Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51723 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51723 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 23 agosto 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha respinto l’istanza proposta ex art. 309 cod. proc.pen. da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 21 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli Noia con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato di avere partecipato ad un’associazione a delinquere dedita alla sottrazione di assegni bancari e circolari inviati per posta, alla falsificazione e al successivo fraudolento incass degli stessi contestato al capo A della rubrica.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’indagato con atto COGNOME sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME in veste di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’indagato, deducendo:
2.1 violazione di legge nella parte in cui l’ordinanza ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo attribuendo all’indagato una condotta diversa da quella oggetto di contestazione, in quanto la originaria prospettazione accusatoria attribuiva all’indagato il presunto ruolo di fornire documenti falsi; tale ipotesi era stata abbandonata anche dal giudice dell’ordinanza cautelare e il tribunale ribaltava l’imputazione formulata dal pubblico ministero ritenendolo responsabile di avere ricevuto il denaro provento delle truffe, attraverso i numerosi conti a propria disposizione.
Osserva il ricorrente che il tribunale in sede di riesame non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso, mentre nel caso di specie attribuiva al COGNOME una condotta e un ruolo diversi da quanto indicato dal Pubblico ministero.
2.2 Violazione per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui riteneva che per il ruolo ricoperto nell’associazione l’indagato non poteva non essere consapevole di farne parte e di contribuire con la propria condotta ad agevolare il programma criminoso, mentre dagli atti a giudizio del ricorrente emergeva con chiarezza che il prevenuto intratteneva rapporti esclusivi con la coindagata COGNOME unico soggetto con cui veniva controllato e ascoltato nelle intercettazioni.
2.3 Violazione di legge poiché l’ordinanza di custodia cautelare mancava di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e avrebbe dovuto essere annullata. Il difensore osserva che in sede di riesame aveva censurato l’affermazione dell’ordinanza in ordine alle esigenze cautelari, che si sostanziava di poche righe e formule di stile. Il tribunal incorrendo in una palmare violazione dell’art. 309 comma 9 ultima parte cod. proc.pen. tentava illegittimamente di sostituirsi al GIP e di supplire alle carenze dell’ordinanza cautelare, invece di annullarla.
Tuttavia il Tribunale non spiegava come mai la condotta associativa contestata sino al giugno del 2019 potesse costituire elemento per ravvisare l’attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto che nei confronti di altra indagata NOME, il decorso del tempo e la condizione di incensurata avevano determinato ben altra conclusione.
2.4 Violazione di legge nella parte in cui omette di fornire motivazione circa la censura avente ad oggetto il criterio diseguale adottato nella scelta della misura per i coindagati che avevano ricevuto misure meno afflittive. Il ricorrente rileva che nei confronti della coindagata NOME non veniva elevata alcuna misura; NOME COGNOME, soggetto gravato da recidiva, veniva sottoposto all’obbligo di dimora e COGNOME NOME veniva sottoposta all’obbligo di dimora. Le doglianze formulate dalla difesa al riguardo sono state del tutto ignorate dal collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo non è consentito poiché avrebbe dovuto essere dedotto dinanzi al tribunale del riesame e non può essere recuperato in sede di legittimità; ed infatti lo stesso ricorrente espone che anche nell’ordinanza del GIP all’indagato erano state attribuite condotte diverse da quelle indicate nel capo d’incolpazione provvisoria, sicchè non può sostenersi che siano state violate le prerogative della difesa che ha avuto modo di confrontarsi con gli specifici addebiti mossi con il provvedimento cautelare.
La censura è comunque manifestamente infondata poiché all’indagato continua ad essere attribuita una condotta di partecipazione al sodalizio, sicché non si versa in una ipotesi di attribuzione all’indagato di un fatto diverso da quello contestato, anche se in concreto sono stati valorizzati elementi relativi a condotte diverse da quelle enfatizzate dalla pubblica accusa. Non appare pertanto pertinente alla situazione in oggetto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità di cui al ricorso.
