Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2330 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2330 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
NOME, nato a Telese Terme il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
NOME NOME, nata a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Santa Maria a Vico il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Santa Maria a Vico il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per COGNOME NOME e per l’inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; uditi i difensori, AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME; AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO per COGNOME NOME ( classe 94) e quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME (classe 94) e COGNOME NOME; AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, COGNOME NOME (classe 88) e COGNOME NOME e, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. In riforma della sentenza emessa 1’8 maggio 2023 dal GUP del Tribunale di Napoli, la Corte di appello di Napoli ha applicato a COGNOME NOME e COGNOME NOME ex art. 599 bis cod. proc. pen. le pene concordate; ha rideterminato la pena per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (classe 88), previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante; nei confronti di COGNOME NOME (classe 94), disapplicata la recidiva contestata; nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche; nei confronti di COGNOME NOME, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 9 febbraio 2022, definitiva il 10 marzo 2023; ridotto la pena per COGNOME NOME e confermato la sentenza appellata per COGNOME NOME.
Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito è risultata dimostrata l’esistenza di un’associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish, facente capo a COGNOME NOME ed operante nei comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e altri comuni del casertano dall’agosto 2018 al febbraio 2020. Le risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, di videoriprese e servizi di osservazione, e, soprattutto, i sequestri e gli arresti operati, nonché le sommarie informazioni rese dagli acquirenti hanno rivelato l’esistenza di un gruppo criminale, dedito incessantemente alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, diretto da o
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COGNOME NOME, che, specie dopo la scarcerazione nell’aprile 2019, aveva ripreso le redini del traffico illecito, avvalendosi di canali di approvvigionamento privilegiati e della collaborazione dei familiari e di persone fidate, incaricate del custodia, detenzione e confezionamento delle sostanze. E’ emerso il notevole volume di affari ed i quantitativi gestiti dal COGNOME, che smistava e cedeva a credito, provvedendo poi al recupero dei crediti e persino alle consegne, ma, soprattutto, i sequestri di hashish e cocaina avevano dimostrato la corretta chiave di lettura dei colloqui intercettati, le modalità operative e la rete distribut creata, attestando l’attivismo di NOME COGNOME, figlio del capo, che “lavorav pur essendo agli arresti domiciliari, preoccupandosi di rifornire e far “lavorare” anche la madre COGNOME NOME, avvalendosi del prezioso contributo del cugino omonimo, figlio dello zio paterno, COGNOME NOME NOME NOME stato intermediario di una fornitura con il gruppo criminale dei COGNOME. La ricostruzione della rete distributiva dei familiari e collaboratori del COGNOME, la documentata continui delle forniture e dell’attività di cessione, l’individuazione dei luoghi di custodia e occultamento e la dimensione del giro di affari, secondo i giudici di merito, hanno consentito di delineare l’articolazione del gruppo, costituito da più di dieci persone, consapevoli della posizione apicale di COGNOME NOME, e fondato l’affermazione di responsabilità degli imputati.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che ne chiedono l’annullamento per i motivi articolati dai rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME il difensore ha formulato un unico motivo con il quale denuncia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, invece, operato per altri imputati. Denuncia l’insufficienza della motivazione sul punto, essendo il giudice obbligato a giustificare il rigetto della istanza.
Per COGNOME NOME il difensore censura la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità, dovuta anche in caso di concordato sulla pena in appello, atteso che nel caso di specie l’accusa a carico del ricorrente era fondata su colloqui intercettati privi di riscontri.
Il difensore di COGNOME NOME ha formulato due motivi di ricorso:
4.1. Con il primo deduce vizi della motivazione e travisamento della prova in ordine alla partecipazione associativa e alla commissione dei reati di cessione di cui al capo 8). Illogicamente la Corte di appello ne ha affermato la responsabilità in presenza di “droga parlata”, di due soli episodi di cessione e del pregresso rapporto di coniugio con COGNOME NOME, ritenuto capo dell’associazione: elementi, questi, non correttamente valutati. Quanto al primo profilo si evidenzia che la conversazione del 31 dicembre 2018 ha ad oggetto solo un appuntamento al bar,
che, avuto riguardo all’orario e alla data, ben poteva essere finalizzato ad uno scambio di auguri piuttosto che a una cessione di droga; analogo travisamento si riscontra per il colloquio del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto una pezzotta di formaggio secco che COGNOME NOME doveva consegnare alla ricorrente e non viceversa, sicché è più logico ritenere che ella dovesse inserire il formaggio nel pacco destinato al compagno detenuto. Si sostiene che in assenza di sequestri e stante la diversità dei termini utilizzati è arduo sostenere che in entrambe le occasioni si parlasse di droga.
Quanto all’asserita partecipazione all’associazione vi è mancanza di prova, attesa la residualità dei reati di spaccio ascritti alla ricorrente, che non gestisc una piazza di spaccio e si è persino rifornita da un nemico del capo dell’associazione; il prestito di 10 mila euro al COGNOME proviene d disinvestimento di buoni intestati alla figlia e la destinazione alla riorganizzazione dell’associazione è supposta ed in contrasto con il debito della ricorrente di 1.400 euro a fronte di un credito di gran lunga superiore; quanto al fatto che il COGNOME si sarebbe recato a casa della ricorrente la Corte di appello non tenuto conto del dato offerto dalla difesa per dimostrare l’inaffidabilità della geolocalizzazione, in quanto tutti i partecipi risiedevano nella stessa zona e la abitazione della ricorrente distava 550 metri dal luogo in cui era stato monitorato il COGNOME Difettano gli elementi costitutivi del reato associativo, non ricavabili dall conversazioni intercettate, erroneamente interpretate; non risulta dimostrato il consapevole contributo della ricorrente; non è dato comprendere quale tipo di sostanza spacciasse, quali fossero i ruoli degli associati, non vi è riscontro delle presunte cessioni ed è limitato il periodo di operatività della ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell’associazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, e dei reati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, stante la mancata descrizione del contesto associativo; l’episodicità dell’attività di cessione della ricorrente, il cui precedente specifico è irrilevante rispetto alla valutazion dei due soli episodi contestati ed è immotivato il rigetto della riqualificazione a sensi del quinto comma dell’art. 73 cit. dei due episodi esaminati.
Il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo censura il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve in relazione alla detenzione di un quantitativo non determinato di hashish, desunta solo dai colloqui intercettati; da tale riqualificazione deriverebbe la prescrizione del reato, maturata al momento di emissione della sentenza di appello.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME si articola in tre motivi.
6.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione alla presunta esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la partecipazione del ricorrente.
La Corte di appello ripete gli errori del primo giudice e, anziché affrontare i tempi posti dalla difesa sull’esistenza dell’associazione e sulle cessioni in conto vendita ai singoli, si concentra sulla figura di COGNOME NOME NOME conside partecipative le condotte di tutti coloro che da lui si rifornivano anche in mancanza di stabilità e di inserimento organico. Mancano gli elementi costituivi dell’associazione, quali la cassa comune, la comunanza di interessi e la consapevolezza della dimensione collettiva, specie tenuto conto della speculazione sui prezzi praticati, confidata a COGNOME NOME, e della composizione prevalentemente familiare dell’associazione. Si ritengono non decisivi gli elementi indicati in sentenza, essendo tipici di attività di cessione svolta al di fuori contesti associativi; si critica la valutazione dei giudici di appello, che affi all’affermazione del COGNOME di “essere il “Sistema” piuttosto che ad elementi oggettivi e alla scelta processuale del COGNOME e di altri imputati, che hann rinunciato ai motivi di merito, l’esistenza del sodalizio. Analogamente criticabile é il diniego di riqualificare l’associazione nell’ipotesi meno grave in assenza di riscontri sui dati quantitativi e qualitativi, basandosi sulle affermazioni d COGNOME.
