Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36894 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di cui agli artt. 416, cod. pen., 110, cod. pen., 5, comma 8-bis d. Igs. n. 268/1998.
NOME COGNOME, consulente presso un centro servizi, è stato individuato come partecipe di un’associazione a delinquere (composta anche da NOME COGNOME, organizzatore, dalla moglie di questi e da NOME COGNOME, ispettore di pubblica sicurezza in servizio presso l’ufficio Immigrazione della Questura di
Roma), associazione volta a procurare, a un numero indeterminato di cittadini egiziani non residenti in Paese UE, permessi di soggiorno nel territorio dello Stato, in cambio di denaro. Sono stati individuati, in particolare, tre beneficiari di documentazione artefatta – relativa alla conoscenza della lingua italiana – con riferimento al reato di cui all’art. 5, comma 8-bis cit. d. 1gs. n. 268 cit.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione NOME COGNOME denuncia:
2.1. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato associativo. Manca la prova della creazione di una struttura volta alla commissione di una serie indeterminata di reati e della consapevolezza del contributo dello COGNOME a tale struttura. Il contributo associativo viene ricostruito su quello di commissione di reati-fine o, comunque, sovrapponendo l’attività di consulente, al contributo associativo;
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) sulla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari per la distanza temporale trascorsa tra l’emissione dell’ordinanza e i fatti, cessati, al più tardi, all’inizio dell’anno 2024. La cessazione del rapporto di servizio del COGNOME presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Roma ha eliminato, in radice, ogni possibilità di reiterazione di condotte analoghe;
2.3. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione in punto di adeguatezza della misura applicata. La motivazione del Tribunale è apodittica e non spiega perché misure meno afflittive sarebbero inidonee a realizzare la finalità di prevenzione.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, che concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo, il che comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura disposta.
2.11 Tribunale ha richiamato il contenuto di alcune conversazioni intercettate con le quali l’odierno ricorrente si interfacciava con il coindagato NOME
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NOME COGNOME, indicato come il terminale che procurava la clientela, ossia tuspr) concittadini egiziani, interessati ad ottenere il permesso di soggiorno in Italia dietro falsificazione della relativa documentazione, proprio come la persona che si occupava di falsificare la documentazione per inoltrarla all’Ufficio Stranieri della Questura; nonché le conversazioni e messaggistica intervenuti tra il predetto NOME COGNOME e il COGNOME. Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, la documentazione sequestrata presso la pizzeria di cui NOME era proprietario, ovvero a bordo dell’auto a questi in uso e presso l’abitazione, in quanto ritenuta variamente collegata alle procedure di rilascio di permessi di soggiorno.
Secondo l’ordinanza impugnata gli elementi acquisiti comprovano la creazione di un vero e proprio sistema per procurare a concittadini egiziani la falsa documentazione funzionale a ottenere il permesso di soggiorno servendosi dello COGNOME per falsificare la documentazione utile e del COGNOME che assicurava il buon esito delle pratiche presso l’Ufficio Immigrazione.
Si tratta, tuttavia, di motivazione generica e inadeguata a dar conto della sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Elemento essenziale, ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., è la esistenza di una struttura organizzata sovraordinata, volta alla commissione di una serie indeterminata di reati, aspetto che rappresenta il pericolo per la sicurezza pubblica e giustifica, rispetto al mero accordo volto alla commissione di reati, la punibilità del reato associativo che, inoltre, deve essere connotato da stabilità nel tempo onde distinguerlo dalla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, fattispecie in cui l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01).
Ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, e dell’indeterminatezza del programma criminoso dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01).
Dalla giurisprudenza della Cassazione emerge, dunque, che le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed
autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche “oltre” la consumazione dei reati-scopo.
3.L’ordinanza impugnata richiama del tutto genericamente, riportando l’elencazione del verbale di sequestro, la documentazione sequestrata, senza, tuttavia, individuare e descrivere il “giro” di affari dell’associazione ovvero l’esito di eventuali pratiche di rilascio di permessi seguite dall’indagato: sono riportate unicamente due conversazioni tra NOME e COGNOME, nel corso delle quali i due si limitano a sollecitare, COGNOME, i pagamenti e l’NOME i permessi, risultanze inidonee a comprovare la sussistenza di un sistema stabile nel tempo.
Né rileva, a fini di prova, la contestazione dei reati cd. fine, trattandosi di tre episodi relativi a false dichiarazioni di conoscenza della lingua italiana, documenti di cui non si conosce la rilevanza ai fini del conseguimento di illegittimi permessi di soggiorno, ciò tanto più che al ricorrente non è contestato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., ascritto solo al COGNOME, permessi il cui rilascio costituisce, in tesi, il vero scopo dell’associazione, poiché i falsi si rivelano mero strumento per il conseguimento dei permessi di soggiorno.
In sostanza, la contestazione del reato associativo supplisce alla carenza della dimostrazione di specifiche condotte illecite relative all’indebito rilascio di permessi di soggiorno, accentrando l’attenzione dell’interprete sul contenuto, non analizzato, della documentazione e sulla sua corrispondenza a permessi effettivamente rilasciati a cittadini egiziani.
4.11 Tribunale, in sede di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati sulla configurabilità del reato associativo, dovrà, pertanto, riesaminare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, di conseguenza, la sussistenza del pericolo di reiterazione e adeguatezza della misura.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 22 ottobre 2025