Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 18/04/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in
data 17 marzo 2023 in relazione ai reati di cui all’art. art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 4, 5, 6 della incolpazione provvisoria), confermandola in relazione ai reati di cui all’art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) e 73 d.P.R. cit. (capi 22, 26, 27).
Ha proposto ricorso l’indagato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti vizi:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 22, 26, 27) d.P.R. n. 309 del 1990, 273 cod. proc. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
E’ stata ritenuta la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, quanto al reato associativo, individuandosi nel ricorrente il gestore delle piazze di spaccio di Sava e Torricella, “rifornite di sostanze stupefacenti dall’associazione”, sulla base d una serie di colloqui in cui lo stesso non è mai diretto interlocutore ed il cu contenuto è di significato oscuro.
L’ordinanza impugnata non ha motivato a proposito degli elementi costitutivi dell’associazione (“pactum sceleris”; struttura gerarchica; specifico ruolo ricoperto da COGNOME; “affectio societisn, limitandosi a fare rinvio COGNOME ordinanza genetica. Nonostante l’autonomia concettuale tra il reato associativo e i reati fine, la gravità indiziaria, quanto COGNOME condotta di partecipazione al sodalizio, è stata dedotta dalle singole condotte di cessione.
A tutto concedere, l’indagato ha svolto attività di spaccio, essendosi limitato ad immettere al consumo, in Sala, le sostanze stupefacenti che il fratello NOME acquistava dai fratelli COGNOME in Francavilla Fontana, per conto di NOME COGNOME.
La figura di NOME COGNOME si manifesta nelle indagini in sole tre occasioni, dal mese di febbraio 2021 a quello di aprile 2021, a fronte dell’operatività di un sodalizio criminale contestato dal marzo 2019, ed agisce in concorso con la sola sorella NOME, che con lui abitava nelle palazzine di INDIRIZZO, e che gli indirizzava i clienti. Dunque difetterebbero elementi dimostrativi della esistenza di un vincolo associativo stabile del COGNOME, non potendo essi desumersi dCOGNOME presunta partecipazione alle operazioni di contabilizzazione dei proventi delle vendite dei “pusher”, nonché dalle attività di bonifica delle auto e di verifica dell’esistenza d videocamere, in quanto tenute nel proprio esclusivo interesse.
Quanto COGNOME gravità indiziaria dei reati ex art. 73 cit., il provvedimento è carente di motivazione là dove si limita a richiamare l’ordinanza genetica, senza alcuna autonoma valutazione, assumendo che i colloqui non possano essere oggetto di interpretazioni alternative.
2.2. Inosservanza, erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc pen. e mancanza o illogicità della motivazione.
L’attualità del pericolo viene ritenuta e correlata, in particolare, COGNOME rilevanz del ruolo del ricorrente, sull’erroneo presupposto che NOME COGNOME abbia partecipato con il capo del sodalizio, COGNOMECOGNOME COGNOME contabilizzazione degli introit dell’attività di spaccio del gruppo criminale e ad una incessante attività di smercio.
Il ricorrente è gravato da un unico precedente e il pericolo di condotte reiterative è stato desunto dCOGNOME presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., senza valutare la distanza temporale dai fatti e senza tener conto dell’effetto deterrente prodotto dCOGNOME carcerazione presofferta.
2.3. Inosservanza, erronea applicazione degli artt. 274 e 275-bis cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione. La adeguatezza esclusiva della misura carceraria è stata assertivamente ritenuta, richiamando formule di stile, senza spiegare realmente le ragioni della inidoneità contenitiva degli arresti domiciliari “rinforzati” dal c.d. braccialetto elettronico prognosi di inosservanza del divieto di comunicazioni con terzi.
AVV_NOTAIO, nominato per il giudizio innanzi a questa Corte, con revoca del precedente difensore, ha depositato in data 6 ottobre 2023, nell’interesse del ricorrente, motivi aggiunti nei quali insiste per l’accoglimento de ricorso.
Ha richiamato gli indicatori fattuali dai quali può logicamente inferirsi i nucleo essenziale della condotta partecipativa, come enucleati da Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, con riferimento COGNOME realtà associativa mafiosa; ha precisato che COGNOME ha tenuto rapporti solo con quattro dei plurimi componenti del sodalizio e non viene indicato tra gli spacciatori – o non viene affatto menzionato – nelle propalazioni accusatorie dei collaboratori.
