Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12466 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. RIESAME di TORINO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG MARILIA AVV_NOTAIO NARDO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino GLYPH ha annullato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva applicato GLYPH la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME in ordine al reato contestato al capo 2) e ha confermato detta ordinanza applicativa della misura in ordine ai restanti sette distinti reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P. ottobre 1990 n 309 (capi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11) e al reato di cui all’art. 74 d.P.R n. 309/90 (capo 16); ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordinAette distinti reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cap 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24) e al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 25).
Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, consistita in attività di intercettazione, servizi di osservazione e controllo, sequestri d sostanza stupefacente (per un quantitativo complessivo di 458 chilogrammi di hashish, GLYPH 550 grammi di cocaina e 1 chilogrammo di marijuana), che aveva consentito di disvelare GLYPH l’esistenza di ben due associazioni a delinquere, finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.
Una prima associazione facente capo all’odierno ricorrente NOME, detto NOME, che annoverava tra i suoi membri NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME.
Una seconda associazione capeggiata da NOME COGNOME e composta dal ricorrente NOME COGNOME e da un soggetto non identificato di nome NOME, quali partecipi.
Contro l’ordinanza, hanno proposto ricorso, a mezzo del loro difensore NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. La difesa di NOME ha formulato un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge (e in specie dell’art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti scopo e al delitto associativo.
Il difensore osserva che il ricorrente è stato identificato come soggetto coinvolto in plurime operazioni di detenzione e cessioni di rilevanti quantitativi
di sostanza stupefacente, GLYPH in quanto nel corso dei dialoghi intercettati alcuni soggetti facenti parte del sodalizio avevano fatto riferimento a NOME, nome di battesimo dell’imputato: tale identificazione sarebbe, tuttavia, debole, essendo il nome NOME assai frequente nelle regioni magrebine. Solo con riferimento alla contestazione di cui al capo 2, la lettura coordinata della relazione di servizio, con cui si dava atto che NOME era stato visto recarsi con il cugino nello studio del legale di NOME, e dei dialoghi intercettati, aveva consentito di identificare NOME come COGNOME, ma tale identificazione non poteva valere in relazione alle altre imputazioni contestate.
Il difensore, inoltre, quanto al reato associativo di cui al capo 16), lamenta che gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate fra soggetti terzi non valevano a configurare indizi gravi precisi e concordanti in ordine al suo ruolo di partecipe, in quanto il contenuto di tali dialoghi non era chiaro e, comunque, non era certo che l’NOME ivi menzionato fosse proprio il ricorrente.
Il dato pacifico per cui COGNOME si era interessato per il pagamento delle spese legali di NOME non valeva a provare che egli si fosse interessato al sostentamento anche di altri sodali. In ogni caso, posto che nella stessa ordinanza genetica si affermava che del sostentamento di NOME si erano occupati anche altri associati, non poteva dirsi che la condotta di COGNOME valesse a provare il suo ruolo apicale.
Quanto al GLYPH reato di cui al capo 3) (relativo all’acquisto, trasporto e detenzione a fini di spaccio di una imprecisata quantità di cocaina per un valore di oltre 90.000 euro tra il 10 e il 20 ottobre 2021), il difensore osserva che i coinvolgimento del ricorrente sarebbe stato desunto da una conversazione ambientale in cui, a proposito del ricavato della vendita della cocaina nel territorio friulano, si era affermato che dovesse essere consegnato a NOME (n. 526 del 24 ottobre 2021): da un lato, tuttavia, la identificazione di NOME nell’odierno ricorrente, per le ragioni già dette, doveva ritenersi dubbia e, dall’altro, in tutte le conversazioni evocate nell’ordinanza cautelare a ricostruzione delle vendite di cocaina nel territorio friulano, mai era stato nominato NOME, quale compartecipe delle transazioni. La captazione su indicata sarebbe stata malintesa: non è certo chi sia l’NOME al quale sarebbero dovute le somme; non è certo che la somma sia pari a 90.000 euro; non è certo che la somma dovuta sia il ricavato delle vendite del 14 e del 20 ottobre 2021; vengono effettuati conteggi riferiti a NOME che non consentono un’ univoca lettura dei fatti.
