Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22526 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22526 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Formia il 17/10/1976
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME chiesto l’accoglimento dei motivi formulati nel ricorso con consegu annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di Tribun del riesame e quale giudice del rinvio, ha integralmente confermato l’ordi del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22 aprile che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confr
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobr 309.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensor articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini d all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce, sotto il profilo della violazione di del vizio di motivazione, il mancato seguito ai principi indicati dalla sen annullamento: il Tribunale avrebbe proceduto soltanto a una superficiale an degli elementi indiziari, inidonei a soddisfare gli specifici indici dell’affectio societatis, attestando un mero rapporto di compravendita di stupefacente apparentemente continuativo. In particolare, i dati tratti dalle conver intercettate (tra cui quella in cui Sfragano, si limiterebbe a descrivere Sal semplice spacciatore, circoscrivendone il rapporto con il solo COGNOME, o dialoghi che evidenzierebbero l’estraneità del ricorrente alle scelte opera sodalizio) sarebbero stati interpretati in maniera non corretta e nessu avrebbe svolto COGNOME nelle rappresaglie violente contro debitori insolventi che non gli è stata estesa la contestazione ascritta sul punto ad altri coi Difetterebbe anche ogni prova del necessario dolo specifico.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ribadita sussistenza necessità cautelari, basata soprattutto sull’asserita perdurante operat sodalizio, essendosi trascurata la posizione marginale ipotizzata a dell’imputato e la rilevanza del consistente lasso temporale intercors condotte oggetto di imputazione e l’emissione dell’ordinanza genetica, inte privo di comportamenti sintomatici di una permanente pericolosità.
2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la scelta della misura, a un unico risalente precedente per rissa e del ridimensionamento della person di COGNOME desumibile dalle sommarie informazioni testimoniali di COGNOME.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con la sentenza n. 1093 del 24/10/2024, dep. 2025, la Sesta Sezione questa Corte ha inquadrato la vicenda che qui occupa alla luce dei consol
principi della giurisprudenza di legittimità in tema di sodalizio final narcotraffico.
L’esistenza di un vincolo associativo permanente può essere desunta anc da facta concludentia, trattandosi di un reato a forma libera che può realizza con diverse modalità, purché queste si traducano in un apprezzabile contri agli scopi dell’organismo criminale. La commissione di reati-fine, certamente i sintomatico rilevante, non è, tuttavia, indispensabile (né, per ve rappresenta, di per sé sola, una base fattuale idonea a integrare l’esi indizi gravi, precisi e concordanti).
Il legame derivante da un rapporto continuativo di acquisto di sost stupefacenti, da rimettere poi nel circuito del consumo al minuto, è stato r una possibile forma di realizzazione del delitto di cui all’art. 74, d.P.R. 1990, a condizione che i giudici del merito abbiano accertato la configura dell’affectio societatis, sulla scorta della durata dell’accordo, delle modalità approvvigionamento, del contenuto economico delle transazioni, della rileva oggettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio. Non sarebbe, dunque, dir una mera reiterazione della fornitura, la quale deve, invece, pres caratteristiche di stabilità e continuità: quasi una sorta di «ramo d’a dotato di autonomia organizzativa e gestionale, che concorre stabilment perseguimento del progetto criminoso della consorteria.
Nel caso di specie, non era stato delineato con chiarezza il ruolo attri COGNOME (pusher per conto del gruppo oppure stabile acquirente di stupefacent restando incerto – sulla base di quanto ricavabile dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e dal compendio intercettivo – se, oltre al rapporto sinallagmatic ricorrente e COGNOME e all’attività di spaccio, emergessero specifi sintomatici della partecipazione al sodalizio del ricorrente e della sua coll nel relativo organigramma.
3. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazio giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni i formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando s primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze pr e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, R 264861-01). Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso l
censurato, spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dat risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il val relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01
Entro questo perimetro valutativo, il rinnovato apparato argomentat scevro di vizi logico-giuridici e attento nell’apprezzare, nella pienez giurisdizione di merito, l’incidenza concreta di tutti gli elementi allegati d o evidenziati dall’accusa – soddisfa appieno l’obbligo motivazionale imposto sentenza di annullamento.
4.1. Analizzando l’intero thema decidendum sottoposto al suo giudizio, con ricostruzione in fatto impermeabile allo scrutinio di legittimità, l’o impugnata, premessa l’emissione di decreto di giudizio immediato nei confront Salera, ha rinvenuto ampi indici della sua consapevole partecipaz all’associazione (la cui esistenza non è oggetto di doglianze in questo se cautelare), operante nel territorio di Fondi e connotata da grande cautel comunicazioni lungo la catena di comando, da forti legami con la crimina organizzata, da una spiccata propensione all’uso della violenza e da una p scala gerarchica: per quel che qui interessa, i vertici COGNOME e COGNOME si occ dell’approvvigionamento e i loro diretti collaboratori (tra cui COGNOME) rip la cocaina ai pusher maggiormente produttivi (tra cui COGNOME).
