato valide spiegazioni circa la sua estraneità alla vicenda delittuosa; che il coimputato COGNOME aveva escluso il coinvolgimento di COGNOME nella vicenda.
3.4. “Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in quanto il delitto di tentato acquisto di sostanza stupefacente ed il delitto di tentata importazione di sostanza stupefacente costituiscono un unico reato”.
In questo caso il ricorrente assume che la Corte di appello, in sede di determinazione della pena, ha sdoppiato il fatto, riconoscendo due distinte ipotesi di reato, là dove il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente e il tentativo di importazione di sostanza stupefacente dovevano considerarsi un unico titolo di reato, per come già stabilito nella sentenza rescindente.
3.5. “Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., con riferimento al trattamento sanzionatorio”.
Con l’ultimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, là dove la Corte di appello -rispetto alla sentenza del G.u.p.- ha aumentato la pena base senza che a tale riguardo vi fosse stata un’impugnazione del Pubblico ministero.
4. COGNOME NOME.
4.1. “Inosservanza ed erronea applicazione al caso concreto dell’art. 627 comma II° c.p.p. in relazione all’art. 56 comma III° c.p. per avere omesso di esaminare e decidere, quanto al reato di cui al capo 10 di imputazione, in ordine alla sussistenza della desistenza volontaria dell’imputato. Illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza circa la ritenuta sussistenza del giudicato sul punto della desistenza volontaria di NOME COGNOME dal delitto di cui al capo 10 di imputazione”.
Il ricorrente premette che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, si era pronunciata quanto alla sussistenza della desistenza volontaria soltanto nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano sollevato la relativa questione, ma non anche nei confronti di COGNOME che quella questione non aveva sollevato, visto che il suo ricorso si incentrava sulla configurabilità stessa del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è fondato, giacchè la Corte di appello ha lasciato inesplorati e insoluti tutti i temi rimessile dalla Corte di cassazione con l sentenza di annullamento, così violando l’art. 627 cod.proc.pen..
1.1. La Corte di cassazione aveva evidenziato che, nell’apparato argomentativo della sentenza sottoposta al suo esame, non risultavano definiti i dati informativi «ai quali ancorare probatoriamente l’affermazione circa l’esistenza della predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e
di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune».
A tale riguardo era stata rimarcata come l’insufficienza dell’apparato argomentativo, composto dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, siccome riscontrate dal contenuto del materiale intercettivo e dagli esiti delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria oltre che dalla evidenziata reiterazione -prolungata nel tempo- delle iniziative assunte dai componenti del gruppo, aggiungendo che non andava «trascurato che la Corte territoriale, senza evidenziare alcun elemento che potesse effettivamente riscontrare la sussistenza di una reale affectio societatis, ha descritto gli elementi di prova a carico dei singoli imputati, volta per volta coinvolti in singole iniziati finalizzate all’acquisto ovvero all’importazione in Italia di variabili quantitativi cocaina provenienti dal Sud America, riferendo di intese qualificate da una certa qual estemporaneità, legate al contributo di soggetti che appaiono presenti solo in alcune circostanze e non in altre: soggetti che, tra loro non collegati, avevano avuto rapporti con fornitori sudamericani di quello stupefacente ogni volta diversi, che pure non si comprende se operassero d’intesa tra loro o sulla base di determinazioni criminose distinte e autonome».
In definitiva al giudice del rinvio era stato assegnato il compito di colmare le lacune rilevate in punto di giudizio di sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l’indicazione delle prove util a dimostrare l’esistenza di un’organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.
Tanto con l’ulteriore specificazione che, a tal fine, non poteva ritenersi sufficiente l’esistenza di un generico accordo criminoso per il compimento di uno o di più fatti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che «l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell’elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un “quid pluris”, che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396)».
La sentenza rescindente spiegava che tanto si rendeva ancor di più necessario, visto che il collaboratore di giustizia aveva indicato l’esistenza di una pluralità di strutture organizzate e che aveva avuto rapporti soltanto con COGNOME
NOME, che gli aveva riferito che si avvaleva della collaborazione del fratello COGNOME NOME; che non erano stati evidenziati elementi da cui ricavare l’affectio societatis; che le singole condotte delittuose di acquisto e importazione risultavano caratterizzate da una certa estemporaneità, da parte di soggetti che non risultavano tra loro collegati, perché avevano avuto rapporti con fornitori ogni volta diversi e che -perciò- non si comprendeva se agissero d’intesa tra di loro.
1.2. A fronte di un così articolato e complesso sviluppo argomentativo richiesto dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio ha solo menzionato ciò che compone il compendio probatorio e le condanne riportate per i singoli fatti di reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostanzialmente reiterando lo stesso apparato argomentativo che aveva provocato il precedente annullamento.
Nella sentenza impugnata, in effetti, non si rinviene nessuna descrizione della struttura organizzativa caratterizzante l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 né vengono illustrati i contenuti della prova che dimostrerebbe la sussistenza di tale struttura organizzativa e la consapevole partecipazione a essa degli odierni ricorrenti.
Va ribadito che a tal fine non sono di per sé sufficienti le condanne riportate dai ricorrenti per i singoli fatti di reato, essendo altresì necessario specificare quale sia la prova del loro collegamento, a fronte di fatti che -per come rimarcato nella sentenza annullata- li fanno apparire piuttosto quali autori di condotte estemporanee, prive di un’orditura comune, ancorché reiterate e prolungate nel tempo.
1.3. Alla luce di tutto ciò, non può che annullarsi la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del rinvio i medesimi compiti prescritti dalla sentenza di annullamento n. 48572 del 13/11/2019, rimasta affatto inevasa.
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono fondati al pari di quello di NOME e per i medesimi fin qui esposti.
In questo caso, tuttavia, va precisato che rimane assorbito il tema della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 74 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di COGNOME NOME; che l’affermazione di responsabilità in relazione al capo 10) è divenuta irrevocabile ai sensi dell’art. 649 comma 2, cod.proc.pen., perché non è stata oggetto di impugnazione.
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
3.1. La Corte di appello, invero, è incorsa in una palese violazione dell’art. 627 cod.proc.pen. provocata da una lettura parziale e incompleta della sentenza rescindente.
La Corte di appello, invero, ha ritenuto che la responsabilità di NOME dovesse ritenersi oramai acclarata all’esito della sentenza di annullamento ché secondo i giudici dell’appello- demandava soltanto il compito di definire la
qualificazione giuridica del fatto di acquisto nella forma tentata ovvero nella forma consumata.
Sulla base di tale premessa, la Corte di merito ha trattato soltanto il tema della qualificazione giuridica del fatto.
In realtà, però, questo era soltanto uno dei temi che le erano stati demandati, ove si consideri che con la sentenza di annullamento erano state rilevate le gravi lacune quanto alla consapevolezza di NOME circa la droga contenuta nel container.