E’ illogica la motivazione su cui si fonda la partecipazione del ricorrente, specie in relazione alla presunta assistenza legale garantita dal COGNOME, contattato dalla compagna del ricorrente dopo il suo arresto solo perché lui avrebbe subito la perdita economica dello stupefacente ottenuto a credito; gli acquisiti ripetuti di quantitativi non definiti di hashish e cocaina sono contenuti i un solo mese (10 agosto-18 settembre 2019); manca la prova dell’elemento soggettivo del reato associativo, trattandosi di rapporto provvisorio di approvvigionamento di stupefacente, rivenduto in autonomia per finanziare il proprio fabbisogno personale, come anche il trasferimento ad COGNOME dimostra; . mancano Paffectio societatis e i contatti con altri correi; peraltro, é il COGNOME stesso a chiarire che il ricorrente spacciava autonomamente ed era sempre in debito, tanto da non volersi fare carico delle conseguenze del suo arresto; inoltre, è emerso che si riforniva da altri, quando il COGNOME non aveva disponibilità.
6.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai reati fine. Illogicamente è stata respinta la censura di indeterminatezza dell’imputazione, nonostante il capo 10) abbia ad oggetto condotte di detenzione e cessione a più soggetti di quantità non accertate di hashish e cocaina da risultare indeterminato; peraltro, dai colloqui intercettati non si comprende se la cessione vi sia stata; l’arresto del ricorrente e della COGNOME è stato oggetto di separato procedimento e dovrebbe avere valenza neutra anche in
considerazione del modico quantitativo rinvenuto, che dovrebbe giustificare la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, non ostandovi il colloquio relativo all’acquisito di un kg di stupefacente, privo di riscontro, e i 5episodi di cessione confermati dall’acquirente COGNOME NOME.
6.3. Con l’ultimo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena per avere la Corte di appello operato una minima riduzione per le attenuanti generiche e ritenuto congrui gli aumenti per la continuazione, senza considerare gli elementi favorevoli indicati dalla difesa che avrebbero consentito un giudizio di prevalenza sull’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R 309/90 e aumenti più contenuti.
Unico è il motivo di ricorso proposto per COGNOME NOME, diretto a censurare l’assenza di motivazione sul criterio adottato per ridurre la pena a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R.309/90.
Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello ha operato una riduzione minima sulla pena base, contraddicendo la valutazione favorevole espressa sulla rinuncia ai motivi assolutori, partendo, inoltre, da un presupposto di fatto errato, in quanto il ricorrente non è figlio di COGNOME NOME, e non ha indicato i crite adottati, che rendono censurabile la riduzione minima operata.
Per NOME NOME il difensore deduce:
8.1. violazione di legge e vizi della motivazione sulla esistenza della associazione e sulla partecipazione della ricorrente per le stesse argomentazioni esposte per la posizione di COGNOME NOME, alle quali si rinvia, sottolineando l’assenza di condotte commissive della ricorrente, la cui unica colpa è il legame sentimentale con COGNOME, il cui operato ha condiviso con condotta più prossima alla connivenza che al consumo comune di cocaina. In ogni caso, la partecipazione dovrebbe essere ritenuta di minima importanza ex art. 114 cod. pen. dato il contributo marginale offerto e i quantitativi modici oggetto delle condotte di cui al capo 10), inquadrabili nell’ipotesi di lieve entità;
8.2. violazione di legge e carenza di motivazione in punto di commisurazione della pena, avuto riguardo alla contenuta rideterminazione della pena dovuta al riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R. 309/90 e alla valutazione di congruità degli aumenti per la continuazione, senza tener conto della posizione oggettiva e soggettiva della ricorrente né giustificare gli aumenti applicati.
Con unico motivo il difensore di COGNOME NOME (classe DATA_NASCITA) denuncia il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, stante la determinazione della pena base nella stessa misura fissata dal primo giudice, la riduzione minima per la prevalenza delle attenuanti generiche e l’acritica
condivisione degli aumenti determinati dal primo giudice senza indicare il metodo di calcolo.
Il ricorso di COGNOME NOME (classe 94) si articola in due motivi.
10.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta partecipazione associativa del ricorrente.
In base alla stessa ricostruzione dei giudici di merito che collocano COGNOME NOME a capo dell’associazione, la stessa sarebbe operativa solo dopo la scarcerazione nell’aprile 2019, sicché il figlio NOME, arrestato nel novembre 2018, ne avrebbe fatto parte sino a tale data e non nel periodo successivo alla scarcerazione del padre, perché ancora detenuto e, come riconosciuto dal primo giudice, impossibilitato a rifornirsi di stupefacente da distribuire ai sodali. Non provato che l’associazione fosse operante prima della scarcerazione del capo né che sarebbe stata retta dal nipote NOME, classe 88, ritenuto mero partecipe; non vi è riferimento alla rete di collaboratori e al costante modus operandi prima della scarcerazione del COGNOME e non vi è prova che questi dal carcere avesse contatti con i familiari, atteso che COGNOME NOME, ritenuta colei che veicolava messaggi tra il ricorrente e il padre, è stata assolta dal reato associativo; i prestito richiesto dal COGNOME alla ex moglie per riprendere l’attività di spaccio esclude che l’associazione esistesse prima di tale periodo.
10.2. Con il secondo motivo si contesta l’erronea applicazione dell’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione per mancata considerazione del fatto che la presenza di molti partecipi sia stata accertata solo dopo la scarcerazione del COGNOME e non in epoca precedente, quando avrebbe operato per un periodo brevissimo il ricorrente.
Per COGNOME NOME risultano formulati i seguenti motivi:
11.1. vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al contenuto delle tre conversazioni ascritte alla ricorrente al capo 12) in concorso con il padre NOME e con il compagno NOME COGNOME. Erroneamente la Corte di appello ricostruisce i tre episodi di cessione in concorso con la madre COGNOME NOME, dalla quale ha preso le distanze e che risponde di cessioni in concorso con altri.
Si riporta il testo della conversazione del 14 agosto 2018 e si segnala che si attribuiscono alla ricorrente comportamenti congetturali; in ogni caso si evidenzia che la mera preoccupazione per l’arresto della madre non può comportare il concorso nella detenzione di stupefacenti con la madre, che non risponde del reato di cui al capo 12); anche il colloquio del 12 gennaio 2019 tra la ricorrente e il compagno- assolto da ogni addebito- dimostra il travisamento della prova, in quanto la consapevolezza del fatto che la madre custodiva in casa lo stupefacente e il timore che l’avrebbero arrestata, non si traduce in un contributo all’occultamento; anche per l’episodio del 24 gennaio 2019 è solo congetturale
l’ipotesi che la ricorrente fosse stata lasciata in casa a “guardia” dello stupefacente in assenza di ogni riferimento alla sostanza.
11.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione delle condotte ai sensi del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, trattandosi di droga parlata e in assenza di sequestri di cocaina;
11.3. Mancanza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo 12) come fatti di lieve entità, non collocandosi la detenzione nella gestione di una piazza di spaccio e mancando una consulenza tecnica sulla sostanza.
Il ricorso di COGNOME NOME è articolato in tre motivi:
12.1. Con il primo si denuncia la erronea applicazione della legge in relazione alla determinazione della pena inflitta per i reati in continuazione.
La Corte di appello sarebbe dovuta partire dalla pena base inflitta per il reato più grave prima della diminuente di rito, nel caso di specie pari a 30 anni di reclusione di cui alla sentenza GUP Napoli dell’8 maggio 2023, per poi applicare l’aumento per la continuazione, applicando il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. e poi la diminuente di rito, pervenendo alla pena di 20 anni di reclusione. Invece, non ha posto a confronto, al fine di individuare il reato più grave, le condanne inflitte dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 febbraio 2022 e dal GIP di Napoli 18 maggio 2023, limitandosi a considerare i delitti di cui a quest’ultima sentenza, trascurando che, una volta riconosciuta l’identità del disegno criminoso, le condanne inflitte devono essere considerate come pena unica sia se irrogate con unica sentenza, sia se oggetto di più sentenze di condanna.
12.2. Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, riconosciute alla COGNOME in pari posizione apicale.
12.3. Con l’ultimo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla posizione apicale di promotore attribuita al ricorrente, non essendo indicate le condotte di direzione e coordinamento delle attività dei sodali.
13. Il difensore di COGNOME NOME formula i seguenti motivi:
13.1.violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla presunta esistenza dell’associazione e alla partecipazione del ricorrente per le stesse argomentazioni esposte per le posizioni di COGNOME NOME e NOME COGNOME, alle quali si rimanda, sottolineando che il ruolo ascritto al ricorrente è ricavato dalle sole affermazioni di COGNOME NOME e dal rapporto di parentela, essendo i due fratelli, trascurando l’abitudine di NOME di pavoneggiarsi e di millantare. Si sottolinea la mancata risposta ai rilievi difensivi formulati in appello, dirett segnalare l’assenza di un rapporto stabile e di dipendenza dal fratello e di rapporti con altri sodali;
13.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di detenzione e cessione, oggetto del capo 3), per indeterminatezza del capo di imputazione, genericità dei colloqui intercettati e assenza di riscontri, che avrebbero imposto di qualificare i fatti come di lieve entità;
13.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, rimodulata con minima riduzione della pena base, e al diniego delle attenuanti generiche, senza considerare gli elementi positivi indicati dalla difesa.
Per COGNOME NOME la difesa articola due motivi:
14.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione dei reati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, atteso che le 125 cessioni contestate avevano ad oggetto una modica quantità di sostanza, di incerta capacità drogante . Non corrisponde al vero che ella gestisse una piazza di spaccio, essendosi solo in presenza di numerosi episodi di spaccio, dato ritenuto prevalente rispetto alle minime quantità cedute, confermate dagli acquirenti, rispetto alle modalità rudimentali dell’attività illecita ed alla circostanza che no ricopriva un ruolo nell’associazione, limitandosi a rifornirsi dalla stessa.
14.2. violazione di legge e omessa motivazione sull’aumento per la continuazione non contenuto nel minimo, applicando lo stesso aumento del primo giudice.
Nell’interesse di COGNOME NOME il difensore censura il mancato inquadramento dei fatti nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, nonostante fosse stato evidenziato che gli episodi di cessione avevano ad oggetto modesti quantitativi di hashish e marijuana, inquadrabili nel cd piccolo spaccio e pur trattandosi di motivo non rinunciato.
Per COGNOME NOME si censura la mancanza di motivazione sul mancato inquadramento dei fatti nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, escluso solo in ragione del numero dei clienti e dell’approvvigionamento continuativo per soddisfarne le richieste, senza considerare la mancanza di prova della protrazione nel tempo dell’attività di cessione e del collegamento con più grandi realtà criminali, del tipo di sostanza ceduta e del modesto giro di affari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Sono fondati i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultimo solo parzialmente, mentre sono inammissibili tutti gli altri ricorsi per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile nonché manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa in sentenza.
Posto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, alla stregua di anche solo alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02) e precisato che in piena coerenza con le linee interpretative tracciate dalla sentenza COGNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822) si è affermato che «è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello con il quale si richied la rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti, allorché questo non si confronti con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della propria conclusione» (Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522), i giudici hanno giustificato il rigetto della richiesta di bilanciamento in termini di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche per mancanza di elementi favorevoli ulteriori rispetto a quelli già considerati dal primo giudice e hanno dato atto dell’applicazione della pena nel minimo edittale e di un contenuto aumento per la continuazione.
La censura non ha, quindi, alcun fondamento e destina il ricorso all’inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
3. Stessa sorte spetta al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Il motivo è del tutto generico e non deducibile, in quanto introduce una censura che si risolve in un motivo di merito sull’affermazione di responsabilità cui aveva implicitamente rinunciato, concordando la pena in appello.
È noto che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
All’inammissibilità del ricorso conseguono ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna alle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Anche il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto per far valere motivi non deducibili in questa sede nonché manifestamente infondati.
4.1. Premesso che esula dai poteri di questa Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), il ricorso propone una lettura parcellizzata del materiale probatorio e una lettura alternativa dei colloqui intercettati, trascurando l completa ricostruzione contenuta in sentenza, che in premessa descrive i tratti qualificanti dell’associazione capeggiata da NOME COGNOME.
I giudici hanno dato atto che questi, gravato da un precedente specifico e forte della indiscussa caratura criminale, sino all’arresto e persino durante la detenzione gestiva il gruppo, provvedendo all’approvvigionamento da fornitori napoletani e al successivo rifornimento delle piazze di spaccio, affidate ai suoi familiari, tra cui la ricorrente, nonché dando direttive sulla custodia dell stupefacente e sul recupero dei proventi del traffico, in quanto la sostanza veniva distribuita a credito.
Risulta coerentemente valorizzata la natura familiare dell’associazione, che non attenua il vincolo tra i partecipi, ma all’opposto lo rinsalda, garantendo solidità, stabilità e coesione, che rende maggiormente pericoloso il vincolo associativo.
Contrariamente all’assunto difensivo, risultano indicati gli elementi costitutivi dell’associazione, individuati: 1) nella struttura verticistica del sodalizio; 2) n presenza di una rete di spacciatori, fidelizzati e legati anche da vincoli familiari a COGNOME, in costante contatto tra loro; 3) nella distribuzione di zone di operativ dell’associazione; 4) nella continuità e reiterazione dell’attività di rifornimento cessione con ricorso ad un linguaggio di copertura, indicativo di radicata consuetudine operativa; 5) nel monitoraggio e controllo capillare del territorio per svolgere in sicurezza il traffico illecito; 6) nella disponibilità di strutture logi per l’occultamento e il confezionamento dello stupefacente- come la stalla sita accanto all’abitazione di COGNOME NOME -, nella dotazione di mezzi e strumenti dedicati, destinati all’attività illecita; 7) nel lungo periodo di operativit sodalizio, in grado di non subire flessioni anche durante la detenzione del capo; 8) nella disponibilità di più fonti di approvvigionamento sicure e affidabili e di capita da investire per assicurare il flusso continuo di materia prima e un volume di affari molto elevato.
