Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1951 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 31/12/1991 NOME COGNOME nato il 09/03/1994 NOME nato il 03/10/1987
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 22, riguardo al ricorso di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, con eliminazione della relativa pena, essendo il reato improcedibile per difetto di querel rigetto del resto del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Infine II rigetto del ricorso di NOME COGNOME
udito il difensore E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA, che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avv. NOME COGNOME del foro di ENNA difensore di COGNOME unitamente alle conclusioni scritte e alla nota spese alle quali si riporta chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di PALERMO in difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE che depositando conclusioni scritte e nota spese unitamente all’atto di querela del 24 marzo 2023, atto del notaio NOME COGNOME del 23 luglio 2018 e alla ricevuta di ricezione dell’atto di querela della dott. COGNOME, datato 28 marzo 2023, si associa alle conclusioni del procuratore Generale.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di AGRIGENTO in difesa di RAGIONE_SOCIALE che insiste per l’accoglimento del ricorsa.
L’avv. COGNOME NOME sostituisce oralmente l’avv. NOME COGNOME del foro di AGRIGENTO in difesa di NOME e e
NOME COGNOME riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Sulic NOME, NOME COGNOME e NOME Adrian ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 9/23 del 10/01/2023 che confermava la sentenza pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Enna del 23/11/2021 con rito abbreviato in cui tutti gli odierni ricorrenti erano condannati in relazione al reato ex art. 416 cod. pen. e, per le singole compartecipazioni a ciascuno ascritte, per 38 altri reati di tentato furto aggravato o di furti consumati, all’interno di abitazioni o aventi ad oggetto la sottrazione di cavi di rame o di alluminio.
Il ricorrente COGNOME presenta cinque motivi di ricorso.
In particolare, la difesa di COGNOME con il primo motivo lamenta che la sentenza impugnata non argomenta in modo puntuale circa la consapevolezza degli imputati di essere parte integrante di una struttura organizzata e soprattutto non argomenta sulla sussistenza del vincolo associativo oltre la realizzazione dei singoli reati.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa di COGNOME evidenzia la violazione di legge in relazione al ruolo di capo, organizzatore e promotore del sodalizio criminoso che sarebbe stato attribuito allo stesso apod ittica mente.
Con il terzo motivo di impugnazione si eccepisce l’inosservanza della legge processuale e la mancanza di motivazione in relazione al capo 22) dell’imputazione che descrive il furto di gasolio commesso in data 22 gennaio 2019 ai danni della RAGIONE_SOCIALE ritenendo la difesa che in relazione a tale furto non vi sia né denuncia né querela.
Con il quarto motivo di impugnazione la difesa eccepisce sempre le inosservanze di legge ma con riferimento al capo 34) dell’imputazione relativo al furto del 16 Marzo 2019 ai danni della ditta RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la denuncia sporta da COGNOME NOME il 16 Marzo 2019 presso la stazione dei carabinieri di Racalmuto non avrebbe potuto consentire la prosecuzione del procedimento con riferimento a tale reato come già lamentato espressamente dalle difese nel corso dell’udienza del 10 gennaio 2023 e su cui la corte di appello avrebbe omesso di motivare.
Con il quinto motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge in relazione alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, su cui la corte di appello non ha considerato che le precedenti sentenze di condanna passate in giudicato hanno avuto ad oggetto reati di indole
diversa da quelli contestati nel presente processo e comunque non valutando che si tratta di episodi risalenti nel tempo dovendo ciò condurre, invece, ad un trattamento sanzionatorio più contenuto.
Nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME la difesa con un primo motivo di ricorso lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati di cui ai capi da 2) a 8), da 10) a 16), 18),19),21) essendosi la sentenza di appello conformata a quella di primo grado che, a sua volta, in assenza di altri elementi ha travisato il fatto omettendo di motivare sulle questioni sollevate dalla difesa circa le localizzazioni delle celle telefoniche. A differenza degli altri capi di imputazione, nel caso specifico di tali reati il giudizio è stato sviluppato senza confrontarsi con altri elementi indiziari.
