Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2710 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Crotone il 06/02/1990
avverso l’ordinanza emessa il 28 maggio 2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione dei Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame cautelare, ha sostituito la misura della custodia cautelare applicata a NOME COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen.) e 175 (art. 73 d.P.R. cit,) deil’imputazione provvisoria con
quella degli arresti domiciliari.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria relativo ad entrambi i reati provvisoriamente contestati, in quanto fondato su indizi generici, inconsistenti e, con riferimento alla asserita presenza del ricorrente presso il domicilio di Carlo Bruno il 2/3/21 ed alle relative captazioni in pari data, frutto di una erronea identificazione del ricorrente.
Ad avviso del ricorrente la sua sola presenza, documentata dalle immagini del sistema di videosorveglianza installata presso l’abitazione di Bruno, circoscritta, peraltro, a poche occasioni in un arco temporale che va da settembre 2020 a marzo 2021, è inidonea a rivelare l’intraneità dello stesso alla consorteria, essendosi lo stesso limitato all’acquisto di sostanza stupefacente per il proprio uso personale. Non vi è, infatti, alcun riscontro di eventuali cessioni a terzi.
Si aggiunge, inoltre, che da un confronto tra i rilievi del 2/3/21 e quelli eseguiti nelle altre date emerge chiaramente che il soggetto monitorato in tale data è stato erroneamente identificato nel ricorrente, cosicché deve anche escludersi che il COGNOME sia l’interlocutore di NOME nella conversazione intercettata il 2/3/21.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa all’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto che, oltre alle circostanze considerate dal Tribunale ai fini della sostituzione della misura cautelare (ruolo non primario, assenza di carichi pendenti, precedente specifico risalente nel tempo), il ricorrente non ha avuto più contatti con NOME e con NOME a decorrere del 22/3/21.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame delle ulteriori doglianze.
Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al GLYPH vincolo derivante da un rapporto
continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208231)
Né la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l’eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.
Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità delraffectio societatis”, quali, in particolare, la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalit attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764).
Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale4attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata ai traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da
determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell’attività individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Va, pertanto, ribadito che i in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
3. L’ordinanza impugnata non si è conformata a tali coordinate ermeneutiche e, valorizzando elementi indiziari sintomatici di un mero rapporto sinallagmatico di compravendita di sostanze stupefacente, attraverso un vero e proprio salto logico, ha ritenuto di inferire dal mero acquisto, circoscritto, peraltro, a poche occasioni e ad un limitato contesto temporale, l’intraneità del ricorrente nel sodalizio.
Tale conclusione, oltre ad essere in contrasto con la consolidata evoluzione giurisprudenziale sopra ricostruita, appare, comunque, carente in quanto non evidenzia gli elementi fattuali rivelatori della trasformazione del rapporto negoziale in un rapporto di carattere societario.
Analoga carenza argomentativa deve rilevarsi anche in relazione al giudizio di ) gravità indiziaria in ordin GLYPH eato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stato evidenziato, al di là del rapporto di compravendita di sostanza stupefacente, alcun indice della sua destinazione allo spaccio, piuttosto che al consumo personale del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente