Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 610 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ghilarza il 27/10/1989
avverso l’ordinanza emessa I’l giugno 2023 dal Tribunale di Caciari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto jrocuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità ce: ricorso; letta le richieste del difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito per Vaccoglimento dei
ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2 dell’imputazione provvisoria) e per numerosi reati fine (capi 86, 88, 106, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120′ 121, 122, 123, 125, 126, 127 e 128 dell’imputazione provvisoria).
Deduce due motivi di ricorso con i quali censura la motivazione relativa sia ai ciudizio di gravità indiziaria che alle esigenze cautelari in ordine ai solo rea associativo.
Con il primo motivo deduce, infatti, vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi costitutivi di tale reato, motivazione che, in tesi difensiva, è fondata su mere congetture quale quella relativa alla durata della partecipazione del Morittu al sodalizio, che l’ordinanza indica in due anni mentre dagli elementi agli atti la stessa risulta circoscritta al periodo più !imitato compreso tra il 17 novembre 2021 e l’inizio del 2022. Meramente congetturale è altresì la valutazione della spregiudicatezza del ricorrente desunta dai protrarsi della sua operatività anche dopo gli arresti di altri coindagati, affermazione, questa, non sorretta dall’indicazione di elementi sintomatici dell’effettiva consapevolezza da parte del ricorrente di detti arresti. Meramente congetturale è, altresì, l’affermazione che ascrive l’interruzione dei rapporti tra il ricorrente e i presunti scolali, a far dat 24 gennaio 2022, alla cessazione delle indagini anziché alla cessazione delle attività illecite ed alla recisione dei rapporti con l’organizzazione criminale.
Ad avviso del ricorrente il giudizio di gravità indiziaria è frutto del travisamento dei fatti in quanto: a) la commissione dei reati fine, peraltro con persone legate ai ricorrente da rapporti di parentela (NOME COGNOME) o di amicizia (NOME COGNOME) non è idonea a configurare degli indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione del COGNOME al sodalizio; b) la commissione di tali reati è’ inoltre, circoscritta ai ristretto arco temporale che va dal novembre 2021 al 24 gennaio 2022; c) NOME COGNOME contrariamente a quanto afferma l’ordinanza impugnai:a, non ha mai preso parte all’incontro del 24 gennaio 2022 e tale elemento, risultante dal materiale fotografico che il Tribunale afferma di avere esaminato, appare idoneo a recidere i legami tra questo, COGNOME e COGNOME.
Manca, inoltre, nell’ordinanza impugnata una motivazione n merito ai vantaggi che deriverebbero al ricorrente GLYPH dal ritenuto contributo causale al sodalizio,
confondendosi tale dato con il profitto derivante dai reati fine, ed ai rapporti tra li ricorrente e COGNOME
Con il secondo motivo di ricorso deduce vizi cumulativi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si afferma, infatti, che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare due elementi idonei ad incidere sul giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ovvero il fattore temporale, risalendo l’ultima condotta al 24 gennaio 2022, e l’assenza di rapporti con l’associazione, avendo il ricorrente avuto rapporti solo con il cugino e con NOME COGNOME. L’ordinanza rnpugnata ha’ altresì, omesso di considerare un elemento risultante dagli atti di indagine ovvero i ricatti e le pressioni subiti dal «giovane NOME» e dal ricorrente, culminati nell’episodio del 24 gennaio 2022, ripreso dalle telecamere istallate dalla Polizia Giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11 ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Deve, innanzitutto, ribadirsi il principio di diritto reiteratamente espresso sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cessazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Co -te SuDrer. -a spetta solo compito di verificare se ia decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 dei 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460). Deve, pertanto, considerarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in attL in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216 ,367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 dei 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Cosi definito il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione relati alla giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza, rileva il Collegio che il primo mot di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico, versato in fatto e di carattere rivalutativo.