Quanto al reato di cui al capo 6) (relativo alla detenzione e trasporto di 210 kg. di hashish ceduti in parte a soggetti non identificati e in parte a NOME e NOME tra il 22 e il 23 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022), il
coinvolgimento del ricorrente era stato desunto dalla conversazione n. 135 del 22 dicembre 2021 tra NOME e NOME e NOME COGNOME, in cui i due avevano fatto riferimento a tale NOME, identificato dagli investigatori i COGNOME, senza che, tuttavia, tale identificazione possa dirsi certa.
Quanto al reato di cui al capo 8) (relativo all’acquisto, trasporto e detenzione di 193,530 kg. di hashish e 993,48 gr. di marijuana il 14 gennaio 2022), il coinvolgimento del ricorrente era stato desunto dalla conversazione ambientale n. 2386 del 14 gennaio 2022, da cui era emersa la contrarietà di NOME COGNOME alle disposizioni impartite da NOME circa lo spostamento dello stupefacente, senza che, tuttavia, la identificazione di COGNOME possa dirsi certa.
Quanto al reato di cui al capo 9) (relativo all’acquisto, trasporto e detenzione di un imprecisato quantitativo di cocaina il 9 febbraio 2022), il coinvolgimento del ricorrente era stato desunto dalla presenza in tale data dell’auto nella sua disponibilità nella carrozzeria, ove era giunta l’auto Fiat Bravo in uso a NOME COGNOME e ove si trovava l’auto Renault Twingo di NOME, e dal fatto che le due auto dopo alcuni giri di perlustrazione avevano parcheggiato vicino ad un furgone, che aveva poi ripreso la marcia in direzione dell’autostrada: secondo il collegio l’incontro aveva avuto ad oggetto la consegna di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quanto un mese dopo, COGNOME aveva manifestato ad un suo cliente la disponibilità di sostanza stupefacente. La deduzione- osserva il difensore- sarebbe meramente congetturale.
Quanto al GLYPH reato di cui al capo 11) (relativo all’acquisto, trasporto e detenzione di 136 kg. di hashish tra i 7 e 1’11 aprile 2022), il coinvolgimento del ricorrente era stato desunto dalla conversazione n. 2528 del 21 gennaio 2022 fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui i due avevano menzionato NOME, identificato dagli inquirenti in NOME, senza che, tuttavia, la identificazione possa dirsi certa.
2.2. La difesa di NOME COGNOME ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato associativo. Il difensore segnala l’anomalia di un’associazione composta da sole tre persone, di cui una non identificata che vi avrebbe partecipato con il ruolo di ritirare la sostanza stupefacente, trasportarla e consegnarla NOME, capo dell’associazione, e a COGNOME. In proposito il difensore osserva che l’ipotizzata ripartizione dei ruoli sarebbe smentita dallo stesso tenore dei capi di imputazione, posto che:
quanto al capo 21), nell’ipotesi accusatoria COGNOME il 15 dicembre 2021 si sarebbe recato in territorio lombardo a ritirare un carico di hashish e lo avrebbe portato a Torino;
quanto al capo 22), nell’ipotesi accusatoria il 3 febbraio 2022 NOME NOME sarebbe recato nel comune di Corsico dove avrebbe ritirato cla un soggetto non identificato un imprecisato quantitativo di hashish e lo avrebbe portato a Torino;
-quanto al capo 23), nell’ipotesi accusatoria 1’8 febbraio 2022 NOME si sarebbe recato nel comune di Corsico dai soliti fornitori per acquistare sostanza stupefacente e l’avrebbe portata a Torino;
-quanto al capo 19) per gli investigatori sarebbe stato NOME COGNOME a ritirare un imprecisato quantitativo stupefacente dai fornitori di Milano e NOME a consegnare la sostanza a NOME, al fine di ultimare la consegna ai clienti in Toscana.
Solo negli episodi del 15 dicembre 2021 e del 3 marzo 2022 (capo 24) NOME COGNOME avrebbe affidato, in assenza del complice COGNOME, a NOME l’incarico di ritirare lo stupefacente a Milano. Dunque il terzo associato, oltre tutto non identificato, avrebbe agito con il ruolo di corriere solo in due occasioni, la seconda delle quali per interessamento del solo COGNOME, in assenza del complice COGNOME, a fronte di sei transazioni accertate nell’hinterland milanese. Il terzo associato, inoltre, avrebbe agito quale corriere a favore del solo COGNOME per un periodo marginale, dall’ottobre 2021 al marzo 2022, rispetto a quello di esistenza dell’associazione, avviata nel 2020 e tutt’ora operante, secondo la contestazione di cui al capo di imputazione.
Ne consegue- secondo il difensore- che la piattaforma investigativa a disposizione non sarebbe sufficiente a delineare la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, soprattutto sotto il profilo dell’esistenza di una struttur organizzativa: la predisposizione e l’utilizzo di un veicolo attrezzato con il doppio fondo e l’uso di cellulari non intercettabili non sarebbero elementi sufficienti, i quanto si tratterebbe di dotazione minima riconducibile anche ad un mero trasporto concorsuale di sostanze stupefacenti.
La motivazione dell’ordinanza sarebbe deficitaria nella parte relativa alla stabile adesione del soggetto non identificato al reato associativo, apparendo questi, invece, un mero concorrente con un ruolo fungibile e secondario nella commissione di quattro trasporti (capi 18, 19, 20 e 24), commessi in un breve arco di tempo, da novembre 2021 a marzo 2022, in assenza di indizi circa la percezione di compensi o di partecipazione pro quota agli utili conseguiti dal gruppo, ovvero anche solo di utilizzo di utenza telefonica dedicata per le comunicazioni fra sodali.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRRITTO
1. Il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso di COGNOME deve essere rigettato.
3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, il motivo di ricor dedotto da COGNOME deve ritenersi manifestamente infondato e ai limiti della inammissibilità, in quanto meramente reiterativo delle doglianze già dedotte, in assenza di puntuale confronto con le ragioni individuate nel provvedimento impugnato.
3.1.La contestazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo si fonda, in primis, sulla asserita incertezza della identificazione del ricorrente nel soggetto che nel corso dei colloqui intercettati viene indicato come NOME e NOME.
I giudici hanno osservato, quanto al preliminare profilo della identificazione, che nell’indagine non erano stati attenzionalti altri soggetti aventi il medesimo nome; che nei dialoghi captati in relazione al reato di cui capo 2) – rispetto al quale l’indagato, durante le dichiarazioni spontanee rese in udienza, aveva ammesso l’interessamento per il pagamento delle spese legali del coindagato e quindi un suo coinvolgimento, seppur estemporaneo e successivo all’arresto – lo stesso era stato chiamato in più occasioni con il nome NOME; che la riferibilità a NOME anche del soprannome “NOME” era stata puntualmente spiegata dal primo Giudice a p. 15 dell’ordinanza.
Quanto alla censura GLYPH relativa al riconosciuto ruolo apicale di COGNOME all’interno del sodalizio, il Tribunale ha osservato che, nel periodo oggetto di osservazione, il ricorrente era intervenuto quando gli altri associati erano stati arrestati (non solo nella vicenda di COGNOME, ma anche in quella di COGNOME e di COGNOME); aveva ricevuto i proventi dei reati-fine e aveva impartito direttive sulla riscossione dei crediti (v. capo 5, progr. n. 71 del 18.12.2021: “se ti dice domani digli di no, digli stasera vengo da te, mi ha detto NOME di essere duro con lui” “comunque tu con NOME sii duro con lui”), sulle forniture , sulle consegne [capo 7, progr. n. 187 del 04.01.2022: “senti qua, per quella che è già aperta, visto che io gli ho detto che non mancava nulla, ma NOME (ndr. NOME) mi ha detto di darglielo lo stesso così come sono… senti, ritornando al discorso di quella che è aperta, ha detto di sistemargliela in un borsone”) e sulle modalità di organizzazione dei traffici; si era interessato ad eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine (capo 8); aveva fornito le direttive organizzative agli altri sodali (si veda, ad esempio, progr. n. 2386 del 14.01.2022 in occasione dell’arresto di COGNOME: “io ho dètto ad NOME di non farlo andare”; oppure il progr. n. 2528 del 28.01.2022: “io lo dirò a NOME,
gli dirò che io non ho alcun potere su di lui, gli dirò che sei mio fratello, m figlio, e il figlio di mia sorella”).
3.2.Con riferimento al coinvolgimento nei delitti scopo, il Tribunale ha richiamato:
quanto ai capi 6), 8) e 11), a fronte della generica censura del ricorrente, per cui non vi era alcuna certezza che il soggetto chiamato COGNOMENOMECOGNOME fosse COGNOME, le considerazioni sopra riportate a proposito, appunto, della identificazione;
-quanto al capo 3), la conversazione, captata in ambientale, intercorsa tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME il giorno 24.10.2021 (progr. n. 516, all. n. 15) nel corso della quale, appena tornati dalla seconda trasferta in Friuli ove avevano venduto parte dello stupefacente ottenuto pochi giorni prima, i due discorrono di denaro da consegnare a NOME ed eseguono un lungo conteggio: il fatto che l’NOME citato sia da identificarsi nell’odierno ricorrente è confermato anche dall’esclamazione “Eccolo” pronunciata da NOME NOME alla ricezione di un messaggio vocale da COGNOME, subito dopo aver parlato di NOMENOME nella conversazione i sodali fanno riferimento proprio allo smercio della partita di stupefacente appena conclusa in Friuli, come dato desumere dalla data in cui questa conversazione è intervenuta (il 24.10.2021, ovvero il giorno dopo il ritorno a Torino dalla trasferta) e dalle frasi pronunciate contenenti esplicit rimandi temporali; nella conversazione di cui si discute gli indagati riportano varie cifre, ma da una lettura complessiva dell’intero dialogo si comprende che quelle cifre rappresentano soltanto il saldo di un debito maggiore pari all’incirca a 90.000 euro (“allora aggiungila, ora a quanto siamo?” “siamo a 90.000” “e noi ora quanto gli dobbiamo ancora dare?” “88 e 350” … “Se aggiungo i 4800 farà 90.000, si + 4800 ecco sono 90.000” … “a me sembra che ci siano in più 2000 euro se facciamo il conteggio totale” “4500, sì solo che io non ho scalato tutto quello, io ora ti dico il totale”); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-quanto al capo 9), l’attività di osservazione che aveva monitorato COGNOME mentre partiva, GLYPH unitamente all’autovettura Fiat Bravo tg. TARGA_VEICOLO, dalla carrozzeria “RAGIONE_SOCIALE” e si recava in INDIRIZZO, ove era avvenuto l’incontro con un furgone cori targa olandese. Immediatamente dopo la partenza del furgone e dell’altra auto, COGNOME era stato visto eseguire in macchina due giri dell’isolato come a voler controllare la zona. L’incontro- secondo i giudici- aveva avuto a oggetto la consegna di sostanza stupefacente di tipo cocaina, come attestato dalle preoccupazioni manifestate da alcuni sodali in merito alle sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’arresto di NOME, avvenuto in data 14.01.2022; dall’utilizzo dell’autovettura Fiat Bravo, che era stata appositamente cercata dai
sodali qualche giorno prima proprio per essere adoperata a tale scopo; dalle modalità e circostanze in cui era avvenuto l’incontro, per pochi minuti, in una zona vicina all’autostrada, con un automezzo proveniente dall’Olanda, preso a noleggio per soli tre giorni da un soggetto già gravato da precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti; dalle conversazioni intercettate successivamente, da cui si era compreso che il conducente della Fiat Bravo, identificato in NOME, smerciava cocaina al dettaglio e in un’occasione era stato contattato dallo stesso COGNOME.
3.3. Il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame, nel tratteggiare i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i delitti contestati, appare adeguat e non manifestamente illogico nelle inferenze tratte dai dati riportati.
Di contro si deve rilevare, in primo luogo, che il richiamo contenuto nel motivo di ricorso alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è del tutt inconferente, avendo questa Corte già da tempo precisato che in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la precisione e la concordanza. In tale senso si è evidenziato che la previsione di cui all’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art.192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2) (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261963 ; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, COGNOME, R n .P. 255928; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511).
Ciò premesso, le censure del ricorrente sono meramente generiche nel negare la portata dimostrativa delle risultanze delle indagini e non valgono, pertanto, a incrinare il tessuto motivazionale dell’ordinanza, che in maniera approfondita, con puntuale richiamo ai passaggi significativi delle conversazioni intercettate, ha replicato alle doglianze sollevate con il riesame. La ritenuta identificazione di COGNOME è stata dedotta, in maniera non irragionevole, dalle circostanze sopra indicate e così pure la gravità indiziaria è stata desunta da una pluralità di elementi tratti dalle conversazioni intercettate.
Di contro la contestazione del contenuto di dette conversazioni e della loro valenza dimostrativa è, come anticipato, inammissibile, in quanto si risolve in una questione di fatto di competenza del giudice del merito, non deducibile, perciò, in sede di legittimità al di fuori delle ipotesi di manifesta illogicità d motivazione.
