Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45321 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Messina il DATA_NASCITA; avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 16/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza in data 16/7/2021 la Corte d’appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina l’ 11/4/2019 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per più reati che vanno dall’associazione a delinquere all’appropriazione indebita, alla tentata
Quanto agli altri imputati la Corte d’appello accoglieva la richiesta di concordato e, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva le relative pene.
2.Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il predetto NOME che articola i seguenti motivi di ricorso, in relazione al capo a):
2.1.vizio di motivazione per manifesta illogicità del complessivo ragionamento probatorio e degli snodi che lo compongono, posto a fondamento della penale responsabilità dell’imputato quale partecipe del sodalizio criminoso. 2.1. Il Giudice di appello avrebbe trascurato le puntuali censure avanzate dal ricorrente in punto di delitto associativo, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure difensive riguardanti la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo e la prova del ruolo verticistic asseritamente rivestito dal COGNOME. Deduce ancora che la conclusione della Corte d’appello circa la sussistenza dell’associazione, ricavata dalla modalità ( quasi compulsiva, in arco temporale ristrettissimo) attraverso la quale venivano posti in essere i singoli reati, non può valere quale elemento dimostrativo dell’associazione ma, al più, del concorso di persone nei vari reati di volta in volta consumati.
2.2. Analogamente sarebbe carente la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui ai capi 1),m), n),o),p) non avendo la Corte risposto alle censure difensive con le quali si invocava la derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione.
2.3. In ultimo ci si duole della ritenuta sussistenza della recidiva, del diniego delle attenuanti generiche, dell’entità della pena e dell’aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici e manifestamente infondati.
Va premesso che nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una “doppia conforme”, cioè , quanto a NOME ad una sentenza in cui i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico- giuridici della prima sentenza, concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).
Quanto al controllo sulla motivazione che l’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. demanda a questa Corte, va, inoltre, rammentato che: a) la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi d macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n, 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
2. Operata tale doverosa premessa, nel procedere all’esame del ricorso deve rilevarsi come, in merito alla sussistenza del delitto associativo, la sentenza di secondo grado ha richiamato quella del Tribunale che, a pag. 52, ha diffusamente spiegato quali fossero gli elementi dai quali desumere l’esistenza della fattispecie di cui all’art. 416 c.p. posto che il poderoso materiale probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale ( intercettazioni e produzioni documentali, servizi di osservazione e controllo) aveva dimostrato la consumazione di una molteplicità di delitti, anche di natura diversa tra loro, tutti commessi con l’evidente finalità di garantire un sostentamento a ciascuno dei sodali e reiterati anche a breve distanza temporale nonostante l’intervento delle Forze dell’ordine, intervento che come sottolineato in sentenza non paralizzava affatto l’azione dell’associazione, (a dimostrazione dell’esistenza di una struttura organizzativa autonoma, distinta dai singoli associati, stabile e consolidata), ma costituiva l’input per la successiva adozione di condotte illecite analoghe a quella già assunta senza alcun timore di nuovi controlli.
D’altra parte è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui in tema di associazione a delinquere è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo, rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel
programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima. (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670).
La Corte d’appello ha ravvisato detta fattispecie in coerenza con i dati processuali, dando applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che a proposito del perfezionamento del reato associativo, ha affermato che ai fini della configurazione dello stesso, non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (Sez. 4, n. 8092/2014, Rv. 259129; Sez. 1, n. 5036/1997, Rv. 207792). Da ultimo la Suprema Corte nella più volte richiamata sentenza definitiva n.1106/2021, riguardante i coimputati, ha affermato che l’associazione esiste anche senza struttura complessa, la prova della esistenza del vincolo permanente nasce infatti dall’accordo associativo e il coinvolgimento in un solo episodio criminoso, non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 5, 34686/2015).
3.Quanto poi al ruolo verticistico svolto dal NOME ed alla responsabilità per tutti i reati a lui contestati, la censura difensiva appare generica se solo si considera che il giudice di appello ha richiamato il materiale intercettivo da cui si ricava inequivocabilmente che egli impartiva direttive ai sodali mentre il giudice di primo grado ha valorizzato la perquisizione personale e domiciliare e gli accertamenti compiuti sul suo computer osservando che da questo emergeva come NOME “tenesse le redini dell’associazione ” ( pag. 54 della sentenza di primo grado).
Va altresì precisato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logicogiuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento
alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, ed autonoma, dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dal ricorrente nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure, per la verità assai generiche, proposte.
In sostanza con riguardo ai reati fine (I,m, n),o),p) il ricorrente non si confronta con la motivazione resa dalla Corte d’appello che a pag. 14 ha ponderatamente richiamato gli elementi istruttori analiticamente esaminati dal giudice di primo grado ( pagg. 35 e segg. della sentenza di primo grado).
4.Quanto infine al trattamento sanzionatorio (sussistenza della recidiva, entità della pena, incremento per la continuazione e diniego delle generiche), le censure sono manifestamente infondate : il giudice di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata evidenziando che il giudice di primo grado aveva escluso solo la recidiva infraquinquennale ma non quella reiterata e specifica tanto operare effettivamente un incremento di pena (da quattro a sette anni) ed anche l’incremento per la continuazione non appare viziato se si tiene conto della minima entità dello stesso ( nel complesso pari ad anni 3 e mesi 8) se si considera che riguarda ben 17 reati fine; adeguatamente motivato è anche il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla negativa personalità dell’imputato e dalla assenza di elementi apprezzabili positivamente (pag.15).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 5/10/2023