Con un secondo motivo del ricorso la difesa di NOME COGNOME ritiene la violazione dei criteri legali di valutazione della prova in relazione al reato associativo contestato al capo 1) dell’imputazione. La critica della difesa ha per oggetto la carenza di reale motivazione con riferimento agli elementi istruttori che avrebbero supportato la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato associativo avendo il giudice di merito ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato in base solo ad elementi indiziari che tuttavia non soddisfano i criteri di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’art. 192 cod. proc. pen., in quanto nessuno degli indizi sopra citati presentava il carattere della gravità non avendo una capacità dimostrativa o un grado di inferenza tale da ritenere sussistente l’elevata probabilità dei fatti indizianti.
La difesa di NOME presenta due motivi di ricorso che ripercorrono e sono pienamente sovrapponibili a quelli presentati nell’interesse del coimputato NOME COGNOME In particolare, con il primo motivo di ricorso si aggredisce la sentenza, in relazione ai reati che riguardano specificamente NOME, da 4) a 8), da 10) a 16), 18),19),21), con i medesimi argomenti spesi nel primo motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME come sopra esposti.
Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione della prova circa il reato di associazione a delinquere, anche in questo caso con gli stessi argomenti utilizzati dal medesimo difensore per il coimputato NOME COGNOME già sopra esposti e che qui si intendono interamente richiamati.
Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo 22, riguardo al ricorso di COGNOME e di COGNOME, con eliminazione della relativa pena, essendo il reato
improcedibile per difetto di querela ; il rigetto del resto del ricorso di Sulic e COGNOME Adreian; infine il rigetto del ricorso di NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva in primo luogo che i motivi di ricorso (1 e 2 per COGNOME, 2 per COGNOME, 2 per COGNOME NOME) sono inammissibili perché palesemente generici, limitandosi ad evidenziare l’assenza o carenza di motivazione sugli elementi oggettivi e soggettivi dell’associazione a delinquere descritta nel capo 1) dell’imputazione. A fronte della aspecificità dei motivi è sufficiente ed opportuno rilevare che la motivazione della sentenza della corte di appello impugnata, recependo in modo conforme la sentenza di primo grado, spiega non solo l’elemento distintivo dell’associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone, che è animata non dal mero accordo ma dall’indeterminatezza della programmazione criminosa e dal possibile numero indefinito di reati. Tali elementi vengono riscontrati dalla medesima motivazione nella reiterazione di un numero rilevante di furti (o tentativi) ai danni dei privati, perpetrati con le medesime modalità, con analoga tecnica criminosa nonché in danno di abitazioni private e di infrastrutture per le comunicazioni tramite sottrazione di materiale in metallo, rame o alluminio. Da tali elementi la corte d’appello desume l’essenza del programma criminoso volto a realizzare una serie di furti ripetuti, presupponendo e avvalendosi di una stabile struttura associativa, perno organizzativo per la commissione di un numero tendenzialmente indefinibile di furti. Si osservi che il costrutto probatorio è analizzato dalla corte di appello in modo logico e lineare, mediante un’analisi criminologica e giurisprudenziale del tutto chiara e convincente che depone univocamente per l’esistenza di una stabile e collaudata compagine criminosa.
Specificamente gli argomenti della motivazione pongono in evidenza i rapporti interni al gruppo – da cui non si può prescindere per delineare l’elemento costitutivo dell’associazione e al contempo distintivo rispetto al mero concorso di persone in decine di furti – come emergono sia dal traffico telefonico sia dagli spostamenti sul territorio in concomitanza della commissione dei singoli episodi delittuosi, a dimostrazione di un’intensa attività organizzata e strategicamente coordinata. La motivazione della corte di appello espone, senza lacune logiche, la propria attenzione sul
riesame del compendio probatorio già utilizzato dal giudice di primo grado, recependolo in una motivazione conforme.
Tali considerazioni valgono per tutti gli elementi recepiti dalla sentenza della corte d’appello in modo conforme alla sentenza di primo grado ivi compresa anche la valutazione del ruolo apicale svolto da NOME COGNOME che viene espressamente confermato sulla scorta del quadro probatorio che non solo non consente di accedere a una valida ricostruzione alternativa ma ha consentito alla corte di appello di escludere la fondatezza di tutte le deduzioni difensive che sono apparse logicamente incompatibili con l’affermazione univoca e convergente di penale responsabilità espressa nell’ambito della sentenza di primo grado. In definitiva, tale sviluppo della sentenza di appello conduce, per la medesima traccia, in modo convincente alla piena conferma della condanna per il reato associativo.
Per le questioni procedurali attinenti ai reati di cui ai capi 22) e 34) come sollevati da COGNOME coi motivi di ricorso terzo e quarto, il Collegio osserva che in relazione al capo 22) si procede per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, n. 5 e 625 n. 7 cod. pen.: in relazione a quest’ultima contestazione v’è agli atti la denuncia-querela del 23/01/2019 di COGNOME NOME, dipendente della ditta RAGIONE_SOCIALE che aveva subito il furto di gasolio, che ai Carabinieri della stazione di Racalmuto, dopo l’esposizione dei fatti espressamente dichiara: “per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili…e ne chiedo la punizione”. Di talché il motivo di ricorso che verte sull’assenza della condizione di procedibilità deve ritenersi inammissibile.
Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso attinente al capo 34) il Collegio ne ritiene l’inammissibilità sia perché non risulta ogge”,:to dei motivi di appello, sia perché l’esposizione dello stesso è aspecifica e non delinea con chiarezza quale sia il difetto della denuncia di COGNOME Giuseppe, presentata il 16/03/2019, nell’immediatezza dei fatti, rispetto alla procedibilità del reato di furto di gasolio e altri beni ai danni della società RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il motivo di ricorso non espone perché tale denuncia “non avrebbe GLYPH potuto consentire la GLYPH prosecuzione del procedimento”, non indicando nel ricorso (se non rinviando genericamente a quanto esposto nell’udienza del 10/01/202:3) alcun profilo di forma o di contenuto della denuncia-querela de qua, dalla cui lettura peraltro si desume chiaramente la manifestazione di volontà di perseguire gli autori della sottrazione. Anche il quarto motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.
In ordine al quinto motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME circa la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., presente nei motivi di appello solo genericamente, è evidente che gli argomenti spesi dalla difesa non si confrontano con il dato storico della commissione di reati specifici e infraquinquennale. Del resto, il riscontro positivo della medesimezza dell’indole è dimostrato dalla lettura del certificato del casellario giudiziale (da cui risultano condanne per fatti contrc il patrimonio commessi anche nel 2019), dalla reiterata modalità aggressiva del patrimonio e delle reti pubbliche (a danno quindi di un bene utilizzato per le esigenze della comunità) e dalla perniciosa e reiterata tecnica criminosa utilizzata. Indubbiamente trattasi di reati della medesima indole ripetuti in modo specifico nell’arco di tempo quinquennale; anche a tal riguardo la mera asserzione dell’inesistenza di una recidiva con scarsi elementi di osservazioni critiche alla motivazione impugnata escludono l’ammissibilità anche del quinto motivo di ricorso di Sulic RAGIONE_SOCIALE
Per GLYPH i GLYPH capi GLYPH di GLYPH imputazione GLYPH il GLYPH cui GLYPH costrutto GLYPH probatorio GLYPH è complessivamente impugnato dalla difesa di COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME con i motivi n. 1 dei due rispettivi ricorsi, il Collegio, atteso che i motivi sono interamente sovrapponibili, osserva che la corte di appello non si limita a richiamare gli argomenti – pur autonomamente convincenti, concordanti, univoci – che depongono per la responsabilità decili imputati in relazione ai numerosi reati loro rispettivamente ascritti, ma condivide e conferma la struttura motivazionale di base della sentenza di primo grado il cui impianto confluisce nella decisione di appello.
Analizzando le prove raccolte per ciascuna fattispecie delle molteplici aggressioni al patrimonio, commesse da COGNOME in concorso con i ricorrenti COGNOME COGNOME e COGNOME Adrian (anche se non sempre con entrambi contemporaneamente) nello stesso ambito territoriale, il complesso motivazionale costruisce un quadro probatorio univoco che non si limita a dedurre la responsabilità solo dai dati emergenti dalla geolocalizzazione mediante le celle telefoniche; quadro evidenziato soprattutto dalle medesime modalità operative e dal rinvenimento di reperti provenienti dai furti commessi nella zona di Enna e nella provincia di Agrigento. Quindi, la motivazione non si limita a dedurre la prova della responsabilità dalla mera considerazione delle celle telefoniche che hanno colto la presenza degli imputati.
Il giudizio di conformità seguito dalla Corte di appello di Caltanissetta in punto di identificazione dei concorrenti non elude alcun obbligo motivazionale né tantomeno presenta lacune logiche o di coerenza in
relazione al materiale probatorio (di certo più nutrito per taluni capi di imputazione) e agli argomenti sufficientemente esposti nella sentenza di primo grado.
10. Le osservazioni delle difese degli imputati al riguardo appaiono generiche perché non si confrontano con il dato univocamente emerso (e non contestato in questa sede) del quadro probatorio complessivo di tutti gli episodi criminali frutto della programmazione di una serie a priori indefinita di reati contro il patrimonio, in esecuzione di una stabile e permanente struttura associativa che ha costituito il collante (rilevante anche sul piano probatorio) dei fatti per cui si procede, a prescindere che poi ai singoli fatti contro il patrimonio abbiano partecipato sempre gli stessi soggetti. Le osservazioni critiche della difesa circa l’isolato vaiore indiziario dell’identificazione dei rei, anche ma non soltanto mediante le celle telefoniche che hanno intercettato la loro presenza nei luoghi e nei tempi dei reato loro ascritti, quindi, trascurano che il plurimo e grave conforto indiziario deve essere colto dal complesso delle univoche motivazioni. Le aspecifiche asserzioni difensive, pertanto, non riescono a indurre alcun dubbio sulla correttezza e linearità logica della motivazione della sentenza impugnata.
11. In definitiva tutti i motivi di ricorso, laddove esposti n modo non generico o comunque approssimativo, non incrinano la logica, la completezza e la coerenza della motivazione della sentenza di primo grado nonché quella di secondo grado ora impugnata che la richiama ampiamente. Tutti i motivi di ricorso, pertanto, sono dichiarati inammissibili.
Segue la GLYPH condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili così liquidate:
tremila euro, oltre accessori come per legge in favore della costituita parte civile COGNOME in relazione ai capi 1 e 21;
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di Telecom Italia spa, a carico di COGNOME e COGNOME COGNOME e COGNOME NOME con riferimento al capo 1);
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di Telecom RAGIONE_SOCIALE a carico di Sulic RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con riferimento ai capi 23,24,32,33,35,36 e 39;
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di Telecom Italia RAGIONE_SOCIALE a carico di NOME COGNOME in relazione al capo 37;
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di
RAGIONE_SOCIALE a carico di NOME COGNOME e COGNOME Adrian, con riferimento al capo 38.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della
cassa delle ammende nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili così liquidate:
tremila euro, oltre accessori come per legge in favore di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai capi 1 e 21;
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di
RAGIONE_SOCIALE , a carico di COGNOME e COGNOME COGNOME e COGNOME Adrian con riferimento al capo 1);
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di Telecom RAGIONE_SOCIALE a carico di Sulic RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con riferimento ai capi 23,24,32,33,35,36 e 39;
millecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di Telecom Italia RAGIONE_SOCIALE a carico di NOME COGNOME in relazione al capo 37;
nnillecinquecento euro, oltre accessori come per legge, in favore di Telecom Italia RAGIONE_SOCIALE a carico di NOME e NOME Adrian, con riferimento al capo 38.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023
Il consigliere estensore