Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2763 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta di riesame di NOME COGNOME e confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74
d.P.R. 09/10/1990, n. 309) (capo 2-bis, assorbito nel capo 2), esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché a più delitti di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit.) (capi 59, 63, 64, 65).
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha premesso che, nel confutare le doglianze difensive, il Tribunale ha richiamato i singoli episodi integranti le ipotesi di art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., ritenendoli sintomatici della consapevolezza, nel prevenuto, di essere inserito in un contesto associativo, nonostante i rilievi difensivi riguardassero il diverso profilo dell’assenza di gravi indizi in ordine non già alle imputazioni-fine, bensì alla fattispecie associativa.
Quindi, ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione della legge penale e omessa motivazione con riferimento alla valutazione del materiale indiziario e alla configurabilità della fattispecie prevista dall’articolo 74 d.P.R. 309 del 1990 cit.
Posto che secondo il Giudice per le indagini preliminari la compagine associativa non annoverava tra i componenti fondatori l’indagato, il quale sarebbe entrato a far parte dell’associazione un anno dopo che questa aveva cominciato ad operare, davanti al Tribunale del riesame era stato eccepito come nell’ordinanza genetica non fossero indicate le fonti di prova idonee a dimostrare: che NOME fosse consapevole dell’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico; che ne conoscesse il programma; chi tra gli altri aderenti e quando avrebbe comunicato all’indagato l’esistenza di tale sodalizio proponendogli di entrare a farne parte; in quali circostanze e in che periodo l’indagato avrebbe risposto a tale invito.
In assenza di tali elementi di riscontro, si era evidenziata l’impossibilità di provare la consapevolezza, nell’indagato, di agire nell’interesse e per le finalità dell’associazione.
Ancora, si rilevava che la giurisprudenza di legittimità non si limita a rimarcare l’importanza dei reati scopo quali indici rivelatori della struttura associativa, ma precisa che, per ravvisarne l’effettiva esistenza, più che alla complessità della sua articolazione, occorre aver riguardo alla verifica di una effettiva ripartizione de compiti e ruoli tra gli associati, al protrarsi dell’esistenza del sodalizio per apprezzabile lasso di tempo, alla sussistenza di un costante contributo alla causa (in tal senso, Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576) e che, per contro, nel caso di specie, le condotte contestate al prevenuto si erano svolte in un arco di tempo assai limitato ed erano state episodiche.
Si aggiungeva come dal verbale di interrogatorio emergesse che NOME è stato tratto in arresto il 15/03/2020 e sottoposto agli arresti domiciliari, misura che non risulta essere mai stata violata. Di conseguenza, si sarebbe dovuto escludere che
il prevenuto avesse commesso reati in epoca successiva all’applicazione del provvedimento cautelare (reati che, secondo gli inquirenti, si sarebbero verificati in luoghi diversi dalla sua abitazione), essendo tale assunto incompatibile con lo status detentivo.
Tuttavia, la decisione impugnata non ha risposto alle censure sopra indicate, venendo totalmente meno all’obbligo di motivazione.
Del pari, né l’ordinanza del riesame, né quella cautelare contengono riscontri che consentano di ritenere configurabile il dolo di appartenere ad una stabile organizzazione e di apportare il proprio contributo causale (ciò in contrasto con quanto disposto, ad esempio, da Sez. 6, n. 42587 del 19/10/2022, COGNOME, non mass.). I giudici della cautela hanno infatti ascritto al ricorrente la consapevolezza di agire nell’ambito di un contesto associativo / utilizzando estensivamente materiale probatorio pertinente, forse, alla posizione di altri co-indagati.
2.2. Violazione in relazione alla valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
L’ordinanza impugnata, al pari della genetica, ha contraddetto l’insegnamento della Corte di cassazione sulla valutazione di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Tali requisiti non sono stati, infatti, valutati alla luce della spec situazione cautelare, esplicitando il convincimento in forza del quale persisterebbe il concreto e attuale pericolo di recidiva, né è stato considerato il brevissimo arco temporale – da febbraio ad aprile del 2020 – in cui sarebbero state tenute le condotte di cessione delle sostanze stupefacenti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il difensore ha presentato una memoria difensiva in cui, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, per un verso, ha evidenziato che il contributo dell’indagato è stato episodico e contenuto nell’arco temporale che va da gennaio a marzo 2020; per altro verso, ha sottolineato come, anche nel caso di c.d. doppia presunzione di pericolosità, il giudice non possa esimersi dall’obbligo di motivazione ove i fatti siano risalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato, nonché generico, è il primo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta non configurabilità dell’ipotesi associativa e al relativo vi di motivazione della sentenza.