1.2 II secondo motivo di ricorso relativo all’assenza di prova del dolo di partecipazione è manifestamente infondato.
Va ricordato che in tema di elemento soggettivo del delitto di associazione per delinquere il dolo richiesto dalla fattispecie penale incriminata dall’art. 416 c.p. consist nella coscienza e volontà di compiere un atto riconducibile alla struttura criminale associativa; e la manifestazione di affectio societatis scelerum e la commissione di uno o più delitti programmati dalla suddetta associazione non dimostrano automaticamente l’adesione del reo alla struttura criminale associativa. Sicchè l’attività delittuo conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell’appartenenza ad essa, purché dalle modalità esecutive dell’azione e dagli altri elementi di prova acquisiti si possa risalire all’esistenza di vincolo associativo (cfr. tra le altre, Cassazione penale sez. II, 13/06/2019, n.35141, per la precisione che la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente possa desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell’attività
Nel caso in esame il tribunale a pagina 7 ha esplicitato tutti i gravi indizi a caric dell’indagato desumibili dal tenore di numerose intercettazioni da cui emerge che COGNOME era particolarmente abile sotto il profilo informatico e riceveva bonifici in denaro che rimetteva poi alla COGNOME e operava come suo braccio destro e uomo di fiducia. Non va peraltro trascurato che il compendio indiziario è integrato anche dalle dichiarazioni del coindagato COGNOME che ha descritto il COGNOME come soggetto operante da tempo nel gruppo facente capo alla COGNOME e al Carrella.
Deve convenirsi con il tribunale che dal tenore delle intercettazioni emerge che l’indagato era ben consapevole di operare nell’ambito di un gruppo organizzato al quale con la sua condotta forniva stabile contributo e costante disponibilità ad attivarsi per perseguire gli obiettivi comuni.
1.3 Il terzo motivo è in parte non consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio indiziario e ciò esula dalla competenza di questa Corte e non può formare
oggetto del giudizio di legittimità; e in parte è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal tribunale che, dopo avere delineato gli elementi del reato associativo e l’organizzazione per la cui partecipazione COGNOME è indagato, ha correttamente osservato che l’avvenuto decorso di tre anni dai fatti, proprio in ragione del carattere organizzato dell’attività illecita posta in essere e del ruolo protratto n tempo dell’indagato, non incidono sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.
1.4 La quarta censura relativamente alla denunziata carenza di autonomia dell’ordinanza cautelare è generica.
E’ opportuno ribadire che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 – dep. 07/01/2019, Rv. NUMERO_DOCUMENTO)
Nel caso in esame il ricorso ha riportato i passaggi dell’ordinanza relativi alla valutazione delle esigenze cautelari che, a giudizio del collegio, sottolineano l’attualità del perico di recidiva nei confronti dei soggetti inseriti in posizione apicale nel sodalizio, c argomentazioni che appaiono sufficientemente specifiche.
Il tribunale ha poi integrato detta motivazione, nel rispetto delle sue prerogative, valorizzando la condotta professionale e sistematica assunta dall’indagato e la sua pervicace serialità che palesano l’attualità del pericolo di recidiva.
Non va per altro trascurato che il periodo intercorso tra i fatti accertati e la richie cautelare è inferiore ai tre anni e non inficia le corrette considerazioni formulate dal tribunale in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, in ragione delle peculia caratteristiche della condotta illecita contestata.
La circostanza che ad alcuni dei coindagati non sia stata applicata la misura coercitiva non può costituire oggetto di doglianza in questa sede, anche perché si tratta di soggetti che rivestono posizioni diverse all’interno del sodalizio.
Come ricordato dal Procuratore Generale, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 c.p.p., in special modo relativamente al pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificat l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato” (così, tra le altre, Cassazione penale sez. III, 28/01/2020, n.7784).
La censura è peraltro generica poiché il ricorrente neppure allega le motivazioni dei provvedimenti cautelari assunti nei confronti dei coindagati, che ritiene di potere
mettere in comparazione, e non consente al collegio di conoscere il contenuto dei provvedimenti richiamati e delle ragioni a sostegno delle diverse scelte assunte.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME orsellino
COGNOME