Con riferimento alle esigenze di cautela, ha precisato che l’indagato era gravato da un unico precedente, per il quale ha conseguito la riabilitazione, come da provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, versato in atti in allegato COGNOME memoria contenente motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con cui la difesa pone in discussione la gravità indiziaria dei reati in addebito, è in buona parte aspecifico, perché sostanzialmente reiterativo di analoghe questioni già esaustivamente risolte dal Tribunale del riesame, e comunque proposto per ragioni non consentite.
2.1. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di misur cautelari, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi ind colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissibile solo se denu la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motiva del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli el esaminati dal giudice di merito (tra le molte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/ Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia denunciato il viz motivazione, COGNOME Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in re COGNOME peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineris il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’ha indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’inda controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deg elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Non è dunque consentito che, attraverso la deduzione di pretesi vizi del motivazione, si ponga in discussione l’apprezzamento delle risultanze investiga per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti para ricostruttivi.
2.2. L’ordinanza impugnata ha valutato il compendio indiziario – costitui dagli esiti della attività di intercettazione, dai correlati servizi di oss talora culminati in sequestri di cocaina, e dalle videoriprese effettuate l’ufficio cimiteriale locale, dove gli associati avevano stabilito la prop logistica – per evincerne, senza alcuna illogicità , l’esistenza di un sodalizi al narcotraffico, operante nel comune di Sala, al vertice del quale era NOME COGNOME, che gestiva in regime sostanzialmente monopolistico il mercato loca degli stupefacenti, connotato da un “modus operandi” costante: NOME COGNOME curava le operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, recandosi trasferta, al bisogno, presso i fratelli COGNOME, in Francavilla Fonta riportava in Sala, ove provvedeva a distribuirle tra i “pusher” locali – t fratello NOME COGNOME COGNOME che le rivendevano al dettaglio.
Sono stati ritenuti significativi della esistenza della struttura assoc della sua organizzazione: i contatti tra gli indagati; il numero degli epi spaccio accertati, che denotano la disponibilità di mezzi e rivelano uno sch operativo, che vede al centro dell’attività l’allestimento di una piazza di operante in regime monopolistico per volere del suo apice COGNOME; ma anch la suddivisione dei compiti tra gli associati (con i vari ruoli di approvvigiona riscossione dei crediti, trasporto e distribuzione della droga; immission
mercato locale); la disponibilità di ingenti liquidità rivenienti dCOGNOME attivi spaccio e la predisposizione di una contabilità; la disponibilità di luoghi (l abitazioni dei fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME) ove lo stupefacente veniva stoccato, tagliato e suddiviso in dosi; l’assistenza legale degli affiliati.
Generiche e meramente assertive si rivelano, pertanto, le argomentazioni difensive sulla mancanza di motivazione in ordine COGNOME esistenza di un gruppo associato dedito COGNOME commissione di reati in materia di stupefacenti, non meno di quelle che contestano la configurabilità nei fatti del reato di cui all’art. 74 d.P. cit, piuttosto che del mero concorso nel reato continuato di cui all’art. 73 d.P.R. cit.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione, ancorché reiterate nel tempo, individuandola nell’elemento organizzativo, atteso che il reato associativo postula l’esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita COGNOME commissione di reati in materia di stupefacenti, ma avente carattere di stabilità, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tali connotazioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 – 01).
2.3. Quanto COGNOME posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha ricostruito, senza illogicità e con completezza di rilievi, il ruolo.di un soggett dedito in prevalenza allo spaccio – come evidenziato dalle condotte di cui ai capi 22, 26 e 27 – organicamente inserito nel gruppo criminale così strutturato.
L’ intraneità è stata correttamente correlata COGNOME rilevanza delle attività cui NOME COGNOME ha partecipato, sicuramente funzionali COGNOME conservazione della associazione: dCOGNOME partecipazione alle operazioni di contabilizzazione, compiute nell’ufficio cimiteriale, unitamente a COGNOME ed NOME COGNOME, degli introit (2850,00 euro) provenienti dCOGNOME vendita di sostanze da parte di un “pusher”; COGNOME bonifica dalle microspie, mediante l’uso di un “jammer”, della autovettura in uso ai sodali e della abitazione di NOME COGNOME; dCOGNOME verifica delle videocamere presenti nei pressi dell’abitazione di NOME COGNOME e nei luoghi adiacenti. Ed invero, posto che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la condotta costitutiva può realizzarsi con modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo COGNOME realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dCOGNOME norma incriminatrice (v. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 282139 – 01 in cui la Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è neppure necessaria l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante).
Del tutto coerentemente i Giudici del riesame hanno evinto elementi indiziari della partecipazione anche dai reati-scopo accertati, secondo il pacifico orientamento per cui è consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizi criminoso dCOGNOME commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, COGNOME, Rv. 218376).
Né ha alcun rilievo ostativo la circostanza che le condotte ascritte a NOME COGNOME siano concentrate in un arco temporale di alcuni mesi (da aprile ad ottobre 2020), a fronte di una contestazione associativa che ha termine inziale nel mese di marzo 2019 e perdurante all’attualità, posto che, per giurisprudenza costante, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio dedi al narcotraffico, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non appare ostativa la limitatezza del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito ( Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01, COGNOME; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02).
2.4. Sono del pari inammissibili, anzitutto per la loro assoluta genericità, le questioni poste dCOGNOME difesa sulla scarsa valenza indiziaria dei colloqui e sul loro tenore poco intellegibile.
Peraltro, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337); né risponde al vero che nei colloqui relativi alle residue imputazioni per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria, COGNOME non figuri quale interlocuto diretto.
Piuttosto, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si pone in discussione, dCOGNOME difesa, l’apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una diversa – ma, invero, neppure prospettata – lettura, come detto preclusa a questo Giudice di legittimità.
2.5. Inammissibili per genericità e per difetto di devoluzione sono poi le doglianze difensive relative COGNOME ritenuta gravità indiziaria dei delitti-scopo d cessione di stupefacenti.
La difesa censura la motivazione per relationem adottata dal Tribunale che, richiamando il rapporto di mutua integrazione tra l’ordinanza del riesame ed il titolo genetico, ha fatto riferimento ai contenuti di quest’ultimo.
In realtà, come chiarito nello stesso provvedimento impugnato, l’obbligo di riscontrare autonomamente le censure difensive, a prescindere dal richiamo a precedenti provvedimenti noti all’interessato, sussiste se queste abbiano un connotato di specificità. Si è affermato, al riguardo, che “In tema di riesame dell’ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza. (Sez. 1, n. 8676, del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01).
Nel caso di specie il Tribunale aveva già posto in luce il tenore generico delle doglianze, peraltro riferite ( oltre che al reato associativo) ai soli delitti-sc contestati ai capi 4, 5, e 6, la cui gravità indiziaria è stata esclusa dallo stes Tribunale del riesame.
Parimenti generico è, al riguardo, il proposto ricorso per cassazione, nella parte in cui lamenta la mancata risposta a non meglio precisate deduzioni.
Va richiamato, al riguardo, il principio, che il Collegio condivide, per cui, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relat valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Sicché, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga COGNOME Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per una sostanziale carenza di cognizione in fatto, addebitabile COGNOME mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione fissati dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01).
Sul piano delle esigenze, l’ordinanza impugnata ha congruamente ed esaustivamente motivato in ordine COGNOME adeguatezza del presidio cautelare applicato, valorizzando la spiccata professionalità criminale rivelata dal ricorrente nella partecipazione, con ruolo dinamico, ad un’associazione capace di movimentare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti e ha dato altresì conto della inidoneità contenitiva di misure meno afflittive, ancorché rinforzate da dispositivi di controllo ovvero da prescrizioni accessorie (quali i diviet comunicativi), per il fatto che l’attività di spaccio si svolgeva prevalentemente in casa.
Anche le deduzioni sulla inattualità del pericolo non sono fondate.
In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o COGNOME data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo – che, nel caso che occupa, non è supportata da alcuna allegazione significativa, tale non potendo ritenersi la riabilitazione concessa, in epoca di gran lunga risalente rispetto ai fatti – nen è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attuanti delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pE.n., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceisuali. Manda COGNOME Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/10/2023