Il collaboratore COGNOME ha riferito del ruolo di spacciatore rico COGNOME, al contempo fiduciario dei capi, anche per compiti più muscolari in di debitori o di soggetti comunque non allineati (richiamando episodi in ricorrente era stato contattato dalle vittime di tali intimidazioni come tramite verso gli organi apicali).
Gli esiti dell’attività captativa (riscontrati dalle dichiarazioni di COGNOME di fiducia di COGNOME) hanno confermato la costante ricezione da parte di di quantitativi non indifferenti di stupefacente (50/100 grammi ogni mese o più), secondo prudentissime modalità di cessione concordate con il pro referente, il suddetto COGNOME.
La positiva opinione dei dirigenti dell’organizzazione nei conf dell’imputato era stata confermata da ulteriori incarichi di maggiori rilievo lucrosi), nell’ambito della medesima filiera di spaccio, quale “responsabile della rete di distribuzione”, in temporanea sostituzione di COGNOME. In og le intercettazioni evidenziano una significativa conoscenza delle politiche cr del gruppo da parte di COGNOME, che si spingeva ad auspicare espressamente recisa presa di posizione dei sodali per affermare il predominio della cons sul territorio.
In conclusione, si è affermata la sussistenza di un rapporto stabile, du e di reciproco affidamento, caratterizzato da evidente volontà di contr appieno ai progetti criminali del sodalizio, così da integrare un legame asso di sicuro rilievo penale.
4.2. Le considerazioni che precedono sono del tutto coerenti con il consol orientamento giurisprudenziale.
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stup costituiscono prova del vincolo permanente nascente dall’accordo associativ della lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice), e quali i contatti continui tra gli spacciatori, le forme organizzative utiliz tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commi di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità ese (Sez. 6, n. 15061 del 03/04/2025, Cracolici, non mass.; Sez. 3, n. 1356 29/01/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 28261 01; Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 282139-01, che ha, pera precisato che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condo partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l’indicazione dello sp ruolo eventualmente rivestito dal partecipante).
In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva comp del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenut conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevole motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebb Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Se 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 d 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01). Analogamente, rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale f dal giudice e non può essere rivalutata nel giudizio di cassazione, salvo giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, la valutazione sull’atten del dichiarante collaboratore di giustizia (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, M Rv. 284074-02; Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771-01)
4.3. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla cons dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di m canoni della logica e ai principi di diritto che governano la ponderazion risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur inve formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una div valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/20
COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non con la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice’ di meri l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori).
Il primo motivo risulta, in conclusione, non consentito, in q schiettamente rivalutativo, e oltremodo generico, laddove non si confr appieno con l’effettivo contenuto del provvedimento impugnato.
Quanto al secondo e terzo motivo, inerenti il periculum libertatis e l’adeguatezza della misura (in ordine ai quali non sussistevano preclusioni d per il Tribunale, siccome ritenuti assorbiti nella precedente pronun legittimità), il Collegio condivide e intende ribadire l’orientamento esege richiamato e fatto proprio anche dal Tribunale capitolino – per cui, in te misure coercitive disposte per il reato associativo per cui si procede, la pr dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce una doppia presunzione pe che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari (e, ai fini della prova c potrebbe, in astratto, assumere rilevanza il fattore temporale, ove esso notevole consistenza, dovendosi in tal caso indicare specifici elementi d idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari) e l’adeguatezz contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima superabile nei sol previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-02; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, de 2018, COGNOME, Rv. 273434-01, secondo cui la presunzione detta un criterio applicarsi proprio in caso di incertezza)
5.1. Il Tribunale del riesame, con adeguata argomentazione (pp. 6condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la pro infausta di recidivanza resti confermata appieno dalle emergenze investigative un lato, la stessa difesa non ha offerto specifici elementi utilmente valu fronte di un intervallo cronologico non eccessivamente consistente e di personalità tutt’altro che immune da tratti violenti; dall’altro, l’as avrebbe mantenuto la propria piena funzionalità criminale, persino dopo gli ar di alcuni elementi di spicco, anche facendo leva su una struttura dise appositamente per resistere a tali prevedibili inconvenienti). A fronte di lineari riflessioni, il mero decorso del tempo non risulta sufficiente di pe a superare la suddetta presunzione, per quanto attiene ai requisiti dell’at della concretezza del pericolo (cfr., Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME 281293-01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243-01; Sez. Sentenza n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273435-01,
secondo cui la prognosi di pericolosità si rapporta anche all’operativi consorteria e alla possibile commissione di reati costituenti espressione
medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circu criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza, postulando
valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno elementi rilevanti).
5.2. Parimenti, il pericolo di reiterazione è stato ritenuto suscettibile fronteggiato solo mediante la misura in atto, essendo necessario steril
completamente ogni possibile contatto con il contesto criminale di riferimento quale, almeno dal 2015 e sino a tempi recentissimi, il ricorrente ha contin
operare con continuità e professionalità.
5.3. Avuto riguardo a tale più che adeguato percorso giustificativo, i pro censura articolati dalla difesa risultano non conformi alla conso
giurisprudenza sul punto e, comunque, meramente confutativi.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una s in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valut profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2025.