La svalutazione di tali elementi, nella prospettazione difensiva poco significanti, è operazione che si scontra con una ricostruzione lineare
pienamente rispondente alle risultanze processuali, in primo luogo, derivanti dai colloqui intercettati, che escludono il carattere rudimentale dell’associazione e la sua minore pericolosità.
4.2. La partecipazione della ricorrente è fondata sugli acquisti continuativi risultanti dai colloqui intercettati, riportati in sentenza, pretermessi dal ricor che si limita ad esaminare quelli relativi alle due cessioni contestate. Basta avere riguardo al colloquio in cui il COGNOME afferma di essere in attesa della ricorrente della NOME per consegnare loro lo stupefacente (dice che “ora deve aspettare la NOME e la moglie di NOME, purtroppo ha fatto tardi e ora deve servire a tutti”, chiedendo nel contempo al nipote di calcolare 70×36 (pag. 21 sentenza impugnata e pag.305 sentenza di primo grado). Tenuto conto che 36 euro è il prezzo al grammo indicato dal COGNOME per la cocaina è all’evidenza destituita di fondamento l’obiezione difensiva circa l’indeterminata natura dello stupefacente trattato.
Anche il tentativo difensivo di svalutare il fatto che il COGNOME si reca presso l’abitazione della ricorrente, in tesi d’accusa per consegnarle stupefacente, cede a fronte della raccomandazione di stare attenta perché avevano effettuato perquisizioni in zona San Marco (pag. 31) o della consegna concordata, ma non ancora ritirata dalla ricorrente, che contrariava il COGNOME (v. pag.31 sentenz impugnata, 306 sentenza primo grado, te. 21 e 28 settembre 2019).
Risulta, peraltro, decisiva la definizione utilizzata dal COGNOME per qualifica come “rapporto di lavoro” quello con la ricorrente, sua ex coniuge, che lo aveva aiutato a rimettersi in carreggiata appena scarcerato, prestandogli 10 mila euro nella consapevolezza della redditività dell’investimento: espressione, questa, che non consente di dubitare della capacità valutativa della ricorrente circa le potenzialità operative dell’ex coniuge, in grado di far fruttare l’investimento, ritenuta indicativa di condivisione della stessa logica di profitto e di appartenenza allo stesso contesto associativo, che inserisce la ricorrente tra gli acquirenti abituali dello stupefacente destinato alla vendita, risultando altrettanto chiaramente delineato il profilo affaristico, concreto e spregiudicato della ricorrente nel riscuotere i crediti dai propri acquirenti e nell’acquistare almeno un kg di cocaina in vista delle imminenti festività natalizie (pag. 31-32 sentenza impugnata). Significativo è anche il riferimento al debito maturato nei confronti del COGNOME per forniture precedenti, ridottosi a 700 euro nel dicembre 2019.
Sul punto va richiamato il principio secondo cui integra la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale d determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal
commercio di droga (Sez. 4, n. 34543 del 18/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249), non ostandovi né gli interes contrapposti perseguiti né il breve periodo di svolgimento dell’attività p risoltasi in un contributo funzionale alla realizzazione del programma associativ
4.3. Inammissibile, perché versato in fatto, è il motivo diretto a prop una lettura alternativa delle conversazioni relative ai due episodi di ce contestati, logicamente interpretati alla luce del contesto descritto e dell’ac attivismo della ricorrente nel periodo natalizio.
I giudici di merito hanno attribuito rilievo alla circostanza che la rico convocasse al bar l’interlocutore, che accettava senza chiedere alcuna spiegazi o precisazione, non illogicamente ritenuto indice di consuetudine operativa ragione del frequente utilizzo di un linguaggio criptico o convenzionale con rin delle interlocuzioni agli incontri diretti; altrettanto logicamente hanno disat chiave interpretativa del colloquio con il COGNOME proposta dalla difesa, rite spiegabile il termine ambiguo utilizzato solo nel contesto accusatorio (pag sentenza e pag. 303 sentenza di primo grado).
Si sottrae alle censure difensive anche la qualificazione dei fatti ai se comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90, espressamente esclusa alla luce contesto in cui si inseriscono le condotte, della continuità e della non occasio delle cessioni nonché della professionalità della ricorrente, attestata dal “rapporto di lavoro” con il vertice dell’associazione.
4.4. Inammissibile è anche il secondo motivo.
Il ricorso trascura che la sentenza tratta in premessa, quali temi com posti dagli appellanti, le richieste di riqualificazione dell’associazione nell meno grave e dei reati fine ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R 309 sicché è priva di ogni fondamento la denunciata mancanza di motivazione su dett punti, invece, sorretti da congrua motivazione, che ne giustifica il rige ragione dei quantitativi trattati e del volume dei profitti ricavati (pag. 20 quali espressamente rimandano i colloqui e gli espliciti riferimenti del Piscit somme consistenti (“350 mila euro guadagnati in 5 giorni a Natale 2019”, oltre “450 mila euro ancora da riscuotere”, pag.16) ed a quantitativi indicati in kg ventina di kg di erba e 5 di fumo per prova”, “ci sono un 60 kg a terra”; “un cocaina” richiesto proprio dalla ricorrente per le festività natalizie, p correttamente ritenuti del tutto incompatibili con l’ipotesi associativa meno o con l’ipotesi lieve.
Sul punto i giudici si sono conformati al consolidato orientamento di ques Corte (Sez. U. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352), secondo il quale fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 3 configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e oper
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incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativ si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deve, quindi, trattarsi di un’attività illecita improntata sin dal momento genetico e nella fase dell’approvvigionamento per l’intero corso dell’operatività associativa alla commissione di fatti di minima offensività, il che non è nel caso di specie per quanto appena detto.
Dai principi indicati discende che detta fattispecie non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale ad eseguire cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall’art. 73, comma 5, d.P.R. citato, per l’attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un’idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, PG c/ Covelli, Rv. 288651- 02) e ciò in quanto l’ipotesi lieve deve confrontarsi anche con le potenzialità dell’organizzazione, in relazione ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi in maniera continuativa, come emerso nel caso di specie.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni adottate per le posizioni definite in modo analogo.
5. Analogamente inammissibile è il ricorso di NOME
Il ricorrente ha concordato la pena in relazione al reato già riqualificato nel corso del giudizio di primo grado ai sensi del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90 commesso il 10 dicembre 2019.
Con la rinuncia ai motivi di appello il ricorrente ha rinunciato a sollevare eccezioni sulla qualificazione giuridica del fatto. E’, infatti, inammissibile il rico per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordat implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, 41254 del 04/07/2019, AVV_NOTAIO, Rv. 277196).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni adottate per i ricorsi con sorte analoga.
6. Ad analoga soluzione si perviene per il ricorso di COGNOME NOME, che risponde di partecipazione associativa e di cessione a numerosi clienti di
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cocaina e hashish in quantitativi non determinati acquistati dal Píscitelli, rispettivamente contestati ai capi 2) e 10) dell’imputazione.
6.1. Il ricorso è meramente reiterativo, in quanto ripropone le censure formulate in appello, contestando l’esistenza dell’associazione e svalutando gli elementi valorizzati dai giudici di merito, invece, correttamente apprezzati, come si è detto in precedenza, esaminando la posizione della COGNOME, alla quale si rimanda.
