Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23738 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECUI CODICE_FISCALE nato il 03/10/1991
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di MILANO
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME inammissibile il ricorso.
Udito l’avv. NOME COGNOME del foro di Milano in difesa di NOME COGNOME il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e dei rela reati fine.
2. Il procedimento cautelare inerisce a un’indagine avviata dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME e NOME COGNOME relative ai traffici di droga posti in essere da NOME COGNOME e NOME COGNOME operativi mercato dell’hashish, della marijuana e della cocaina, alle quali hanno fatto seguito servizi di osservazione e abbinamento delle utenze intercettati ai vari soggett utilizzatori, frattanto monitorati dagli operatori, dall’attività intercettiv unitamente agli esiti dell’attività investigativa dalla quale il gip prima e il Tribun sede di riesame poi, hanno ritenuto di poter ricavare, in termini di gravità indiziar l’esistenza di un sodalizio con struttura organizzata, composto da più di tre soggetti con basi logistiche, ripartizione dei ruoli tale da garantire un flusso costante di dr mediante condotte reiterate nel tempo attuate con il medesimo schema operativo, servendosi di un linguaggio criptico che aveva consentito di accertare 1.100 cessioni di sostanza stupefacente.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa con il quale si deducev l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, confuse, pr riscontri e viziate dalla relazione che uno di essi aveva con la fidanzata dello COGNOME l’insussistenza dell’ipotesi associativa in ragione del numero ridotto di conversazioni e della mancata prova in ordine al canale di approvvigionamento, dell’assenza di una stabile struttura organizzata e, di un luogo dove riunirsi oltre che di una cass comune. Si deduceva, altresì, la mancata riqualificazione dell’ipotesi associativa nella previsione di cui all’art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990 dato che le cessioni avevano ad oggetto ipotesi lievi di cui all’art. 73 co. 5; l’attribuzione del ruolo di capo prom oltre che l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa rilevando che se dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno rappresentato lo spunto investigativo l’attività di spaccio per la quale si è proceduto è stata monitorata in diretta d operanti mediante servizi di osservazione che in qualche caso hanno dato luogo ad arresti e sequestri oltre che attraverso immagini di telecamere in uno agli esiti del intercettazioni telefoniche. Da ciò ha desunto il Tribunale la non necessità di riscont esterni alle dichiarazioni dei collaboratori dato che i reati di cessione contestati so tutti successivi alle dichiarazioni rese dai collaboratori che si sono limitati ad indi in NOME COGNOME uno dei soggetti che acquistava droga all’ingrosso per poi cederla al dettaglio con l’aiuto del fratello e di NOME COGNOME Ha rilevato inoltre il Tribunal
salva la contestazione della data di inizio dell’associazione che appare argomento poco significativo e rilevante, il dato oggetto di diretta percezione (maggio – ottobre 202 in uno alle modalità di ripetizione è stato ritenuto sufficiente a configurare l’esistenza di uno stabile sodalizio e la partecipazione del ricorrente allo stesso, nel ru delineato.
Irrilevanti sono stati ritenuti i rapporti di inimicizia di COGNOME NOME che ha dichiarato di essere stato amante della fidanzata dello Sharka.
Sul piano indiziario sono stati ritenuti elementi dai quali si è desunta l’operativ del sodalizio: numero elevatissimo di cessioni in un periodo di osservazione breve (metà maggio-metà ottobre 2024) ripartizione dei compiti, preparazione di dosi e cessioni con turni di spaccio, composti da più soggetti ben consapevoli di lavorare in gruppo, conferimento ai pusher di piccole quantità di dosi pronte da smerciare e quindi da “ricaricare” nel corso della giornata da parte di altri soggetti del gruppo al fin limitare i danni in caso di intervento della polizia, mancanza di autonomia dei pusher nel praticare sconti a clienti affezionati per i quali era necessaria l’autorizzazione vertici; stato di fibrillazione al momento dell’arresto del Delija (15.9.2024) sospensione dell’attività per un periodo e cambiamento delle modalità di spaccio o ai commenti registrati in occasione dei controlli.
Anche dopo l’arresto del Freire Quinatoa (13/10/2023) lo Sharka ha momentaneamente interrotto le attività di spaccio dismettendo le utenze telefoniche usate per sostituirle ben presto e che venivano comunicate da NOME COGNOME ai clienti che venivano tra l’altro anche aggiornati della presenza di due nuovi ragazzi che a bordo di un monopattino erano in grado di coprire un’ampia zona. I telefoni, come detto nell’ordinanza impugnata, venivano gestiti in maniera centralizzata poiché in tal modo era possibile contattare il gruppo anche mediante una deviazione di chiamata allo spacciatore “di turno” sulla piazza.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse dello Sharka affidandolo a due motivi.
3.1 Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle doglianze difensive. Secondo la difesa le dichiarazioni dei collaboratori di giustiz richiedevano riscontri “ah externo” e non è possibile desumere in alcun modo né la sussistenza di un sodalizio criminoso né il presunto ruolo di capo promotore svolto dal ricorrente. Il Tribunale non si sofferma neppure sui certi rapporti di inimicizia NOME e COGNOME limitandosi ad affermare che avrebbe dovuto essere NOME a provare risentimento nei confronti del dichiarante e non il contrario. Inoltre si metto in luce delle incertezze in relazione al nome del presunto capo del sodalizio confondendo il nome NOME ed NOME. Rileva ancora la difesa che non vi è alcun indizio circa condotte poste in essere prima di maggio giugno 2024, data di inizio delle indagini, che dunque, non si coglie come si possa essere ritenuto sussistente il
sodalizio sin dai primi mesi del 2022, dato questo che viene desunto solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Sotto altro profilo ad avviso della difesa, i minimi quantitativi di sostanza cedu e le molteplici cessioni deponevano nel senso di singole illecite operazioni sinallagmatiche e non necessariame-nte nella esistenza di un sodalizio in assenza di profitti considerevoli che confluiscono in una cassa comune, del requisito della stabilità, della esistenza di basi logistiche, della uniformità delle condotte. Né è s indagata l’esistenza della affectio socíetatis.
Men che meno vi è prova che l’indagato abbia assunto la qualifica di capo promotore in mancanza dell’accertamento di comportamenti concludenti; lo COGNOME si è sempre confrontato in maniera paritaria con i coindagati ai quali è legato da rapporti di amicizia sin dall’infanzia scambiandosi anche dosi di sostanze stupefacenti tra di loro quando non ne sono privi, per il loro uso personale.
Con il ricorso si censurano altresì le argomentazioni del Tribunale in relazione alla mancata riqualificazione del presunto sodalizio nella fattispecie di cui all’art. co. 6 d.P.R. n. 309/1990 trattandosi al più di un sodalizio costituito per commettere fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit. Rileva in proposito la difesa l’attenuante del fatto di lieve entità è ben compatibile con l’attività di spaccio occasionale. Il Tribunale, riportandosi pedissequamente alla motivazione del GIP ha ritenuto che le modalità di azione consistite nella cessione di piccole quantità sia sta frutto di una scelta imprenditoriale ponderata dal sodalizio pur in mancanza della accertata disponibilità di riserve di sostanza stupefacente, di un fornitore o di canale di approvvigionamento.
3.2. Con il secondo motivo di deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Il giudizio prognostico è stato fondato solo su mere presunzioni generali, non individualizzanti che non trovano alcun riscontro nelle emergenze riconducili a Sharka il quale, peraltro, si trova alla sua prima esperienza carceraria. Il collegiio, peraltro, non ha fornito alcun elemento concreto per sostenre l mancanza di capacità autocustodiali dello Sharka.
All’udienza, il P.G. e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ necessario rammentare che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo alla sua peculiare natura e ai suoi limiti, ha ad oggetto solo la verifica delle censure che attengono alla adeguatezza
delle ragioni spiegate dai giudici di merito e la loro rispondenza ai principi di dirit e ai canoni di logica che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME/li, Rv. 276976).
Gli argomenti spesi dalla difesa, che si duole della ritenuta esistenza della consorteria criminale dedita al narcotraffico e della ritenuta adesione del ricorrente alla stessa, per di più con un ruolo organizzativo interno, sono del tutto aspecifici e ripropongono censure già poste all’attenzione del Tribunale del riesame che le ha affrontate e risolte in maniera tutt’altro che illogica, incongrua o contraddittoria.
Il ricorso non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale territoriale che ha compendiato tutti gli elementi acquisiti dai quali è emersa, sul piano della gravità indiziaria, l’operatività del sodalizio: il numero elevatissimo di cessioni, olt 1.100 sia pure nel breve periodo di pochi mesi (metà maggio metà ottobre 2024), la ripartizione dei compiti, la preparazione di dosi e cessioni con turni di spaccio, affidati a più soggetti ben consapevoli di lavorare in gruppo, le modalità operative consistenti nella consegna ai pusher di piccole quantità di dosi pronte da smerciare e quindi da “ricaricare” nel corso della giornata da parte di altri appartenenti a gruppo al fine di limitare i danni in caso di intervento della polizia, la mancanza di autonomia dei pusher nel praticare sconti a clienti affezionati per i quali era necessaria l’autorizzazione dei vertici; la capacità di fare fronte comune nei frangenti in cui venivano tratti in arresto appartenenti al sodalizio, sospendendo temporaneamente l’attività di spaccio per riprendere mutando rapidamente modalità e mezzi, dismettendo le utenze telefoniche adoperate.
Il Tribunale non ha mancato di evidenziare che COGNOME è stato ritenuto “senza dubbio il soggetto capo indiscusso dell’associazione che ha rivestito il ruolo di promozione, direzione, organizzazione e finanziamento del sodalizio criminale” con l’attribuzione della partecipazione a ciascuno dei reati fine, di cui ai capi da 2) a 35).
A tale proposito ha riportato conversazioni dalle quali emerge che allorquando si creavano dei problemi, di qualunque genere i “galoppini” COGNOME e NOME interpellavano NOME per chiedere come comportarsi; ancora era NOME ad essere contattato da COGNOME dopo il controllo subito il 2 ottobre 2024 per commentare l’accaduto e nell’occasione NOME gli dava delle chiare direttive su come comportarsi rendendo così palese il suo ruolo direttivo (pag. 6). Veniva messo in evidenza come dopo l’arresto di Deljia avvenuto il 13 ottobre 2024, era proprio COGNOME a decidere di interrompere temporaneamente l’attività di spaccio anche dei coindagati, che erano evidentemente a lui subordinati, commentando poi «abbiamo
fatto un po’ di calma, abbiamo smantellato tutto» con ciò dando atto della esistenza di una struttura dedicata in maniera stabile alla cessione di stupefacente.
Analogamente il Tribunale poneva l’accento sulla circostanza che il ricorrente, durante le conversazioni utilizza sempre il plurale a conferma di una attività di spaccio che veniva portata avanti in maniera sistematica e continuativa da più persone.
E’ stato inoltre ritenuto provato che i proventi dell’attività di spaccio veniss consegnati allo Sharka che insieme a NOME COGNOME tenevano la contabilità delle dosi fornite e vendute.
Del pari, come si legge a pagina 9 del provvedimento impugnato, è stata ritenuta “sede” del sodalizio, il nascondiglio presso il condominio dello Sharka luogo del quale anche COGNOME aveva le chiavi e dove è stato sequestrato il quantitativo di 136 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il Tribunale ha dato, altresì atto dell’esito della perquisizione operata confronti dello Sharka, presso l’abitazione del quale sono stati rinvenuti due telefon cellulari, 556 euro in monete e 10.350 euro in banconote di vario taglio.
Con tutto quanto sin qui evidenziato il ricorrente non si confronta.
Allo stesso modo il ricorso non si confronta con gli argomenti spesi dal Tribunale, a pagina 10, con riferimento alle ragioni per le quali è stata esclusa l ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 74, co. 6 e dell’art. 73, co. 5 d. 309/1990.
Sul punto è appena il caso di rammentare che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi ch pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gl elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, COGNOME, Rv. 257434 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01).
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275, co. 3 cod. proc. pen. dando conto del concreto e attuale pericolo d reiterazione criminosa, desumendolo dalle modalità e circostanze delle condotte, indicative di una manifestata competenza organizzativa oltre che di una particolare pervicacia avendo posto in essere le condotte a dispetto dei controlli e degli arrest avvenuti nel corso delle indagini. E’ stato, inoltre, evidenziato che l’indagato ha u precedente specifico, sia pure risalente e che non ha dato prova dell’attività lavorativa meramente dichiarata in sede di interrogatorio. GLYPH Con motivazione non illogica e coerente con le emergenze acquisite, il Tribunale ha ritenuto che, solo la più grave misura sarebbe idonea a garantire l’effettiva recisione dei rapporti con quegli ambiti,
ritenendo inadeguata la misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata stregua della manifestata personalità, non meritevole di credito, ma anche
natura dei reati, tale da rendere del tutto agevole la prosecuzione dei tr domicilio.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’a c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammend ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della cau
inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ma
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
pen.
Deciso il 10 aprile 2025