La Corte di cassazione, invero, osservava che «nella sentenza gravata la Corte di appello ha sostenuto come l’esistenza della colpevolezza dello COGNOME in ordine al concorso nell’attività criminosa posta in essere tra il febbraio del 2007 e il luglio del 2008 per l’importazione in Italia, con un container carico di legna da imbarcare su una nave in partenza da un porto venezuelano, di un ingente quantitativo di cocaina proveniente dalla Colombia, fosse dimostrata dal fatto che prevenuto aveva accompagnato il coimputato COGNOME ad incontri con altro correo; e che lo stesso aveva offerto la disponibilità a far risultare la propria azienda come destinataria della legna trasportata, occupandosi di curare le pratiche per sdoganamento del carico in arrivo in Italia per il tramite di una società di La Spezia. Si tratta all’evidenza di motivazione gravemente lacunosa e logicamente incongrua in relazione all’esistenza dell’elemento psicologico del reato, in quanto inidonea a spiegare se lo COGNOME fosse stato consapevole del fatto che il container di legna da lui acquistata dovesse celare quell’ingente quantitativo di cocaina. La sentenza impugnata va, dunque, annullata per il solo COGNOME anche con riferimento a questo punto della decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, dovrà colmare gli indicati vuoti e le esposte aporie motivazionali». Tale compito è non è stato colto dalla Corte di appello ed è rimasto inevaso, così che va nuovamente disposto l’annullamento con rinvio demandando al giudice di rinvio di conformarsi alle prescrizioni già contenute nella prima sentenza di annullamento, così come evidenziate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Si deve -inoltre- rilevare la fondatezza anche del quarto motivo di ricorso, nel quale si lamenta uno sdoppiamento del fatto descritto nella rubrica in due diverse specie.
Anche in questo caso la fondatezza della doglianza discende dalla lettura incompleta della sentenza di annullamento, che è stata trascurata nella parte in cui rilevava come la Corte di appello, in sede di trattamento sanzionatorio, pur in presenza di una doppia contestazione, avesse considerato soltanto la condotta di acquisto e non anche quella di tentativo di importazione.
Si legge a tal proposito nella sentenza rescindente: «per ciò che concerne le questioni sulla qualificazione giuridica delle condotte delittuose accertate, va premesso che lo COGNOME è stato chiamato a rispondere dell’imputazione del capo 10), nella quale gli è stata contestata la violazione dell’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. citato sia nella forma del tentativo, con riferimento alla condotta di importazione, che in quella del reato consumato, con riferimento alla condotta di acquisto. Tuttavia, nella determinazione della pena nel giudizio di secondo grado, la Corte di appello non ha considerato le due condotte in concorso formale, né ha altrimenti operato alcun aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ritenendo sussistente a carico del prevenuto il solo reato nella forma consumata».
La Corte di cassazione, dunque, rilevava che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente e aveva condannato e punito per la sola condotta di acquisto e non anche per la diversa condotta di importazione.
Da ciò discende che il ricorrente ha fondatamente dedotto che i giudici del rinvio hanno violato il divieto di reformatio in peius nella parte in cui hanno determinato la pena condannando l’imputato sia per il reato di importazione, sia per quello di acquisto, là dove doveva considerare solo quest’ultima condotta.
Va ulteriormente precisato che la Corte di cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio soltanto il compito di stabilire se tale condotta di acquisto fosse stata perpetrata nella forma tentata ovvero nella forma consumata.
Il quesito -questa volta- è stato risolto dalla Corte di appello, che ha ritenuto che il delitto fosse stato realizzato nella forma tentata.
Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà colmare le lacune motivazionali sopra esposte tenendo conto che a carico di COGNOME è residuata la sola contestazione di acquisto -definitivamente ritenuta nella forma di tentativo- e non anche l’ulteriore condotta di importazione.
4. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente ha spiegato che con il primo ricorso non aveva sollevato davanti alla Corte di cassazione la questione relativa alla configurabilità di una desistenza volontaria di COGNOME, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, cod.pen., che solleva per la prima volta con l’odierno ricorso, all’esito del giudizio di rinvio.
Con riguardo a tale evenienza, questa Corte ha già spiegato che «all’esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l’annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata», (Sez. 5 – , Sentenza n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 – 01).
Da ciò discende che la questione non poteva essere sollevata davanti all Corte di appello né -tantomeno- alla Corte di cassazione con l’odierno ricorso, at l’inammissibile novità della questione, ormai coperta da giudicato.
4.1. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricors di COGNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorr pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cass delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragion dei motivi dedotti.
La sentenza va, invece, annullata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio alla Corte di appe di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricor COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Così deciso in data 8 setteRliar-e 2022 Il Consigliere estensore
Il Presidente