Il ricorrente sostiene in modo del tutto infondato che l’esistenza dell’associazione è affidata all’affermazione del COGNOME, spavaldo e millantatore, di essere il “Sistema” piuttosto che ad elementi oggettivi. In realtà, il motivo propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva dei fatti, trascurando, in primo luogo, che l’espressione rimanda alla caratura criminale e alla posizione qualificata del COGNOME, gravato da un precedente specifico per avere diretto un’analoga associazione operativa nel 2011 nelle stesse zone territoriali, in ottimi rapporti con RAGIONE_SOCIALE in grado di rifornirlo costantemente di grossi quantitativi di cocaina e hashish, che smistava a credito ai sodali, recuperando i crediti dopo la rivendita; è, quindi, certo che il COGNOME sosteneva l’investimento e le spese per l’organizzazione e che di ciò gli acquirenti erano consapevoli e ne riconoscevano il ruolo apicale, tant’è che si attendevano aiuto in caso di arresto. La stessa capacità dell’associazione di tollerare perdite e arresti di alcuni sodali senza subire interruzioni dà conto, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, della stabilità e capacità operativa e del controll delle zone di spaccio.
In secondo luogo, il ricorso ripropone la tesi della autonoma attività di cessione svolta dal ricorrente, trascurando lo stretto collegamento e il rapporto fiduciario con COGNOME NOME, dal quale si riforniva costantemente ed al quale faceva riferimento anche la compagna NOME COGNOME nel momento di crisi conseguente all’arresto dello COGNOME con i 6 grammi di cocaina appena ricevuti dal COGNOME e destinati alla consegna all’acquirente, che ne aveva fatto richiesta.
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l’episodio del 27 agosto 2019, oggetto di separato giudizio, è stato ritenuto rilevante sia perché conferma la corretta interpretazione dei colloqui intercettati, sia perché dimostra l’affidamento riposto nel COGNOME, al quale la COGNOME si rivolgeva immediatamente perché le mandasse qualcuno sul posto e per avere un avvocato, che il COGNOME contattava subito, ma le diceva di non aver trovato: tale dato, svalutato dalla difesa, risulta, invece, valorizzato dai giudici di merito in chiave associativa, essendo l’assistenza legale un indicatore ed un elemento tipico del vincolo associativo. È, inoltre, dimostrato dai colloqui intercettati che anche dopo l’arresto i rapporti con il COGNOME proseguivano inalterati, a riprova della continuità e stabilità del rapport
e della intensa attività di cessione svolta dal ricorrente e dalla compagna (v. pag. 36 sentenza impugnata).
In proposito è sufficiente richiamare i principi affermati da questa Corte secondo i quali la ripetuta e non occasionale commissione, in concorso con altri partecipi, di reati fine dell’associazione, seppur non necessaria, può offrire la prova della condotta del partecipe, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operatività del gruppo criminale (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505 -02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346), purché tali condotte siano espressive di forme di interazione nell’ambito del gruppo RAGIONE_SOCIALE e nel caso di specie la continuità degli acquisti dal COGNOME era consapevolmente funzionale alla perdurante operatività dell’associazione.
6.2. Destituita di ogni fondamento è la dedotta destinazione degli acquisiti al fabbisogno personale e solo in parte alla cessione, a fronte delle dichiarazioni rese dagli acquirenti e delle conversazioni intercettate nonché della non decisività della certificazione prodotta, attestante contatti con il Serd risalenti al 2009-2010 (pag. 383 sentenza di primo grado); analogamente, si rivela del tutto infondata la tesi della breve durata dell’attività illecita, invece, spostata nel gennaio 2020 ad COGNOME perché ritenuta piazza più redditizia, sempre previa comunicazione al COGNOME, a riprova del rapporto di dipendenza e dell’inserimento dell’attività illeci in un contesto più ampio (v. pag. 377 e seg. sentenza di primo grado).
Sul punto va ribadito che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione associativa e, in particolare dell'”affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi- come nel caso di specie- l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).
A tal fine i giudici hanno valorizzato il rapporto fiduciario con il COGNOME e c il sodale COGNOME, addirittura autorizzato dalla NOME, dopo l’arresto del ricorrente, a sfondare la porta dell’abitazione per far sparire lo stupefacente in vista di una imminente perquisizione, che effettivamente consentiva di trovare la porta sfondata e di non rinvenire sostanza stupefacente, ma di verificare la presenza di materiale per il confezionamento (pag.320 sentenza di primo grado). Il ricorso, peraltro, trascura del tutto l’accertata prosecuzione dell’attività ille svolta dal ricorrente in costanza di detenzione agli arresti domiciliari, delegando al COGNOME le consegne ai clienti e raccomandando di presentarsi “soldi alla mano perché la roba non è sua” (pag. 36 sentenza impugnata; pag. 391 e 327 sentenza di primo grado).
6.3. Non deducibile nonché manifestamente infondato è il secondo motivo, diretto a proporre una lettura riduttiva delle dichiarazioni degli acquirenti e dei
colloqui intercettati, non consentita in questa sede, risolvendosi la censura in una richiesta di rivalutazione probatoria e non nella denuncia di un vizio della motivazione il cui controllo è demandato a questa Corte.
La motivazione resa dai giudici di merito resiste alle censure difensive, in quanto i colloqui intercettati, riportati in dettaglio nella sentenza di primo grado danno conto della continuità dell’attività di cessione per svariati mesi (almeno fino a febbraio 2020), correttamente ritenuta non qualificabile ai sensi del quinto comma anche per l’espresso riferimento all’acquisto di 1 kg di sostanza stupefacente (all’affermazione del ricorrente che “con 1 kg vanno bene”, il COGNOME replicava dicendo “vanno bene anche perché entrano da una parte ed escono dall’altra”, aggiungendo che “le cose vanno studiate bene”, pag. 323 sentenza di primo grado) nonché, come già detto, per la prosecuzione dell’attività illecita anche dopo l’arresto e per il numero delle cessioni (65 episodi) in favore di una clientela fidelizzata, dunque, con valutazione complessiva in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametr richiamati dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
6.4. Anche l’ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile, diretto ad ottenere un più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze e aumenti più contenuti per i reati in continuazione.
Considerato che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto- come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), la motivazione resa, benché stringata-fondatamente in considerazione della puntuale e specifica motivazione adottata dal primo giudice per ciascun imputato-, non è censurabile, avendo i giudici di appello rimodulato la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ma escludendo di poter operare un diverso giudizio di bilanciamento per il rilievo assorbente attribuito al disvalore del fatto, e ritenuto congruo l’aumento applicato dal primo giudice per i reati in continuazione.
All’inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni adottate per gli altr ricorsi con sorte analoga.
7. Parimenti inammissibile è il ricorso di COGNOME NOME.
L’unico motivo proposto è relativo al trattamento sanzionatorio e, pur essendo indubbio l’errore, in quanto il ricorrente non è figlio della COGNOME, ma uno stretto collaboratore di COGNOME NOME e del nipote NOME, l’errore non ha incis sulla motivazione, che correttamente si riferisce alle condotte ascritte al ricorrente, il quale ha rinunciato ai motivi di merito, insistendo nel riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla determinazione della pena nel minimo.