Il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, con la quale ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha desunto, secondo il parametro di giudizio in chiave di elevata probabilità di colpevolezza proprio della fase cautelare, la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso dagli elementi fattuali emergenti, non solo dalla consumazione dei reati fine (in questa Sede non oggetto di censure da parte del ricorrente), ma anche dalle risultanze delle intercettazioni ambientali, soprattutto l’abitazione di NOME COGNOME, dalle immagini riprese dalle telecamere istallate nei luoghi ove le partite di droga venivano consegnate ai corrieri (per lo più luoghi di campagna o il cortile di pertinenza ·ell’attività commerciale d Sanna), dalle risultanze dei GPS delle microspie istallate presso le autovetture usate dai corrieri, dai dati delle celle telefoniche agganciate dai corrieri e dagli acquiren dai servizi di osservazione nonché dagli atti di perquisizione e sequestro (in particolare, quello di 11 kg di cocaina relativo al capo 128 non contestato dai ricorrente).
Tali elementi hanno consentito di ricostruire anche il ruolo svolto dal ricorrente all’interno del sodalizio quale custode della sostanza stupefacente, per quantitativi di volta in volta non inferiori a 1 o 2 kg di cocaina. In particoiare, sono stati valorizzati i seguenti elementi sintomatici:
-la reiterazione delle operazioni di narcotraffico di ingenti quantitativi di cocain sulla base del medesimo modus operandi;
-le destinazione della droga verso stabili acquirenti che adivano nella zona dei cagiiaritano o altro gruppo operante nella zona del sassarese;
-l’ultilizzo delle vetture dotate di appositi vani per nascondere la droga, messe a disposizione dai vertici, in particolare da COGNOME;
-la disponibilità di microcamere e rilevatori per microspie per bonificare autovetture e zone “sensibili”;
-la suddivisione dei compiti, operando Mura quale collettore del denaro riscosso dai corriere di turno, e i due Morittu quali custodi della droga destinata ad essere preievata dai corrieri e consegnata ad acquirenti abituali che la dest’inavanc , aic spaccio;
– l’utilizzazione delle applicazioni di messaggistica istantanea e delle sim “M2M”;
-la prosecuzione dei traffici illeciti anche dopo le prime operazioni di polizia, i particolare il sequestro di un chilo di cocaina eseguito il 28 settembre 2021 in occasione dell’arresto del corriere NOME COGNOME;
-i costanti contatti, emersi dall’attività tecnica, tra il ricorrente ed i capi COGNOME nonché i rapporti tra il ricorrente, COGNOME ed il corriere NOME COGNOME.
3.1 Siffatto percorso argomentativo appare pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, secondo la quale la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di “facta concluclentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra ali associati la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 dei 07/02/2007, COGNOME Rv. 237002).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche risulta, dunque, corretta la valorizzazione, quali indici sintomatici della partecipazione dei ricorrente all’associazione, della reiterazione dei reati fine e della loro conformità allo schema operativo adottato dal sodalizio. A tale riguardo, appaiono, invece, di valore meramente confutativo le argomentazioni del ricorrente che, sollecitando una non consentita rilettura del quadro indiziario, pretende di ascrivere tali reati a condott estranee al contesto associativo e riconducibili a rapporti personali con ì soggetti di volta in volta coinvolti.
Va, infatti, ribadito, che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gra precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili d essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo ; detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (così, da ultimo, Sez. 3’n. 20003 del 10/1/ 2020, Rv. 279505 – 02).
Va, peraltro, considerato, sempre in relazione ai reati che costituiscono lo scopo dei sodalizio, che sebbene l’accertamento della loro commissione non è necessario ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 256710), anche
il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’adente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343/2016 del 0z-/11/2015, Policastri’ Rv. 265890) ovvero laddove si tratti di un episodio comunque sintomatico dell’appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e aa., Rv. 257800, relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga).