Il motivo di ricorso di COGNOME è infondato.
Il ricorrente ha contestato la congruità della motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, rilevando, in sostanza, come difettasse nel caso di specie sia la divisione dei ruoli fra i tre associati, sia una vera e propria struttu organizzativa con predisposizione di mezzi.
Il percorso argonnentativo del Tribunale delinea in maniera sufficiente l’esistenza, sotto il profilo della gravità indiziaria, della associazione contestata a ricorrente ed è perciò esente dal vizio denunciato.
Sotto il profilo della divisione dei ruoli, il Tribunale ha osservato ch NOME non si era limitato a fornire un proprio contributo estemporaneo in alcune occasioni specifiche, ma era risultato perfettamente inserito nel gruppo: egli, oltre a essere stato coinvolto in quattro trasporti su sette tra quel monitorati, aveva preso parte anche a ulteriori spostamenti di stupefacente, anteriori all’avvio dell’attività investigativa, come dato desumere dal tenore delle prime conversazioni intercettate, in cui aveva dimostrato consuetudine di rapporti e risalente abitudine al ruolo di corriere (progr. n. 29 del 16.10.2021; progr. n. 1124 del 02.03.2022); NOME, inoltre, aveva contatti sia con NOME, sia con NOME COGNOME, che gli fornivano l’autovettura appositamente predisposta per il trasposto dello stupefacente e gli impartivano ordini sia sulle modalità del trasporto, sia sulla ricezione del denaro. A parere del Tribunale, dunque, tutti tali elementi valevano a dimostrare il forte legame tra i tre associati e l’intraneità di NOME all’associazione, della quale verosimilmente facevano parte anche altri soggetti non ancora identificati.
Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha dedotto l’esistenza di un apparato, che prescindeva dalla realizzazione di singoli reati scopo, dall’utilizzo indistinto, da parte di tutti i correi di un veicolo dotato di un vano nascosto con apertura elettrica; dalle precauzioni adottate in occasione dei trasporti (quale quella di lavare accuratamente il veicolo prima e dopo il viaggio per eliminare eventuali odori o residui di stupefacente); dal supporto fornito da vari soggetti (dal meccanico di fiducia ai presumibili custodi della sostanza); dall’adozione del medesimo modus operandi in relazioni a traffici illeciti di entità significativa dalle modalità di reimpiego dei guadagni incamerati tramite strumenti esteri di riciclaggio. I giudici hanno rilevato che la movimentazione di così ingenti quantitativi di stupefacente in un arco di tempo limitato non poteva che presupporre, a monte, l’esistenza di una struttura, di mezzi e persone, che, per quanto rudimentale, aveva le caratteristiche per porsi sul mercato illecito, in modo tendenzialmente stabile. I giudici hanno anche sottolineato che l’organizzazione poteva contare su saldi e plurimi legami all’estero, utilizzati per
provvedere al pagamento del corrispettivo e al riciclaggio dei proventi: le modalità di reinvestimento dei capitali di illecita provenienza attraverso il ricorso a forme di complicità offerte da soggetti di nazionalità cinese al fine di trasferir le somme verso la Spagna era segno evidente- secondo il Tribunale- di un progetto delittuoso caratterizzato dal ricorso a forme operative imprenditoriali e organizzate.
La motivazione del Tribunale, coerente con i dati riportati, ha in maniera logica desunto l’esistenza della struttura organizzativa dalla comprovata esistenza di un apparato di mezzi, in aderenza al consolidato principio per cui per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6 n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282677; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275583).
Il ricorrente, nel dolersi che i mezzi individuati da parte del Tribunale fossero insufficienti a delineare l’esistenza di una struttura organizzativa, menziona solo l’autovettura modificata e l’uso di utenze dedicate e non tiene conto degli ulteriori elementi citati nell’ordinanza impugnata, primo fra tutti quello relativ alle modalità di reinvestimento dei capitali illeciti, con trasferimento dell somme in Spagna attraverso schermi volti a impedire la identificazione della loro provenienza: in maniera ragionevole, tale modalità operativa è stato ritenuta dal Tribunale indice sintomatico di un apparato e di una struttura, esistenti anche al di là della commissione di singoli reati scopo e dunque connotanti una vera e propria associazione.
5. In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuli e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 27 febbario 2024