Richiamati sul punto i principi appena riportati per COGNOME NOME, la Corte di appello ha giustificato la scelta effettuata, sia in relazione alla pena base che alla riduzione operata, non nella misura massima, per effetto del giudizio di prevalenza effettuato – in ragione della rinuncia ai motivi di merito e, dunque, di ammissione dei fatti-, ritenendo di dover, comunque, attribuire rilievo al rapporto assolutamente fiduciario con il COGNOME, alla stretta collaborazione e all’assistenza garantitagli nel custodire, tagliare, confezionare e consegnare lo stupefacente, nonché nel tenere la contabilità dello stupefacente custodito e consegnato, in tal modo assolvendo l’obbligo di motivazione.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni adottate per i ricorsi con sorte analoga.
Anche il ricorso di COGNOME NOME non supera il vaglio di ammissibilità per genericità dei motivi, coincidenti con quelli proposti per COGNOME NOME e per i quali valgono le stesse argomentazioni alle quali si rimanda.
8.1. E’ provato che entrambi cedevano a terzi e collaboravano nello smercio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina in San Felice a Cancello in favore di una cerchia di clienti fissi, come risulta dai colloqui intercettati (v. p 339-340 sentenza di primo grado), che dimostrano la piena consapevolezza della ricorrente dell’oggetto delle richieste dei clienti, con i quali interloquiva anche se chiamavano sul telefono dello COGNOME; la disponibilità ad effettuare le consegne; la consapevolezza del ruolo del COGNOME, dal quale si rifornivano e che riconoscevano come fonte di approvvigionamento vitale e punto di riferimento, come emerso in occasione dell’arresto. Significativa, come già detto, è stata ritenuta la condotta tenuta .dalla ricorrente nella circostanza e in presenza delle forze dell’ordine, dimostrando spregiudicatezza e lucidità nell’ordinare al COGNOME di eliminare “la roba” che stava sul tavolo a casa sua nell’imminenza della perquisizione. Anche la ricorrente aveva rapporti diretti con il COGNOME, spesso sollecitato a rifornirli e localizzato presso l’abitazione della coppia insieme ad altr sodali. Elementi, questi, che smentiscono la tesi della mera connivenza, respinta sin dal primo grado (pag. 383), in ragione del coinvolgimento diretto e delle iniziative assunte per mettere al sicuro lo stupefacente e per proseguire l’attività di cessione anche dopo l’arresto e la sottoposizione ad arresti domiciliari, persino
cambiando zona per ottenere maggiori profitti, sicché è del tutto infondata la richiesta di riconoscere il minimo apporto della ricorrente a fronte di un simile pieno coinvolgimento nel traffico illecito. Peraltro, va ribadito il costan orientamento di questa Corte secondo il quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è compatibile con i reati associativi (tra le tante Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Aliffi, Rv. 280804 – 02): e ciò in quanto, nel reato associativo non viene in considerazione l’azione del singolo imputato, bensì l’attività dell’associazione nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell’attività illecita.
8.2. Per le stesse ragioni risulta correttamente escluso l’inquadramento dei fatti nell’ipotesi di lieve entità in ragione del numero delle cessioni (20), d contesto in cui si inseriscono le condotte, della natura dello stupefacente trattato e delle modalità delle condotte, non occasionali, ma sistematiche.
8.3. Inammissibile è anche il motivo sul trattamento sanzionatorio perché proposto per motivi non deducibili.
La motivazione si sottrae a censure, in quanto i giudici di appello hanno modificato il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti in termini di prevalenza, applicando sulla pena base, determinata nel minimo edittale già in primo grado, proprio in ragione del ruolo non di primaria importanza e dell’incensuratezza della ricorrente, la riduzione di terzo per le attenuanti prevalenti con aumento per la continuazione nella misura già fissata dal primo giudice in 15 giorni di reclusione per ciascun fatto, ritenuta congrua, oltre la riduzione per il rito.
All’inammissibilità conseguono le statuizioni adottate per gli altri ricorsi con sorte analoga.
Anche il ricorso di COGNOME NOME (classe DATA_NASCITA) è destinato all’inammissibilità perché propone una censura non consentita, che mira ad un ulteriore ridimensionamento della pena in assenza di vizi di motivazione e di determinazione arbitraria.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen. sicché le relative statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando si presentino frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano prive di adeguata motivazione; onere, questo, che può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Anche in questo caso risulta modificato il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto in termini più favorevoli, ma non la pena base- in ragione dell’importanza del ruolo svolto dal ricorrente di stretta collaborazione con il capo dell’associazione-, ridotta, tuttavia, in misura molto prossima ad un terzo con applicazione di contenuti aumenti per la continuazione nella misura già fissata dal primo giudice e ritenuta congrua per ciascun fatto (74 cessioni) con la riduzione per il rito.
Ne deriva che la motivazione non presta il fianco a censure, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione per gli aumenti applicati, in considerazione della misura contenuta degli stessi e della circostanza che i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 in cui si afferma che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.).
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Inammissibile è anche il ricorso di COGNOME NOME (classe 94) per genericità dei motivi, meramente reiterativi di censure vagliate e disattese con motivazione adeguata.
10.1. Il ricorso ripropone la tesi dell’autonomia operativa del ricorrente, che avrebbe lavorato in proprio in costanza di sottoposizione agli arresti domiciliari per altro titolo dal giugno 2018- in epoca in cui l’associazione non esisteva, coincidendo la nascita della stessa con la scarcerazione di COGNOME NOME, padre del ricorrente, nell’aprile 2019.
La tesi è stata respinta sin dal primo grado in base ai colloqui intercettati in ambientale, riportati in dettaglio nella sentenza di primo grado, che davano atto del ruolo di fornitore e di corriere svolto dal cugino omonimo (NOME classe 88), che effettuava le consegne di cocaina e hashish a domicilio e confezionava le dosi con il ricorrente, facendo insieme a lui i conteggi nei quali dovevano essere comprese le forniture destinate alla madre del ricorrente COGNOME NOME. I colloqui intercettati davano, altresì, conto dei numerosi clienti, che accedevano nell’abitazione del ricorrente e che, sentiti dagli inquirenti, hanno confermato gli acquisiti stabili. Peraltro, il ricorrente fu tradotto in carcere il 14 novembre 2018
con conseguente interruzione dell’attività, continuata dai sodali in attesa della sua liberazione per la ripresa del traffico; in proposito, risulta rilevante in chia associativa l’affermazione del padre detenuto che alla figlia diceva:”se esce NOME le cose cambiano”, aggiungendo anche che “se NOME sta fuori, lui sta più tranquillo” (pag. 245 sent. primo grado), a riprova del ruolo e della fiducia riposta nel figlio per la gestione e il controllo degli affari.
L’inserimento delle condotte nel contesto associativo è stato logicamente ricavato dal collegamento telefonico con il padre detenuto, assicurato da un’utenza occulta trovata nella sua disponibilità quando era sottoposto agli arresti domiciliari ed agevolato dalla figlia NOME, che in occasione dei colloqui introduceva in carcere un telefono (è la stessa ad ammetterlo nella conversazione del 14 gennaio 2019, affermando di averli portati due volte, pag. 48 sentenza) o dai contatti tenuti dallo stesso ricorrente, che informava il padre dell’andamento degli affari, tranquillizzandolo e dicendogli che a causa dei problemi, ormai superati, non gli avevano inviato soldi, ma che avrebbero provveduto, a riprova del fatto che i proventi del traffico erano destinati al capo dell’associazione (pag. 45 sentenza impugnata e pag. 246 sentenza di primo grado); analogamente il ricorrente si preoccupava di rifornire la madre perché potesse “lavorare”.