2.1. Nel provvedimento impugnato si premette come la decimazione della storica organizzazione del clan RAGIONE_SOCIALE, lungi dal lasciare il territorio sguarnito di controllo criminale, aveva favorito il ricambio generazionale nella gestione delle tradizionali attività illecite.
Si aggiunge che dalle investigazioni è infatti emersa una rodata organizzazione, che comprendeva l’utilizzo di locali dedicati alla preparazione delle dosi, l’accoglienza della clientela e l’assegnazione di ruoli, in parte fungibili, soggetti (anche minorenni) stabilmente inseriti nell’organigramma e retribuiti nella fase lavorativa.
In tale contesto i Giudici del riesame specificano il ruolo, versatile, rivestit del ricorrente.
2.2. Dunque, se è vero che la commissione di ripetuti reati di “spaccio” ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può da sola costituire prova dell’integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell’esistenza dell’associazione, che va però accertata con riferimento all’accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all’affectio societatis (di recente, Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022 Grillo, Rv. 283278), è anche vero che, nel caso di specie, l’appartenenza dell’indagato alla struttura criminosa è desunta dalle conversazioni con esponenti di spicco dell’associazione, quali NOME COGNOME, referente delle piazze di spaccio e partecipe del c.d. triumvirato (insieme ad NOME COGNOME e NOME COGNOME), nonché con il figlio di questi, NOME COGNOME, anch’egli preposto ad una piazza di spaccio, presso la quale il ricorrente è stabilmente presente.
Tali conversazioni, secondo la valutazione in fatto dei Giudici del riesame, non sindacabile in questa sede, indiziano non soltanto – come dedotto nel ricorso – la realizzazione di singoli episodi di spaccio, bensì anche il ruolo rivestito da NOME sia nel rifornimento della droga, sia nella rendicontazione dell’attività a NOME COGNOME, cui il primo consegnava il denaro, nonché la conoscenza, da parte dell’indagato, delle modalità e dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente.
2.3. Né – deve precisarsi – rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve (nel ricorso e nei motivi nuovi sono indicate date tra loro non coincidenti, ma comunque contenute nell’arco temporale di tre mesi). Ciò che occorre è, piuttosto, che dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (ex multis,
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Sez. 6, n. 42937de1 23/09/2021, Sermone, Rv, 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440): condizione che i giudici hanno motivatamente ritenuto integrata nel caso di specie.
Così come non rileva che alcuni reati sarebbero stati commessi durante il periodo in cui l’indagato si trovava agli arresti domiciliari, dal momento che tale deduzione afferisce al piano del “dover essere”, piuttosto che a quello dell”essere”, specificamente indagato dai Giudici, nel caso concreto.
Perde consistenza, dunque, altresì la trasversale eccezione relativa alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato in rapporto alle deduzioni difensive, essendo appena il caso di ricordare che, secondo il risalente quanto pacifico orientamento di questa Corte (vd., almeno, Sez. 5, n. 3952 del 18/02/1992, Cremonini, Rv. 189818), l’omesso esame di deduzioni manifestamente infondate non è causa di nullità della sentenza.
E diviene giocoforza concludere come l’ordinanza abbia argomentato in modo compiuto, non illogico né contraddittorio, oltre che coerente con l’insegnamento di questa Corte, l’apporto dell’indagato alla realizzazione del programma associativo e la sua volontà di farne parte: non essendo certo, a tal fine, necessario – come sembra pretendere la difesa – che egli fosse stato notiziato dell’esatto momento di nascita dell’organizzazione né formalmente invitato a parteciparvi.
Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari.
In proposito, i Giudici del riesame osservano, quasi testualmente e in modo compiuto, che la continuità dell’attività di spaccio per conto dell’organizzazione e l’inserimento nella struttura associativa dell’indagato evidenziano in questi una professionalità criminale che, da un lato, fa ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di reati di spaccio di stupefacenti; dall’altro lato, in considerazio dell’inserimento in un’associazione e dei suoi contatti con i soggetti rilevanti della stessa, impone l’adozione della misura custodiale massima.
Dal canto loro, le deduzioni difensive trascurano, invece, la presunzione di adeguatezza della massima misura custodiale che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone (attraverso il richiamo all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) nel caso di gravi indizi di colpevolezza, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 74 d.P n. 309 del 1990 cit.: presunzione che, sebbene relativa, e quindi vincibile mediante specifiche allegazioni, nel caso di specie, non è stata ritenuta superata in virtù della mera eccezione relativa al breve periodo nel quale si sono concentrate le condotte delittuose dell’indagato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/12/2023