3.2 A fronte di tale lettura del quadro indiziario, logica ed immune da vizi giuridici, appare, inoltre, non decisivo il rilievo difensivo in ordine all’erronea perimetrazione temporale della partecipazione al sodalizio. Rileva, infatti, il Collegio che, sebbene l’affermazione del Tribunale in ordine alla protrazione di tale condotta per circa due anni sia in contrasto con il diverso segmento temporale emergente dalle contestazioni provvisorie relative ai reati fine, circoscritto al più ristretto lasso temporale da novembre 2021 a gennaio 2022, tale errore, a fronte del complesso degli elementi indiziari considerati a sostegno della ritenuta paitecipazione, appare privo di valenza disarticolante della complessiva tenuta logica sia del giudizio di gravità indiziaria che di quello relativo alle esigenze cautelari.
3.3 Parimenti priva di pregio, manifestamente infondata e, comunque, non sorretta da alcun interesse del ricorrente, è la censura relativa alla dedotta assenza di NOME COGNOME in occasione dell’incontro del 24 gennaio 2022.
Rileva, al riguardo il Collegio che tale incontro si riferisce ai più ampio contesto di accadimenti che attengono al reato di CI.Ji a! capo 128, non contestato dai ricorrente. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, dall’esame dell’ordinanza impugnata non risulta che il Tribunale abbia fatto riferimento alla presenza di NOME COGNOME all’incontro in questione. Dalla sequenza temporaie ricostruita dal Tribunale risulta, infatti, che: a) il 22 gennaio 2022, due giorni dopo il sequestro degli undici chili di cocaina, i due cugini si recavano presso la siepe e constatavano con sorpresa la mancanza della sostanza stupefacente (già sequestrata i precedente 20 gennaio in occasione del sopralluogo); b) NOME COGNOME telefonava al padre perché si informasse dai vicino se per caso vi fossero delle telecamere che potessero avere inquadrato quanto accaduto o quanto meno le autovetture transitate in quella strada; c) il successivo 24 gennaio 2022 Sanna e Pireddu, accompagnati da NOME COGNOME, si recavano davanti alla siepe dove erano stati rinvenuti gli undici chili di
cocaina e, dopo avere nuovamente controllato la siepe, sia COGNOME che COGNOME rimproveravano NOME COGNOME (si vedano le pagine 29 e 30)
4. Anche il secondo motivo di ricorso è generico, versato in fatto ed aspecifico.
L’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con !a quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, oltre a considerare l’operatività della duplice presunzione di presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha posto l’accento, quali indici rivelatori dell’at:ualità e concretezza del pericolo di recidiva, sul numero di reati fine, sul quantitativo di cocaina di volta in volta contestato, sulla sistematicità e la vastità del traffico di sostanze stupefacenti emerso, in quanto sintomatici di collegamenti con associazioni criminali capaci di movimentare centinaia di chili di cocaina.
A fronte di tali persuasive argomentazioni, il ricorrente si imita a sollecitare una diversa valutazione del pericolo di recidiva sulla base di meri elementi fattuali, dedotti in termini assolutamente generici e, comunque, privi di aicuna rilevanza.
Quanto al c.d. “tempo silente”, rileva il Collegio che, in disparte ogni considerazione sul fatto che il periodo di tempo intercorso tra l’uitimo episodio ascritto al ricorrente e l’applicazione della misura custodiale non appare significativo, censura difensiva pecca per aspecificità in quanto, senza allegare elementi fattuali sintomatici di un allontanamento del ricorrente dal sodalizio o di una sua dissoluzione, si iimita a pure affermazioni di carattere assertivo, omettendo di confrontarsi con ia duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria (art. 275 cod. proc. peri.) correlata alla fattispecie associativa oggetto di contestazione provvisoria.
Parimenti privo di pregio è l’ulteriore rilievo relativo al fatto che il ricorrente avrebbe avuto rapporti solo con il cugino e con COGNOME in quante smentito dalla ricostruzione del quadro indiziario riportata nel precedente paragrafo.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento deile spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissiDilità (Corte cost. o. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de:le ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presi nte