Contrariamente all’assunto difensivo l’assoluzione della sorella NOME dal reato associativo non destruttura lo schema associativo delineato dai giudici di merito, non venendo meno il ruolo di collegamento e la consapevolezza dell’esistenza dell’associazione facente capo al padre (l’assoluzione ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen. è stata giustificata dal primo giudice per la insufficiente prova sulla disponibilità di una rete clientelare propria e di un continuativa attività di acquisto); né può desumersi dal prestito richiesto da NOME COGNOME alla COGNOME l’inesistenza dell’associazione in epoca precedente alla scarcerazione del COGNOME nell’aprile 2019, in quanto questi chiese il prestit all’ex coniuge espressamente per riprendere l’attività e le redini dell’associazione. Neppure può escludersi l’esistenza dell’associazione per la diversità dei canali di fornitura, non essendo rivelati i contatti con le fonti di approvvigionamento di qualificato livello criminale, note soltanto al COGNOME ed ampliate dopo il periodo detenzione, rilevando piuttosto il controllo occulto dell’andamento degli affari da parte del padre detenuto e le informazioni assicurate al ricorrente grazie ai contatti mantenuti anche durante la sua detenzione.
10.2. Anche il secondo motivo è del tutto infondato, stante la natura oggettiva dell’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R. 309 del 90, non essendo necessaria la conoscenza tra i singoli associati e rilevando la composizione familiare e amicale del sodalizio.
Seguono le statuizioni analoghe a quelle adottate per gli altri ricorsi inammissibili.
E’, invece, fondato il ricorso proposto da COGNOME NOME, assolta dal reato associativo, ma ritenuta responsabile degli episodi di detenzione a fini di cessione, oggetto del capo 12).
L’affermazione di responsabilità muove da un presupposto errato perché non considera che le condotte di detenzione a fini di cessione sono contestate alla ricorrente in concorso con il padre e non con la madre COGNOME NOME; peraltro, erroneamente si afferma che “l’imputata custodiva la sostanza stupefacente della piazza di spaccio gestita dalla madre, la quale cedeva poi al dettaglio la cocaina” (pag. 51), mentre nell’imputazione si contesta a COGNOME NOME la cessione continuata di marijuana e hashish in quantità imprecisata a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che la detenevano e cedevano a numerosi clienti (capo 12).
Gli episodi enucleati dai giudici di merito hanno oggetto diverso: dimostrano la consapevolezza della ricorrente dell’attività illecita svolta dalla madre e la preoccupazione nutrita nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della madre, miracolosamente non sfociata in arresto, nonostante il cane antidroga non si spostasse dal luogo ove era occultato lo stupefacente, che, tuttavia, non si traducono in un contributo alla detenzione e alla custodia dello stupefacente.
Anche l’ultimo episodio indicato in sentenza, relativo al fatto che la ricorrente era stata “lasciata a casa di guardia e non poteva scendere”, in astratto idoneo ad integrare un contributo all’occultamento della sostanza stupefacente detenuta dalla madre, sarebbe pur sempre una condotta in concorso con la madre e non con il padre, a differenza del fatto contestato.
Le ragioni esposte impongono, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché’il fatto non sussiste.
E’, fondato, limitatamente al motivo sulla determinazione della pena, il ricorso di COGNOME NOME, inammissibile nel resto.
12.1. L’ultimo motivo, che precede in ordine logico gli altri due, è assolutamente generico e meramente oppositivo perché non tiene conto della mole di elementi emergenti dai colloqui intercettati, che dimostrano il ruolo apicale e direttivo nonché propulsivo dell’attività illecita, gestendo il ricorrente g acquisti di ingenti quantitativi di cocaina e hashish e lo smistamento ai vari associati (pag. 52 sentenza impugnata), curando la riscossione dei pagamenti della sostanza ceduta a credito e la gestione degli ingenti profitti ricavati, di cui s è detto in precedenza.
12.2. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il secondo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e alla personalità negativ
dell’imputato, gravato da un precedente specifico, che dimostra la perdurante e inalterata dedizione al traffico illecito di stupefacenti.
12.3. Come anticipato, è fondato il primo motivo relativo alla determinazione della pena per i reati in continuazione e alla individuazione del reato più grave.
I giudici hanno riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 febbraio 2022, irrevocabile il 10marzo 2023, in corso di esecuzione perché relativa ad altra associazione, di cui il ricorrente era capo nel 2011, ravvisando una continuità progettuale realizzata sempre nella stessa area ed assumendo la condanna a 17 anni e 8 mesi di reclusione (già ridotta per il rito) come pena base su cui applicare l’aumento per i fatti da giudicare.
Il reato più grave é, quindi, individuato in quello già giudicato in continuazione con i reati fine, apportando in aumento la pena di 10 anni di reclusione calcolata per i reati da giudicare, partendo dal reato associativo, ritenuto più grave, con aumento per i reati fine e riduzione di un terzo per il rito, sostanzialmente sommando le due pene e giungendo alla pena complessiva di 27 anni e 8 mesi di reclusione.
Il ricorrente reputa errato il procedimento di calcolo perché contesta la individuazione del reato più grave in quello già giudicato.
La censura è fondata risultando, in primo luogo, mancante la motivazione e risolvendosi il riconoscimento della continuazione esterna in una mera operazione di calcolo, senza alcuna precisazione né comparazione tra i reati giudicati e quelli da giudicare al fine di individuare il reato più grave per determinare la pena base su cui apportare gli aumenti per i reati fine.
Il motivo pone il problema del calcolo degli aumenti per la continuazione nel caso in cui essi abbiano formato oggetto di giudizio con le forme del rito abbreviato e della individuazione del corretto ordine della sequenza logicotemporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e 442 cod. proc. pen.; valutazione che si atteggia in maniera parzialmente difforme, a seconda che riguardi un giudizio di cognizione o la rideterminazione della pena in sede esecutiva.
Nel primo caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha definitivamente affermato che la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato deve operarsi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., tra cui vi è anch la disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen., in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (cfr. Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692), mentre nel giudizio di esecuzione vale il criterio opposto.
In detta sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che la disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione è giustificata, oltre che per la oggettiva diversità delle situazioni processuali prospettabili, anche e, soprattutto, per l’efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato; preclusione che, tuttavia, subisce deroghe in materia di rideterminazione della pena a titolo di aumento per la continuazione proprio in sede di cognizione, laddove si è affermata la possibilità per il giudice, nel caso in cui il reato coperto da giudicato non si quello più grave, di derogare al principio di inviolabilità del giudicato (Sez. 3 n. 23949 del 29/04/2015, Rv, 263848).
Nel caso in esame, pur trattandosi di giudicato formatosi sua una delle due sentenze di condanna, entrambe emesse all’esito di giudizio abbreviato, è solo ritenuta, ma non giustificata, la maggiore gravità dei reati già giudicati con conseguente intangibilità del giudicato, benché risulti che, a parità di posizione apicale nel reato associativo, ritenuto più grave in entrambi i giudizi, in quello in esame la pena base determinata dal primo giudice comprende l’aumento per la recidiva e per l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R. 309/90, prima di operare su di essa l’aumento per i reati fine e la riduzione per il rito; ed è noto che la individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze, ivi compresa la recidiva. Non pare, quindi, si versi in situazione assimilabile a quella della rideterminazione delle pene concorrenti in sede esecutiva, attesa la possibilità per il giudice della cognizione di intervenire sul giudicato.
La Corte d’appello non solo non ha motivato sulla individuazione del reato più grave, ma non ha neppure esplicitato le ragioni dell’incremento sanzionatorio applicato a titolo di continuazione per i reati fine, applicato in misura omogenea, nonostante la diversità delle sostanze e dei quantitativi ceduti, e superiore rispetto a quella applicata dal primo giudice.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché determini la pena ed adempia all’obbligo di motivazione, con conseguente irrevocabilità della pronuncia in punto affermazione della penale responsabilità.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per genericità dei motivi, che contestano in modo aspecifico le conformi valutazioni dei giudici di merito, coerenti con le risultanze processuali, in particolare, con gli esiti dell intercettazioni.
13.1. Del tutto generico e meramente oppositivo è il primo motivo, smentito dai colloqui riportati in sentenza, che danno atto del rapporto fiduciario,
collaborativo e durevole con il fratello NOME, che il ricorrente coadiuvava nell’attività di custodia, cessione e recupero crediti, nella piena consapevolezza del giro di affari gestito, dei fornitori, della rete distributiva e degli acquirenti (v. 57 -58 e anche pag. 210-212 sentenza di primo grado).
Emblematico è il ruolo di intermediazione svolto per una fornitura al clan COGNOME, egemone nell’area sannita, dalla quale il fratello NOME affermava di aver guadagnato 4 mila euro sui 12 mila euro acquistati dai COGNOME tramite il ricorrente, rivelandolo al nipote NOME, figlio del ricorrente. L’episodio valorizzato da entrambi i giudici di merito, dimostra lo spessore criminale del ricorrente, attivamente impegnato nell’attività di cessione al punto da aver maturato un debito di 7.500 euro con il fratello perché non riusciva a smaltire lo stupefacente acquistato insieme (pag. 57). Analogo rilievo è attribuito al colloquio del dicembre 2019 in cui i due fratelli discutevano delle perdite subite (conseguenti all’arresto di NOME con 300 grammi di cocaina) e della necessità di recuperare il denaro necessario ad estinguere il debito di 19.500 euro del fratello NOME con un fornitore d Napoli in vista dell’imminente conclusione di una trattativa con fornitori albanesi avente ad oggetto un ingente carico di sostanza stupefacente (pag. 58 sentenza impugnata e pag. 196 sentenza di primo grado).
Il coinvolgimento del ricorrente nell’attività di recupero crediti e nel progetto di nuove transazioni, con personale impegno a contribuire economicamente, ne dimostra l’intraneità e la condivisa progettualità illecita, smentendo ulteriormente l’argomento difensivo, che fa leva sull’inaffidabilità di COGNOME NOME, definito millantatore, abituato ad esternazioni infondate, come già ritenuto dai giudici di merito (pag. 58).
13.2. Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità a fronte della motivazione resa in sentenza, ove si evidenzia che la contestazione non è affatto generica, comprende un lungo periodo della vita associativa e l’attività di cessione svolta insieme al fratello in favore di numerosi acquirenti, individuati in base ai colloqui telefonici (25 episodi di cessione), dimostra il concreto contributo del ricorrente alla gestione del traffico illecito, consapevolmente offerto, aiutando e collaborando con il fratello nella distribuzione delle sostanze stupefacenti trattate.
Coerentemente esclusa, per le ragioni esposte per gli altri associati ed indicate in precedenza, è la qualificazione dei fatti come di lieve entità.
13.3. Inammissibile è anche il motivo sulla determinazione della pena, fissata nel minimo edittale, e sul diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall’assenza di elementi positivamente valutabili e dalla presenza di precedenti, benché non specifici, con evidente riferimento alla personalità negativa del ricorrente, non essendo il giudice tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla difesa per adempiere all’obbligo di motivazione impostogli sul punto.
All’inammissibilità seguono le statuizioni adottate per gli altri ricorsi inammissibili.
14. Anche il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
14.1. Il primo motivo con cui si contesta la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90 è precluso dalla rinuncia ai motivi di merito, ad eccezione di quelli sulla pena. In ogni caso la censura non tiene conto dell’inserimento dell’attività di cessione nel contesto associativo, della dimensione e delle modalità di svolgimento dell’attività di cessione organizzata, intensa e duratura in favore di una vasta clientela, avvalendosi delle forniture procurate dal COGNOME e della collaborazione dei figli. E’ sufficiente rimandare a quanto esposto in precedenza per la posizione di COGNOME NOME, consapevole dell’attività illecita svolta dalla madre presso l’abitazione, tanto da temere per il suo arresto all’esito di una perquisizione domiciliare. Né può condividersi la lettura riduttiva proposta del rapporto di fornitura dall’associazione, atteso che il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico integra la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in quanto determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagnnatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso.
14.2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo, non consentito perché diretto a sollecitare una rimodulazione della pena e, in particolare, degli aumenti applicati a titolo di continuazione, in assenza di determinazioni illogiche o arbitrarie. Infatti, la pena base è stata fissata nel minimo edittale, con riduzione di poco inferiore ad un terzo per la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche ed aumenti applicati nella stessa misura stabilita dal primo giudice, ritenuta congrua e uguale per tutti, per i 125 episodi di cessione accertati.
All’inammissibilità conseguono le stesse statuizioni adottate per gli altri ricorsi dichiarati inammissibili.
Stessa sorte ha il ricorso di COGNOME NOME perché proposto per un motivo non consentito.
Il ricorrente all’udienza del 3 aprile 2024 ha rinunciato ai motivi di merito, sicché non può dedurre un motivo al quale aveva rinunciato, non risultando dal verbale in atti la esclusione del motivo oggi fatto valere.
Secondo il principio consolidato affermato da questa Corte, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la
sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285702-03; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 268385).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le stesse statuizioni adottate per gli altri ricorsi dichiarati inammissibili.
16. E’, invece, fondgto il ricorso di COGNOME NOMENOME
L’unico motivo proposto riguarda la qualificazione delle condotte ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90, aventi ad oggetto cessioni di sostanze leggere, esclusa dai giudici di merito in ragione dell’elevato numero di cessioni (246) poste in essere in un breve arco temporale.
La motivazione resa è generica e contraddittoria, in quanto, da un lato, ammette che il numero delle cessioni non esclude di per sé la configurabilità dell’ipotesi lieve, dall’altro, valorizza il numero di clienti identificati continuativa attività di approvvigionamento, senza però dar conto dell’arco temporale in cui l’attività è stata svolta al fine di valutarne l’intensità né da conto delle modalità, dei mezzi e del volume di affari, quali indicatori da considerare al fine indicato.
Come ricordato in precedenza, le Sezioni Unite hanno affermato che la lieve entità del fatto può essere riconosciuta in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altr parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio»; è, pertanto, richiesto un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.
Una valutazione complessiva sulla effettiva portata dell’attività illecita mancante nel caso di specie, nonostante dai colloqui intercettati emerga una limitata circolazione di merce e di guadagni, trattandosi di cessioni per 5/10 euro al massimo, secondo le dichiarazioni degli acquirenti; dovevano, quindi, apprezzarsi in modo più puntuale e completo gli altri indici elencati dalla norma per escludere con motivazione adeguata la richiesta riqualificazione dei fatti in termini di lieve entità.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto e per l’eventuale rideterminazione della pena.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME nonché, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.